Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8348 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FRABASILE Angelo ed elettivamente AR
domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Nicola De Giosa, n. 6
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 25.06.2024 , entro il termine perentorio di trenta giorni dalla AR
formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento
L' resisteva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. Per_1
va accolto.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno CP_1 mensile con le condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, il ricorrente è risultato affetto da “disturbo dell'adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta con difficoltà nel controllo dell'impulsività associato;
esiti di impianto di protesi uni-compartimentale di ginocchio a sinistra per gonartrosi;
esiti di frattura calcagno e malleolo peroneale a destra;
spondilosi lombare con discopatia L5-S1; artrosi tibio- tarsica destra;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media entità”.
Nello specifico, con riferimento all'apparato osteoarticolare, le affezioni concorrenti (“esiti di impianto di protesi uni-compartimentale di ginocchio a sinistra per gonartrosi: 30%” ed “esiti di frattura calcagno e malleolo peroneale a destra, artrosi tibio-tarsica destra, spondilosi lombare con discopatia L5-S1: 10%”) sono da valutare, “applicando la formula salomonica”, nella misura complessiva del “39%”. Inoltre, vanno considerati il “disturbo dell'adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta con difficoltà nel controllo dell'impulsività associato in trattamento psicofarmacologico
[…]: 36%”, nonché l'“ipoacusia neurosensoriale bilaterale di media entità: 33%”.
Di talché, mediante ricorso a “formula a scalare sui valori esposti”, ne consegue una “riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 74%”.
La domanda, dunque, va accolta, con riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'assegno mensile, di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, a decorrere “dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.11.2022)”.
Le spese di lite (€ 1.100,00 per la fase di a.t.p. ed € 2.250,00 per il giudizio di merito) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AR
, con ricorso depositato in data 25.06.2024, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente il diritto all'assegno mensile, di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.11.2022);
2) condanna l' soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 3.350,00 (€ 1.100,00 per la fase di a.t.p. ed € 2.250,00 per il giudizio di merito) per onorario, r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarre al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) liquida le spese di c.t.u. come da separato decreto.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa