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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile –composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere relatore est.
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 125 dell'anno 2022 R.G. promossa
DA
nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Cottone;
C.F._1 appellante
CONTRO nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
, , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F._2 CP_2
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 CP_3
), assistiti e difesi dall'Avv. Rosario Dell'Oglio; C.F._4 appellati
Conclusioni dell'appellante: “- in riforma della sentenza oggetto dl presente gravame, rigettare l'opposizione per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo n. 214/2018 dell'8/1/2018;- 2
rigettare le domande proposte dagli opponenti, ivi compresa quella di declaratoria di nullità della scrittura privata del 30.9.2015;- in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., stante la omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata avente ad oggetto la condanna al pagamento dei compensi nella misura ritenuta equa e giusta, e, un tanto, anche in virtù del fatto che la declaratoria di nullità del patto di quota lite non priva di efficacia l'intero contratto;
- in subordine, condannare i sig.ri: CP
, nato a [...], il [...],C.F. residente a
[...] C.F._2
Palermo, viale Michelangelo, 91, , nato a [...], il [...], CP_2
C.F. , residente in [...], C.F._3 CP_3
, nato a [...], il [...], , residente a
[...] CodiceFiscale_5
Palermo, via Tommaso Natale, 120/A, al pagamento di quella differente somma ritenuta equa e giusta, a titolo di compensi professionali per l'attività svolta nel loro interesse, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado.”.
Conclusioni degli appellati: “Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa ed in accoglimento dei superiori motivi 1) Rigettare l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 46/2022 del Tribunale di Palermo e, per Pt_1
l'effetto, confermare le statuizioni ivi contenute;
2) In subordine, nella denegata e remota ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da parte appellante ritenere
e dichiarare che avendo avuto già avuto corrisposto dai SI.ri , Controparte_1
e ai fini del risarcimento danni agli stessi spettanti per CP_2 CP_3 il decesso della SI.ra , la somma di € 100.019,25 Persona_1 comprensive di CPA ed IVA, all'Avv. nulla più compete alla Parte_1 stessa a titolo di compenso per le attività professionali effettivamente espletate. 3
3) Condannare l'Avv. al pagamento delle spese di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n.ro 46/2022 del 4-7 gennaio 2021, resa a definizione del giudizio sorto dalla opposizione dei germani e CP CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n.ro 214/2018 con cui era stato loro CP_3 intimato il pagamento della somma di euro 180.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'avvocato a titolo di Parte_1 compensi professionali – giudizio nel corso del quale era stata già emessa la sentenza n.ro 3175/2021 con cui era stata rigettata la querela di falso sporta in via incidentale dagli in relazione al testo della scrittura privata prodotta CP_3 dalla controparte, datata 30.9.2015 ed intitolata “SCRITTURA PRIVATA DI
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E PATTUIZIONE SUI
COMPENSI LEGALI” – accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta a rifondere alle controparti le spese di lite.
Avverso la pronuncia n.ro 46/2022 ha proposto appello la formulando le Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe.
Hanno resistito gli , chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in CP_3 subordine, proponendo appello incidentale al fine di fare accertare che, in ogni caso, avuto riguardo all'importo già corrisposto al legale, nulla fosse da loro dovuto.
La causa, trattata in forma scritta, è stata assunta in decisione il 26.2.2025.
************
L'appello è solo parzialmente fondato. 4
Sono in parte incontestate, in parte acclarate in forza del decisum della sentenza che ha definito il sub-procedimento di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., le seguenti circostanze:
- con la scrittura privata del 30.9.2015, la cui genuinità risulta asseverata dall'esito del suddetto sub-procedimento, gli odierni tre appellati, unitamente al fratello e alla zia , CP_4 Parte_2 formalizzavano l'incarico già conferito all'avv. per il Pt_1 conseguimento del risarcimento per i danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale nella quale era rimasta vittima in data 23.9.2015 la loro congiunta (rispettivamente madre e sorella) Persona_1
, che sarebbe deceduta a causa di esso il 2.10.2015; l'incarico
[...] prevedeva sia l'assistenza in relazione “ai profili penalistici” sia l'impegno in sede civile per la “chiusura della vertenza in sede stragiudiziale” ovvero
“per intraprendere azione giudiziaria”, e di esso, come si dirà, veniva determinato, di intesa con l'avvocato, il compenso a questi dovuto;
- la vertenza veniva definita nell'agosto del 2016, grazie all'attività svolta dal legale, con il raggiungimento di un accordo transattivo in forza del quale la compagnia che assicurava il veicolo investitore, la HDI
Assicurazioni s.p.a., corrispondeva agli assistiti della l'importo di Pt_1 euro 989.147,00 a titolo risarcitorio ed euro 100.019,00 per spese legali;
- il 7.9.2016 gli versavano all'avv. mediante accredito CP_3 Pt_1 bancario, l'importo di euro 100.000,00 (v. l'estratto-conto inserito in primo grado nella produzione documentale di parte opposta).
La presente controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto dell'avvocato ad ottenere a titolo di compenso l'ulteriore importo di euro 180.000,00, che è stato preteso nell'intero nei confronti delle tre odierne controparti - in ragione del 5
vincolo di solidarietà passiva sorto a carico di tutti i conferenti l'incarico professionale – sulla scorta del tenore complessivo della suddetta scrittura.
Nella stessa, sottoscritta dai cinque clienti e dai due “testimoni” di cui si dirà, era innanzitutto premesso che gli stipulanti, “con il consenso del prefato procuratore”, avevano deciso “di conferire e riconoscere” il valore di euro 900.000,00 alla vertenza che si sarebbe dovuta intraprendere nei confronti dell'HDI Ass.ni s.p.a.,
e ciò in quanto – come veniva subito prima precisato – “almeno” tale era da ritenersi l'importo del danno complessivo patito dai conferenti per come esposto dal procuratore, il quale aveva all'uopo illustrato le tabelle del Tribunale di Roma;
seguiva, quindi, la pattuizione del compenso, contenuta in una clausola, contrassegnata dalla lettera A), avente il seguente tenore letterale: “Oltre ai compensi professionali che dovessero essere liquidati al professionista nella sede giudiziale o stragiudiziale, anche dall'impresa assicuratrice coinvolta, ed a prescindere da una eventuale liquidazione di detti compensi, in qualsivoglia misura, i prefati soggetti si obbligano a versare al professionista un compenso pari al 20% del valore sopra indicato”; per completezza va aggiunto che nella clausola contrassegnata con la lettera D) veniva prevista la possibilità di recesso, ma “da fare pervenire al destinatario entro e non oltre mesi sei dalla data di sottoscrizione della presente scrittura”, con obbligo per i clienti, in tale eventualità, di corrispondere all'avv. “il compenso dovuto per le attività Pt_1 già svolte”, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.
Ciò posto, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ravvisando nella clausola contrattuale contrassegnata con la lettera A) sopra trascritta un patto di quota lite, nullo in forza del disposto del comma 4 dell'art.2 della Legge n.247/12, ritenendo che le parti, pur facendo formalmente richiamo al valore della causa, avessero in realtà inteso riferirsi al risultato che avrebbero conseguito. Ha individuato tre dati fattuali ritenuti in grado di supportare la correttezza di tale 6
interpretazione: 1) il tenore della clausola contrattuale contrassegnata con la lettera B), che precisava come la pattuizione non trasformava l'obbligazione del professionista in una obbligazione di risultato;
2) la circostanza che nel testo dell'atto di citazione che l'avv. aveva poi predisposto nel giugno del Pt_1
2016 nella prospettiva, poi non attuata a ragione del sopraggiungere dell'accordo transattivo, di dare avvio al contenzioso giudiziario, il valore della causa era stato indicato in una misura ben maggiore, pari ad euro 2.100.000,00; 3) il contenuto delle dichiarazioni di , escusso su richiesta della difesa della Testimone_1 [...] nell'ambito del sub-procedimento avente ad oggetto la querela di falso, il Pt_1 quale, nel confermare di avere sottoscritto come testimone la scrittura, riferiva di un compenso extra “che i signori avrebbe dovuto pagare al legale in base CP_3
a quanto loro riconosciuto in proprio in percentuale”, aggiungendo che, al termine di apposita trattativa, le parti decisero “di fissare questa percentuale nella misura del 20% se non ricordo male di euro 900.000,00 complessiva tenuto conto della esperienza dell'avv. che aveva già seguito casi simili”. Pt_1
L'appellante principale ha contestato, punto per punto, la valenza dimostrativa dei suddetti elementi probatori, deducendo la piena legittimità della pattuizione, in quanto conforme al disposto del comma 3 dell'art.2 della Legge n.242/12, e la sua esegesi in termini di pieno avallo alla fondatezza della sua pretesa. Ha, in ogni caso, eccepito la nullità della sentenza impugnata che deriverebbe dalla omessa pronuncia sulla sua domanda subordinata volta ad ottenere, in ogni caso, la determinazione giudiziale del proprio compenso.
Se tale ultima deduzione è priva di incidenza pratica, posto che spetta comunque al giudice di appello integrare il contenuto eventualmente deficitario della sentenza di primo grado, ritiene in effetti la Corte che non emerga adeguata prova della natura illecita della clausola contrattuale in esame. 7
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, chiamata in più occasioni a offrire una lettura volta a coordinare e ad armonizzare la previsione del comma 3 dell'art.2 citato (che consente la pattuizione del compenso applicando vari criteri e, tra questi, anche calcolandolo “a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”) e quella del comma successivo (che vieta “i patti con cui l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”), disposizione, quest'ultima, da intendersi comunque riferita al risultato pratico della attività svolta (v. Cass. 237387/24), ha ribadito che la pattuizione del compenso è valida se parametrata al valore, anche approssimativo, della vertenza, mentre è illecita se parametrata al risultato perseguito (da ultimo Cass. S.U. 14699/2025 e i richiami a precedenti arresti ivi contenuti).
Nel caso in esame il tenore letterale della scrittura privata era chiaro nell'ancorare il compenso al valore della vertenza – che veniva espressamente e concordemente valutato ex ante come pari ad euro 900.000,00 sulla base di una preventiva valutazione di carattere approssimativo (si noti l'utilizzo dell'avverbio
“almeno”). Né vi era alcun riferimento al risultato effettivo che si sarebbe potuto raggiungere, anzi, dalla lettura complessiva dell'accordo, risulta che i clienti si obbligavano a corrispondere l'importo di euro 180.000,00 qualunque fosse stato l'esito della pratica, obbligo destinato a sorgere – alla luce della clausola contrassegnata con la lettera D) – già allo spirare del termine di sei mesi dalla stipula del contratto, data ultima per consentire loro di recedere da esso revocando il mandato.
A fronte di tale inequivoco dato testuale, non si comprende innanzitutto quale valenza dimostrativa di segno contrario possa ricavarsi dalla precisazione, seppur pleonastica, contenuta nella clausola contrassegnata con la lettera B). 8
Né appare decisiva, a sostengo della esegesi fatta propria nel provvedimento impugnato, la circostanza che, a distanza di quasi un anno, il valore della causa venne indicato dall'avv. , in seno all'atto di citazione del giugno 2016 mai Pt_1 iscritto a ruolo, nell'importo di euro 2.100.000,00.
Al riguardo va, in primo luogo, precisato che l'atto di citazione era stato predisposto anche nell'interesse di soggetti ulteriori rispetto a coloro che avevano sottoscritto, esclusivamente in proprio, l'accordo del 30.9.2015 (tra gli attori erano inseriti anche i figli degli , nipoti della vittima “primaria”) e al fine di CP_3 conseguire il risarcimento dei danni anche in favore di costoro. In ogni caso, la circostanza che l'importo preteso in favore degli stipulanti fosse superiore al valore indicato nella scrittura del 30.9.2015 non può considerarsi di per sé sintomatico dell'intento illecito, rientrando nel fisiologico “gioco al rialzo” del petitum delle cause risarcitorie;
esso dimostra, semmai, che il risultato “sperato” era superiore all'importo a cui a cui era già stato parametrato, in misura fissa e invariabile, il compenso dell'avvocato.
Appare, poi, una mera suggestione la asserita coincidenza tra il “valore della vertenza” indicato nella scrittura del 30.9.2015 e la liquidazione effettuata dalla compagnia assicurativa in forza della transazione raggiunta nell'agosto del 2016,
e ciò tenuto conto che i danneggiati ottennero in effetti un importo complessivo di oltre 1.000.000,00 euro.
Quanto, infine, al tenore della deposizione del teste , la stessa, a Tes_1 prescindere da ogni valutazione sulle competenze tecniche del dichiarante, si presenta in evidente contrasto non solo col chiaro tenore letterale della scrittura privata – dove non si fa alcun riferimento all'importo che sarebbe stato effettivamente conseguito all'esito della vertenza né ad una obbligazione autonoma degli stipulanti collegata a quanto loro “riconosciuto in proprio” – ma
Pa anche con le dichiarazioni della teste la quale riferiva che l'avv. Tes_2 9
fosse solita accordarsi coi clienti per parametrare il suo compenso al 20% Pt_1 del valore della causa (“posso dire che di solito la percentuale spettante all'avv.
come compenso era mediamente del 20% del valore della causa”). Pt_1
Esclusa, alla luce di quanto fin qui esposto, la natura illecita della pattuizione, ritiene nondimeno la Corte che il testo complessivo dell'accordo non consente di ritenere che al professionista potesse competere un compenso aggiuntivo rispetto all'importo omnicomprensivo di euro 180.000,00 oggetto del ricorso monitorio.
Infatti, ribadito che le parti scelsero, quale criterio di determinazione del compenso, tra i vari possibili previsti dal comma 3 dell'art.2 della Legge n. Legge
n.242/12, quello parametrato al valore dell'affare, l'interpretazione testuale ma anche secondo buona fede della clausola contrassegnata con la lettera A) porta ad escludere il diritto a una retribuzione supplementare.
Non vi furono, infatti, compensi professionali ulteriori “liquidati al professionista”, tenuto conto che, diversamente da quanto usualmente avviene in tale genere di pratiche e, dunque, per una scelta certamente non casuale, la compagnia assicurativa liquidò per intero il sinistro direttamente ai danneggiati;
né
l'eventuale imputazione di una quota delle somme erogate a “spese legali” fatta dalla HDI poteva di per sé vincolare i beneficiari nei confronti del loro legale, stante la autonomia dei diversi rapporti giuridici.
A monte, l'avverbio “oltre”, utilizzato nell'incipit della clausola in scrutinio, appare da intendersi come meramente rafforzativo della volontà delle parti di stabilire la corresponsione del compenso di euro 180.000,00 indipendentemente dall'esito della controversia e da ogni determinazione che fosse stata a tale titolo effettuata dall'Autorità Giudiziaria ovvero nei rapporti con i terzi in sede di composizione stragiudiziale della vertenza. 10
Né, per completezza, dal testo dell'accordo emergono elementi, in particolare in termini di allegazione di una particolare complessità dell'incarico, che potessero giustificare l'attribuzione all'avvocato di un “palmario”, ossia di un compenso supplementare rispetto a quello parametrato al valore, che già si presentava ampiamente superiore ai parametri tabellari e rispetto al quale, come sopra detto,
i clienti si erano assunti l'obbligazione di pagamento già al decorso di sei mesi dalla stipula della scrittura privata, senza neppure che venisse stabilito un termine finale per la definizione della pratica e/o individuate, seppur sommariamente, le attività minime che il professionista avrebbe dovuto svolgere al fine di far ritenere adempiuto il mandato.
In conclusione, provvedendo conseguentemente in senso reiettivo anche sull'appello incidentale proposto dagli appellati, questi ultimi vanno condannati a corrispondere alla controparte il residuo importo di euro 80.000,00, pari alla differenza tra il compenso pattuito (pari alla cifra di euro 180.000,00) e quello effettivamente da loro corrisposto alla controparte (ossia euro 100.000,00), su cui interessi legali con la decorrenza stabilita del provvedimento monitorio opposto.
La riforma della sentenza impugnata, seppur parziale – rimanendo ferma la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo - impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Secondo la regola della soccombenza, non incisa dall'accoglimento della pretesa creditoria per un importo inferiore rispetto a quello domandato (v. Cass. S.U.
32061/2022), gli appellati devono essere condannati a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi – per il primo grado solo quelle afferenti al giudizio principale, posto che la sentenza n.ro 3175/21 aveva già regolato le spese afferenti al sub-procedimento - che si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione” in 11
assenza di effettiva istruttoria e di argomentazioni difensive nuove, medi per le altre fasi) e in base al valore della causa correlato al decisum.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.ro 46/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 4-7 gennaio 2022, appellata in via principale da e in via Parte_1 incidentale da e , Controparte_1 CP_2 CP_3
- condanna e a corrispondere Controparte_1 CP_2 CP_3
a a titolo di saldo del compenso professionale, Parte_1
l'importo di euro 80.000,00, su cui interessi legali con la decorrenza stabilita nel decreto ingiuntivo opposto e fino al soddisfo;
- condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
le spese di lite del primo grado del giudizio, che liquida Parte_1 nell'importo di euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/14, CPA ed IVA come per legge, confermando nel resto.
Condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 CP_3 Pt_1
anche le spese di lite del presente grado, che liquida nell'importo di
[...] euro 12.154,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/14, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti incidentali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 5.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile –composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere relatore est.
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 125 dell'anno 2022 R.G. promossa
DA
nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Cottone;
C.F._1 appellante
CONTRO nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
, , nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F._2 CP_2
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 CP_3
), assistiti e difesi dall'Avv. Rosario Dell'Oglio; C.F._4 appellati
Conclusioni dell'appellante: “- in riforma della sentenza oggetto dl presente gravame, rigettare l'opposizione per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo n. 214/2018 dell'8/1/2018;- 2
rigettare le domande proposte dagli opponenti, ivi compresa quella di declaratoria di nullità della scrittura privata del 30.9.2015;- in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., stante la omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata avente ad oggetto la condanna al pagamento dei compensi nella misura ritenuta equa e giusta, e, un tanto, anche in virtù del fatto che la declaratoria di nullità del patto di quota lite non priva di efficacia l'intero contratto;
- in subordine, condannare i sig.ri: CP
, nato a [...], il [...],C.F. residente a
[...] C.F._2
Palermo, viale Michelangelo, 91, , nato a [...], il [...], CP_2
C.F. , residente in [...], C.F._3 CP_3
, nato a [...], il [...], , residente a
[...] CodiceFiscale_5
Palermo, via Tommaso Natale, 120/A, al pagamento di quella differente somma ritenuta equa e giusta, a titolo di compensi professionali per l'attività svolta nel loro interesse, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado.”.
Conclusioni degli appellati: “Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa ed in accoglimento dei superiori motivi 1) Rigettare l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 46/2022 del Tribunale di Palermo e, per Pt_1
l'effetto, confermare le statuizioni ivi contenute;
2) In subordine, nella denegata e remota ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da parte appellante ritenere
e dichiarare che avendo avuto già avuto corrisposto dai SI.ri , Controparte_1
e ai fini del risarcimento danni agli stessi spettanti per CP_2 CP_3 il decesso della SI.ra , la somma di € 100.019,25 Persona_1 comprensive di CPA ed IVA, all'Avv. nulla più compete alla Parte_1 stessa a titolo di compenso per le attività professionali effettivamente espletate. 3
3) Condannare l'Avv. al pagamento delle spese di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n.ro 46/2022 del 4-7 gennaio 2021, resa a definizione del giudizio sorto dalla opposizione dei germani e CP CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n.ro 214/2018 con cui era stato loro CP_3 intimato il pagamento della somma di euro 180.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'avvocato a titolo di Parte_1 compensi professionali – giudizio nel corso del quale era stata già emessa la sentenza n.ro 3175/2021 con cui era stata rigettata la querela di falso sporta in via incidentale dagli in relazione al testo della scrittura privata prodotta CP_3 dalla controparte, datata 30.9.2015 ed intitolata “SCRITTURA PRIVATA DI
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E PATTUIZIONE SUI
COMPENSI LEGALI” – accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta a rifondere alle controparti le spese di lite.
Avverso la pronuncia n.ro 46/2022 ha proposto appello la formulando le Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe.
Hanno resistito gli , chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in CP_3 subordine, proponendo appello incidentale al fine di fare accertare che, in ogni caso, avuto riguardo all'importo già corrisposto al legale, nulla fosse da loro dovuto.
La causa, trattata in forma scritta, è stata assunta in decisione il 26.2.2025.
************
L'appello è solo parzialmente fondato. 4
Sono in parte incontestate, in parte acclarate in forza del decisum della sentenza che ha definito il sub-procedimento di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., le seguenti circostanze:
- con la scrittura privata del 30.9.2015, la cui genuinità risulta asseverata dall'esito del suddetto sub-procedimento, gli odierni tre appellati, unitamente al fratello e alla zia , CP_4 Parte_2 formalizzavano l'incarico già conferito all'avv. per il Pt_1 conseguimento del risarcimento per i danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale nella quale era rimasta vittima in data 23.9.2015 la loro congiunta (rispettivamente madre e sorella) Persona_1
, che sarebbe deceduta a causa di esso il 2.10.2015; l'incarico
[...] prevedeva sia l'assistenza in relazione “ai profili penalistici” sia l'impegno in sede civile per la “chiusura della vertenza in sede stragiudiziale” ovvero
“per intraprendere azione giudiziaria”, e di esso, come si dirà, veniva determinato, di intesa con l'avvocato, il compenso a questi dovuto;
- la vertenza veniva definita nell'agosto del 2016, grazie all'attività svolta dal legale, con il raggiungimento di un accordo transattivo in forza del quale la compagnia che assicurava il veicolo investitore, la HDI
Assicurazioni s.p.a., corrispondeva agli assistiti della l'importo di Pt_1 euro 989.147,00 a titolo risarcitorio ed euro 100.019,00 per spese legali;
- il 7.9.2016 gli versavano all'avv. mediante accredito CP_3 Pt_1 bancario, l'importo di euro 100.000,00 (v. l'estratto-conto inserito in primo grado nella produzione documentale di parte opposta).
La presente controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto dell'avvocato ad ottenere a titolo di compenso l'ulteriore importo di euro 180.000,00, che è stato preteso nell'intero nei confronti delle tre odierne controparti - in ragione del 5
vincolo di solidarietà passiva sorto a carico di tutti i conferenti l'incarico professionale – sulla scorta del tenore complessivo della suddetta scrittura.
Nella stessa, sottoscritta dai cinque clienti e dai due “testimoni” di cui si dirà, era innanzitutto premesso che gli stipulanti, “con il consenso del prefato procuratore”, avevano deciso “di conferire e riconoscere” il valore di euro 900.000,00 alla vertenza che si sarebbe dovuta intraprendere nei confronti dell'HDI Ass.ni s.p.a.,
e ciò in quanto – come veniva subito prima precisato – “almeno” tale era da ritenersi l'importo del danno complessivo patito dai conferenti per come esposto dal procuratore, il quale aveva all'uopo illustrato le tabelle del Tribunale di Roma;
seguiva, quindi, la pattuizione del compenso, contenuta in una clausola, contrassegnata dalla lettera A), avente il seguente tenore letterale: “Oltre ai compensi professionali che dovessero essere liquidati al professionista nella sede giudiziale o stragiudiziale, anche dall'impresa assicuratrice coinvolta, ed a prescindere da una eventuale liquidazione di detti compensi, in qualsivoglia misura, i prefati soggetti si obbligano a versare al professionista un compenso pari al 20% del valore sopra indicato”; per completezza va aggiunto che nella clausola contrassegnata con la lettera D) veniva prevista la possibilità di recesso, ma “da fare pervenire al destinatario entro e non oltre mesi sei dalla data di sottoscrizione della presente scrittura”, con obbligo per i clienti, in tale eventualità, di corrispondere all'avv. “il compenso dovuto per le attività Pt_1 già svolte”, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.
Ciò posto, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ravvisando nella clausola contrattuale contrassegnata con la lettera A) sopra trascritta un patto di quota lite, nullo in forza del disposto del comma 4 dell'art.2 della Legge n.247/12, ritenendo che le parti, pur facendo formalmente richiamo al valore della causa, avessero in realtà inteso riferirsi al risultato che avrebbero conseguito. Ha individuato tre dati fattuali ritenuti in grado di supportare la correttezza di tale 6
interpretazione: 1) il tenore della clausola contrattuale contrassegnata con la lettera B), che precisava come la pattuizione non trasformava l'obbligazione del professionista in una obbligazione di risultato;
2) la circostanza che nel testo dell'atto di citazione che l'avv. aveva poi predisposto nel giugno del Pt_1
2016 nella prospettiva, poi non attuata a ragione del sopraggiungere dell'accordo transattivo, di dare avvio al contenzioso giudiziario, il valore della causa era stato indicato in una misura ben maggiore, pari ad euro 2.100.000,00; 3) il contenuto delle dichiarazioni di , escusso su richiesta della difesa della Testimone_1 [...] nell'ambito del sub-procedimento avente ad oggetto la querela di falso, il Pt_1 quale, nel confermare di avere sottoscritto come testimone la scrittura, riferiva di un compenso extra “che i signori avrebbe dovuto pagare al legale in base CP_3
a quanto loro riconosciuto in proprio in percentuale”, aggiungendo che, al termine di apposita trattativa, le parti decisero “di fissare questa percentuale nella misura del 20% se non ricordo male di euro 900.000,00 complessiva tenuto conto della esperienza dell'avv. che aveva già seguito casi simili”. Pt_1
L'appellante principale ha contestato, punto per punto, la valenza dimostrativa dei suddetti elementi probatori, deducendo la piena legittimità della pattuizione, in quanto conforme al disposto del comma 3 dell'art.2 della Legge n.242/12, e la sua esegesi in termini di pieno avallo alla fondatezza della sua pretesa. Ha, in ogni caso, eccepito la nullità della sentenza impugnata che deriverebbe dalla omessa pronuncia sulla sua domanda subordinata volta ad ottenere, in ogni caso, la determinazione giudiziale del proprio compenso.
Se tale ultima deduzione è priva di incidenza pratica, posto che spetta comunque al giudice di appello integrare il contenuto eventualmente deficitario della sentenza di primo grado, ritiene in effetti la Corte che non emerga adeguata prova della natura illecita della clausola contrattuale in esame. 7
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, chiamata in più occasioni a offrire una lettura volta a coordinare e ad armonizzare la previsione del comma 3 dell'art.2 citato (che consente la pattuizione del compenso applicando vari criteri e, tra questi, anche calcolandolo “a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”) e quella del comma successivo (che vieta “i patti con cui l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”), disposizione, quest'ultima, da intendersi comunque riferita al risultato pratico della attività svolta (v. Cass. 237387/24), ha ribadito che la pattuizione del compenso è valida se parametrata al valore, anche approssimativo, della vertenza, mentre è illecita se parametrata al risultato perseguito (da ultimo Cass. S.U. 14699/2025 e i richiami a precedenti arresti ivi contenuti).
Nel caso in esame il tenore letterale della scrittura privata era chiaro nell'ancorare il compenso al valore della vertenza – che veniva espressamente e concordemente valutato ex ante come pari ad euro 900.000,00 sulla base di una preventiva valutazione di carattere approssimativo (si noti l'utilizzo dell'avverbio
“almeno”). Né vi era alcun riferimento al risultato effettivo che si sarebbe potuto raggiungere, anzi, dalla lettura complessiva dell'accordo, risulta che i clienti si obbligavano a corrispondere l'importo di euro 180.000,00 qualunque fosse stato l'esito della pratica, obbligo destinato a sorgere – alla luce della clausola contrassegnata con la lettera D) – già allo spirare del termine di sei mesi dalla stipula del contratto, data ultima per consentire loro di recedere da esso revocando il mandato.
A fronte di tale inequivoco dato testuale, non si comprende innanzitutto quale valenza dimostrativa di segno contrario possa ricavarsi dalla precisazione, seppur pleonastica, contenuta nella clausola contrassegnata con la lettera B). 8
Né appare decisiva, a sostengo della esegesi fatta propria nel provvedimento impugnato, la circostanza che, a distanza di quasi un anno, il valore della causa venne indicato dall'avv. , in seno all'atto di citazione del giugno 2016 mai Pt_1 iscritto a ruolo, nell'importo di euro 2.100.000,00.
Al riguardo va, in primo luogo, precisato che l'atto di citazione era stato predisposto anche nell'interesse di soggetti ulteriori rispetto a coloro che avevano sottoscritto, esclusivamente in proprio, l'accordo del 30.9.2015 (tra gli attori erano inseriti anche i figli degli , nipoti della vittima “primaria”) e al fine di CP_3 conseguire il risarcimento dei danni anche in favore di costoro. In ogni caso, la circostanza che l'importo preteso in favore degli stipulanti fosse superiore al valore indicato nella scrittura del 30.9.2015 non può considerarsi di per sé sintomatico dell'intento illecito, rientrando nel fisiologico “gioco al rialzo” del petitum delle cause risarcitorie;
esso dimostra, semmai, che il risultato “sperato” era superiore all'importo a cui a cui era già stato parametrato, in misura fissa e invariabile, il compenso dell'avvocato.
Appare, poi, una mera suggestione la asserita coincidenza tra il “valore della vertenza” indicato nella scrittura del 30.9.2015 e la liquidazione effettuata dalla compagnia assicurativa in forza della transazione raggiunta nell'agosto del 2016,
e ciò tenuto conto che i danneggiati ottennero in effetti un importo complessivo di oltre 1.000.000,00 euro.
Quanto, infine, al tenore della deposizione del teste , la stessa, a Tes_1 prescindere da ogni valutazione sulle competenze tecniche del dichiarante, si presenta in evidente contrasto non solo col chiaro tenore letterale della scrittura privata – dove non si fa alcun riferimento all'importo che sarebbe stato effettivamente conseguito all'esito della vertenza né ad una obbligazione autonoma degli stipulanti collegata a quanto loro “riconosciuto in proprio” – ma
Pa anche con le dichiarazioni della teste la quale riferiva che l'avv. Tes_2 9
fosse solita accordarsi coi clienti per parametrare il suo compenso al 20% Pt_1 del valore della causa (“posso dire che di solito la percentuale spettante all'avv.
come compenso era mediamente del 20% del valore della causa”). Pt_1
Esclusa, alla luce di quanto fin qui esposto, la natura illecita della pattuizione, ritiene nondimeno la Corte che il testo complessivo dell'accordo non consente di ritenere che al professionista potesse competere un compenso aggiuntivo rispetto all'importo omnicomprensivo di euro 180.000,00 oggetto del ricorso monitorio.
Infatti, ribadito che le parti scelsero, quale criterio di determinazione del compenso, tra i vari possibili previsti dal comma 3 dell'art.2 della Legge n. Legge
n.242/12, quello parametrato al valore dell'affare, l'interpretazione testuale ma anche secondo buona fede della clausola contrassegnata con la lettera A) porta ad escludere il diritto a una retribuzione supplementare.
Non vi furono, infatti, compensi professionali ulteriori “liquidati al professionista”, tenuto conto che, diversamente da quanto usualmente avviene in tale genere di pratiche e, dunque, per una scelta certamente non casuale, la compagnia assicurativa liquidò per intero il sinistro direttamente ai danneggiati;
né
l'eventuale imputazione di una quota delle somme erogate a “spese legali” fatta dalla HDI poteva di per sé vincolare i beneficiari nei confronti del loro legale, stante la autonomia dei diversi rapporti giuridici.
A monte, l'avverbio “oltre”, utilizzato nell'incipit della clausola in scrutinio, appare da intendersi come meramente rafforzativo della volontà delle parti di stabilire la corresponsione del compenso di euro 180.000,00 indipendentemente dall'esito della controversia e da ogni determinazione che fosse stata a tale titolo effettuata dall'Autorità Giudiziaria ovvero nei rapporti con i terzi in sede di composizione stragiudiziale della vertenza. 10
Né, per completezza, dal testo dell'accordo emergono elementi, in particolare in termini di allegazione di una particolare complessità dell'incarico, che potessero giustificare l'attribuzione all'avvocato di un “palmario”, ossia di un compenso supplementare rispetto a quello parametrato al valore, che già si presentava ampiamente superiore ai parametri tabellari e rispetto al quale, come sopra detto,
i clienti si erano assunti l'obbligazione di pagamento già al decorso di sei mesi dalla stipula della scrittura privata, senza neppure che venisse stabilito un termine finale per la definizione della pratica e/o individuate, seppur sommariamente, le attività minime che il professionista avrebbe dovuto svolgere al fine di far ritenere adempiuto il mandato.
In conclusione, provvedendo conseguentemente in senso reiettivo anche sull'appello incidentale proposto dagli appellati, questi ultimi vanno condannati a corrispondere alla controparte il residuo importo di euro 80.000,00, pari alla differenza tra il compenso pattuito (pari alla cifra di euro 180.000,00) e quello effettivamente da loro corrisposto alla controparte (ossia euro 100.000,00), su cui interessi legali con la decorrenza stabilita del provvedimento monitorio opposto.
La riforma della sentenza impugnata, seppur parziale – rimanendo ferma la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo - impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Secondo la regola della soccombenza, non incisa dall'accoglimento della pretesa creditoria per un importo inferiore rispetto a quello domandato (v. Cass. S.U.
32061/2022), gli appellati devono essere condannati a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi – per il primo grado solo quelle afferenti al giudizio principale, posto che la sentenza n.ro 3175/21 aveva già regolato le spese afferenti al sub-procedimento - che si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione” in 11
assenza di effettiva istruttoria e di argomentazioni difensive nuove, medi per le altre fasi) e in base al valore della causa correlato al decisum.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.ro 46/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 4-7 gennaio 2022, appellata in via principale da e in via Parte_1 incidentale da e , Controparte_1 CP_2 CP_3
- condanna e a corrispondere Controparte_1 CP_2 CP_3
a a titolo di saldo del compenso professionale, Parte_1
l'importo di euro 80.000,00, su cui interessi legali con la decorrenza stabilita nel decreto ingiuntivo opposto e fino al soddisfo;
- condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
le spese di lite del primo grado del giudizio, che liquida Parte_1 nell'importo di euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/14, CPA ed IVA come per legge, confermando nel resto.
Condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 CP_3 Pt_1
anche le spese di lite del presente grado, che liquida nell'importo di
[...] euro 12.154,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/14, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti incidentali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 5.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo