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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 735 /2025 R.G. avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa da
nato a [...] il [...], CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv. La Manna Paolo e Perillo Giuseppe
e
nata a [...] il [...], CF. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Mauro Silvia C.F._2
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma Vesuviana il 24.7.1996 dalla cui unione nasceva un figlio Controparte_2 il 24.12.1997, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 308/2025 del 23.4.2025 resa nel procedimento R.G. n. 735/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 308/2025 del 23.4.2025 risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, così come il figlio maggiorenne della coppia, motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si precisa altresì che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizione relative a figlio minori o maggiorenni non autonomi.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], che
[...] CP_1 hanno contratto matrimonio a Somma Vesuviana il 26.7.1996 (atto n. 56, parte II, serie A, anno
1996 );
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
c) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 735 /2025 R.G. avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa da
nato a [...] il [...], CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv. La Manna Paolo e Perillo Giuseppe
e
nata a [...] il [...], CF. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Mauro Silvia C.F._2
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma Vesuviana il 24.7.1996 dalla cui unione nasceva un figlio Controparte_2 il 24.12.1997, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 308/2025 del 23.4.2025 resa nel procedimento R.G. n. 735/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 308/2025 del 23.4.2025 risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, così come il figlio maggiorenne della coppia, motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si precisa altresì che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizione relative a figlio minori o maggiorenni non autonomi.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], che
[...] CP_1 hanno contratto matrimonio a Somma Vesuviana il 26.7.1996 (atto n. 56, parte II, serie A, anno
1996 );
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
c) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca