Sentenza breve 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 10/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3359 del 2024, proposto da
Sistema Trasporti Confederazione di Imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, Lorenzo Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eredi Caldana Domenico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, Lorenzo Diotallevi, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Zito in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Danilo Parvopasso, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Marialisa Angelico, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- della nota dell’Assessorato alla Mobilità del Comune di Milano del 18 ottobre 2024, avente ad oggetto: “Informativa sulla imminente introduzione degli obblighi di installazione dei dispositivi di rilevazione e segnalazione utili ai fini di allertare conducenti, pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il conducente non riesce ad individuarli (angoli ciechi). Istanza di annullamento ex art. 21 – nonies comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, anche non conosciuto;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Milano di provvedere sull’istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, presentata da Sistema Trasporti Confederazione di Imprese ed Eredi Caldana Domenico S.r.l. in data 10 settembre 2024,
e la condanna
del Comune di Milano al rilascio immediato del corrispondente provvedimento,
o, in via subordinata,
la condanna
del Comune di Milano a provvedere sull’istanza suddetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, già soccombenti nel giudizio definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1884 del 2024, impugnano la nota con la quale il Comune di Milano, a seguito di istanza di autotutela volta a sollecitare l’annullamento del provvedimento oggetto di quel giudizio, ha risposto di non averne intenzione.
È altresì chiesta la condanna del Comune a provvedere.
La citata sentenza di appello, in riforma della sentenza n. 2770 del 2023 di questo Tribunale, ha escluso ogni profilo di illegittimità degli atti con cui il Comune ha subordinato l’accesso in ZTL ai soli mezzi di autotrasporto pesanti dotati di un dispositivo per la rilevazione dell’angolo cieco.
In seguito a tale decisione, il MIT, su sollecitazione dei ricorrenti, ha precisato con una nota loro indirizzata che ogni prescrizione inerente l’adozione di dispositivi di marcia è riservata alla competenza dello Stato, e non può spettare agli enti locali.
I ricorrenti reputano che si tratti di un elemento sopravvenuto, tale da generare un obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela in capo al Comune., in ragione del dovere di buona fede e di ragioni di giustizia.
Il ricorso è manifestamente infondato, sicché ne è possibile la definizione ai sensi dell’art. 60 cpa, all’esito della fase cautelare, con assorbimento dei profili preliminari dedotti dal Comune in causa.
Il Tribunale non ha motivo, pur alla luce della motivazione contraria offerta dal Consiglio di Stato, per dubitare della conformità della nota del MIT all’attuale riparto delle competenze in tema di dispositivi di marcia, posto che essa spetta allo Stato (Corte cost. n. 69 del 2023).
Il potere del Comune di istituire zone a traffico limitato, pertanto, su qualsivoglia norma basato, non può che delimitare gli accessi sulla base dell’attuale disciplina statale concernente i dispositivi previsti dalla normativa statale, vale a dire con riferimento alle categorie dei veicoli indicati dalla legge.
Tuttavia, è evidente che la fattispecie è già stata conformata in senso opposto dal Consiglio di Stato, la cui pronuncia ha definitivamente enunciato la regola alla quale le parti sono tenute ad attenersi: rispetto a tale decisione la nota del MIT non aggiunge alcunché, posto che si tratta di profili ampiamente scrutinati in entrambi i gradi del giudizio.
Né vi è traccia, nell’istanza di autotutela, della pretesa impossibilità di alcuni operatori di adeguarsi alla delibera comunale, sicché tale profilo, sviluppato durante la discussione della domanda cautelare, è estraneo alla presente causa. In ogni caso, una volta acclarata la legittimità degli atti impugnati nell’originario contenzioso, si tratterebbe di un inconveniente di fatto inidoneo, in sé, ad imporre al Comune di procedere con l’autotutela.
Del resto, nel caso di specie, il Comune di Milano non è rimasto inerte, ma ha, con nota avente al limite valore di atto meramente confermativo, escluso di voler procedere all’autotutela.
Ed è appena il caso di ricordare che, salvo ipotesi eccezionali qui non sussistenti, non sarebbe stato neppure configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (CDS n. 4518/24, tra le molte).
Le spese, in ragione del diverso orientamento manifestato da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato sul merito della controversia, meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO