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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Maria Rita Di Gregorio del foro di Ragusa, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in c.da Gerbe s.n., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcella Morgante del foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatari o in Vittoria (RG) il 25.03.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2006, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio
(il 08.01.2009 a Vittoria); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi, i quali vivranno separatamente e potranno fissare la propria dimora e il proprio domicilio ove riterranno più opportuno, anche all'estero, in rapporto alle rispettive esigenze lavorative, salvo l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo, il numero telefonico e un indirizzo mail;
2) I coniugi si autorizzano all'iscrizione del figlio su ciascun passaporto e all'espatrio del minore, previa comunicazione per iscritto all'altro coniuge del periodo e del luogo di residenza.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'eventuale trasferimento di residenza e domicilio, sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante i periodi in cui avrà presso di sé il figlio.
4) Il figlio minore verrà collocato in modo prevalente presso la madre, che per motivi di lavoro Per_1
si trasferirà in Schubertstr.6, 76351 Linkenheim- Hochstetten in Germania presso la dimora della sorella materna.
5) Al padre è data facoltà di avere con se il figlio compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi del minore:
- durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio trascorrerà presso il padre sette giorni consecutivi comprensivi la vigilia e il giorno di Natale, per il primo anno e comprensivi il Capodanno l'anno seguente, così alternando i periodi di anno in anno tra i genitori salvo diversi accordi intercorsi tra gli stessi o in base alle esigenze del figlio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà 7 giorni presso il padre;
- durante il periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi presso il padre;
- il padre, durante l'anno scolastico potrà recarsi in Germania e trascorrere alcuni giorni con il figlio, il tutto a sue spese.
6) I genitori provvederanno a ripartirsi al 50% le spese relative al costo dei biglietti aerei per i viaggi del figlio nel periodo estivo, natalizio e pasquali.
7) Sono salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a consentire che il figlio abbia un costante e significativo rapporto con ciascuno di loro, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Eventuali variazioni dei periodi di collocazione del minore dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori con il consenso per iscritto di entrambi.
8) Se, eventualmente il padre o la madre volesse trascorrere un periodo più lungo di ferie, come ad esempio effettuare un viaggio con il minore presso altre località, sarà onere dell'interessato/a comunicare per iscritto la località e il periodo in modo da ottenere l'approvazione sempre per iscritto dell'altro genitore.
9) Il padre o la madre potrà comunicare telefonicamente anche in “videochiamata'' quotidianamente con il figlio durante la permanenza del minore presso l'altro genitore nel rispetto del diritto di riservatezza dell'altro. Strumento di comunicazione che dovrà essere favorito e agevolato nella fruizione vista la distanza geografica dei genitori, anche mediante comunicazione da parte di entrambi dei tempi idonei per tale comunicazione.
10) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla signora la Parte_1 somma mensile di €300,00 (euro trecento/00) che dovrà risultare accreditata sul c/c della madre acceso presso Poste Italiane IBAN [...], entro il 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. Qualsiasi variazione dei dati bancari, utili all'accredito dell'assegno di mantenimento dovrà essere comunicata per iscritto e con largo anticipo dalla signora . Pt_1
11) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie, ovvero le spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio, previo accordo e documentate.
12) Le detrazioni per carichi familiari relative al figlio saranno utilizzate al 100% dalla Per_1
signora e il figlio sarà fiscalmente a carico della stessa. Pt_1
13) La madre percepirà, altresì, al 100% l'assegno unico e universale per il figlio fiscalmente a carico e ogni altra forma di bonus, sostegno e/o integrazione al reddito per figli a carico.
14) Il signor pagherà integralmente le restanti rate del finanziamento Compass Parte_2
suindicato stipulato il 18.09.2023;
15) Il signor e la signora dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1
indipendenti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento o alimenti e di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
16) Il padre autorizza l'espatrio e il trasferimento del figlio minore in Germania che avverrà Per_1
ai primi di luglio c.a..
17) Il signor e la signora concordano nel dare immediata Parte_2 Parte_1
attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente accordo alle clausole in esse contenute. che l'udienza di comparizione del dì 30.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniu gi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concord atario in Vittoria (RG) in data 25.03.2006, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 2, parte II, serie A, anno
2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese. - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Maria Rita Di Gregorio del foro di Ragusa, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in c.da Gerbe s.n., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcella Morgante del foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatari o in Vittoria (RG) il 25.03.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2006, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio
(il 08.01.2009 a Vittoria); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi, i quali vivranno separatamente e potranno fissare la propria dimora e il proprio domicilio ove riterranno più opportuno, anche all'estero, in rapporto alle rispettive esigenze lavorative, salvo l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo, il numero telefonico e un indirizzo mail;
2) I coniugi si autorizzano all'iscrizione del figlio su ciascun passaporto e all'espatrio del minore, previa comunicazione per iscritto all'altro coniuge del periodo e del luogo di residenza.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'eventuale trasferimento di residenza e domicilio, sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante i periodi in cui avrà presso di sé il figlio.
4) Il figlio minore verrà collocato in modo prevalente presso la madre, che per motivi di lavoro Per_1
si trasferirà in Schubertstr.6, 76351 Linkenheim- Hochstetten in Germania presso la dimora della sorella materna.
5) Al padre è data facoltà di avere con se il figlio compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi del minore:
- durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio trascorrerà presso il padre sette giorni consecutivi comprensivi la vigilia e il giorno di Natale, per il primo anno e comprensivi il Capodanno l'anno seguente, così alternando i periodi di anno in anno tra i genitori salvo diversi accordi intercorsi tra gli stessi o in base alle esigenze del figlio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà 7 giorni presso il padre;
- durante il periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi presso il padre;
- il padre, durante l'anno scolastico potrà recarsi in Germania e trascorrere alcuni giorni con il figlio, il tutto a sue spese.
6) I genitori provvederanno a ripartirsi al 50% le spese relative al costo dei biglietti aerei per i viaggi del figlio nel periodo estivo, natalizio e pasquali.
7) Sono salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a consentire che il figlio abbia un costante e significativo rapporto con ciascuno di loro, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Eventuali variazioni dei periodi di collocazione del minore dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori con il consenso per iscritto di entrambi.
8) Se, eventualmente il padre o la madre volesse trascorrere un periodo più lungo di ferie, come ad esempio effettuare un viaggio con il minore presso altre località, sarà onere dell'interessato/a comunicare per iscritto la località e il periodo in modo da ottenere l'approvazione sempre per iscritto dell'altro genitore.
9) Il padre o la madre potrà comunicare telefonicamente anche in “videochiamata'' quotidianamente con il figlio durante la permanenza del minore presso l'altro genitore nel rispetto del diritto di riservatezza dell'altro. Strumento di comunicazione che dovrà essere favorito e agevolato nella fruizione vista la distanza geografica dei genitori, anche mediante comunicazione da parte di entrambi dei tempi idonei per tale comunicazione.
10) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla signora la Parte_1 somma mensile di €300,00 (euro trecento/00) che dovrà risultare accreditata sul c/c della madre acceso presso Poste Italiane IBAN [...], entro il 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. Qualsiasi variazione dei dati bancari, utili all'accredito dell'assegno di mantenimento dovrà essere comunicata per iscritto e con largo anticipo dalla signora . Pt_1
11) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie, ovvero le spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio, previo accordo e documentate.
12) Le detrazioni per carichi familiari relative al figlio saranno utilizzate al 100% dalla Per_1
signora e il figlio sarà fiscalmente a carico della stessa. Pt_1
13) La madre percepirà, altresì, al 100% l'assegno unico e universale per il figlio fiscalmente a carico e ogni altra forma di bonus, sostegno e/o integrazione al reddito per figli a carico.
14) Il signor pagherà integralmente le restanti rate del finanziamento Compass Parte_2
suindicato stipulato il 18.09.2023;
15) Il signor e la signora dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1
indipendenti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento o alimenti e di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
16) Il padre autorizza l'espatrio e il trasferimento del figlio minore in Germania che avverrà Per_1
ai primi di luglio c.a..
17) Il signor e la signora concordano nel dare immediata Parte_2 Parte_1
attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente accordo alle clausole in esse contenute. che l'udienza di comparizione del dì 30.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniu gi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concord atario in Vittoria (RG) in data 25.03.2006, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 2, parte II, serie A, anno
2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese. - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti