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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RE AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9771/2023 R.G. promossa da:
, nata in [...] in data [...], Controparte_1
, nato in Argentina in [...] CodiceFiscale_1 Parte_1
21.9.1988, ,in proprio e in qualità di genitore esercente la patria CodiceFiscale_2
potestà dei minori nato in [...] in data [...], Persona_1
,e nata in [...] in data [...], CodiceFiscale_3 Parte_2
; nata in CodiceFiscale_4 Controparte_2
Argentina in data 30.10.1988, solo in qualità di genitore CodiceFiscale_5
esercente la patria potestà dei minori e Persona_1 Parte_2 [...]
nato in [...] in data [...], Controparte_3
, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà CodiceFiscale_6
delle minori , nata in [...] in data [...], Persona_2
,e , nata in Argentina in [...] CodiceFiscale_7 Controparte_4
16.4.2021, ; , nata in [...] in CodiceFiscale_8 Persona_3
data 29.1.1984, , solo in qualità di genitore esercente la patria CodiceFiscale_9
potestà delle minori e;
Persona_2 Controparte_4 Parte_3
nato in Argentina in [...]9.1987,
[...]
nata in [...] CodiceFiscale_10 Parte_4
in data 10.5.1991, , CodiceFiscale_11 Parte_5
nato in [...] in data [...], ,
[...] CodiceFiscale_12 Controparte_5
STATO,
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
ATTORE
contro
:
, domiciliato e difeso dalla AVVOCATURA DELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Parte convenuta
Il Giudice
Letto il ricorso ed i documenti allegati
Letta la difesa delle amministrazioni convenute
Considerato in particolare che il si è costituito in giudizio, Controparte_5
chiedendo, in via preliminare di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213
c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero all'accoglimento della domanda proposta;
ritenuta la propria competenza territoriale in quanto la competenza territoriale diffusa
(rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta dall'art. 1, comma Controparte_5
36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 e in base all'art 4 comma 5 del Decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 e, nel caso di specie, l'avo risulta essere nato nel circondario di questo Tribunale
ritenuto sussistere l'interesse ad agire in quanto non sussiste alcuna pregiudizialità amministrativa ed i ricorrenti possono comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria per accertamento dello status preteso;
considerato che i documenti agli atti supportano le deduzioni di cui al ricorso provano la discendenza che segue TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile e, dunque, sono idonei all'accoglimento della domanda;
considerato che
ogni elemento ostativo avrebbe dovuto essere allegato e provato dalle amministrazioni resistenti che, differentemente, si sono limitate a richiedere acquisizioni documentali a supporto di fatti solo ipotizzati;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile che l'unica contestazione specifica riguarda la circostanza che l'avo non sarebbe mai stato cittadino italiano in quanto partito prima della formazione dello stato italiano. Sul punto la Corte di Appello di genova ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che
l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del
Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana
– normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). CP_5
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Nel caso di specie agli atti risulta la morte dell'avo successivamente alla formazione dello stato italiano
Conclusivamente la domanda può essere accolta
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così statuisce: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_5
esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alassio, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 16/12/2025
Il Giudice
RE AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RE AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9771/2023 R.G. promossa da:
, nata in [...] in data [...], Controparte_1
, nato in Argentina in [...] CodiceFiscale_1 Parte_1
21.9.1988, ,in proprio e in qualità di genitore esercente la patria CodiceFiscale_2
potestà dei minori nato in [...] in data [...], Persona_1
,e nata in [...] in data [...], CodiceFiscale_3 Parte_2
; nata in CodiceFiscale_4 Controparte_2
Argentina in data 30.10.1988, solo in qualità di genitore CodiceFiscale_5
esercente la patria potestà dei minori e Persona_1 Parte_2 [...]
nato in [...] in data [...], Controparte_3
, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà CodiceFiscale_6
delle minori , nata in [...] in data [...], Persona_2
,e , nata in Argentina in [...] CodiceFiscale_7 Controparte_4
16.4.2021, ; , nata in [...] in CodiceFiscale_8 Persona_3
data 29.1.1984, , solo in qualità di genitore esercente la patria CodiceFiscale_9
potestà delle minori e;
Persona_2 Controparte_4 Parte_3
nato in Argentina in [...]9.1987,
[...]
nata in [...] CodiceFiscale_10 Parte_4
in data 10.5.1991, , CodiceFiscale_11 Parte_5
nato in [...] in data [...], ,
[...] CodiceFiscale_12 Controparte_5
STATO,
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
ATTORE
contro
:
, domiciliato e difeso dalla AVVOCATURA DELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Parte convenuta
Il Giudice
Letto il ricorso ed i documenti allegati
Letta la difesa delle amministrazioni convenute
Considerato in particolare che il si è costituito in giudizio, Controparte_5
chiedendo, in via preliminare di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213
c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero all'accoglimento della domanda proposta;
ritenuta la propria competenza territoriale in quanto la competenza territoriale diffusa
(rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta dall'art. 1, comma Controparte_5
36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 e in base all'art 4 comma 5 del Decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 e, nel caso di specie, l'avo risulta essere nato nel circondario di questo Tribunale
ritenuto sussistere l'interesse ad agire in quanto non sussiste alcuna pregiudizialità amministrativa ed i ricorrenti possono comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria per accertamento dello status preteso;
considerato che i documenti agli atti supportano le deduzioni di cui al ricorso provano la discendenza che segue TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile e, dunque, sono idonei all'accoglimento della domanda;
considerato che
ogni elemento ostativo avrebbe dovuto essere allegato e provato dalle amministrazioni resistenti che, differentemente, si sono limitate a richiedere acquisizioni documentali a supporto di fatti solo ipotizzati;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile che l'unica contestazione specifica riguarda la circostanza che l'avo non sarebbe mai stato cittadino italiano in quanto partito prima della formazione dello stato italiano. Sul punto la Corte di Appello di genova ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che
l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del
Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana
– normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). CP_5
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Nel caso di specie agli atti risulta la morte dell'avo successivamente alla formazione dello stato italiano
Conclusivamente la domanda può essere accolta
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così statuisce: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_5
esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alassio, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 16/12/2025
Il Giudice
RE AL