Articolo 77 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 76Articolo 78
Versione
12 febbraio 1970
Art. 77.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1962-63 (articolo 72)............. L. 186.586.447.579 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 75)................ L. 56.091.433.760 Residui passivi al 30 giugno 1963................ L. 242.677.881.339
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970