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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- VII SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Gianpiero Scoppa Presidente dr. Livia De Gennaro Giudice dr. Marco Pugliese Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 256/2025, nei confronti di:
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CUPA DEL PRINCIPE 102 NAPOLI (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
In ricorso è stato dedotto il mancato pagamento della somma complessiva di euro € 694.917,69 circa (p. 3), risultante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma (R.G. 40781/2023), emesso il 20.09.2023 e pubblicato il 21 Settembre 2023, successivamente notificato anche ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Parte ricorrente ha pure dedotto che detto decreto ingiuntivo non è stato opposto, e che la società debitrice risulta sottoposta a procedura di scioglimento e liquidazione a far data dal 13.10.2020, con procedura tutt'ora pendente.
Il suddetto credito originava da un finanziamento funzionale allo sviluppo di software e all'acquisto di macchinari, sui quali sussisteva il privilegio dello Stato. Risulta, dunque, sussistere un credito superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 121 e seg. C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività.
Inoltre, risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto dal bilancio acquisito afferente alla situazione economico finanziaria della debitrice alla data del 31.12.2019 si evince la sussistenza di debiti anche non scaduti per un ammontare superiore a euro 500.000,00, nonché un attivo superiore a euro 300.000,00.
Ciò acclarato con riferimento alla sussistenza delle soglie dimensionali, si evidenzia che lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito
di cui al ricorso.
Tale credito, inoltre, non risulta veicolato in bilancio, non emergendo i relativi accantonamenti.
Valutata dunque la sussistenza del credito della ricorrente, tenuto conto che la debitrice versa in stato di liquidazione, l'analisi circa l'insolvenza della medesima deve necessariamente incentrarsi sull'esame del patrimonio netto, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Il principio della c.d. insolvenza “statica” secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, è applicabile unicamente per le società in stato di scioglimento e liquidazione” (Cass. civ., sez. I, ord., 2 novembre 2022, n. 32280).
Pertanto, considerato che l'ultimo bilancio depositato (bilancio al 31.12.2019) non contempla tale posizione debitoria, risulta che allo stato attuale le componenti negative di reddito sopravanzano quelle positive, con la conseguenza che il patrimonio netto risulta negativo, anche alla luce della svalutazione dei beni.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CUPA DEL PRINCIPE 102 NAPOLI;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA giudice delegato alla procedura DR. MARCO PUGLIESE;
curatore AVV. FRANCESCA GUINDANI in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appaiono adeguate;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; FISSA il giorno 30-10-2025 ore 11, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 4/07/2025.
Il giudice est. dr. Marco Pugliese
Il Presidente
dr. Gianpiero Scoppa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei mot, Dott.ri Elvira Lubrano Lobianco e Giuliano Ferraro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- VII SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Gianpiero Scoppa Presidente dr. Livia De Gennaro Giudice dr. Marco Pugliese Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 256/2025, nei confronti di:
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CUPA DEL PRINCIPE 102 NAPOLI (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
In ricorso è stato dedotto il mancato pagamento della somma complessiva di euro € 694.917,69 circa (p. 3), risultante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma (R.G. 40781/2023), emesso il 20.09.2023 e pubblicato il 21 Settembre 2023, successivamente notificato anche ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Parte ricorrente ha pure dedotto che detto decreto ingiuntivo non è stato opposto, e che la società debitrice risulta sottoposta a procedura di scioglimento e liquidazione a far data dal 13.10.2020, con procedura tutt'ora pendente.
Il suddetto credito originava da un finanziamento funzionale allo sviluppo di software e all'acquisto di macchinari, sui quali sussisteva il privilegio dello Stato. Risulta, dunque, sussistere un credito superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 121 e seg. C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività.
Inoltre, risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto dal bilancio acquisito afferente alla situazione economico finanziaria della debitrice alla data del 31.12.2019 si evince la sussistenza di debiti anche non scaduti per un ammontare superiore a euro 500.000,00, nonché un attivo superiore a euro 300.000,00.
Ciò acclarato con riferimento alla sussistenza delle soglie dimensionali, si evidenzia che lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito
di cui al ricorso.
Tale credito, inoltre, non risulta veicolato in bilancio, non emergendo i relativi accantonamenti.
Valutata dunque la sussistenza del credito della ricorrente, tenuto conto che la debitrice versa in stato di liquidazione, l'analisi circa l'insolvenza della medesima deve necessariamente incentrarsi sull'esame del patrimonio netto, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Il principio della c.d. insolvenza “statica” secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, è applicabile unicamente per le società in stato di scioglimento e liquidazione” (Cass. civ., sez. I, ord., 2 novembre 2022, n. 32280).
Pertanto, considerato che l'ultimo bilancio depositato (bilancio al 31.12.2019) non contempla tale posizione debitoria, risulta che allo stato attuale le componenti negative di reddito sopravanzano quelle positive, con la conseguenza che il patrimonio netto risulta negativo, anche alla luce della svalutazione dei beni.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CUPA DEL PRINCIPE 102 NAPOLI;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA giudice delegato alla procedura DR. MARCO PUGLIESE;
curatore AVV. FRANCESCA GUINDANI in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appaiono adeguate;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; FISSA il giorno 30-10-2025 ore 11, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 4/07/2025.
Il giudice est. dr. Marco Pugliese
Il Presidente
dr. Gianpiero Scoppa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei mot, Dott.ri Elvira Lubrano Lobianco e Giuliano Ferraro