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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5534/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con gli avv.ti Paola Pezzali e Ciro Cafiero, presso il cui studio in Roma, via della
Conciliazione n. 10,
RICORRENTE
contro
CP_1
con gli avv.ti Paola Tradati, Nicolò Farina e Francesca Eleonora Serino, domicilio eletto in Milano, piazza Borromeo n. 8, presso lo Studio TT Pavesi Bianchi
Ludovici,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, avanti Parte_1
al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, perché CP_1
venissero accolte le seguenti domande: “In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della resistente per violazione
dell'art. 2087 c.c., nonché della normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul
lavoro e di quella che si ritiene applicabile, nella causazione della conseguente malattia
professionale della ricorrente ai fini della liquidazione del danno di natura permanente pari
al 10% o quello di diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale
compienda CTU medico legale;
- e, per l'effetto, ordinare alla resistente di adibire la
ricorrente a mansioni che non la espongano più al rischio di subire aggressioni e, in ogni
caso, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
30.878,00 a titolo di danno biologico, di € 30.000,00 a titolo di danno morale, € 20.000,00 a
titolo di danno esistenziale, oltre € 1.586,00 a titolo di rimborso spese mediche, detratto
quanto percepito dall' a titolo di indennizzo in capitale per danno biologico e pari ad € CP_2
14.562,01, e quindi complessivamente della somma di € 67.901,99 a titolo di danno
differenziale perle conseguenze patite nell'evento dedotto in causa, ovvero di quella somma
diversa, che l'adito Tribunale riterrà in sua Giustizia.
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed
interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva
e cpa e spese generali”.
Si è costituita ritualmente svolgendo le sue difese in fatto e in diritto, CP_1
volte a contrastare integralmente le pretese avversarie.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
ON Ciò posto, è documentale in causa che la ricorrente veniva assunta presso all'esito del completamento della procedura di selezione (doc. 8), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, efficace dal 9 dicembre 2014 al 30 giugno
2015, successivamente trasformato a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2015, con qualifica di operaio D2 e promossa successivamente al livello D1, in virtù delle
2 previsioni della contrattazione collettiva, mansione di custode, ai sensi del
ONratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa (doc. 9).
La ricorrente veniva inizialmente assegnata allo stabile sito in Milano, via Ovada n.
38 ma era precisata, in contratto, la facoltà della società di trasferirla in qualsiasi altra località esclusivamente nell'ambito del patrimonio ERP del Comune di Milano
(cfr. doc. 9).
Con comunicazione del 9 dicembre 2015, la lavoratrice veniva trasferita presso la portineria dell'immobile sito in Milano, Via Solari n. 40 (doc. 11).
Tra gli inquilini di detto stabile, vi erano anche il IG. e la moglie Persona_1
CP_3
Il IG. TT è un soggetto pluripregiudicato, con invalidità al 100% ed una situazione psichiatrica – accertata - di grave fragilità.
Risulta dagli atti di causa che, nell'anno 2018, dopo che coniugi Parte_2
ON avevano occupato abusivamente un immobile nello stabile gestito da in Viale
Lombardia n. 6, il Comune di Milano aveva deciso di assegnare loro un alloggio
SAT (soluzione abitativa temporanea), per la durata di due anni, presso lo stabile in
Via Solari n. 40, immobile particolarmente civile e dignitoso, con annessa bocciofila in autogestione e altre iniziative sociali (doc. 13).
La decisione del Comune “rispondeva ad un progetto di integrazione sociale, attraverso la
collocazione di famiglie fragili in contesti abitativi civili” (rif. memoria MM).
Pertanto, oltre a tale nucleo familiare, venivano collocati nello stesso stabile anche altri soggetti pregiudicati, tra cui la famiglia . Per_2
Afferma la società convenuta che la ricorrente sarebbe stata allertata da suoi operatori, incaricati della funzione di security, della personalità dei suddetti inquilini e dell'opportunità di non esporsi con tali persone.
3 Si sostiene in ricorso che, nel febbraio 2021, dopo aver visto la polizia chiedere della famiglia per sottoporre a misura cautelare il figlio, la IG.ra Per_2 Pt_1
“informava dell'accaduto la IG.ra moglie di e amica stretta CP_3 Persona_1
della famiglia (cfr. pag. 2). Per_2
Nella denuncia querela di cui al doc. 8 attoreo, inoltre si rinviene che, il giorno seguente, la ricorrente inviava alla IG.ra un articolo di giornale che parlava CP_3
dell'arresto del figlio della IG.ra . Per_2
Ne conseguiva l'improvviso alterarsi dei rapporti tra la ricorrente e la famiglia TT
– la quale paventava addirittura – del tutto inopinatamente - che la CP_3
ricorrente potesse essere stata la mandante dell'arresto. Iniziavano dal quale momento comportamenti aggressivi e minacciosi in danno della custode.
ON La ricorrente ne informava la società e , tramite il IG. , le Testimone_1
conIGliava di non recarsi al lavoro il giorno successivo (doc. 14).
Una volta rientrata al lavoro, la ricorrente doveva tuttavia constatare che la situazione non era mutata, continuando la coppia a scontrarsi pretestuosamente con lei;
il IG. TT arrivava addirittura ad aggredirla mentre si trovava in tabaccheria il
22 aprile 2021.
Di tale situazione era costantemente informata la società datrice la quale, tuttavia,
non adottava alcun provvedimento ma conIGliava alla ricorrente di mettersi nuovamente in malattia.
Ciò avveniva sino al giugno 2021.
Il 3 giugno 2021 la società disponeva il trasferimento della ricorrente presso diverso stabile, sito in via Inganni n. 67.
ON La ricorrente lamenta, oltre all'inerzia per tre mesi da parte di , anche la circostanza che lo spostamento sarebbe avvenuto presso una sede lavorativa più
disagiata della precedente.
4 Peraltro, anche nel nuovo contesto, la ricorrente veniva individuata e perseguitata dalla famiglia TT – cosa che la dipendente segnalava all'azienda. CP_3
Il 24 giugno 2021, la ricorrente sporgeva denuncia/querela nei confronti dei coniugi
TT - CP_3
Il 31 agosto 2021, la custode subiva una nuova aggressione dal IG. TT e sporgeva una seconda denuncia (doc. 9).
Iniziavano, a quel punto, a palesarsi nella ricorrente i sintomi di un importante
ONr malessere psico – fisico per il quale veniva presa in carico dal (docc. 10 e 11).
All'esito di svariate sollecitazioni, nel marzo 2022, la ricorrente veniva nuovamente trasferita presso uno stabile sito in via Cogne n. 9, a Milano, zona Quarto Oggiaro,
dunque in un contesto sociale ancor più degradato del precedente.
Risulta che nello stesso periodo, la ricorrente abbia iniziato a soffrire di crisi di panico.
Anche presso la nuova sede lavorativa, la ricorrente ha patito di molestie – da differente soggetto - per le quali ha sporto denuncia (doc. 19).
Il protrarsi di una situazione di instabilità e pericolosità lavorativa e le conseguenti ripercussioni sulla sua salute psico-fisica, hanno indotto la ricorrente ad aprire una pratica presso . CP_2
All'esito dell'istruttoria, l' le ha riconosciuto una menomazione dell'integrità CP_5
psico-fisica permanente pari al 6%, con accertamento di nesso di causalità tra la menomazione accertata – “crisi d'ansia in disturbo post traumatico da stress” – e l'occasione di lavoro, il che ha fatto sorgere in capo alla lavoratrice il diritto a percepire un'indennità in sorte capitale, pari ad € 6.739,03 (doc. n. 21).
Ritenendo il danno non compiutamente ristorato, la ricorrente ha instaurato un confronto con la società datrice che, tuttavia, non ha prodotto alcun esito rendendosi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
5 Così delineata la fattispecie, sui fatti di causa sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente “…pensionata. Abito in via Solari n. 40 dal Testimone_2
2018. Sono indifferente. Conosco la ricorrente, era la custode dello stabile dove abito. Mi
risulta che la IGnora non sia più custode dello stabile in quanto minacciata da una famiglia
che abita lì.
Preciso che ho assistito personalmente al momento in cui la IG.ra ha CP_3
minacciato la ricorrente.
Mi trovavo in casa mia, ero in cucina, ho sentito gridare. Mi sono affacciata e ho visto la
minacciare la custode, insultarla: “Schifosa puttana, sei un'infame, hai fatto CP_3
arrestare il figlio di . Per_3
La picchiava contro la porta della portineria dove la si era rinchiusa, le diceva CP_3 Pt_1
di aprire. Intanto, il marito della passeggiava sotto le mie finestre. CP_3 Persona_4
Preciso che sono al primo piano. Ho detto a : “Ma cosa sta succedendo?” Lui mi ha Per_4
risposto che erano cose di donne e che lui non si sarebbe intromesso.
In seguito, ho avuto modo di assistere anche ad altri episodi del genere, erano continui,
sempre dello stesso tenore. Come la IG.ra arrivava in portineria, doveva chiudersi Pt_1
perché la subito scendeva e ricominciava con i comportamenti che ho già descritto. CP_3
Precedentemente all'episodio della IG.ra , mai avevo visto la comportarsi così Pt_1 CP_3
con qualcuno.
Dopo il fatto della , la ha iniziato a minacciare altre famiglie del condominio e Pt_1 CP_3
ci sono state anche aggressioni sia da parte della che del marito e del figlio a cui anche CP_3
io ho assistito sia perché sono al primo piano con le finestre sul cortile sia in quanto loro
abitano nella scala di fianco alla mia.
Tali comportamenti persistono tuttora nei confronti degli inquilini che loro hanno preso di
mira. Quando tali inquilini escono, sono minacce, insulti, provocazioni. Preciso che esiste
nel nostro quartiere un Comitato Inquilini con il quale sono state fatte riunioni in materia di
6 sicurezza riguardanti la famiglia TT – e anche un'altra famiglia. In quelle CP_3
ON occasioni, erano presenti sia rappresentanti di che del assessori all'edilizia CP_6
popolare e alla sicurezza.
In una di queste occasioni, quando il presidente del Comitato ha fatto presente quanto
ON successo alla IG.ra , un ispettore di ha aveva detto che il marito di TT era un Pt_1
grave malato psichiatrico.
Si era parlato anche di mettere delle telecamere nel cortile che però ad oggi non sono state
ancora installate.
Sempre queste persone agiscono anche violenza sulle cose, ad esempio spaccando portoni.
Confermo che lo stabile di via Solari è in buone condizioni di manutenzione, che all'interno è
presente una bocciofila;
le attività sociali sono però sospese da tempo per via del
comportamento di queste famiglie. Se non ci fossero loro, sarebbe un piccolo paradiso.
ADR: personalmente, ho visto un ispettore di MM venire 2 – 3 volte dopo i fatti accaduti
alla ricorrente. Aggiungo che la ricorrente, in quel periodo, era così spaventata che, volendo
comunque svolgere il suo lavoro, chiedeva agli inquilini di accompagnarla quando usciva in
cortile per consegnare la posta.
ADR: tutto ha avuto inizio quando hanno arrestato il figlio di , Persona_5 Per_6
era molto amico dei figli di sosteneva che la ricorrente avesse dato le Per_6 CP_3 CP_3
informazioni sulla scala e sul piano dove abitava la famiglia quando le Forze Per_2
dell'Ordine sono arrivate per arrestare Questo ha scatenato la violenza inaudita Per_6
della . CP_3
ON Teste di parte resistente : “…impiegato di dal 2014; mansioni di Testimone_1
vice responsabile della tutela patrimonio dell'azienda.
Mi sono occupato personalmente della vicenda che ha riguardato la ricorrente presso lo
stabile di via Solari n. 40.
7 Nel 2021, sono stato chiamato personalmente dalla ricorrente che mi ha detto di avere avuto
un problema con la famiglia TT – che erano stati aggressivi nei suoi confronti e CP_3
che lei era molto spaventata.
La ricorrente era custode dello stabile e conosceva la famiglia in questione.
È una famiglia che conoscevo anch'io perché nel 2018 avevamo fatto uno sgombero
programmato dalla Questura in viale Lombardia n. 65, dove loro abitavano.
Durante lo sgombero, era stato necessario procedere ad un TSO nei confronti del TT
perché aveva preso suo figlio e minacciava di tagliarlo e tagliarsi con un vetro ricavato da
una lampadina.
Il problema con la è nato dal fatto che lei aveva visto sul giornale dell'arresto del Pt_1
figlio di una famiglia amica dei TT, intendo la famiglia Per_2
La aveva informato di ciò la TT. Essendo appunto le due famiglie amiche, la TT Pt_1
aveva preso male questo comportamento della come se ci fosse stata, in qualche Pt_1
modo, una sua interferenza nel fatto.
Preciso che la famiglia TT è stata inserita nello stabile - che è molto carino, uno stabile
storico di Milano - perché il Comune pensava che ci sarebbe stato una specie di osmosi
positivo con un contesto abitativo “normale”.
TT è in cura al CPS;
è psicopatico e anche invalido al 100%.
Dopo la comunicazione della , le ho detto di stare a casa per qualche giorno;
cosa che Pt_1
lei ha fatto. Ho anche riferito al mio capo, che era meglio che lei si mettesse in Parte_3
malattia. Poi, ho suggerito all'azienda di spostarla perché la situazione che si era creata era
tale per cui lei e la famiglia TT non dovevano stare a contatto essendo molto pericoloso per
la . Pt_1
Mi sono recato sul posto in relazione a questa vicenda se non ricordo male 2 – 3 volte.
Se non sbaglio, una volta ho incontrato la e più volte la famiglia TT. Pt_1
Anche altri inquilini, tramite il Comitato Inquilini, presidente Mario Gaeta, si lamentavano
di questa famiglia.
8 Quindi, con e la Polizia Locale siamo andati a parlare con la famiglia TT. Parte_3
Loro lamentavano che la si era immischiata degli affari loro, erano irritatissimi da Pt_1
questa vicenda. Mi è sembrato all'epoca che la situazione fosse abbastanza rientrata. Motivo
per cui, dopo l'iniziale assenza della ricorrente, le avevo detto che poteva rientrare, che la
vicenda si era risolta. Ma non è stato così, il problema era rimasto.
ADR: all'epoca, io ho riferito via mail al mio capo della vicenda. Non siamo tenuti a fare un
report dei nostri accessi.
ADR: so che la ricorrente ha avuto un problema in via Ovada, dove lavorava prima. C'era
un inquilino rom che metteva sempre l'auto davanti ai paletti e lei aveva avuto una
questione con lui e io sono intervenuto. Mi sembra di ricordare che in relazione a questo
episodio ci siano stati vari report perché c'era stato un danneggiamento. Poi la cosa si è
risolta.
ADR: non ricordo se prima o dopo il fatto ma ho informato la ricorrente della storia
delinquenziale dei – e dei Pt_4 CP_3 Per_2
ADR: ho avuto contatti parecchie volte con la ricorrente, come con gli altri custodi, per
situazione di ogni genere legati al lavoro, al fine di tutelare il personale. In relazione alla
vicenda TT – mi sentivo pressochè giornalmente con la ricorrente”. CP_3
Teste di parte ricorrente Mario Gaeta: “…pensionato. Abito in via Solari n. 40 dal 1984.
Conosco la ricorrente.
È stata la custode dello stabile e abbiano avuto frequentazione giornaliera dato il mio ruolo
di responsabile del Comitato Inquilini.
ON Mi risulta che la ricorrente non sia più custode dello stabile in quanto ha ritenuto di
tutelarla in questo modo.
La ricorrente subiva aggressioni pressochè quotidianamente da parte di una famiglia, la
TT. C'erano poi anche altre famiglie sodali nel quartiere.
9 Credo che questo comportamento nei confronti della dipendesse dal suo ruolo, dal Pt_1
fatto che lei richiamava all'osservanza del regolamento, lei era una custode molto presente
nelle sue funzioni.
Ciò contrastava con l'azione di queste famiglie che, da quando sono arrivate, probabilmente
in ragione della loro storia, hanno da subito tentato di imporre la loro presenza, con atti
vandalici, schiamazzi e quant'altro.
Includo nel termine famiglia anche i giovani, gli adolescenti che – se richiamati – riferivano
in casa, provocando poi reazioni aggressive da parte dei genitori nei confronti di chi li aveva
richiamato.
Anche io sono stato minacciato e colpito.
Diverse volte sono stato presente ad episodi di aggressione nei confronti della . Pt_1
Queste persone partivano dalla loro scala, in gruppo e si portavano davanti alla portineria
minacciando e insultando la ricorrente.
ON
è sempre stata presente nel quartiere, in quanto sollecitata dal Comitato e anche il
settore casa del di Milano. CP_6
Il nostro è un quartiere storico, con forte soggettività; il Comitato si è costituito nel 2007.
Il Comune era presente nel quartiere con un suo ufficio. Ci sono state molte iniziative
promosse sia dal Comitato che da altre istituzioni cittadine.
In quella fase di forte turbolenze, che non riguardavano solo la custode, ma anche ad esempio
ON me stesso, abbiamo avuto spesso contatti con la sicurezza di che era presente, a
prescindere dall'efficacia di questa presenza.
ON L'azione di è stata infatti inadeguata. La custode è stata spostata, appunto, per la sua
tutela.
Il Comitato ha contestato questa scelta che rappresentava una vittoria per chi aggrediva la
custode.
Sarebbe stato invece necessario contrastare in modo efficace questa aggressione;
ma la scelta
fatta è stata diversa.
10 Aggiungo che a chi ha sostituito la è stato detto di rimanere chiuso in portineria. Pt_1
Al contrario, la ricorrente era molto presente nel quartiere. Solo ora, dopo molto tempo, la
persona che ha sostituito la ricorrente, ha iniziato a uscire dalla guardiola.
ON
ha sempre obiettato alle nostre contestazioni che la scelta era per la tutela della persona.
Nel periodo dei fatti, ci sono stati molti sopralluoghi anche da parte di assessori alla
sicurezza e alla casa del di Milano, c'è stata molta attenzione che però non ha CP_6
risolto i problemi che noi denunciavamo.
ADR: sono a conoscenza del fatto che il contratto della famiglia TT era in scadenza tanto
che il Comitato ha sollecitato il Comune a procedere allo sfratto e stiamo continuando a
richiederlo; ci risulta informalmente che la cosa sia in itinere”.
Teste di parte resistente “…quadro presso mi occupo di Parte_3 CP_1
sicurezza aziendale e manutenzione ordinaria.
Conosco la ricorrente, dall'inizio della gestione. Per il mio lavoro, vado in giro per gli stabili.
La ricorrente era custode in via Ovada. In seguito, mi risulta che la ricorrente sia stata
assegnata allo stabile di via Solari n. 40.
Sono stato io a scrivere all'allora responsabile dei custodi che la ricorrente non poteva più
stare nello stabile a causa di forti comportamenti conflittuali da parte di famiglie che
abitavano lì.
Posso riferire che in occasione di un incontro avvenuto con la famiglia TT - che era una di
quelle interessate da questa situazione - presenti anche il collega e la Polizia Tes_1
Locale, abbiamo chiesto che questi comportamenti emulativi e non consoni, non solo nei
confronti della ricorrente, cessassero.
In quella sede, non ci è stato detto il motivo di questi comportamenti. Mi sembra che questo
incontro sia avvenuto prima dei fatti di causa, in ragione di comportamenti che il TT
teneva e che il quartiere, che è molto presente, ci aveva segnalato.
Noi facciamo questa attività di “moral suasion” per convincere le persone interessate a
cambiare il loro comportamento.
11 Nello specifico, però non è cambiato nulla.
Di questa attività di “moral suasion” né noi né la Polizia Locale redigiamo verbale.
Mi risulta che il mio collaboratore sia andato più volte sul posto per Tes_1
tranquillizzare ma non c'è stato nulla da fare.
Miei collaboratori mi hanno riferito che tutto era nato per il fatto che la non era stata Pt_1
riservata rispetto ad una informazione che aveva avuto;
mi riferisco all'arresto di CP_7
[...]
La ricorrente ne aveva parlato con altre persone e questo, a quanto riferitomi, aveva
provocato la reazione delle famiglie interessate.
ADR: nel 2014 – inizio 2015, in via Ovada c'era stato un problema relazionale tra la
ricorrente e un inquilino. Io ho gestito lo stabile per un certo periodo e poi non più; non so
dire se il trasferimento della ricorrente in via Solari sia stato dovuto a questo fatto.
All'epoca, ero solo responsabile della sede territoriale che comprendeva via Ovada.
ON ADR: mi risulta che abbia intimato sfratto per finita locazione e morosità circa un
anno e mezzo fa tanto nei confronti della famiglia TT che della famiglia il tipo di Per_2
assegnazione di alloggio nei loro confronti implica la procedura giudiziale;
credo che per il
rilascio occorrerà ancora qualche mese”.
Alla luce di quanto precede, possono ritenersi provate in causa le seguenti circostanze:
1) era nota alla società resistente la “caratura” del nucleo familiare TT – sia in CP_3
ragione delle accertate piscopatologie e invalidità del capo famiglia che dei comportamenti dallo stesso serbati in occasione dello sgombero da viale Lombardia
ove era stato necessario intervenire con un TSO;
2) la collocazione di tale problematico nucleo familiare nello stabile di via Solari era stata decisa dal Comune di Milano nell'ambito del progetto di reinserimento del nucleo stesso in una realtà di edilizia popolare caratterizzata da forte e positiva soggettività, nella speranza che un tessuto sociale “sano” potesse “per osmosi”
12 (come riferito dal teste ) “contaminare” in positivo la famiglia. Ciò Tes_1
tuttavia non è avvenuto, con pregiudizio di tutto la comunità dello stabile che ha subito vessazioni e danneggiamenti immotivati;
ON 3) è sempre stata sempre informata della vicenda, sia da parte della stessa ricorrente e del Comitato inquilini che a seguito di interventi dei suoi responsabili della sicurezza. Questo, tuttavia, non ha portato a soluzioni immediate;
4) la ricorrente è stata trasferita la prima volta dopo circa 3 mesi dal primo episodio di aggressione, presso un immobile più periferico, rispetto a quello di via Solari e comunque a pochi km di distanza dal precedente;
5) la scelta di tale seconda destinazione si è rivelata tuttavia non consona in quanto,
come comunicato dalla custode alla società (e comprovato da due ulteriori denunce), anche presso il nuovo sito lavorativo, la ricorrente ha continuato a subire le aggressioni della famiglia TT – CP_3
6) a marzo 2022, si colloca l'ulteriore trasferimento della lavoratrice, in via Cogne, a
Quarto Oggiaro, quartiere ancora più periferico e problematico dei precedenti, ove pure – benchè da parte di soggetti diversi – si sono verificate, per la ricorrente,
problematiche lavorative (doc. 19);
7) risulta documentato in causa il percorso sanitario della ricorrente, a partire da un attacco di panico nell'agosto 2021, con successiva presa in carico da parte del CPS di competenza, nel mese di settembre 2021 (docc. 10 e 11);
8) risulta documentato in causa il riconoscimento, da parte di , nel settembre CP_2
2022, di malattia professionale dovuta a “crisi d'ansia in disturbo post traumatico da
stress”, con liquidazione di indennizzo a titolo di danno biologico in misura del 6%
(doc. 21).
Si rammenta che la ricorrente agisce in questa sede ai sensi dell'art. 2087 c.c. per ottenere il riconoscimento del c.d. danno differenziale.
13 Ai sensi della predetta norma, l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale, trovando applicazione l'art. 1218
c.c. in virtù del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Pertanto, l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
ossia di responsabilità del datore di lavoro basata su di un criterio puramente oggettivo di imputazione dell'evento lesivo collegato al rischio inerente all'attività
svolta nel suo interesse
Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. n. 37738 del 1° dicembre 2021).
, potendo il datore di lavoro, in linea con i principi generali in tema di obbligazioni,
fornire la prova, quando sia dedotta la violazione da parte sua dell'obbligo contrattuale di cui al citato art. 2087 cod. civ., dell'avvenuto adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi commessi all'attività lavorativa, ivi compresi i rischi inerenti al luogo in cui è sito l'ambiente di lavoro (ex plurimis Cass. n. 6169 del 20/06/1998).
Applicandosi l'art. 1218 c.c., una volta provato l'inadempimento e il danno, il riscontro che tutto era stato predisposto per il rispetto del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro, restando a suo carico il fatto ignoto (Cass. n. 4184 del 24/02/2006).
L'art. 2087 c.c. - che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, con funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione
14 - impone infatti al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza,
nonché tutte le cautele ritenute necessarie o anche solo idonee, tenuto conto della concreta situazione di svolgimento del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, a tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti.
Ai sensi di tale norma il lavoratore ha l'onere di provare il danno patito, la nocività
dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso causale tra l'una e l'altro, senza che occorra,
in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche l'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate;
a fronte di tale prova sorge l'onere del datore di lavoro di provare l'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. ex multis Cass. 6 luglio 2002 n. 9856; Cass. 25
agosto 2003 n. 12467; Cass. 7 marzo 2006 n. 4840).
Costituisce inoltre principio consolidato quello secondo il quale l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma secondo,
che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone
- a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione -
di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua
(Cass. n. 17314 del 30/08/2004); che il datore di lavoro deve non solo predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest'ultimo (ex plurimis Cass. n. 10097 del 09/05/2011) e che per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore,
avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata
15 ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali,
al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n. 18786
del 05/09/2014).
Sotto quest'ultimo aspetto si è chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità,
dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute;
conseguentemente, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. n. 27127 del 04/12/2013).
Nella presente fattispecie, è pacifico in causa che, nel periodo antecedente la primavera del 2021, la ricorrente non soffrisse di alcuna patologia, a livello psico –
fisico.
Parimenti pacifico è che la ricorrente fosse una lavoratrice stimata, dedita al suo lavoro che esplicava con dedizione (teste Gaeta), dovendosi fugare ogni ipotesi di strumentalizzazione della malattia per profitto personale.
Ciò detto, deve ritenersi che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna responsabilità colposa in capo alla società datrice.
Si rammenta che “L'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto
dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle «misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e
la personalità dei prestatori di lavoro», permette di imputare al datore di lavoro non
16 qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le
astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale
ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente,
imperita ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che
in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche
quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato
(o almeno un evento normativamente equivalente ad esso)» (Cass. 12347/2016).
Ancor più di recente, la medesima Corte di Cassazione ha affermato: “Se è vero, poi,
che va attribuita alla disposizione di cui all'art. 2087 c.c. anche una funzione dinamica, in
quanto norma diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro,
un'efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure
suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei
modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro, tuttavia la responsabilità datoriale non è
suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il profilo meramente
oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell'integrità psico-fisica dei dipendenti (e di correlativo
pericolo). L'art. 2087 c.c. non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva
essendone elemento costitutivo la colpa, quale escludere cause di infortunio imprevedibili
(Cass. civ. 21/37728).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15 giugno 2016, n.
12347; Cass. 10 giugno 2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal
semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è
necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di
determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto» (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29
marzo 2019, n. 8911).
17 Secondo i Giudici di Legittimità quindi, non rientra nell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza (Cass. 15896/2004), né garantire un ambiente di lavoro a “rischio zero” adottando misure per evenienze impensabili (Cass.
4970/2017).
Naturale corollario di ciò è che i responsabili di tali comportamenti risponderanno del loro agire nelle varie sedi competenti ma senza che le loro responsabilità
possano estendersi di riflesso sulla parte datrice.
Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 novembre 2019, n. 28516, ha precisato: “Più volte questa Corte ha affermato che, in difetto di più specifiche indicazioni
(nel senso sopra chiarito), la generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per
attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 c.c.,
norma che non può essere dilatata fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto
che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di
valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio
di responsabilità oggettiva, ancorata sul presupposto teorico secondo cui il verificarsi
dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del
mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di
quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15350 del 2001; ribadita anche
da Cass. n. 12089 del 2013). Costituisce ius receptum ed è stato anche recentemente ribadito
(v. tra le più recenti, Cass. n. 8911 del 2019 e Cass. n. 14066 del 2019) il principio per cui
non può eIGersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a
fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità
del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'articolo 2087 c.c., configuri
un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto detta responsabilità va collegata alla
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle
conoscenze sperimentali o tecniche del momento».
18 Ancora: «Deve al riguardo ribadirsi il principio già enunciato da questa S.C. (Cass. 5
dicembre 2001 n. 15350), secondo cui con riferimento alla tutela dell'integrità fisiopsichica
dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi,
l'ampio ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ. non può essere dilatato fino a
comprendervi ogni ipotesi di danno, sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe
verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si
perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al
presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge
in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del
momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di
lavoro” (Cass. Sezione L. Civile, 17 maggio 2013 n. 12089).
Dunque, se il pregiudizio deriva esclusivamente da un fatto illecito ed imprevedibile di terzi, tale da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso, la società datrice non ha alcuna responsabilità.
Nel caso di specie, è pacifico che il danno lamentato dalla Sig.ra è stato Pt_1
ON causato da soggetti estranei ad , ovvero dai coniugi TT - CP_3
All'esito dell'istruttoria testimoniale, pare potersi affermare che la società ha fatto tutto il possibile per supportare la ricorrente.
ON In particolare, :
1) ha inviato sul luogo di lavoro, più volte, i suoi funzionari;
ON 2) il IG. , referente per la sicurezza di , è rimasto in contatto pressochè Tes_1
quotidiano con la custode;
3) ha organizzato un incontro con il IG. TT, cui ha partecipato anche il Comune di
Milano e la Polizia Locale, per cercare di risolvere la situazione;
4) ha sottoposto la ricorrente a diverse visite di controllo per verificare l'idoneità alla mansione (sempre confermata dal medico competente);
19 5) ha trasferito di sede di lavoro la ricorrente, in tempi che possono essere ritenuti congrui, anche tenuto conto delle dimensioni societarie e delle complesse dinamiche di funzionamento che sottendono alla stessa;
6) ha intimato lo sfratto dall'immobile in Via Solari n. 40 ai coniugi Parte_2
Se è vero che tali condotte non hanno avuto l'efficacia sperata, ciò è da imputare alla totale impermeabilità dei nuclei familiari problematici coinvolti nella vicenda rispetto all'opera di “moral suasion” effettuata nei loro confronti.
La professionalità della IG.ra , inoltre, non ha consentito la sua collocazione Pt_1
in ambiti diversi da quelli esplorati e percorsi dalla società.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono però, tenuto conto della peculiarità della vicenda, più che giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 26/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5534/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con gli avv.ti Paola Pezzali e Ciro Cafiero, presso il cui studio in Roma, via della
Conciliazione n. 10,
RICORRENTE
contro
CP_1
con gli avv.ti Paola Tradati, Nicolò Farina e Francesca Eleonora Serino, domicilio eletto in Milano, piazza Borromeo n. 8, presso lo Studio TT Pavesi Bianchi
Ludovici,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, avanti Parte_1
al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, perché CP_1
venissero accolte le seguenti domande: “In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della resistente per violazione
dell'art. 2087 c.c., nonché della normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul
lavoro e di quella che si ritiene applicabile, nella causazione della conseguente malattia
professionale della ricorrente ai fini della liquidazione del danno di natura permanente pari
al 10% o quello di diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale
compienda CTU medico legale;
- e, per l'effetto, ordinare alla resistente di adibire la
ricorrente a mansioni che non la espongano più al rischio di subire aggressioni e, in ogni
caso, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
30.878,00 a titolo di danno biologico, di € 30.000,00 a titolo di danno morale, € 20.000,00 a
titolo di danno esistenziale, oltre € 1.586,00 a titolo di rimborso spese mediche, detratto
quanto percepito dall' a titolo di indennizzo in capitale per danno biologico e pari ad € CP_2
14.562,01, e quindi complessivamente della somma di € 67.901,99 a titolo di danno
differenziale perle conseguenze patite nell'evento dedotto in causa, ovvero di quella somma
diversa, che l'adito Tribunale riterrà in sua Giustizia.
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed
interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva
e cpa e spese generali”.
Si è costituita ritualmente svolgendo le sue difese in fatto e in diritto, CP_1
volte a contrastare integralmente le pretese avversarie.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
ON Ciò posto, è documentale in causa che la ricorrente veniva assunta presso all'esito del completamento della procedura di selezione (doc. 8), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, efficace dal 9 dicembre 2014 al 30 giugno
2015, successivamente trasformato a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2015, con qualifica di operaio D2 e promossa successivamente al livello D1, in virtù delle
2 previsioni della contrattazione collettiva, mansione di custode, ai sensi del
ONratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa (doc. 9).
La ricorrente veniva inizialmente assegnata allo stabile sito in Milano, via Ovada n.
38 ma era precisata, in contratto, la facoltà della società di trasferirla in qualsiasi altra località esclusivamente nell'ambito del patrimonio ERP del Comune di Milano
(cfr. doc. 9).
Con comunicazione del 9 dicembre 2015, la lavoratrice veniva trasferita presso la portineria dell'immobile sito in Milano, Via Solari n. 40 (doc. 11).
Tra gli inquilini di detto stabile, vi erano anche il IG. e la moglie Persona_1
CP_3
Il IG. TT è un soggetto pluripregiudicato, con invalidità al 100% ed una situazione psichiatrica – accertata - di grave fragilità.
Risulta dagli atti di causa che, nell'anno 2018, dopo che coniugi Parte_2
ON avevano occupato abusivamente un immobile nello stabile gestito da in Viale
Lombardia n. 6, il Comune di Milano aveva deciso di assegnare loro un alloggio
SAT (soluzione abitativa temporanea), per la durata di due anni, presso lo stabile in
Via Solari n. 40, immobile particolarmente civile e dignitoso, con annessa bocciofila in autogestione e altre iniziative sociali (doc. 13).
La decisione del Comune “rispondeva ad un progetto di integrazione sociale, attraverso la
collocazione di famiglie fragili in contesti abitativi civili” (rif. memoria MM).
Pertanto, oltre a tale nucleo familiare, venivano collocati nello stesso stabile anche altri soggetti pregiudicati, tra cui la famiglia . Per_2
Afferma la società convenuta che la ricorrente sarebbe stata allertata da suoi operatori, incaricati della funzione di security, della personalità dei suddetti inquilini e dell'opportunità di non esporsi con tali persone.
3 Si sostiene in ricorso che, nel febbraio 2021, dopo aver visto la polizia chiedere della famiglia per sottoporre a misura cautelare il figlio, la IG.ra Per_2 Pt_1
“informava dell'accaduto la IG.ra moglie di e amica stretta CP_3 Persona_1
della famiglia (cfr. pag. 2). Per_2
Nella denuncia querela di cui al doc. 8 attoreo, inoltre si rinviene che, il giorno seguente, la ricorrente inviava alla IG.ra un articolo di giornale che parlava CP_3
dell'arresto del figlio della IG.ra . Per_2
Ne conseguiva l'improvviso alterarsi dei rapporti tra la ricorrente e la famiglia TT
– la quale paventava addirittura – del tutto inopinatamente - che la CP_3
ricorrente potesse essere stata la mandante dell'arresto. Iniziavano dal quale momento comportamenti aggressivi e minacciosi in danno della custode.
ON La ricorrente ne informava la società e , tramite il IG. , le Testimone_1
conIGliava di non recarsi al lavoro il giorno successivo (doc. 14).
Una volta rientrata al lavoro, la ricorrente doveva tuttavia constatare che la situazione non era mutata, continuando la coppia a scontrarsi pretestuosamente con lei;
il IG. TT arrivava addirittura ad aggredirla mentre si trovava in tabaccheria il
22 aprile 2021.
Di tale situazione era costantemente informata la società datrice la quale, tuttavia,
non adottava alcun provvedimento ma conIGliava alla ricorrente di mettersi nuovamente in malattia.
Ciò avveniva sino al giugno 2021.
Il 3 giugno 2021 la società disponeva il trasferimento della ricorrente presso diverso stabile, sito in via Inganni n. 67.
ON La ricorrente lamenta, oltre all'inerzia per tre mesi da parte di , anche la circostanza che lo spostamento sarebbe avvenuto presso una sede lavorativa più
disagiata della precedente.
4 Peraltro, anche nel nuovo contesto, la ricorrente veniva individuata e perseguitata dalla famiglia TT – cosa che la dipendente segnalava all'azienda. CP_3
Il 24 giugno 2021, la ricorrente sporgeva denuncia/querela nei confronti dei coniugi
TT - CP_3
Il 31 agosto 2021, la custode subiva una nuova aggressione dal IG. TT e sporgeva una seconda denuncia (doc. 9).
Iniziavano, a quel punto, a palesarsi nella ricorrente i sintomi di un importante
ONr malessere psico – fisico per il quale veniva presa in carico dal (docc. 10 e 11).
All'esito di svariate sollecitazioni, nel marzo 2022, la ricorrente veniva nuovamente trasferita presso uno stabile sito in via Cogne n. 9, a Milano, zona Quarto Oggiaro,
dunque in un contesto sociale ancor più degradato del precedente.
Risulta che nello stesso periodo, la ricorrente abbia iniziato a soffrire di crisi di panico.
Anche presso la nuova sede lavorativa, la ricorrente ha patito di molestie – da differente soggetto - per le quali ha sporto denuncia (doc. 19).
Il protrarsi di una situazione di instabilità e pericolosità lavorativa e le conseguenti ripercussioni sulla sua salute psico-fisica, hanno indotto la ricorrente ad aprire una pratica presso . CP_2
All'esito dell'istruttoria, l' le ha riconosciuto una menomazione dell'integrità CP_5
psico-fisica permanente pari al 6%, con accertamento di nesso di causalità tra la menomazione accertata – “crisi d'ansia in disturbo post traumatico da stress” – e l'occasione di lavoro, il che ha fatto sorgere in capo alla lavoratrice il diritto a percepire un'indennità in sorte capitale, pari ad € 6.739,03 (doc. n. 21).
Ritenendo il danno non compiutamente ristorato, la ricorrente ha instaurato un confronto con la società datrice che, tuttavia, non ha prodotto alcun esito rendendosi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
5 Così delineata la fattispecie, sui fatti di causa sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente “…pensionata. Abito in via Solari n. 40 dal Testimone_2
2018. Sono indifferente. Conosco la ricorrente, era la custode dello stabile dove abito. Mi
risulta che la IGnora non sia più custode dello stabile in quanto minacciata da una famiglia
che abita lì.
Preciso che ho assistito personalmente al momento in cui la IG.ra ha CP_3
minacciato la ricorrente.
Mi trovavo in casa mia, ero in cucina, ho sentito gridare. Mi sono affacciata e ho visto la
minacciare la custode, insultarla: “Schifosa puttana, sei un'infame, hai fatto CP_3
arrestare il figlio di . Per_3
La picchiava contro la porta della portineria dove la si era rinchiusa, le diceva CP_3 Pt_1
di aprire. Intanto, il marito della passeggiava sotto le mie finestre. CP_3 Persona_4
Preciso che sono al primo piano. Ho detto a : “Ma cosa sta succedendo?” Lui mi ha Per_4
risposto che erano cose di donne e che lui non si sarebbe intromesso.
In seguito, ho avuto modo di assistere anche ad altri episodi del genere, erano continui,
sempre dello stesso tenore. Come la IG.ra arrivava in portineria, doveva chiudersi Pt_1
perché la subito scendeva e ricominciava con i comportamenti che ho già descritto. CP_3
Precedentemente all'episodio della IG.ra , mai avevo visto la comportarsi così Pt_1 CP_3
con qualcuno.
Dopo il fatto della , la ha iniziato a minacciare altre famiglie del condominio e Pt_1 CP_3
ci sono state anche aggressioni sia da parte della che del marito e del figlio a cui anche CP_3
io ho assistito sia perché sono al primo piano con le finestre sul cortile sia in quanto loro
abitano nella scala di fianco alla mia.
Tali comportamenti persistono tuttora nei confronti degli inquilini che loro hanno preso di
mira. Quando tali inquilini escono, sono minacce, insulti, provocazioni. Preciso che esiste
nel nostro quartiere un Comitato Inquilini con il quale sono state fatte riunioni in materia di
6 sicurezza riguardanti la famiglia TT – e anche un'altra famiglia. In quelle CP_3
ON occasioni, erano presenti sia rappresentanti di che del assessori all'edilizia CP_6
popolare e alla sicurezza.
In una di queste occasioni, quando il presidente del Comitato ha fatto presente quanto
ON successo alla IG.ra , un ispettore di ha aveva detto che il marito di TT era un Pt_1
grave malato psichiatrico.
Si era parlato anche di mettere delle telecamere nel cortile che però ad oggi non sono state
ancora installate.
Sempre queste persone agiscono anche violenza sulle cose, ad esempio spaccando portoni.
Confermo che lo stabile di via Solari è in buone condizioni di manutenzione, che all'interno è
presente una bocciofila;
le attività sociali sono però sospese da tempo per via del
comportamento di queste famiglie. Se non ci fossero loro, sarebbe un piccolo paradiso.
ADR: personalmente, ho visto un ispettore di MM venire 2 – 3 volte dopo i fatti accaduti
alla ricorrente. Aggiungo che la ricorrente, in quel periodo, era così spaventata che, volendo
comunque svolgere il suo lavoro, chiedeva agli inquilini di accompagnarla quando usciva in
cortile per consegnare la posta.
ADR: tutto ha avuto inizio quando hanno arrestato il figlio di , Persona_5 Per_6
era molto amico dei figli di sosteneva che la ricorrente avesse dato le Per_6 CP_3 CP_3
informazioni sulla scala e sul piano dove abitava la famiglia quando le Forze Per_2
dell'Ordine sono arrivate per arrestare Questo ha scatenato la violenza inaudita Per_6
della . CP_3
ON Teste di parte resistente : “…impiegato di dal 2014; mansioni di Testimone_1
vice responsabile della tutela patrimonio dell'azienda.
Mi sono occupato personalmente della vicenda che ha riguardato la ricorrente presso lo
stabile di via Solari n. 40.
7 Nel 2021, sono stato chiamato personalmente dalla ricorrente che mi ha detto di avere avuto
un problema con la famiglia TT – che erano stati aggressivi nei suoi confronti e CP_3
che lei era molto spaventata.
La ricorrente era custode dello stabile e conosceva la famiglia in questione.
È una famiglia che conoscevo anch'io perché nel 2018 avevamo fatto uno sgombero
programmato dalla Questura in viale Lombardia n. 65, dove loro abitavano.
Durante lo sgombero, era stato necessario procedere ad un TSO nei confronti del TT
perché aveva preso suo figlio e minacciava di tagliarlo e tagliarsi con un vetro ricavato da
una lampadina.
Il problema con la è nato dal fatto che lei aveva visto sul giornale dell'arresto del Pt_1
figlio di una famiglia amica dei TT, intendo la famiglia Per_2
La aveva informato di ciò la TT. Essendo appunto le due famiglie amiche, la TT Pt_1
aveva preso male questo comportamento della come se ci fosse stata, in qualche Pt_1
modo, una sua interferenza nel fatto.
Preciso che la famiglia TT è stata inserita nello stabile - che è molto carino, uno stabile
storico di Milano - perché il Comune pensava che ci sarebbe stato una specie di osmosi
positivo con un contesto abitativo “normale”.
TT è in cura al CPS;
è psicopatico e anche invalido al 100%.
Dopo la comunicazione della , le ho detto di stare a casa per qualche giorno;
cosa che Pt_1
lei ha fatto. Ho anche riferito al mio capo, che era meglio che lei si mettesse in Parte_3
malattia. Poi, ho suggerito all'azienda di spostarla perché la situazione che si era creata era
tale per cui lei e la famiglia TT non dovevano stare a contatto essendo molto pericoloso per
la . Pt_1
Mi sono recato sul posto in relazione a questa vicenda se non ricordo male 2 – 3 volte.
Se non sbaglio, una volta ho incontrato la e più volte la famiglia TT. Pt_1
Anche altri inquilini, tramite il Comitato Inquilini, presidente Mario Gaeta, si lamentavano
di questa famiglia.
8 Quindi, con e la Polizia Locale siamo andati a parlare con la famiglia TT. Parte_3
Loro lamentavano che la si era immischiata degli affari loro, erano irritatissimi da Pt_1
questa vicenda. Mi è sembrato all'epoca che la situazione fosse abbastanza rientrata. Motivo
per cui, dopo l'iniziale assenza della ricorrente, le avevo detto che poteva rientrare, che la
vicenda si era risolta. Ma non è stato così, il problema era rimasto.
ADR: all'epoca, io ho riferito via mail al mio capo della vicenda. Non siamo tenuti a fare un
report dei nostri accessi.
ADR: so che la ricorrente ha avuto un problema in via Ovada, dove lavorava prima. C'era
un inquilino rom che metteva sempre l'auto davanti ai paletti e lei aveva avuto una
questione con lui e io sono intervenuto. Mi sembra di ricordare che in relazione a questo
episodio ci siano stati vari report perché c'era stato un danneggiamento. Poi la cosa si è
risolta.
ADR: non ricordo se prima o dopo il fatto ma ho informato la ricorrente della storia
delinquenziale dei – e dei Pt_4 CP_3 Per_2
ADR: ho avuto contatti parecchie volte con la ricorrente, come con gli altri custodi, per
situazione di ogni genere legati al lavoro, al fine di tutelare il personale. In relazione alla
vicenda TT – mi sentivo pressochè giornalmente con la ricorrente”. CP_3
Teste di parte ricorrente Mario Gaeta: “…pensionato. Abito in via Solari n. 40 dal 1984.
Conosco la ricorrente.
È stata la custode dello stabile e abbiano avuto frequentazione giornaliera dato il mio ruolo
di responsabile del Comitato Inquilini.
ON Mi risulta che la ricorrente non sia più custode dello stabile in quanto ha ritenuto di
tutelarla in questo modo.
La ricorrente subiva aggressioni pressochè quotidianamente da parte di una famiglia, la
TT. C'erano poi anche altre famiglie sodali nel quartiere.
9 Credo che questo comportamento nei confronti della dipendesse dal suo ruolo, dal Pt_1
fatto che lei richiamava all'osservanza del regolamento, lei era una custode molto presente
nelle sue funzioni.
Ciò contrastava con l'azione di queste famiglie che, da quando sono arrivate, probabilmente
in ragione della loro storia, hanno da subito tentato di imporre la loro presenza, con atti
vandalici, schiamazzi e quant'altro.
Includo nel termine famiglia anche i giovani, gli adolescenti che – se richiamati – riferivano
in casa, provocando poi reazioni aggressive da parte dei genitori nei confronti di chi li aveva
richiamato.
Anche io sono stato minacciato e colpito.
Diverse volte sono stato presente ad episodi di aggressione nei confronti della . Pt_1
Queste persone partivano dalla loro scala, in gruppo e si portavano davanti alla portineria
minacciando e insultando la ricorrente.
ON
è sempre stata presente nel quartiere, in quanto sollecitata dal Comitato e anche il
settore casa del di Milano. CP_6
Il nostro è un quartiere storico, con forte soggettività; il Comitato si è costituito nel 2007.
Il Comune era presente nel quartiere con un suo ufficio. Ci sono state molte iniziative
promosse sia dal Comitato che da altre istituzioni cittadine.
In quella fase di forte turbolenze, che non riguardavano solo la custode, ma anche ad esempio
ON me stesso, abbiamo avuto spesso contatti con la sicurezza di che era presente, a
prescindere dall'efficacia di questa presenza.
ON L'azione di è stata infatti inadeguata. La custode è stata spostata, appunto, per la sua
tutela.
Il Comitato ha contestato questa scelta che rappresentava una vittoria per chi aggrediva la
custode.
Sarebbe stato invece necessario contrastare in modo efficace questa aggressione;
ma la scelta
fatta è stata diversa.
10 Aggiungo che a chi ha sostituito la è stato detto di rimanere chiuso in portineria. Pt_1
Al contrario, la ricorrente era molto presente nel quartiere. Solo ora, dopo molto tempo, la
persona che ha sostituito la ricorrente, ha iniziato a uscire dalla guardiola.
ON
ha sempre obiettato alle nostre contestazioni che la scelta era per la tutela della persona.
Nel periodo dei fatti, ci sono stati molti sopralluoghi anche da parte di assessori alla
sicurezza e alla casa del di Milano, c'è stata molta attenzione che però non ha CP_6
risolto i problemi che noi denunciavamo.
ADR: sono a conoscenza del fatto che il contratto della famiglia TT era in scadenza tanto
che il Comitato ha sollecitato il Comune a procedere allo sfratto e stiamo continuando a
richiederlo; ci risulta informalmente che la cosa sia in itinere”.
Teste di parte resistente “…quadro presso mi occupo di Parte_3 CP_1
sicurezza aziendale e manutenzione ordinaria.
Conosco la ricorrente, dall'inizio della gestione. Per il mio lavoro, vado in giro per gli stabili.
La ricorrente era custode in via Ovada. In seguito, mi risulta che la ricorrente sia stata
assegnata allo stabile di via Solari n. 40.
Sono stato io a scrivere all'allora responsabile dei custodi che la ricorrente non poteva più
stare nello stabile a causa di forti comportamenti conflittuali da parte di famiglie che
abitavano lì.
Posso riferire che in occasione di un incontro avvenuto con la famiglia TT - che era una di
quelle interessate da questa situazione - presenti anche il collega e la Polizia Tes_1
Locale, abbiamo chiesto che questi comportamenti emulativi e non consoni, non solo nei
confronti della ricorrente, cessassero.
In quella sede, non ci è stato detto il motivo di questi comportamenti. Mi sembra che questo
incontro sia avvenuto prima dei fatti di causa, in ragione di comportamenti che il TT
teneva e che il quartiere, che è molto presente, ci aveva segnalato.
Noi facciamo questa attività di “moral suasion” per convincere le persone interessate a
cambiare il loro comportamento.
11 Nello specifico, però non è cambiato nulla.
Di questa attività di “moral suasion” né noi né la Polizia Locale redigiamo verbale.
Mi risulta che il mio collaboratore sia andato più volte sul posto per Tes_1
tranquillizzare ma non c'è stato nulla da fare.
Miei collaboratori mi hanno riferito che tutto era nato per il fatto che la non era stata Pt_1
riservata rispetto ad una informazione che aveva avuto;
mi riferisco all'arresto di CP_7
[...]
La ricorrente ne aveva parlato con altre persone e questo, a quanto riferitomi, aveva
provocato la reazione delle famiglie interessate.
ADR: nel 2014 – inizio 2015, in via Ovada c'era stato un problema relazionale tra la
ricorrente e un inquilino. Io ho gestito lo stabile per un certo periodo e poi non più; non so
dire se il trasferimento della ricorrente in via Solari sia stato dovuto a questo fatto.
All'epoca, ero solo responsabile della sede territoriale che comprendeva via Ovada.
ON ADR: mi risulta che abbia intimato sfratto per finita locazione e morosità circa un
anno e mezzo fa tanto nei confronti della famiglia TT che della famiglia il tipo di Per_2
assegnazione di alloggio nei loro confronti implica la procedura giudiziale;
credo che per il
rilascio occorrerà ancora qualche mese”.
Alla luce di quanto precede, possono ritenersi provate in causa le seguenti circostanze:
1) era nota alla società resistente la “caratura” del nucleo familiare TT – sia in CP_3
ragione delle accertate piscopatologie e invalidità del capo famiglia che dei comportamenti dallo stesso serbati in occasione dello sgombero da viale Lombardia
ove era stato necessario intervenire con un TSO;
2) la collocazione di tale problematico nucleo familiare nello stabile di via Solari era stata decisa dal Comune di Milano nell'ambito del progetto di reinserimento del nucleo stesso in una realtà di edilizia popolare caratterizzata da forte e positiva soggettività, nella speranza che un tessuto sociale “sano” potesse “per osmosi”
12 (come riferito dal teste ) “contaminare” in positivo la famiglia. Ciò Tes_1
tuttavia non è avvenuto, con pregiudizio di tutto la comunità dello stabile che ha subito vessazioni e danneggiamenti immotivati;
ON 3) è sempre stata sempre informata della vicenda, sia da parte della stessa ricorrente e del Comitato inquilini che a seguito di interventi dei suoi responsabili della sicurezza. Questo, tuttavia, non ha portato a soluzioni immediate;
4) la ricorrente è stata trasferita la prima volta dopo circa 3 mesi dal primo episodio di aggressione, presso un immobile più periferico, rispetto a quello di via Solari e comunque a pochi km di distanza dal precedente;
5) la scelta di tale seconda destinazione si è rivelata tuttavia non consona in quanto,
come comunicato dalla custode alla società (e comprovato da due ulteriori denunce), anche presso il nuovo sito lavorativo, la ricorrente ha continuato a subire le aggressioni della famiglia TT – CP_3
6) a marzo 2022, si colloca l'ulteriore trasferimento della lavoratrice, in via Cogne, a
Quarto Oggiaro, quartiere ancora più periferico e problematico dei precedenti, ove pure – benchè da parte di soggetti diversi – si sono verificate, per la ricorrente,
problematiche lavorative (doc. 19);
7) risulta documentato in causa il percorso sanitario della ricorrente, a partire da un attacco di panico nell'agosto 2021, con successiva presa in carico da parte del CPS di competenza, nel mese di settembre 2021 (docc. 10 e 11);
8) risulta documentato in causa il riconoscimento, da parte di , nel settembre CP_2
2022, di malattia professionale dovuta a “crisi d'ansia in disturbo post traumatico da
stress”, con liquidazione di indennizzo a titolo di danno biologico in misura del 6%
(doc. 21).
Si rammenta che la ricorrente agisce in questa sede ai sensi dell'art. 2087 c.c. per ottenere il riconoscimento del c.d. danno differenziale.
13 Ai sensi della predetta norma, l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale, trovando applicazione l'art. 1218
c.c. in virtù del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Pertanto, l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
ossia di responsabilità del datore di lavoro basata su di un criterio puramente oggettivo di imputazione dell'evento lesivo collegato al rischio inerente all'attività
svolta nel suo interesse
Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. n. 37738 del 1° dicembre 2021).
, potendo il datore di lavoro, in linea con i principi generali in tema di obbligazioni,
fornire la prova, quando sia dedotta la violazione da parte sua dell'obbligo contrattuale di cui al citato art. 2087 cod. civ., dell'avvenuto adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi commessi all'attività lavorativa, ivi compresi i rischi inerenti al luogo in cui è sito l'ambiente di lavoro (ex plurimis Cass. n. 6169 del 20/06/1998).
Applicandosi l'art. 1218 c.c., una volta provato l'inadempimento e il danno, il riscontro che tutto era stato predisposto per il rispetto del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro, restando a suo carico il fatto ignoto (Cass. n. 4184 del 24/02/2006).
L'art. 2087 c.c. - che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, con funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione
14 - impone infatti al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza,
nonché tutte le cautele ritenute necessarie o anche solo idonee, tenuto conto della concreta situazione di svolgimento del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, a tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti.
Ai sensi di tale norma il lavoratore ha l'onere di provare il danno patito, la nocività
dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso causale tra l'una e l'altro, senza che occorra,
in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche l'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate;
a fronte di tale prova sorge l'onere del datore di lavoro di provare l'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. ex multis Cass. 6 luglio 2002 n. 9856; Cass. 25
agosto 2003 n. 12467; Cass. 7 marzo 2006 n. 4840).
Costituisce inoltre principio consolidato quello secondo il quale l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma secondo,
che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone
- a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione -
di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua
(Cass. n. 17314 del 30/08/2004); che il datore di lavoro deve non solo predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest'ultimo (ex plurimis Cass. n. 10097 del 09/05/2011) e che per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore,
avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata
15 ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali,
al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n. 18786
del 05/09/2014).
Sotto quest'ultimo aspetto si è chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità,
dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute;
conseguentemente, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. n. 27127 del 04/12/2013).
Nella presente fattispecie, è pacifico in causa che, nel periodo antecedente la primavera del 2021, la ricorrente non soffrisse di alcuna patologia, a livello psico –
fisico.
Parimenti pacifico è che la ricorrente fosse una lavoratrice stimata, dedita al suo lavoro che esplicava con dedizione (teste Gaeta), dovendosi fugare ogni ipotesi di strumentalizzazione della malattia per profitto personale.
Ciò detto, deve ritenersi che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna responsabilità colposa in capo alla società datrice.
Si rammenta che “L'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto
dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle «misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e
la personalità dei prestatori di lavoro», permette di imputare al datore di lavoro non
16 qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le
astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale
ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente,
imperita ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che
in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche
quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato
(o almeno un evento normativamente equivalente ad esso)» (Cass. 12347/2016).
Ancor più di recente, la medesima Corte di Cassazione ha affermato: “Se è vero, poi,
che va attribuita alla disposizione di cui all'art. 2087 c.c. anche una funzione dinamica, in
quanto norma diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro,
un'efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure
suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei
modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro, tuttavia la responsabilità datoriale non è
suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il profilo meramente
oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell'integrità psico-fisica dei dipendenti (e di correlativo
pericolo). L'art. 2087 c.c. non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva
essendone elemento costitutivo la colpa, quale escludere cause di infortunio imprevedibili
(Cass. civ. 21/37728).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15 giugno 2016, n.
12347; Cass. 10 giugno 2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal
semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è
necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di
determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto» (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29
marzo 2019, n. 8911).
17 Secondo i Giudici di Legittimità quindi, non rientra nell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza (Cass. 15896/2004), né garantire un ambiente di lavoro a “rischio zero” adottando misure per evenienze impensabili (Cass.
4970/2017).
Naturale corollario di ciò è che i responsabili di tali comportamenti risponderanno del loro agire nelle varie sedi competenti ma senza che le loro responsabilità
possano estendersi di riflesso sulla parte datrice.
Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 novembre 2019, n. 28516, ha precisato: “Più volte questa Corte ha affermato che, in difetto di più specifiche indicazioni
(nel senso sopra chiarito), la generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per
attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 c.c.,
norma che non può essere dilatata fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto
che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di
valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio
di responsabilità oggettiva, ancorata sul presupposto teorico secondo cui il verificarsi
dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del
mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di
quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15350 del 2001; ribadita anche
da Cass. n. 12089 del 2013). Costituisce ius receptum ed è stato anche recentemente ribadito
(v. tra le più recenti, Cass. n. 8911 del 2019 e Cass. n. 14066 del 2019) il principio per cui
non può eIGersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a
fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità
del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'articolo 2087 c.c., configuri
un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto detta responsabilità va collegata alla
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle
conoscenze sperimentali o tecniche del momento».
18 Ancora: «Deve al riguardo ribadirsi il principio già enunciato da questa S.C. (Cass. 5
dicembre 2001 n. 15350), secondo cui con riferimento alla tutela dell'integrità fisiopsichica
dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi,
l'ampio ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ. non può essere dilatato fino a
comprendervi ogni ipotesi di danno, sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe
verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si
perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al
presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge
in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del
momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di
lavoro” (Cass. Sezione L. Civile, 17 maggio 2013 n. 12089).
Dunque, se il pregiudizio deriva esclusivamente da un fatto illecito ed imprevedibile di terzi, tale da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso, la società datrice non ha alcuna responsabilità.
Nel caso di specie, è pacifico che il danno lamentato dalla Sig.ra è stato Pt_1
ON causato da soggetti estranei ad , ovvero dai coniugi TT - CP_3
All'esito dell'istruttoria testimoniale, pare potersi affermare che la società ha fatto tutto il possibile per supportare la ricorrente.
ON In particolare, :
1) ha inviato sul luogo di lavoro, più volte, i suoi funzionari;
ON 2) il IG. , referente per la sicurezza di , è rimasto in contatto pressochè Tes_1
quotidiano con la custode;
3) ha organizzato un incontro con il IG. TT, cui ha partecipato anche il Comune di
Milano e la Polizia Locale, per cercare di risolvere la situazione;
4) ha sottoposto la ricorrente a diverse visite di controllo per verificare l'idoneità alla mansione (sempre confermata dal medico competente);
19 5) ha trasferito di sede di lavoro la ricorrente, in tempi che possono essere ritenuti congrui, anche tenuto conto delle dimensioni societarie e delle complesse dinamiche di funzionamento che sottendono alla stessa;
6) ha intimato lo sfratto dall'immobile in Via Solari n. 40 ai coniugi Parte_2
Se è vero che tali condotte non hanno avuto l'efficacia sperata, ciò è da imputare alla totale impermeabilità dei nuclei familiari problematici coinvolti nella vicenda rispetto all'opera di “moral suasion” effettuata nei loro confronti.
La professionalità della IG.ra , inoltre, non ha consentito la sua collocazione Pt_1
in ambiti diversi da quelli esplorati e percorsi dalla società.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono però, tenuto conto della peculiarità della vicenda, più che giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 26/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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