Ordinanza cautelare 13 aprile 2017
Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00888/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Stefanelli, Giovanni Calabro, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Stefanelli in Lecce, via San Domenico Savio n. 72;
contro
Prefettura di Lecce, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Lecce n° -OMISSIS- e comunicato il 27 dicembre 2016 con il quale veniva negato al ricorrente il nulla osta per il conseguimento del nuovo documento di guida a seguito di precedente revoca, assumendo che non erano decorsi i tre anni dall'accertamento del reato cui era conseguita la disposta revoca, ritenendo che il termine di decorrenza fosse la data del passaggio in giudicato della sentenza (12 febbraio 2015) e non già quello dell'accertamento del reato (29 settembre 2013)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. TO Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale; all’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame IT TO impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui è stato negato il nulla osta per il conseguimento della patente di guida a seguito di precedente revoca.
Il ricorrente, a supporto della domanda, deduce violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e irrazionalità manifesta.
Il Prefetto di Lecce non si è costituito in giudizio.
Al ricorrente, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza nonché per aver provocato – trovandosi in tale stato – un sinistro stradale, con sentenza ex art. 444 ss cpp., è stata applicata la pena dal Tribunale di Lecce – Sezione Seconda Penale, la pena di mesi 4 di arresto e di Euro 1000,00 di ammenda (con sospensione condizionale), nonché revocata la patente di guida (sentenza 22/2015 del 12.01.2015).
In data 27.11.2016 il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Lecce il rilascio del N.O. per il conseguimento di una nuova patente di guida, cui ha fatto seguito l’impugnato diniego prefettizio motivato sul fatto che non sarebbero trascorsi tre anni decorrenti dal 12 febbraio 2015, data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il thema decidendi è rappresentato dalla individuazione del dies a quo del termine dei tre anni ovvero se tale termine debba decorrere dalla data di accertamento del reato, cioè dalla data di contestazione della violazione da parte dell’organo accertatore ovvero dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Non condivide il Collegio l’orientamento espresso da talune sentenze come TAR Veneto – Sez. III n. 829/2016 e 1014/2016, nelle quali si è ritenuto quale dies a quo per il decorso del triennio la data di accertamento della violazione.
Appare invece condivisibile e ormai pressochè consolidato l’orientamento giurisprudenziale che individua detto dies a quo nella data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cpp.
Così in particolare TAR Piemonte Sez. II n. 1415 del 2015, secondo cui il dies a quo dovrebbe individuarsi nella data materiale di accertamento del reato, è stata oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 2416/2016, nella quale si è evidenziato che “ il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, nella data di accertamento del fatto in sede amministrativa: qualora risultasse fondata la tesi fatta propria dal TAR si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti dei fatti in sede amministrativa ai sensi dell’art. 186 c. 3 e ss., mentre invece l’art. 219 c. 3 ter si è testualmente riferito all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all’A.G.”.
Ed invero l’art. 219 c. 3 ter del Codice si riferisce all’accertamento del reato, risultando evidente che l’autorità amministrativa non può accertare reati, essendo tale accertamento riservato all’A.G..
Il ricorso è pertanto infondato, dovendosi in tal senso confermare la condivisibile motivazione che ha supportato l’ordinanza cautelare di reiezione della Sez. III (TAR Puglia – Lecce sez. III ord. 188/2017).
In tal senso deve dunque provvedersi.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati
TO Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello IT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.