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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
LL ST ([...]), DI NA
([...]) ed SP TT
([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Angela Cardillo (CRD-
NGL79L43F839B) e dall'avv. Salvatore Mauriello ([...]), eletti- vamente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli alla Piazza Carlo III 42
RICORRENTI contro
Q.U.B.R.A. S.R.L. (03961011214)
INTIMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli in- dirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. I creditori ricorrenti sono attivamente legittimati a proporre le rispettive do- mande.
Essi hanno, infatti, posto a fondamento delle loro iniziative i rispettivi titoli giudi- ziali conseguiti nei confronti della società resistente.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requi- siti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare dai ruoli trasmessi dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, che i valori dei debiti anche non scaduti eccedono di gran lunga i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, se- condo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e pas- sività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mer- cato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente rav- visato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dalla condotta processuale, dall'omesso deposito dei bilanci d'esercizio negli anni in cui la società (trasformatasi dalla forma di società in accomandita semplice) e dall'esito infruttuoso delle esecu- zioni individuali.
2
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Q.U.B.R.A. S.R.L. (c.f. 03961011214), con sede in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli 282; nomina giudice delegato il dott. Luciano Ferrara;
nomina curatore il dott. Domenico Flagiello, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifica- zioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 1° luglio 2025 alle ore 10:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in pos- sesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio
3 di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 05/03/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
LL ST ([...]), DI NA
([...]) ed SP TT
([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Angela Cardillo (CRD-
NGL79L43F839B) e dall'avv. Salvatore Mauriello ([...]), eletti- vamente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli alla Piazza Carlo III 42
RICORRENTI contro
Q.U.B.R.A. S.R.L. (03961011214)
INTIMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli in- dirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. I creditori ricorrenti sono attivamente legittimati a proporre le rispettive do- mande.
Essi hanno, infatti, posto a fondamento delle loro iniziative i rispettivi titoli giudi- ziali conseguiti nei confronti della società resistente.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requi- siti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare dai ruoli trasmessi dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, che i valori dei debiti anche non scaduti eccedono di gran lunga i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, se- condo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e pas- sività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mer- cato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente rav- visato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dalla condotta processuale, dall'omesso deposito dei bilanci d'esercizio negli anni in cui la società (trasformatasi dalla forma di società in accomandita semplice) e dall'esito infruttuoso delle esecu- zioni individuali.
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P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Q.U.B.R.A. S.R.L. (c.f. 03961011214), con sede in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli 282; nomina giudice delegato il dott. Luciano Ferrara;
nomina curatore il dott. Domenico Flagiello, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifica- zioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 1° luglio 2025 alle ore 10:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in pos- sesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio
3 di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 05/03/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
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