Versione
19 giugno 1964
19 giugno 1964
Art. 1.
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell' articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita', di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell' articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita', di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.