Articolo 927 del Codice civile
Articolo 926Articolo 928
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19 aprile 1942
Art. 927.

(Cose ritrovate).

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta' del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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