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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.15342/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SORGI ROBERTA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti PECO GIULIO, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 23/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in euro 2.223,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Sorgi
Roberta, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1 chiedendo di “- accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto a percepire la maggiorazione sociale ex. Parte_2
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, sulla propria pensione di invalidità oltre interessi a far data dal luglio 2020 così come previsto dalla sentenza n. 2884/2024 RG 8027/2022; - accertare e dichiarare il diritto del Sig. a Parte_2 percepire la maggiorazione sociale ex. D.L. 14 agosto 2020, n. 104, sulla propria pensione di invalidità a far data dal CP_ luglio 2020; - accertare e dichiarare che trascorsi i 120 giorni previsti dalla normativa vigente l non ha provveduto al CP_ pagamento dovuto;
- conseguentemente condannare l' al pagamento della somma dovuta per il percepimento della maggiorazione sociale ex. D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in favore del Sig. così come statuito dal Giudice del Parte_2
Lavoro con sentenza n. 2884/2024 del 20.06.2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nell'importo che verrà determinato.”.
Costituitosi in giudizio l' dichiarava che avrebbe provveduto al pagamento delle somme CP_1 spettanti alla ricorrente.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza accordo sulle spese.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico di e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Sorgi Roberta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.15342/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SORGI ROBERTA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti PECO GIULIO, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 23/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in euro 2.223,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Sorgi
Roberta, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1 chiedendo di “- accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto a percepire la maggiorazione sociale ex. Parte_2
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, sulla propria pensione di invalidità oltre interessi a far data dal luglio 2020 così come previsto dalla sentenza n. 2884/2024 RG 8027/2022; - accertare e dichiarare il diritto del Sig. a Parte_2 percepire la maggiorazione sociale ex. D.L. 14 agosto 2020, n. 104, sulla propria pensione di invalidità a far data dal CP_ luglio 2020; - accertare e dichiarare che trascorsi i 120 giorni previsti dalla normativa vigente l non ha provveduto al CP_ pagamento dovuto;
- conseguentemente condannare l' al pagamento della somma dovuta per il percepimento della maggiorazione sociale ex. D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in favore del Sig. così come statuito dal Giudice del Parte_2
Lavoro con sentenza n. 2884/2024 del 20.06.2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nell'importo che verrà determinato.”.
Costituitosi in giudizio l' dichiarava che avrebbe provveduto al pagamento delle somme CP_1 spettanti alla ricorrente.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza accordo sulle spese.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico di e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Sorgi Roberta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno