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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2573/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] lì 24/09/1962, Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Lauti
e Laura Gagino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Borgosesia
(VC), Via Sesone 26, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Romagnano Sesia (NO), Via Ministro Caccia n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Cacciami ed elettivamente domiciliata in Borgomanero, viale Marazza 44, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per le parti:
“1) Il figlio , maggiorenne disabile, continuerà a mantenere la propria residenza Persona_1 presso la madre, cui il IG. presta sin da ora il consenso affinché la medesima Parte_1 rivesta il ruolo di amministratore di sostegno in sostituzione dell'attuale, tenuto conto della cessazione e del venir meno di ogni conflittualità da parte dei genitori sulle decisioni inerenti al figlio
e che ne avevano determinato la nomina;
2) La IG.ra presta il proprio consenso affinché il figlio possa trascorrere periodi di vacanza CP_1 estiva con il padre non inferiori a giorni 15. In tali occasioni il IG. si farà carico Parte_1 dell'organizzazione degli spostamenti aerei, con possibilità di delegare anche persone terze di sua fiducia per l'accompagnamento;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , mediante bonifico al seguente IBAN Parte_1 CP_1
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), somma annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT come per Legge;
4) Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino (che le Parti dichiarano di conoscere, condividere ed approvare) fino alla revoca dell'attuale Amministratore di
Sostegno. Qualora la IG.ra tornasse ad amministrare in via esclusiva il patrimonio e la CP_1 rendita mensile di le spese straordinarie saranno a carico della medesima nella misura del Per_1
100%.
Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate.
5) Le detrazioni fiscali previste dalla legge per spese mediche, scolastiche, sportive ecc. sostenute per il figlio saranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo che la spesa sia stata integralmente sostenuta da uno solo dei genitori che avrà pertanto diritto di detrarla al 100%.
6) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla IG.ra ed il IG. , pertanto, CP_1 Parte_1 rinuncia espressamente ad ogni pretesa ivi collegata e contestualmente si impegna a prestare il proprio consenso facendo quanto di sua competenza per consentire l'erogazione dell'assegno unico in favore della stessa.
7) La IG.ra si impegna a rimettere la querela di cui al Procedimento Penale n. 1830/2023 CP_1
RGNR avanti il Tribunale di Novara, ferma la procedibilità d'ufficio del reato.
8) Le Parti si impegnano a dare attuazione alle condizioni sopra esposte a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , ex coniugi, hanno congiuntamente adito il Parte_1 CP_1
Tribunale di Novara al fine di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n.623/2022 emessa il 03/11/2022 dal Tribunale di Novara.
I ricorrenti hanno invero esposto che: a) con sentenza n.623/2022 emessa il 03/11/2022, il Tribunale di Novara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la collocazione di (nato il [...], invalido dalla nascita), presso la madre e ponendo a carico del IG. Per_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un assegno mensile di importo pari a euro Parte_1 CP_1
500,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) tale statuizione deve essere modificata, in quanto il IG. è in pensione (percepisce circa euro Parte_1
1.000,00 mensili) ed è gravato da plurime cessioni e finanziamenti;
c) l'importo mensile a disposizione del IG. , al netto dei finanziamenti in essere, risulta pari circa ad euro 400,00 Parte_1 circa mensili;
d) la IG.ra percepisce circa euro 500/600 mensili, oltre alla pensione, per euro CP_1
1.135,66 ed ha in corso 2 finanziamenti;
e) il figlio di anni 32, disabile, percepisce una Per_1 pensione di invalidità ed accompagnamento mensile pari ad euro 1.266, è sottoposto ad amministrazione di sostegno ed è amministrato dalla dott.ssa presso il Consorzio Casa CP_2 di Gattinara. Le parti esprimono la propria volontà di richiedere concordemente che la IG.ra CP_1 sia nominata quale amministratore di sostegno del figlio, in sostituzione della dott.ssa . Nulla CP_2 osta alla presa d'atto di detto accordo, fermo restando che la decisione in ordine alla sostituzione rimane rimessa al Giudice Tutelare, così come ogni decisione in ordine al suo collocamento abitativo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, fosse diminuito l'importo posto a carico del IG. a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione al 100% dell'assegno unico ed universale a favore della IG.ra CP_1
Il Giudice relatore, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, ha riferito al Collegio in camera di conIGlio.
Ritiene il Collegio che, in considerazione delle circostanze addotte dalle parti, l'importo a titolo di concorso al mantenimento del figlio, debba essere diminuito.
Gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , a parziale modifica della sentenza di divorzio n.623/2022 emessa il
[...] CP_1
03/11/2022 dal Tribunale di Novara, così provvede:
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio alla IG.ra mediante bonifico al seguente IBAN Per_1 CP_1
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00, somma aggiornata secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
- spese compensate;
- fermo nel resto per quanto di ragione.
Così deciso in Novara, nella camera di conIGlio del 28/3/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2573/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] lì 24/09/1962, Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Lauti
e Laura Gagino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Borgosesia
(VC), Via Sesone 26, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Romagnano Sesia (NO), Via Ministro Caccia n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Cacciami ed elettivamente domiciliata in Borgomanero, viale Marazza 44, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per le parti:
“1) Il figlio , maggiorenne disabile, continuerà a mantenere la propria residenza Persona_1 presso la madre, cui il IG. presta sin da ora il consenso affinché la medesima Parte_1 rivesta il ruolo di amministratore di sostegno in sostituzione dell'attuale, tenuto conto della cessazione e del venir meno di ogni conflittualità da parte dei genitori sulle decisioni inerenti al figlio
e che ne avevano determinato la nomina;
2) La IG.ra presta il proprio consenso affinché il figlio possa trascorrere periodi di vacanza CP_1 estiva con il padre non inferiori a giorni 15. In tali occasioni il IG. si farà carico Parte_1 dell'organizzazione degli spostamenti aerei, con possibilità di delegare anche persone terze di sua fiducia per l'accompagnamento;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , mediante bonifico al seguente IBAN Parte_1 CP_1
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), somma annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT come per Legge;
4) Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino (che le Parti dichiarano di conoscere, condividere ed approvare) fino alla revoca dell'attuale Amministratore di
Sostegno. Qualora la IG.ra tornasse ad amministrare in via esclusiva il patrimonio e la CP_1 rendita mensile di le spese straordinarie saranno a carico della medesima nella misura del Per_1
100%.
Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate.
5) Le detrazioni fiscali previste dalla legge per spese mediche, scolastiche, sportive ecc. sostenute per il figlio saranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo che la spesa sia stata integralmente sostenuta da uno solo dei genitori che avrà pertanto diritto di detrarla al 100%.
6) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla IG.ra ed il IG. , pertanto, CP_1 Parte_1 rinuncia espressamente ad ogni pretesa ivi collegata e contestualmente si impegna a prestare il proprio consenso facendo quanto di sua competenza per consentire l'erogazione dell'assegno unico in favore della stessa.
7) La IG.ra si impegna a rimettere la querela di cui al Procedimento Penale n. 1830/2023 CP_1
RGNR avanti il Tribunale di Novara, ferma la procedibilità d'ufficio del reato.
8) Le Parti si impegnano a dare attuazione alle condizioni sopra esposte a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , ex coniugi, hanno congiuntamente adito il Parte_1 CP_1
Tribunale di Novara al fine di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n.623/2022 emessa il 03/11/2022 dal Tribunale di Novara.
I ricorrenti hanno invero esposto che: a) con sentenza n.623/2022 emessa il 03/11/2022, il Tribunale di Novara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la collocazione di (nato il [...], invalido dalla nascita), presso la madre e ponendo a carico del IG. Per_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un assegno mensile di importo pari a euro Parte_1 CP_1
500,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) tale statuizione deve essere modificata, in quanto il IG. è in pensione (percepisce circa euro Parte_1
1.000,00 mensili) ed è gravato da plurime cessioni e finanziamenti;
c) l'importo mensile a disposizione del IG. , al netto dei finanziamenti in essere, risulta pari circa ad euro 400,00 Parte_1 circa mensili;
d) la IG.ra percepisce circa euro 500/600 mensili, oltre alla pensione, per euro CP_1
1.135,66 ed ha in corso 2 finanziamenti;
e) il figlio di anni 32, disabile, percepisce una Per_1 pensione di invalidità ed accompagnamento mensile pari ad euro 1.266, è sottoposto ad amministrazione di sostegno ed è amministrato dalla dott.ssa presso il Consorzio Casa CP_2 di Gattinara. Le parti esprimono la propria volontà di richiedere concordemente che la IG.ra CP_1 sia nominata quale amministratore di sostegno del figlio, in sostituzione della dott.ssa . Nulla CP_2 osta alla presa d'atto di detto accordo, fermo restando che la decisione in ordine alla sostituzione rimane rimessa al Giudice Tutelare, così come ogni decisione in ordine al suo collocamento abitativo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, fosse diminuito l'importo posto a carico del IG. a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione al 100% dell'assegno unico ed universale a favore della IG.ra CP_1
Il Giudice relatore, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, ha riferito al Collegio in camera di conIGlio.
Ritiene il Collegio che, in considerazione delle circostanze addotte dalle parti, l'importo a titolo di concorso al mantenimento del figlio, debba essere diminuito.
Gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , a parziale modifica della sentenza di divorzio n.623/2022 emessa il
[...] CP_1
03/11/2022 dal Tribunale di Novara, così provvede:
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio alla IG.ra mediante bonifico al seguente IBAN Per_1 CP_1
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00, somma aggiornata secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
- spese compensate;
- fermo nel resto per quanto di ragione.
Così deciso in Novara, nella camera di conIGlio del 28/3/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin