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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 36/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonello Stigliano
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Carmelina La Gatta
-Appellato- nonché
Controparte_2 rappr. e dif. dall'Avv. Danilo Buonamico
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 442 e ss., 615 e 617 c.p.c., depositato il
25 ottobre 2023 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante impugnava l'avviso di intimazione n. 014 2023 9005813276/000 notificato il 20.10.2023, chiedendo dichiararsi non dovute le somme ivi indicate.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva: - che l'avviso di intimazione impugnato riguardava una serie di contributi IVS (“Invalidità, Vecchiaia CP_ e Superstiti”) e relative sanzioni per omesso versamento, richiesti dall' in relazione agli anni dal 2011 al 2015, segnatamente quantificati in € 31.046,28; - che, stando alle prospettazioni dell'Ente impositore, tali obbligazioni contributive non sarebbero state regolarmente adempiute, sicché in data 27 gennaio 2018 era stato notificato un avviso di addebito recante n. 314 2017 00027428 68 000; - che, CP_ contrariamente a quanto asserito dall' detto avviso non era stato validamente notificato nelle forme previste dalla legge;
- che, nel caso in cui la eventuale notifica fosse stata effettuata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., l'Ente impositore avrebbe dovuto produrre in giudizio la relativa raccomandata A.R. recante, a pena di nullità, il timbro dell'ufficio postale, l'indicazione specifica della data in cui la notifica si è perfezionata, nonché della data del rilascio dell'avviso e l'indicazione altresì dei motivi impeditivi dell'adempimento; - che pur ammettendo la regolare e rituale esecuzione della notifica dell'avviso di addebito in data 27 gennaio 2018, il credito con esso azionato, limitatamente ai contributi per gli anni 2011 e 2012, avrebbe dovuto comunque considerarsi prescritto alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 e 10 l. n. 335/1995; - che, in ogni caso, dalla data della presunta notifica dell'avviso (gennaio 2018) sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (ottobre 2023) era decorso un termine ben superiore a quello prescrizionale di cinque anni.
In ragione di tanto, l'opponente eccepiva la radicale estinzione dell'avversa pretesa per intervenuta prescrizione. CP_ 1.1. Costituitosi in giudizio, l' invocava il rigetto del ricorso, con conseguente conferma dei crediti pretesi.
In primo luogo, l'Ente convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dalla ricorrente, evidenziando l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto finalizzata a contestare crediti ormai divenuti inoppugnabili, atteso che l'avviso di addebito a mezzo del quale venivano rivendicati, non opposto nel termine perentorio di 40 giorni decorrenti dalla data della notifica previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99, era divenuto definitivo.
Nel merito, evidenziava la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, effettuata in data 27.01.2018, il cui plico non veniva ritirato per compiuta giacenza;
2 inoltre, contestava l'avversa eccezione di prescrizione quinquennale, attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 27.01.2018 e considerati i termini di sospensione del corso della prescrizione operanti in materia di contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria in occasione dell'emergenza epidemiologica da virus Sars Covid19 di cui all'art. 37, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e successivi interventi normativi.
1.2. Si costituiva in primo grado anche l' , Controparte_2 che eccepiva in via preliminare il proprio radicale difetto di legittimazione passiva e avanzava, in via gradata e nella denegata ipotesi di statuizione contraria, domanda di garanzia e manleva per tutti i profili afferenti al merito della pretesa impositiva, anche in termini di spese processuali, laddove il motivo di opposizione della ricorrente fosse stato ritenuto fondato;
invocava in ogni caso l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza della parte dal diritto all'impugnativa, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs.
46/1999, e richiamava la disciplina concernente la sospensione dell'attività di riscossione esattoriale a seguito della pandemia Covid 19, con correlata sospensione dei relativi termini di prescrizione e decadenziali.
2. Con sentenza n. 3598/2023 resa in data 14 dicembre 2023 il Tribunale rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti.
Osservava il primo giudice che non poteva ritenersi intervenuta la prescrizione quinquennale in relazione alle poste contenute nell'avviso di addebito n.
31420170002742868000, argomentando in sintesi che: - avuto riguardo al regime prescrizionale operante nel caso di specie, doveva trovare applicazione il consolidato orientamento di legittimità alla stregua del quale la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, comma 5, produce solamente l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza tuttavia convertire il termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; - in relazione alla notifica dell'avviso di addebito n. 31420170002742868000 doveva essere richiamato l'arresto giurisprudenziale secondo cui: “Per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335
c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la
3 dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata”; - stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., in caso di momentanea assenza del destinatario (o di altro soggetto abilitato alla ricezione), la raccomandata si ritiene entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario a decorrere dal momento in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale;
- nel caso di specie l'invio dell'avviso di addebito di cui trattasi era stato effettuato allo stesso indirizzo di residenza della ricorrente, sicché doveva ritenersi che detto avviso le fosse stato notificato il 22.12.2017, data del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale;
- ai fini del computo esatto del termine di prescrizione maturato successivamente a detta notifica, dovevano essere prese in esame le sospensioni stabilite dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19; - alla stregua della richiamata disciplina applicabile, il corso della prescrizione doveva ritenersi sospeso nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché nel lasso di tempo intercorrente tra il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021; - tenuto conto dei sopra citati periodi di sospensione, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (ottobre 2023) non potevano ritenersi prescritte le poste contributive oggetto di causa, né le somme aggiuntive a esse relative.
3. Avverso detta pronuncia la parte privata ha interposto appello, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. CP_ Sia l che l' hanno resistito al gravame, Controparte_2 depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 07 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato e va accolto, dovendosi riformare la sentenza impugnata.
4. Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante, dolendosi per l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, impugna la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, a seguito dell'invio
4 dell'avviso di addebito n. 31420170002742868000 all'indirizzo di residenza della ricorrente - ove lo stesso non veniva ritirato - e del conseguente rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale il 22 dicembre 2017, in tale ultima data si sarebbero determinati il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito e l'insorgenza in capo alla ricorrente della presunzione di conoscibilità dell'atto di cui all'art. 1335 c.c.
Lamenta l'erroneità dell'affermazione del primo giudice inerente alla riconducibilità alla ricorrente del luogo in cui l'avviso di addebito era stato notificato, evidenziando come l'indirizzo riportato sul plico d'invio del predetto avviso sia non soltanto errato, in quanto non coincidente con l'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, ma del tutto inesistente nella toponomastica del comune di residenza (Altamura).
Puntualizza ulteriormente che anche il deposito dell'avviso mod. 26, del quale sembrerebbe darsi atto sul plico in oggetto, deve ritenersi quantomeno dubbio, non essendo provato il tentativo di consegna presso l'indirizzo di residenza.
Dunque, in mancanza della prova dell'avvenuta spedizione all'indirizzo di residenza dell'appellante, contesta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1335 c.c. CP_ e insiste per la declaratoria di prescrizione dei crediti pretesi dall'
5. Orbene, è degna di pregio la doglianza afferente alla invalidità della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, non può dirsi ritualmente perfezionata la notifica per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., in mancanza dell'invio dell'avviso informativo.
5.1. Preliminarmente, va dato atto che il gravame non enuncia uno specifico motivo in ordine a tale profilo di invalidità della notifica dell'avviso di addebito;
tuttavia, premesso che la questione è stata sollevata dall'opponente nel ricorso di primo grado (cfr. pag. 3) nonché alla prima udienza del 14.12.2023 dinanzi al
Tribunale (cfr. relativo verbale, punto n. 2), si ritiene che essa sia stata devoluta all'esame di questa Corte, avendo l'appellante ribadito in questa sede che “anche il deposito dell'avviso mod 26 - del quale sembra darsi atto sul plico in questione - appare quantomeno incerto, non essendo provato il tentato accesso (e la tentata consegna) dell'invio all'indirizzo di residenza della ricorrente.
Peraltro, le concrete modalità di notifica (per “compiuta giacenza”) confermano che la ricorrente non avesse notizia di tale spedizione” (cfr. 2° e 3° capoverso a pag. 10 dell'atto di appello).
5 Deve pure rammentarsi che “Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché
l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova” (cfr. Cass. ordinanza n. 36305 del 28/12/2023; n.
14285 del 25/5/2021).
5.2. Tanto chiarito, nel caso di specie l'avviso di addebito risulta inviato a CP_ mezzo raccomandata non consegnata alla destinataria e restituita al mittente ( per compiuta giacenza il 27.01.2018; sulla cartolina è indicata l'annotazione “mod.
26” e la data “22.12.17”, che il Tribunale ha identificato come data del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.
Trattasi tuttavia di adempimento non sufficiente a ritenere validamente perfezionata la notifica, poiché nelle ipotesi di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c.
(ipotesi qui verificatasi) occorre l'attestazione di spedizione e ricezione della raccomandata informativa ex art. 60 D.P.R. n. 600/1973, costituendo quest'ultima un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Pur dandosi atto della difformità di orientamenti espressi dalla giurisprudenza in argomento, va richiamato l'indirizzo di recente affermato da Cass. Sez. L, ordinanza n. 9125 del 05/04/2024, che ha cassato la sentenza del giudice di merito per aver erroneamente ritenuto che le regole che si applicano alla notifica a mezzo CP_ posta dell'avviso di addebito (emesso per la riscossione di contributi siano quelle generiche di consegna della raccomandata postale e non quelle previste da altre regole di notificazione, non occorrendo quindi alcuna seconda raccomandata.
In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto il motivo di ricorso che ha criticato la sentenza impugnata per avere ritenuto non necessaria la produzione della raccomandata informativa di deposito ai fini di prova del perfezionamento del procedimento di notifica di un avviso di addebito effettuato dall'Ente CP_1 avvalendosi del servizio postale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in una fattispecie di cd. irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio di quest'ultimo, ricordando che “le Sezioni unite di questa Corte (sent.
n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa");
6 hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»” (Cass. n. 9125/2024 cit.).
Dunque, nel caso di specie, in cui è pacifico che la destinataria è risultata solo relativamente irreperibile, non essendo stata rinvenuta presso l'indirizzo di residenza/domicilio, con conseguente restituzione del plico al mittente, la notifica dell'avviso di addebito in scrutinio non può dirsi perfezionata, non essendo stata spedita la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, c.d.
C.A.D. (in questi termini, cfr. App. Bari, sent. n. 1410/2024 pubblicata il
29/10/2024).
5.3. Occorre precisare che non può trovare ingresso la richiesta formulata CP_ dall' all'udienza del 07.01.2025 dinanzi a questa Corte, allorquando l'Ente appellato ha testualmente domandato di “ordinarsi alle la produzione CP_3 di documentazione equipollente all'avviso di ricevimento rilasciato nella cassetta della posta di parte ricorrente”.
Trattasi invero di richiesta inammissibile in quanto del tutto nuova, tardiva e incompatibile con la tesi sostenuta nella memoria di costituzione in appello, ove CP_ l ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 140 c.p.c., affermando di contro l'operatività del regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, dovendo a suo dire la notificazione intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale. CP_ Senza dire, poi, che avrebbe dovuto essere onere dello stesso acquisire ed eventualmente produrre documentazione idonea a dar conto del perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito.
6. La fondatezza della censura relativa all'omessa notifica dell'avviso di addebito per mancato invio della raccomandata informativa consente di ritenere assorbita la questione relativa all'erroneità dell'indirizzo e determina, quale
7 necessario corollario, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, poiché
l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata a ottobre 2023, ben oltre CP_ il quinquennio dalla scadenza dei contributi pretesi dall (relativi al periodo da gennaio 2011 a dicembre 2015): ne consegue che, risultando non perfezionata la notifica in data 27.01.2018 dell'atto interruttivo costituito dall'avviso di addebito, detti contributi non sono dovuti in quanto prescritti.
7. Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'appello merita accoglimento, sicché, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione proposta in prime cure avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2023
9005813276/000 in relazione all'avviso di addebito n. 314 2017 00027428 68 000 e vanno dichiarate non dovute dall'odierna appellante le somme di cui al predetto avviso.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico delle parti appellate in solido fra loro.
Va dato atto, in proposito, che l ha chiesto Controparte_4 CP_ di essere tenuta indenne dall' anche in relazione alle spese processuali.
In senso contrario, va invece ribadita la responsabilità solidale degli enti appellati, entrambi tenuti a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, posto che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 23459 del 2011); CP_ nel caso di specie, del resto, l , al pari dell' Controparte_4
è risultata integralmente soccombente, in quanto ha resistito al giudizio e ha fatto valere ragioni contrarie a quelle della ricorrente, sostenendo anche in sede di gravame la tesi, qui disattesa, della ritualità della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza (cfr. pag. 8 – 10 della comparsa di costituzione in appello).
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 15.01.2024 da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 3598/2023 resa dal Tribunale di Bari in data
[...]
14.12.2023, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da Parte_1
e dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 014
2023 9005813276/000 in relazione all'avviso di addebito n. 314 2017
00027428 68 000;
- condanna l e l' in Controparte_4 CP_1 solido fra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Antonello Stigliano dichiaratosi anticipante.
Così deciso in Bari, il 07.01.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
9
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonello Stigliano
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Carmelina La Gatta
-Appellato- nonché
Controparte_2 rappr. e dif. dall'Avv. Danilo Buonamico
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 442 e ss., 615 e 617 c.p.c., depositato il
25 ottobre 2023 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante impugnava l'avviso di intimazione n. 014 2023 9005813276/000 notificato il 20.10.2023, chiedendo dichiararsi non dovute le somme ivi indicate.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva: - che l'avviso di intimazione impugnato riguardava una serie di contributi IVS (“Invalidità, Vecchiaia CP_ e Superstiti”) e relative sanzioni per omesso versamento, richiesti dall' in relazione agli anni dal 2011 al 2015, segnatamente quantificati in € 31.046,28; - che, stando alle prospettazioni dell'Ente impositore, tali obbligazioni contributive non sarebbero state regolarmente adempiute, sicché in data 27 gennaio 2018 era stato notificato un avviso di addebito recante n. 314 2017 00027428 68 000; - che, CP_ contrariamente a quanto asserito dall' detto avviso non era stato validamente notificato nelle forme previste dalla legge;
- che, nel caso in cui la eventuale notifica fosse stata effettuata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., l'Ente impositore avrebbe dovuto produrre in giudizio la relativa raccomandata A.R. recante, a pena di nullità, il timbro dell'ufficio postale, l'indicazione specifica della data in cui la notifica si è perfezionata, nonché della data del rilascio dell'avviso e l'indicazione altresì dei motivi impeditivi dell'adempimento; - che pur ammettendo la regolare e rituale esecuzione della notifica dell'avviso di addebito in data 27 gennaio 2018, il credito con esso azionato, limitatamente ai contributi per gli anni 2011 e 2012, avrebbe dovuto comunque considerarsi prescritto alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 e 10 l. n. 335/1995; - che, in ogni caso, dalla data della presunta notifica dell'avviso (gennaio 2018) sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (ottobre 2023) era decorso un termine ben superiore a quello prescrizionale di cinque anni.
In ragione di tanto, l'opponente eccepiva la radicale estinzione dell'avversa pretesa per intervenuta prescrizione. CP_ 1.1. Costituitosi in giudizio, l' invocava il rigetto del ricorso, con conseguente conferma dei crediti pretesi.
In primo luogo, l'Ente convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dalla ricorrente, evidenziando l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto finalizzata a contestare crediti ormai divenuti inoppugnabili, atteso che l'avviso di addebito a mezzo del quale venivano rivendicati, non opposto nel termine perentorio di 40 giorni decorrenti dalla data della notifica previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99, era divenuto definitivo.
Nel merito, evidenziava la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, effettuata in data 27.01.2018, il cui plico non veniva ritirato per compiuta giacenza;
2 inoltre, contestava l'avversa eccezione di prescrizione quinquennale, attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 27.01.2018 e considerati i termini di sospensione del corso della prescrizione operanti in materia di contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria in occasione dell'emergenza epidemiologica da virus Sars Covid19 di cui all'art. 37, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e successivi interventi normativi.
1.2. Si costituiva in primo grado anche l' , Controparte_2 che eccepiva in via preliminare il proprio radicale difetto di legittimazione passiva e avanzava, in via gradata e nella denegata ipotesi di statuizione contraria, domanda di garanzia e manleva per tutti i profili afferenti al merito della pretesa impositiva, anche in termini di spese processuali, laddove il motivo di opposizione della ricorrente fosse stato ritenuto fondato;
invocava in ogni caso l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza della parte dal diritto all'impugnativa, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs.
46/1999, e richiamava la disciplina concernente la sospensione dell'attività di riscossione esattoriale a seguito della pandemia Covid 19, con correlata sospensione dei relativi termini di prescrizione e decadenziali.
2. Con sentenza n. 3598/2023 resa in data 14 dicembre 2023 il Tribunale rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti.
Osservava il primo giudice che non poteva ritenersi intervenuta la prescrizione quinquennale in relazione alle poste contenute nell'avviso di addebito n.
31420170002742868000, argomentando in sintesi che: - avuto riguardo al regime prescrizionale operante nel caso di specie, doveva trovare applicazione il consolidato orientamento di legittimità alla stregua del quale la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, comma 5, produce solamente l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza tuttavia convertire il termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; - in relazione alla notifica dell'avviso di addebito n. 31420170002742868000 doveva essere richiamato l'arresto giurisprudenziale secondo cui: “Per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335
c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la
3 dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata”; - stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., in caso di momentanea assenza del destinatario (o di altro soggetto abilitato alla ricezione), la raccomandata si ritiene entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario a decorrere dal momento in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale;
- nel caso di specie l'invio dell'avviso di addebito di cui trattasi era stato effettuato allo stesso indirizzo di residenza della ricorrente, sicché doveva ritenersi che detto avviso le fosse stato notificato il 22.12.2017, data del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale;
- ai fini del computo esatto del termine di prescrizione maturato successivamente a detta notifica, dovevano essere prese in esame le sospensioni stabilite dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19; - alla stregua della richiamata disciplina applicabile, il corso della prescrizione doveva ritenersi sospeso nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché nel lasso di tempo intercorrente tra il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021; - tenuto conto dei sopra citati periodi di sospensione, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (ottobre 2023) non potevano ritenersi prescritte le poste contributive oggetto di causa, né le somme aggiuntive a esse relative.
3. Avverso detta pronuncia la parte privata ha interposto appello, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. CP_ Sia l che l' hanno resistito al gravame, Controparte_2 depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 07 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato e va accolto, dovendosi riformare la sentenza impugnata.
4. Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante, dolendosi per l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, impugna la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, a seguito dell'invio
4 dell'avviso di addebito n. 31420170002742868000 all'indirizzo di residenza della ricorrente - ove lo stesso non veniva ritirato - e del conseguente rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale il 22 dicembre 2017, in tale ultima data si sarebbero determinati il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito e l'insorgenza in capo alla ricorrente della presunzione di conoscibilità dell'atto di cui all'art. 1335 c.c.
Lamenta l'erroneità dell'affermazione del primo giudice inerente alla riconducibilità alla ricorrente del luogo in cui l'avviso di addebito era stato notificato, evidenziando come l'indirizzo riportato sul plico d'invio del predetto avviso sia non soltanto errato, in quanto non coincidente con l'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, ma del tutto inesistente nella toponomastica del comune di residenza (Altamura).
Puntualizza ulteriormente che anche il deposito dell'avviso mod. 26, del quale sembrerebbe darsi atto sul plico in oggetto, deve ritenersi quantomeno dubbio, non essendo provato il tentativo di consegna presso l'indirizzo di residenza.
Dunque, in mancanza della prova dell'avvenuta spedizione all'indirizzo di residenza dell'appellante, contesta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1335 c.c. CP_ e insiste per la declaratoria di prescrizione dei crediti pretesi dall'
5. Orbene, è degna di pregio la doglianza afferente alla invalidità della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, non può dirsi ritualmente perfezionata la notifica per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., in mancanza dell'invio dell'avviso informativo.
5.1. Preliminarmente, va dato atto che il gravame non enuncia uno specifico motivo in ordine a tale profilo di invalidità della notifica dell'avviso di addebito;
tuttavia, premesso che la questione è stata sollevata dall'opponente nel ricorso di primo grado (cfr. pag. 3) nonché alla prima udienza del 14.12.2023 dinanzi al
Tribunale (cfr. relativo verbale, punto n. 2), si ritiene che essa sia stata devoluta all'esame di questa Corte, avendo l'appellante ribadito in questa sede che “anche il deposito dell'avviso mod 26 - del quale sembra darsi atto sul plico in questione - appare quantomeno incerto, non essendo provato il tentato accesso (e la tentata consegna) dell'invio all'indirizzo di residenza della ricorrente.
Peraltro, le concrete modalità di notifica (per “compiuta giacenza”) confermano che la ricorrente non avesse notizia di tale spedizione” (cfr. 2° e 3° capoverso a pag. 10 dell'atto di appello).
5 Deve pure rammentarsi che “Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché
l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova” (cfr. Cass. ordinanza n. 36305 del 28/12/2023; n.
14285 del 25/5/2021).
5.2. Tanto chiarito, nel caso di specie l'avviso di addebito risulta inviato a CP_ mezzo raccomandata non consegnata alla destinataria e restituita al mittente ( per compiuta giacenza il 27.01.2018; sulla cartolina è indicata l'annotazione “mod.
26” e la data “22.12.17”, che il Tribunale ha identificato come data del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.
Trattasi tuttavia di adempimento non sufficiente a ritenere validamente perfezionata la notifica, poiché nelle ipotesi di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c.
(ipotesi qui verificatasi) occorre l'attestazione di spedizione e ricezione della raccomandata informativa ex art. 60 D.P.R. n. 600/1973, costituendo quest'ultima un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Pur dandosi atto della difformità di orientamenti espressi dalla giurisprudenza in argomento, va richiamato l'indirizzo di recente affermato da Cass. Sez. L, ordinanza n. 9125 del 05/04/2024, che ha cassato la sentenza del giudice di merito per aver erroneamente ritenuto che le regole che si applicano alla notifica a mezzo CP_ posta dell'avviso di addebito (emesso per la riscossione di contributi siano quelle generiche di consegna della raccomandata postale e non quelle previste da altre regole di notificazione, non occorrendo quindi alcuna seconda raccomandata.
In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto il motivo di ricorso che ha criticato la sentenza impugnata per avere ritenuto non necessaria la produzione della raccomandata informativa di deposito ai fini di prova del perfezionamento del procedimento di notifica di un avviso di addebito effettuato dall'Ente CP_1 avvalendosi del servizio postale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in una fattispecie di cd. irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio di quest'ultimo, ricordando che “le Sezioni unite di questa Corte (sent.
n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa");
6 hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»” (Cass. n. 9125/2024 cit.).
Dunque, nel caso di specie, in cui è pacifico che la destinataria è risultata solo relativamente irreperibile, non essendo stata rinvenuta presso l'indirizzo di residenza/domicilio, con conseguente restituzione del plico al mittente, la notifica dell'avviso di addebito in scrutinio non può dirsi perfezionata, non essendo stata spedita la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, c.d.
C.A.D. (in questi termini, cfr. App. Bari, sent. n. 1410/2024 pubblicata il
29/10/2024).
5.3. Occorre precisare che non può trovare ingresso la richiesta formulata CP_ dall' all'udienza del 07.01.2025 dinanzi a questa Corte, allorquando l'Ente appellato ha testualmente domandato di “ordinarsi alle la produzione CP_3 di documentazione equipollente all'avviso di ricevimento rilasciato nella cassetta della posta di parte ricorrente”.
Trattasi invero di richiesta inammissibile in quanto del tutto nuova, tardiva e incompatibile con la tesi sostenuta nella memoria di costituzione in appello, ove CP_ l ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 140 c.p.c., affermando di contro l'operatività del regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, dovendo a suo dire la notificazione intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale. CP_ Senza dire, poi, che avrebbe dovuto essere onere dello stesso acquisire ed eventualmente produrre documentazione idonea a dar conto del perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito.
6. La fondatezza della censura relativa all'omessa notifica dell'avviso di addebito per mancato invio della raccomandata informativa consente di ritenere assorbita la questione relativa all'erroneità dell'indirizzo e determina, quale
7 necessario corollario, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, poiché
l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata a ottobre 2023, ben oltre CP_ il quinquennio dalla scadenza dei contributi pretesi dall (relativi al periodo da gennaio 2011 a dicembre 2015): ne consegue che, risultando non perfezionata la notifica in data 27.01.2018 dell'atto interruttivo costituito dall'avviso di addebito, detti contributi non sono dovuti in quanto prescritti.
7. Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'appello merita accoglimento, sicché, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione proposta in prime cure avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2023
9005813276/000 in relazione all'avviso di addebito n. 314 2017 00027428 68 000 e vanno dichiarate non dovute dall'odierna appellante le somme di cui al predetto avviso.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico delle parti appellate in solido fra loro.
Va dato atto, in proposito, che l ha chiesto Controparte_4 CP_ di essere tenuta indenne dall' anche in relazione alle spese processuali.
In senso contrario, va invece ribadita la responsabilità solidale degli enti appellati, entrambi tenuti a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, posto che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 23459 del 2011); CP_ nel caso di specie, del resto, l , al pari dell' Controparte_4
è risultata integralmente soccombente, in quanto ha resistito al giudizio e ha fatto valere ragioni contrarie a quelle della ricorrente, sostenendo anche in sede di gravame la tesi, qui disattesa, della ritualità della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza (cfr. pag. 8 – 10 della comparsa di costituzione in appello).
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 15.01.2024 da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 3598/2023 resa dal Tribunale di Bari in data
[...]
14.12.2023, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da Parte_1
e dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 014
2023 9005813276/000 in relazione all'avviso di addebito n. 314 2017
00027428 68 000;
- condanna l e l' in Controparte_4 CP_1 solido fra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Antonello Stigliano dichiaratosi anticipante.
Così deciso in Bari, il 07.01.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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