Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del dott. Antonio Mungo , ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1269/2025 V.G., avente ad oggetto: “Equa
riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(L89/2001)”, promosso da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, ed ivi residente a[...], ed elett.te C.F._1
dom.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in Reginde
dell'avv. Gaetano Irollo, c.f. , con studio in CodiceFiscale_2
Napoli, alla Via Tommaso Caravita 25, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro - tempore, per la carica domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Napoli alla Via A. Diaz n. 11.
RESISTENTE
* * *
- Il Giudice Designato;
- Visto il ricorso presentato da , nata a [...] il Parte_1
18.06.1969, c.f. , ed ivi residente a[...]
dello Scirocco n. 55, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo - avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile da parte dell' - CP_2
svoltosi, in primo grado, dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione
lavoro e Previdenza (n.r.g. 55119/2011) a seguito di ricorso introduttivo del 28.12.2011 e definito con sentenza n. 23488/2012
dell'1.10.2012 - con una durata complessiva di mesi 9 e giorni 3 - e,
in secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione
Lavoro e Previdenza, a seguito di ricorso introduttivo del 2.4.2013
(R.G. n. 1740/2013),definito con sentenza n. 112/2020 del 4.3.2020 -
con una durata complessiva di anni 6, mesi 11 e giorni 2 – nonché
infine, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (R.G.N.
28117/2020), a seguito di ricorso del 4.11.2020, definitocon
ordinanza di cassazione con rinvio n. 32974/2024 del 17/12/2024,
con una durata complessiva, sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento (3.3.2025), come di seguito meglio chiarito, di anni 12 e giorni 5;
- Considerato che il giudizio è ancora attualmente in corso, essendo pendente il termine per la relativa riassunzione, a seguito della cassazione con rinvio da parte della Suprema Corte della menzionata sentenza della Corte di Appello di Napoli, ma che, alla luce della sentenza n.88/2018 della Corte Costituzionale, la pendenza del giudizio presupposto non pregiudica la proponibilità della domanda per ottenere l'indennizzo, maturato fino alla data di proposizione dell'istanza, ovvero il 3.3.2025; 3
- Rilevato quindi che il procedimento ha avuto una durata complessiva di anni 12 e giorni 5 e, pertanto,il periodo eccedente la durata ragionevole di anni 6 prevista per i menzionati tre gradi di giudizio,
deve essere fissato in anni 6 e giorni 5, e pertanto, essendo la frazione di annualità successiva all'ultima considerata inferiore a mesi 6,
risultano indennizzabili ANNI 6;
- Considerato che “In tema di equa riparazione, l' art. 1 ter, comma 1,
della l. n. 89 del 2001 deve interpretarsi – anche in ossequio al
canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia
permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU – nel
senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i
processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto, a seguito della
modifica dell' art. 429, comma 1, c.p.c. è già previsto che il giudice,
all'udienza di discussione, decida la causa e proceda alla lettura del
dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, in
analogia con lo schema dell' art. 281 sexies c.p.c. (v. Cassazione
civile , sez. II , 24/05/2022 , n. 16741);
- Vista la documentazione allegata;
- Ritenuto che può essere riconosciuto in favore della ricorrente, tenuto conto dell'oggetto della causa, del valore, della rilevanza e dell'esito della stessa, degli interessi coinvolti e del comportamento del giudice e delle parti, un importo indennitario medio pari ad € 500,00 per ciascuna annualità considerata, per un indennizzo complessivo €
3.000,00; 4
- Considerato che le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, per i procedimenti monitori
(Cass. 16512/2020; 16420/2020), discostandosi dal valore medio in considerazione della semplicità e serialità della questione trattata - con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avvocato Gaetano Irollo,
dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1
pagamento senza dilazione in favore di , nata a [...] Parte_1
il 18.06.1969, c.f. , ed ivi residente a[...]
Scirocco n. 55 della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna altresì il suddetto al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 327,00 di cui € 27,00 per spese vive ed € 300,00 per compensi, oltre rimb. forf. per spese nella misura del 15% dei compensi, nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore in favore dell'Avvocato Gaetano Irollo,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 8.4.2025. 5
Il Consigliere Delegato
Dott. Antonio Mungo