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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del 5 giugno 2025
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciollo
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Steri
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
1
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. Parte_1
1905/2024 che, per quel che ancora interessa ai fini del presente giudizio:
a) ha dichiarato cessata la materia del contendere (per intervenuto pagamento in corso di causa) sulla domanda formulata da per la condanna dell' Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche ”) al pagamento della somma di Controparte_2 CP_2
187.983,13 € (pari al saldo del contributo concesso all'attore dalla
[...]
con provvedimento n. 30 del 31 maggio 2019); Parte_2
b) ha dichiarato il difetto di “legittimazione passiva” della sulla CP_1 medesima domanda di pagamento;
c) ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
, liquidandole in 11.000,00 € oltre accessori.
[...]
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso che la - quale soggetto che ha CP_1 indetto il Bando “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio” con
Determinazione n. G04422 del 29 aprile 2016 e che ha gestito la procedura istruttoria prodromica alla concessione del contributo in favore di – dovesse rispondere del Parte_1 mancato pagamento del contributo concesso, in quanto la è responsabile del CP_1 malfunzionamento del sistema informatico (SIAN) su cui dovevano essere inserite le domande di pagamento del contributo;
2) il tribunale ha erroneamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della , sussistendo in ogni caso gravi motivi per disporne la CP_1 compensazione, avuto riguardo al fatto che il riparto interno di competenze tra la e CP_1
l' in merito al pagamento del contributo non era conoscibile dall'attore, che si è sempre CP_2 relazionato solo con il personale della . CP_1 ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
l'accertamento della “legittimazione passiva” della e della sua responsabilità CP_1 nella mancata tempestiva erogazione del finanziamento di cui al Bando “Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio” e la condanna della alla rifusione CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
In via subordinata, l'appellante ha chiesto che le spese di lite del giudizio di primo
2 grado vengano compensate tra le parti.
Si è costituita in giudizio la , ribadendo la carenza di “legittimazione CP_1 passiva” della e domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L non si è costituita in giudizio. CP_2
1. Il primo motivo di appello
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il tribunale abbia erroneamente escluso la sussistenza della “legittimazione passiva” della , in quanto “la dinamica CP_1 processuale e le domande azionate di adempimento necessariamente esigevano che anche la
quale soggetto che ha dato avvio al procedimento amministrativo di finanziamento, CP_1 fosse convenuta in giudizio” (pag. 11 dell'atto di appello).
Secondo l'appellante, andrebbe riconosciuta la responsabilità della in CP_1 ordine al malfunzionamento della piattaforma informatica SIAN (che ha determinato il ritardo nel pagamento del contributo all'agricoltura), in quanto il rischio del malfunzionamento del sistema deve essere accollato alla pubblica amministrazione che ha bandito la gara.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Il Sistema Informatico Agricolo NA (SIAN) è una piattaforma informatica istituita con legge 4 giugno 1984, n. 194 per gestire, monitorare e controllare il sistema degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare italiano e - in base a quanto previsto dall'art. 10-bis del d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - è gestita unicamente dalla , quale responsabile CP_2 dell'erogazione dei contributi in questione.
In base alla previsione normativa la non è coinvolta nella gestione di tale CP_1 piattaforma, né – come correttamente evidenziato dal tribunale - la responsabilità della può desumersi sulla base alla mera previsione legislativa dell'obbligo di utilizzo del CP_1
SIAN da parte delle Regioni e degli enti locali (art. 15, comma 1, del d. lgs. 30 aprile 1998, n.
173).
Nel caso di specie i compiti della devono ritenersi esauriti con CP_1
l'emissione del provvedimento di concessione del 31 maggio 2019 in favore di Parte_1
(documento n. 4 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), non avendo avuto la alcun ruolo nella fase dell'erogazione del contributo, di esclusiva CP_1 spettanza dell' . CP_2
Ciò risulta anche dall'art. 17 del bando “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 del Lazio”, che, al primo comma, prevede che “gli aiuti spettanti sono erogati dall'AN AT NA ( a seguito della presentazione di una o più CP_2 domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario” e al terzo comma precisa che “Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AN AT ( collegandosi al portale SIAN.” (v. il documento n. 1 CP_2 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
3 Si osserva al riguardo che la giurisprudenza amministrativa richiamata dall'appellante a pag. 12 dell'atto di appello è irrilevante ai fini della presente decisione, perché si riferisce alla responsabilità derivante dal malfunzionamento di piattaforme informatiche utilizzate nel corso del procedimento amministrativo (ad es. per inserire la domanda di concessione del contributo), mentre nel caso di specie il malfunzionamento si è verificato nell'utilizzo della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione del contributo, successivamente alla conclusione della procedura di evidenza pubblica, quando il privato ha già ottenuto la concessione del finanziamento ed è pertanto titolare di un diritto soggettivo all'erogazione del finanziamento concesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va esclusa qualsiasi responsabilità della in ordine al malfunzionamento del SIAN e al conseguente ritardo CP_1 nell'erogazione del contributo e deve pertanto ritenersi corretta la decisione del tribunale di ritenere estranea la alle conseguenze del ritardo con cui il finanziamento è CP_1 stato erogato (estraneità che il tribunale ha dichiarato usando l'impropria espressione “difetto di legittimazione passiva della ”). CP_1
2. Il secondo motivo di appello
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia compensato le spese del giudizio di primo grado tra il e la , sussistendo Pt_1 CP_1 gravi motivi per disporne la compensazione dal momento che il non era tenuto a Pt_1 conoscere le ragioni dell'errore del sistema informatico, né se tale errore fosse effettivamente imputabile alla o all' . CP_1 CP_2
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione depositata in giudizio risulta infatti che l'odierno appellante è stato incolpevolmente indotto in errore sulla responsabilità della come si evince CP_1 dallo scambio di email intercorso il 10 marzo 2023 tra un incaricato del e la Pt_1 CP_3
(società in house della istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24
[...] CP_1 novembre 2014, n. 12 al fine di fornire supporto tecnico e informatico all'amministrazione regionale).
Dalla documentazione in questione (inviata per conoscenza anche al dirigente dell'
[...]
) risulta infatti che ha Parte_3 Controparte_3 dato istruzioni operative all'incaricato del per aiutarlo a superare l'ostacolo Pt_1 informatico che impediva al sistema di elaborare la domanda di pagamento (compilazione e inserimento nel sistema informatico dell'appendice alla garanzia fideiussoria emessa a favore della ), ingenerando così nel destinatario del contributo il ragionevole convincimento CP_2 che la avesse un ruolo diretto nella gestione del sistema informatico, tanto da CP_1 far intervenire un dipendente della società in house incaricata di fornire supporto tecnico e informatico all'amministrazione regionale (v. il documento n. 21 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
4 Peraltro, la circostanza che la abbia svolto un ruolo attivo per cercare di CP_1 sbloccare l'erogazione del finanziamento risulta anche dalla lettera del 9 maggio 2023, con cui lo stesso dirigente dell' (costituita presso la Parte_3
) ha sollecitato l' al fine di Controparte_4 CP_2 consentire l'inserimento della domanda di pagamento nel sistema (v. il documento n. 17 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono dunque gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost. 77/2018), da ritenersi “norma elastica” che contiene una “clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” (in questo senso v. ex multis Cass. 16450/2024; Cass. 9491/2024; Cass. 9037/2024; Cass. 8495/2024).
Il secondo motivo d'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
(liquidandole nella misura di 11.000,00 € oltre accessori), anziché CP_1 compensarle.
3. Le spese del giudizio di appello
L'accoglimento solo parziale e limitato dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e la . CP_1
Nulla deve essere disposto in merito alle spese tra l'appellante e l' (rimasta CP_2 contumace anche nel presente giudizio), in quanto non sono stati formulati motivi d'appello sui capi della sentenza relativi a quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 1905/2024 – che conferma per il resto - compensa tra e la Parte_1
le spese del primo grado di giudizio;
CP_1
2) compensa le spese del presente grado di giudizio tra il e la;
Pt_1 CP_1
3) nulla sulle spese tra il e l . Pt_1 CP_2
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del 5 giugno 2025
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciollo
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Steri
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
1
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. Parte_1
1905/2024 che, per quel che ancora interessa ai fini del presente giudizio:
a) ha dichiarato cessata la materia del contendere (per intervenuto pagamento in corso di causa) sulla domanda formulata da per la condanna dell' Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche ”) al pagamento della somma di Controparte_2 CP_2
187.983,13 € (pari al saldo del contributo concesso all'attore dalla
[...]
con provvedimento n. 30 del 31 maggio 2019); Parte_2
b) ha dichiarato il difetto di “legittimazione passiva” della sulla CP_1 medesima domanda di pagamento;
c) ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
, liquidandole in 11.000,00 € oltre accessori.
[...]
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso che la - quale soggetto che ha CP_1 indetto il Bando “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio” con
Determinazione n. G04422 del 29 aprile 2016 e che ha gestito la procedura istruttoria prodromica alla concessione del contributo in favore di – dovesse rispondere del Parte_1 mancato pagamento del contributo concesso, in quanto la è responsabile del CP_1 malfunzionamento del sistema informatico (SIAN) su cui dovevano essere inserite le domande di pagamento del contributo;
2) il tribunale ha erroneamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della , sussistendo in ogni caso gravi motivi per disporne la CP_1 compensazione, avuto riguardo al fatto che il riparto interno di competenze tra la e CP_1
l' in merito al pagamento del contributo non era conoscibile dall'attore, che si è sempre CP_2 relazionato solo con il personale della . CP_1 ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
l'accertamento della “legittimazione passiva” della e della sua responsabilità CP_1 nella mancata tempestiva erogazione del finanziamento di cui al Bando “Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio” e la condanna della alla rifusione CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
In via subordinata, l'appellante ha chiesto che le spese di lite del giudizio di primo
2 grado vengano compensate tra le parti.
Si è costituita in giudizio la , ribadendo la carenza di “legittimazione CP_1 passiva” della e domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L non si è costituita in giudizio. CP_2
1. Il primo motivo di appello
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il tribunale abbia erroneamente escluso la sussistenza della “legittimazione passiva” della , in quanto “la dinamica CP_1 processuale e le domande azionate di adempimento necessariamente esigevano che anche la
quale soggetto che ha dato avvio al procedimento amministrativo di finanziamento, CP_1 fosse convenuta in giudizio” (pag. 11 dell'atto di appello).
Secondo l'appellante, andrebbe riconosciuta la responsabilità della in CP_1 ordine al malfunzionamento della piattaforma informatica SIAN (che ha determinato il ritardo nel pagamento del contributo all'agricoltura), in quanto il rischio del malfunzionamento del sistema deve essere accollato alla pubblica amministrazione che ha bandito la gara.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Il Sistema Informatico Agricolo NA (SIAN) è una piattaforma informatica istituita con legge 4 giugno 1984, n. 194 per gestire, monitorare e controllare il sistema degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare italiano e - in base a quanto previsto dall'art. 10-bis del d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - è gestita unicamente dalla , quale responsabile CP_2 dell'erogazione dei contributi in questione.
In base alla previsione normativa la non è coinvolta nella gestione di tale CP_1 piattaforma, né – come correttamente evidenziato dal tribunale - la responsabilità della può desumersi sulla base alla mera previsione legislativa dell'obbligo di utilizzo del CP_1
SIAN da parte delle Regioni e degli enti locali (art. 15, comma 1, del d. lgs. 30 aprile 1998, n.
173).
Nel caso di specie i compiti della devono ritenersi esauriti con CP_1
l'emissione del provvedimento di concessione del 31 maggio 2019 in favore di Parte_1
(documento n. 4 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), non avendo avuto la alcun ruolo nella fase dell'erogazione del contributo, di esclusiva CP_1 spettanza dell' . CP_2
Ciò risulta anche dall'art. 17 del bando “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 del Lazio”, che, al primo comma, prevede che “gli aiuti spettanti sono erogati dall'AN AT NA ( a seguito della presentazione di una o più CP_2 domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario” e al terzo comma precisa che “Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AN AT ( collegandosi al portale SIAN.” (v. il documento n. 1 CP_2 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
3 Si osserva al riguardo che la giurisprudenza amministrativa richiamata dall'appellante a pag. 12 dell'atto di appello è irrilevante ai fini della presente decisione, perché si riferisce alla responsabilità derivante dal malfunzionamento di piattaforme informatiche utilizzate nel corso del procedimento amministrativo (ad es. per inserire la domanda di concessione del contributo), mentre nel caso di specie il malfunzionamento si è verificato nell'utilizzo della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione del contributo, successivamente alla conclusione della procedura di evidenza pubblica, quando il privato ha già ottenuto la concessione del finanziamento ed è pertanto titolare di un diritto soggettivo all'erogazione del finanziamento concesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va esclusa qualsiasi responsabilità della in ordine al malfunzionamento del SIAN e al conseguente ritardo CP_1 nell'erogazione del contributo e deve pertanto ritenersi corretta la decisione del tribunale di ritenere estranea la alle conseguenze del ritardo con cui il finanziamento è CP_1 stato erogato (estraneità che il tribunale ha dichiarato usando l'impropria espressione “difetto di legittimazione passiva della ”). CP_1
2. Il secondo motivo di appello
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia compensato le spese del giudizio di primo grado tra il e la , sussistendo Pt_1 CP_1 gravi motivi per disporne la compensazione dal momento che il non era tenuto a Pt_1 conoscere le ragioni dell'errore del sistema informatico, né se tale errore fosse effettivamente imputabile alla o all' . CP_1 CP_2
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione depositata in giudizio risulta infatti che l'odierno appellante è stato incolpevolmente indotto in errore sulla responsabilità della come si evince CP_1 dallo scambio di email intercorso il 10 marzo 2023 tra un incaricato del e la Pt_1 CP_3
(società in house della istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24
[...] CP_1 novembre 2014, n. 12 al fine di fornire supporto tecnico e informatico all'amministrazione regionale).
Dalla documentazione in questione (inviata per conoscenza anche al dirigente dell'
[...]
) risulta infatti che ha Parte_3 Controparte_3 dato istruzioni operative all'incaricato del per aiutarlo a superare l'ostacolo Pt_1 informatico che impediva al sistema di elaborare la domanda di pagamento (compilazione e inserimento nel sistema informatico dell'appendice alla garanzia fideiussoria emessa a favore della ), ingenerando così nel destinatario del contributo il ragionevole convincimento CP_2 che la avesse un ruolo diretto nella gestione del sistema informatico, tanto da CP_1 far intervenire un dipendente della società in house incaricata di fornire supporto tecnico e informatico all'amministrazione regionale (v. il documento n. 21 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
4 Peraltro, la circostanza che la abbia svolto un ruolo attivo per cercare di CP_1 sbloccare l'erogazione del finanziamento risulta anche dalla lettera del 9 maggio 2023, con cui lo stesso dirigente dell' (costituita presso la Parte_3
) ha sollecitato l' al fine di Controparte_4 CP_2 consentire l'inserimento della domanda di pagamento nel sistema (v. il documento n. 17 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono dunque gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost. 77/2018), da ritenersi “norma elastica” che contiene una “clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” (in questo senso v. ex multis Cass. 16450/2024; Cass. 9491/2024; Cass. 9037/2024; Cass. 8495/2024).
Il secondo motivo d'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
(liquidandole nella misura di 11.000,00 € oltre accessori), anziché CP_1 compensarle.
3. Le spese del giudizio di appello
L'accoglimento solo parziale e limitato dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e la . CP_1
Nulla deve essere disposto in merito alle spese tra l'appellante e l' (rimasta CP_2 contumace anche nel presente giudizio), in quanto non sono stati formulati motivi d'appello sui capi della sentenza relativi a quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 1905/2024 – che conferma per il resto - compensa tra e la Parte_1
le spese del primo grado di giudizio;
CP_1
2) compensa le spese del presente grado di giudizio tra il e la;
Pt_1 CP_1
3) nulla sulle spese tra il e l . Pt_1 CP_2
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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