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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/09/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3731 / 2023 promosso da:
1. , nata il [...] in Persona_1
Bolivar, Buenos Aires, Argentina;
2. , nato il [...] in [...], Parte_1
Buenos Aires, Argentina;
rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Annamaria Zar- relli e dall'Avv. Fabrizio Fico, del Foro di Roma, ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, giusta procura in atti;
nonché
3. , nato il [...] a [...] Parte_2 del Plata, Buenos Aires, Argentina;
rappresentato, difesi ed assistiti dall'Avv. Annamaria Zar- relli e dall'Avv. Simona Sanvitale, del Foro di Roma, ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria
Zarrelli si-to in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, giusta procura in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_1 del Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
Pag. 2 di 9 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_1 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig.
, nato in [...] il Parte_3
04.01.1872, il quale emigrava in Argentina senza mai natu- ralizzarsi cittadino argentino, come si evince dal certificato n. 03189937 del 06.03.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara
Nacional Electoral), dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cit- tadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli natura- lizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, depositato in at- ti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno
Pag. 3 di 9 dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che l'avo cittadino italiano è nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione interna- zionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla do- cumentazione versata in atti, non si registrano eventi interrut- tivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurispru- denza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che preve- deva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconosci- mento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza,
Pag. 4 di 9 nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione at- testante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova di aver tenta- to di rivolgersi al competente , avvlendosi del- Controparte_2 la piattaforma denominata “Prenot@mi”, riscontrando ad ogni tentativo l'impossibilità di prenota un appuntamento per l'esame della propria istanza (cfr. all. n.13 e 14), e dunque evi- denziando il grave ritardo nel concludere le procedure per il ri- conoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai di- scendenti di avi italiani emigrati in Argentina.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effetti- vo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un pro- prio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali de- vono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel- la specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibili- tà, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essen- do la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, deri-
Pag. 5 di 9 vante dal mancato compimento di un atto espressamente con- figurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole ri- spetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconosci- mento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricor- rere alla tutela giurisdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, come noto, per principio, il riconoscimento della cit- tadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso inin- terrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1,
Legge n. 91/1992: E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repub- blica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve- ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318
Pag. 6 di 9 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema deli- neato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giu- stiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fat- tispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo cittadino italiano non ha mai rinunciato al suo originario status civita- tis in favore di quello argentino, come si evince dal già citato certificato n. 03189937 del 06.03.2023, attestante la non re- gistrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori
(Camara Nacional Electoral), dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scel- to la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, deposita- to in atti, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cit- tadinanza italiana ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'ava italiana non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ov- vero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via ma- terna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costi- tuzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui
Pag. 7 di 9 prevede la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fat- to del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sen- tenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza
- di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso ai suoi di- scendenti.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
5. – In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cit- tadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Con- solare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costitu- zione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compen- sare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti: 1. , nata il [...] in Persona_1
Bolivar, Buenos Aires, Argentina;
2. , nato il [...] in [...], Parte_1
Buenos Aires, Argentina;
Pag. 8 di 9 3. , nato il [...] a [...] Parte_2 del Plata, Buenos Aires, Argentina;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al , e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Picerno (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 19.09.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3731 / 2023 promosso da:
1. , nata il [...] in Persona_1
Bolivar, Buenos Aires, Argentina;
2. , nato il [...] in [...], Parte_1
Buenos Aires, Argentina;
rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Annamaria Zar- relli e dall'Avv. Fabrizio Fico, del Foro di Roma, ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, giusta procura in atti;
nonché
3. , nato il [...] a [...] Parte_2 del Plata, Buenos Aires, Argentina;
rappresentato, difesi ed assistiti dall'Avv. Annamaria Zar- relli e dall'Avv. Simona Sanvitale, del Foro di Roma, ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria
Zarrelli si-to in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, giusta procura in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_1 del Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
Pag. 2 di 9 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_1 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig.
, nato in [...] il Parte_3
04.01.1872, il quale emigrava in Argentina senza mai natu- ralizzarsi cittadino argentino, come si evince dal certificato n. 03189937 del 06.03.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara
Nacional Electoral), dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cit- tadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli natura- lizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, depositato in at- ti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno
Pag. 3 di 9 dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che l'avo cittadino italiano è nato nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione interna- zionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla do- cumentazione versata in atti, non si registrano eventi interrut- tivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurispru- denza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che preve- deva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconosci- mento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza,
Pag. 4 di 9 nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione at- testante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova di aver tenta- to di rivolgersi al competente , avvlendosi del- Controparte_2 la piattaforma denominata “Prenot@mi”, riscontrando ad ogni tentativo l'impossibilità di prenota un appuntamento per l'esame della propria istanza (cfr. all. n.13 e 14), e dunque evi- denziando il grave ritardo nel concludere le procedure per il ri- conoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai di- scendenti di avi italiani emigrati in Argentina.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effetti- vo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un pro- prio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali de- vono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel- la specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibili- tà, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essen- do la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, deri-
Pag. 5 di 9 vante dal mancato compimento di un atto espressamente con- figurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole ri- spetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconosci- mento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricor- rere alla tutela giurisdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, come noto, per principio, il riconoscimento della cit- tadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso inin- terrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1,
Legge n. 91/1992: E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repub- blica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve- ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318
Pag. 6 di 9 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema deli- neato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giu- stiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fat- tispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo cittadino italiano non ha mai rinunciato al suo originario status civita- tis in favore di quello argentino, come si evince dal già citato certificato n. 03189937 del 06.03.2023, attestante la non re- gistrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori
(Camara Nacional Electoral), dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scel- to la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, deposita- to in atti, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cit- tadinanza italiana ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'ava italiana non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ov- vero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via ma- terna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costi- tuzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui
Pag. 7 di 9 prevede la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fat- to del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sen- tenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza
- di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso ai suoi di- scendenti.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
5. – In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cit- tadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Con- solare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costitu- zione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compen- sare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti: 1. , nata il [...] in Persona_1
Bolivar, Buenos Aires, Argentina;
2. , nato il [...] in [...], Parte_1
Buenos Aires, Argentina;
Pag. 8 di 9 3. , nato il [...] a [...] Parte_2 del Plata, Buenos Aires, Argentina;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al , e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Picerno (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 19.09.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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