2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 , e' unificato con i sistemi informativi di cui all' articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e all' articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81 , ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all' articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81 , senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.
Note all' art. 15:
- Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 , recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
- L' art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Le comunita' montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunita', i comuni montani e l'UNCEM.
4. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna".
- L' art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81 , e' il seguente:
"Art. 01. - 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997 -19 98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresi' con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattierocaseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.
2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuali inadempienze da parte di regioni e province autonome".
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 58 , e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:
a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonche' alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
b) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione;
c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresi' comunicate le avvenute cancellazioni delle societa' cooperative dal registro delle imprese;
d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti. Il costo delle copie non puo' eccedere il costo amministrativo;
e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.
2. L'ufficio provvede, altresi', sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonche' al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte".