Articolo 1 della Legge 20 maggio 1964, n. 346
Articolo 2
Versione
19 giugno 1964
Art. 1.
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell' articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita', di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.
Entrata in vigore il 19 giugno 1964