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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2104/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2104/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E Parte_2
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. ERCOLANI Parte_3 C.F._2
AN e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV), Piazza Duomo n. 29;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Montù Beccaria, in data 04/02/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I , n.
1, dell'anno 2014;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Per_ Per_ 2) I figli minori e rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, e dimoreranno prevalentemente insieme alla madre;
l'uso della casa coniugale di
[...]
Marcandello n. 10 e l' uso dell'arredamento della stessa vengono assegnati Parte_4
alla moglie, che dimorerà nella casa sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera compatibilmente agli impegni di lavoro ed alle esigenze dei due minori. Indicativamente il padre terrà con sé i due figli dal sabato all'ora del pranzo dalla fine del turno di lavoro sino alla domenica sera. Il padre terrà con sé i due figli dopo la fine del lavoro nei pomeriggi infrasettimanali in cui la madre sarà impegnata per lavoro, con possibilità di accordi diretti tra i due genitori per gli orari.
Per le festività, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale sino al giorno di Natale dopo pranzo alle ore 16.00 con un genitore, e dalle ore 16.00 del giorno di Natale sino alla sera di
NT TE con l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo secondo il principio di alternanza. Il Capodanno.
I figli trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa
l'anno successivo, e così a seguire secondo l'alternanza.
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non continuative durante il periodo estivo, da concordare tra marito e moglie entro il 31 maggio di ogni anno, e per una settimana nel periodo natalizio, tra Natale e Capodanno e/o tra Capodanno e la Epifania ad anni alterni con ciascun genitore.
4) Il padre comparteciperà alle spese per il mantenimento ordinario dei due figli minori con un assegno mensile per entrambi i figli di euro 300,00 (trecento), e cioè 150,00 euro per figlio, da aggiornare annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall' ISTAT rispetto all'anno precedente, e corrisponderà alla madre il 50% delle spese extra-mantenimento per entrambi i figli, da sostenersi e condividersi secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pavia 09/11/2016. L'assegno unico per i due figli sarà per intero a favore della madre.
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e di autorizzare il rilascio dei rispettivi documenti d'identità validi per l'espatrio. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio in Montù Beccaria il 04/02/2014, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014) ;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, Il 17/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2104/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2104/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E Parte_2
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. ERCOLANI Parte_3 C.F._2
AN e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV), Piazza Duomo n. 29;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Montù Beccaria, in data 04/02/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I , n.
1, dell'anno 2014;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Per_ Per_ 2) I figli minori e rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, e dimoreranno prevalentemente insieme alla madre;
l'uso della casa coniugale di
[...]
Marcandello n. 10 e l' uso dell'arredamento della stessa vengono assegnati Parte_4
alla moglie, che dimorerà nella casa sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera compatibilmente agli impegni di lavoro ed alle esigenze dei due minori. Indicativamente il padre terrà con sé i due figli dal sabato all'ora del pranzo dalla fine del turno di lavoro sino alla domenica sera. Il padre terrà con sé i due figli dopo la fine del lavoro nei pomeriggi infrasettimanali in cui la madre sarà impegnata per lavoro, con possibilità di accordi diretti tra i due genitori per gli orari.
Per le festività, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale sino al giorno di Natale dopo pranzo alle ore 16.00 con un genitore, e dalle ore 16.00 del giorno di Natale sino alla sera di
NT TE con l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo secondo il principio di alternanza. Il Capodanno.
I figli trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa
l'anno successivo, e così a seguire secondo l'alternanza.
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non continuative durante il periodo estivo, da concordare tra marito e moglie entro il 31 maggio di ogni anno, e per una settimana nel periodo natalizio, tra Natale e Capodanno e/o tra Capodanno e la Epifania ad anni alterni con ciascun genitore.
4) Il padre comparteciperà alle spese per il mantenimento ordinario dei due figli minori con un assegno mensile per entrambi i figli di euro 300,00 (trecento), e cioè 150,00 euro per figlio, da aggiornare annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall' ISTAT rispetto all'anno precedente, e corrisponderà alla madre il 50% delle spese extra-mantenimento per entrambi i figli, da sostenersi e condividersi secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pavia 09/11/2016. L'assegno unico per i due figli sarà per intero a favore della madre.
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e di autorizzare il rilascio dei rispettivi documenti d'identità validi per l'espatrio. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio in Montù Beccaria il 04/02/2014, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014) ;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, Il 17/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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