Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 593 R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marino Parte_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Enrico Manfredi;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
[.
ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità de Parte_1
“per colpa medica e sanitaria” e conseguire il risarcimento dei Controparte_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, quantificati in euro 212.587,83.
A tal fine ha esposto che in data 21.2.18, a causa di emorragie genitali, veniva ricoverata presso la Casa con diagnosi di “metrorragia di ndd” e Controparte_2 sottoposta ad un intervento chirurgico di “raschiamento uterino a scopo emostatico e diagnostico”; che, una volta dimessa, accusava forti dolori addominali e rimuoveva dalla zona genitale un lembo di garza;
che, in data 20.3.18, veniva nuovamente ricoverata presso la medesima struttura con diagnosi di ingresso di “iperplasia endometriale atipica di grado severo” e sottoposta, il giorno successivo, ad intervento di “laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale e sospensione della vescica”; che in data 27.3.18 veniva trasferita pagina 1 di 6
“Plastica della parete addominale. di aderenze” presso la Casa di Cura Villa del Sole. Ha dedotto, quindi, la responsabilità dei sanitari che hanno eseguito l'intervento del 21.3.18 al quale sono residuati postumi permanenti (consistenti in “Esiti di ascesso peritoneale post isteroannessiectomia totale laparotomica;
laparocele post-chirurgico con sindrome sub- occlusiva recentemente corretto con intervento di chirurgia plastica;
danno estetico da cicatrice infossata post-chirurgica e post-infettiva; sindrome depressiva”) in misura del 35%, oltre ad una inabilità temporanea.
La convenuta ha resistito alla domanda.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Pacifico il rapporto curativo instauratosi con la Casa di cura convenuta, dove in data 21.3.18
l'attrice si è sottoposta ad intervento di istero-annessiectomia, le risultanze della espletata ctu medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 22225/14), hanno consentito di riscontrare l'inesatto adempimento della prestazione di assistenza sanitaria e la sua rilevanza eziologica rispetto agli esiti peggiorativi di seguito indicati.
In particolare, ad avviso del collegio peritale, “nella fase peri operatoria- intraoperatoria per criticità non riconducibile specificatamente alla Equipe operatoria ma al più ampio contesto della per quanto attiene alla sterilità degli ambienti operatori, dello Controparte_4 strumentario, dei ricambi d'aria e non ultimo del personale afferente al complesso operatorio, non inteso solo come la , si è verificata la contaminazione della cavità Parte_2 addominale – sito chirurgico - da parte di un agente patogeno noto come OI fragilis.
Tale contaminazione ha causato una peritonite che ha reso necessario un re intervento chirurgico e l'allungamento dei tempi di degenza”.
Si tratta dell'intervento di “Laparotomia mediana xifo-pubica incrociante il pregresso recente taglio di Pfannestiel” al quale l'attrice è stata sottoposta in via d'urgenza in data 27.3.18 presso l'Ospedale di Cosenza, dove era stata trasferita su richiesta dei sanitari della Casa di cura;
intervento cui è residuata una cicatrice addominale a T rovesciata.
pagina 2 di 6 Nella storia clinica dell'attrice si registrava poi un ulteriore evento avverso, ossia il cedimento della parete addominale mediana con formazione di un laparocele, cui ha fatto seguito il ricovero, in data 2.2.21, presso la Casa cura Villa del Sole di Cosenza dove la sig.ra si è sottoposta ad intervento di plastica della parete addominale e lisi di aderenze. Parte_1
L'origine nosocomiale dell'infezione e la contrazione della stessa in occasione dell'intervento chirurgico praticato presso la Casa non sono in contestazione, avendo la Controparte_2
convenuta, in esito al deposito della relazione, lamentato unicamente la omessa valutazione della corretta adozione delle cautele necessarie a contrastare l'insorgenza di infezioni correlate all'assistenza (cfr. osservazioni critiche alla ctu e comparsa conclusionale).
In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato (cfr. Cass.
5490/23).
Nella specie, accertata la diretta riconducibilità causale dell'infezione nosocomiale contratta dalla sig.ra all'intervento chirurgico al quale si è sottoposta in data 21.3.18 presso la Parte_1 struttura sanitaria convenuta, quest'ultima non ha fornito la prova liberatoria che l'evenienza infettiva fosse imprevedibile o inevitabile e come tale non imputabile.
In particolare, la convenuta ha documentato la predisposizione di protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza, ma non la concreta applicazione degli stessi al caso specifico.
Inidonea allo scopo si profila la prova testimoniale articolata in corso di causa, in quanto genericamente riferita all'applicazione dei protocolli di prevenzione, senza alcun riferimento all'intervento chirurgico in oggetto ed alla pertinenza rispetto allo specifico agente patogeno che risulta aver determinato l'infezione (cfr., al riguardo, Cass. 16900/23, in motivazione).
Deve dunque ritenersi la responsabilità contrattuale della convenuta per la insorgenza del processo infettivo.
pagina 3 di 6 Passando alla valutazione delle conseguenze dell'inesatto adempimento della prestazione, la espletata ctu ha consentito di accertare che l'attrice ha riportato lesioni (peritonite post operatoria da OI , laparocele post operatorio) determinanti una riduzione CP_5 dell'integrità pisco-fisica stimabile in misura pari al 20% (menomazione della efficienza estetica da esito cicatriziale xifo pubico;
esiti di intervento per laparocele;
alterazione della funzione intestinale da sindrome aderenziale;
disturbo post traumatico da stress).
All'evento lesivo è inoltre conseguita una inabilità temporanea della complessiva durata di 60 giorni, di cui 30 di inabilità assoluta e 30 di inabilità parziale al 50%.
Anche sotto tale profilo le valutazioni del collegio peritale meritano di essere condivise.
Con particolare riferimento alle osservazioni critiche del consulente di parte convenuta, reputa il Tribunale, in linea con le conclusioni della ctu, che debba ritenersi soddisfatto anche il primo criterio di diagnosi del disturbo post-traumatico da stress, essendosi, nella specie, in presenza di grave lesione (dovuta al processo infettivo) e dunque di una delle possibili cause scatenanti il disturbo medesimo secondo quanto previsto nel Manuale DSM-5.
Riguardo alla risalenza della problematica ad epoca antecedente alla vicenda per cui è
Contr causa, la certificazione dell' di Cosenza del 9.12.21 a firma della dott.ssa , Per_1 prodotta in allegato all'atto di citazione, riscontra che l'attrice era in cura presso l'Unità
Operativa di assistenza psichiatrica a decorrere dal 7.9.18, data successiva all'intervento praticatole presso la Casa di cura Sacro Cuore, con diagnosi di “Disturbo Ansioso-Depressivo grave ad andamento cronico”.
In essa è anche precisato che la paziente “ha iniziato ad avere i primi sintomi a seguito di intervento chirurgico di rimozione di un ascesso pelvico dopo isterectomia”.
Lo specifico riferimento alla manifestazione dei sintomi in successione cronologica rispetto alla vicenda clinica per cui è causa consente di ritenere, indipendentemente da quanto si legge nell'attestazione del 31.3.23, che la diversa data indicata nella certificazione del
16.10.19 a firma della stessa dott.ssa sia frutto di un mero refuso. Del resto, la più Per_1
datata prescrizione farmacologica presente in atti risale proprio al 7.9.18.
Devono essere parimenti disattese le osservazioni critiche di parte attrice, considerato che la diversa stima del danno permanente non è sorretta da pregnanti argomenti dotati di pregio scientifico e dunque idonei a consentire di superare la valutazione operata dal collegio peritale.
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio, non essendo applicabile, ratione temporis, il
D.P.R. n. 12/2025, devono essere utilizzate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano,
pagina 4 di 6 che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, (cfr., tra le altre, Cass. 10263/15).
Pertanto, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (50 anni) e della sofferenza soggettiva che può ritenersi in via presuntiva correlata alla vicenda in oggetto in considerazione della natura e gravità della lesione e delle conseguenze da essa prodotte (tra cui la sottoposizione ad ulteriori interventi chirurgici), il danno non patrimoniale da lesione permanente della salute è stimabile in € 78.237,00, così quantificato in applicazione dei valori standard previsti dalla tabella milanese, non essendo allegate circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
e da giustificare dunque la chiesta “personalizzazione” (cfr., tra le altre, Cass. 28988/19,
31681/24).
Sempre in applicazione della tabella milanese, spetta all'attrice, a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo, la somma di € 5.175,00.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di ristoro del danno patrimoniale, non avendone l'istante neanche illustrato la consistenza.
In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 83.412,00, oltre interessi compensativi (per la cui liquidabilità anche d'ufficio cfr., tra le altre, Cass. 4028/17) al tasso legale a decorrere dal 21.3.18, da calcolarsi sulla medesima somma, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un.
1712/95.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 - accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 83.412,00, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, in favore dello Stato;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu liquidate in corso di causa.
Cosenza, 24.5.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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