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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n° 793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. IC OL Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 793/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
LA EN (pec domiciliazione: e Email_1 CP_1
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , con l'avv. Buscaino
[...] C.F._2
TE (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e da nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata, ai quali si rinvia.
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 793/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nata a [...] il [...] dalla convivenza more uxorio durata dal 2016 al
[...]
2023, alle seguenti condizioni:
“1)AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA DI MINORE Per_2
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso l'abitazione della madre, sita in Trapani, nella via Leonardo Sciascia n. 1;
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di visita verso la figlia,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della stessa e tenuto conto dei propri turni di lavoro.
In caso di disaccordo il padre vedrà la figlia il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle
17.00 alle 21.30 e ogni 15 giorni dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica.
Le festività, inclusi Natale, Pasqua e altre ricorrenze, saranno suddivise tra i genitori in modo alternato negli anni, secondo un criterio di equa ripartizione, nell'interesse dei minori.
In caso di disaccordo i minori trascorreranno la Vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno
con un genitore e il giorno di Natale e di Capodanno con l'altro.
E così se nel 2025 avranno trascorso il giorno di Natale con la madre, nel 2026 lo trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori le vigilie, con l'altro trascorreranno il giorno di Natale e Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e tutte le altre feste in calendario.
Nel periodo estivo (dal 15.6 al 31.8), la minore trascorrerà con il padre, due settimane, o consecutive ovvero divise che saranno comunicate alla madre della figlia entro il 30 Giugno di ogni anno;
Resta inteso che, qualora la minore lo desideri, potrà trascorrere con il padre anche altri periodi, previamente concordati.
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 793/2025
Inoltre, il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre la minore, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
ed in occasione del compleanno della figlia, questo sarà trascorso o con entrambi i genitori o il pranzo con uno dei due e la cena con l'altro.
Le parti convengono sin d'ora che, in caso di sopraggiunti impegni lavorativi di entrambi i
Per_ genitori o di circostanze familiari impreviste, la figlia minore potrà essere temporaneamente affidata ad una babysitter, previamente individuata.
2) RESPONSABILITA' GENITORIALE
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla minore e si impegnano:
-a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per la figlia;
-a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia;
-a non denigrare e/o squalificare I 'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
-a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
Alla luce di quanto sopra, pertanto, entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire alla stessa di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento,
eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione, consentendo alla figlia di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che la minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità. Eventuali e duraturi partner dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione della figlia, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei, Istituti Tecnici,
Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 793/2025
comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dalla figlia;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito alla figlia dai genitori.
3) OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
In ordine agli aspetti economici, il signor si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
in favore della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, un assegno mensile di 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta oltre alla metà delle spese straordinarie demandando al Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani per la loro concreta specificazione.
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN,
spese relative all'istruzione –tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione,
lezioni di sostegno per carenze scolastiche -; spese per la cultura e lo sport - abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi- , spese per libri e strumenti di arto prezzo, o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana della figlia, che si renderanno necessarie per quest'ultimo dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 793/2025
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
In ordine alla determinazione delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
In particolare: spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) doposcuola;
spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o vigenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi
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Tribunale di Trapani
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giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo alla figlia minore, erogato dall' sarà percepito dalla CP_2
nella misura del 50% da entrambi i ricorrenti.
4) RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O DI
AL DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti.
5) CASA CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà del Sig. resterà assegnata alla Sig.ra per abitarla CP_1 Pt_1
unitamente alla figlia, fino a quando la stessa non raggiungerà la propria indipendenza economica.
6)AL PA
Per quanto concerne l'abitazione di proprietà del signor sita in Trapani, Via CP_1
Leonardo Sciascia n. 1, presso cui risiede la sig.ra si rappresenta che detto immobile è stato Pt_1
acquistato dal signor giusto atto di compravendita del 22 dicembre 2020, registrato CP_1
n. 4595., ai rogiti del Notaio Dott. , e che il prezzo di vendita, pari ad euro 113.000,00, Persona_3
è stato corrisposto a mezzo contratto di mutuo bancario del 22 dicembre 2020 con la CP_3
ai rogiti del notaio Dott. , mediante il pagamento di 360 rate mensili partire dal
[...] Persona_3
05.02.2021 pari ad euro 446,20.
Tanto premesso, si osserva che la rata mensile, relativa al suddetto contratto di mutuo, verrà
versata interamente dal sig. fino all'estinzione del debito. CP_1
6
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Sezione Civile R.G.V.G. n° 793/2025
I ricorrenti convengono, inoltre, che, le spese relative alle utenze (condominio, energia elettrica, gas, Tari, etc.), oltre a quelle di manutenzione ordinaria di cui all'immobile sopra indicato,
saranno interamente a carico della sig.ra eccetto le spese di manutenzione straordinaria che Pt_1
saranno a carico del proprietario;
”.
Con la nota congiunta di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né all'ordine pubblico, né al superiore interesse psico-fisico della figlia minore, che risulta tutelata anche nel proprio diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti genitoriali delle parti nei confronti della figlia minore.
Vista la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni altra istanza, deduzione, difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
regola l'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337ter c.c. di e Parte_1
nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio, , alle CP_1 Persona_1
condizioni di cui al ricorso congiunto confermate dalla nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata, indicate in parte motiva;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 20.10.2025
Il Presidente est.
IC OL
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Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. IC OL Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 793/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
LA EN (pec domiciliazione: e Email_1 CP_1
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , con l'avv. Buscaino
[...] C.F._2
TE (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e da nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata, ai quali si rinvia.
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Sezione Civile R.G.V.G. n° 793/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nata a [...] il [...] dalla convivenza more uxorio durata dal 2016 al
[...]
2023, alle seguenti condizioni:
“1)AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA DI MINORE Per_2
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso l'abitazione della madre, sita in Trapani, nella via Leonardo Sciascia n. 1;
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di visita verso la figlia,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della stessa e tenuto conto dei propri turni di lavoro.
In caso di disaccordo il padre vedrà la figlia il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle
17.00 alle 21.30 e ogni 15 giorni dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica.
Le festività, inclusi Natale, Pasqua e altre ricorrenze, saranno suddivise tra i genitori in modo alternato negli anni, secondo un criterio di equa ripartizione, nell'interesse dei minori.
In caso di disaccordo i minori trascorreranno la Vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno
con un genitore e il giorno di Natale e di Capodanno con l'altro.
E così se nel 2025 avranno trascorso il giorno di Natale con la madre, nel 2026 lo trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori le vigilie, con l'altro trascorreranno il giorno di Natale e Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e tutte le altre feste in calendario.
Nel periodo estivo (dal 15.6 al 31.8), la minore trascorrerà con il padre, due settimane, o consecutive ovvero divise che saranno comunicate alla madre della figlia entro il 30 Giugno di ogni anno;
Resta inteso che, qualora la minore lo desideri, potrà trascorrere con il padre anche altri periodi, previamente concordati.
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Inoltre, il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre la minore, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
ed in occasione del compleanno della figlia, questo sarà trascorso o con entrambi i genitori o il pranzo con uno dei due e la cena con l'altro.
Le parti convengono sin d'ora che, in caso di sopraggiunti impegni lavorativi di entrambi i
Per_ genitori o di circostanze familiari impreviste, la figlia minore potrà essere temporaneamente affidata ad una babysitter, previamente individuata.
2) RESPONSABILITA' GENITORIALE
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla minore e si impegnano:
-a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per la figlia;
-a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia;
-a non denigrare e/o squalificare I 'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
-a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
Alla luce di quanto sopra, pertanto, entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire alla stessa di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento,
eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione, consentendo alla figlia di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che la minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità. Eventuali e duraturi partner dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione della figlia, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei, Istituti Tecnici,
Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di
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comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dalla figlia;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito alla figlia dai genitori.
3) OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
In ordine agli aspetti economici, il signor si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
in favore della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, un assegno mensile di 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta oltre alla metà delle spese straordinarie demandando al Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani per la loro concreta specificazione.
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN,
spese relative all'istruzione –tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione,
lezioni di sostegno per carenze scolastiche -; spese per la cultura e lo sport - abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi- , spese per libri e strumenti di arto prezzo, o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana della figlia, che si renderanno necessarie per quest'ultimo dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
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Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
In ordine alla determinazione delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
In particolare: spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) doposcuola;
spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o vigenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi
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giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo alla figlia minore, erogato dall' sarà percepito dalla CP_2
nella misura del 50% da entrambi i ricorrenti.
4) RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O DI
AL DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti.
5) CASA CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà del Sig. resterà assegnata alla Sig.ra per abitarla CP_1 Pt_1
unitamente alla figlia, fino a quando la stessa non raggiungerà la propria indipendenza economica.
6)AL PA
Per quanto concerne l'abitazione di proprietà del signor sita in Trapani, Via CP_1
Leonardo Sciascia n. 1, presso cui risiede la sig.ra si rappresenta che detto immobile è stato Pt_1
acquistato dal signor giusto atto di compravendita del 22 dicembre 2020, registrato CP_1
n. 4595., ai rogiti del Notaio Dott. , e che il prezzo di vendita, pari ad euro 113.000,00, Persona_3
è stato corrisposto a mezzo contratto di mutuo bancario del 22 dicembre 2020 con la CP_3
ai rogiti del notaio Dott. , mediante il pagamento di 360 rate mensili partire dal
[...] Persona_3
05.02.2021 pari ad euro 446,20.
Tanto premesso, si osserva che la rata mensile, relativa al suddetto contratto di mutuo, verrà
versata interamente dal sig. fino all'estinzione del debito. CP_1
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G.V.G. n° 793/2025
I ricorrenti convengono, inoltre, che, le spese relative alle utenze (condominio, energia elettrica, gas, Tari, etc.), oltre a quelle di manutenzione ordinaria di cui all'immobile sopra indicato,
saranno interamente a carico della sig.ra eccetto le spese di manutenzione straordinaria che Pt_1
saranno a carico del proprietario;
”.
Con la nota congiunta di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né all'ordine pubblico, né al superiore interesse psico-fisico della figlia minore, che risulta tutelata anche nel proprio diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti genitoriali delle parti nei confronti della figlia minore.
Vista la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni altra istanza, deduzione, difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
regola l'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337ter c.c. di e Parte_1
nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio, , alle CP_1 Persona_1
condizioni di cui al ricorso congiunto confermate dalla nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata, indicate in parte motiva;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 20.10.2025
Il Presidente est.
IC OL
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