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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9136 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. NERI LIVIO, Parte_1 C.F._1
l'Avv. GUARISO ALBERTO e l'avv. VENINI LORENZO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
ENUNCIABILE ANCHE
[...] [...]
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: contratto a termine e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 21/07/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
Controparte_1
, chiedendo di accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con CP_1 [...]
di produzione e lavoro a mutualità prevalente, CP_3 nonché la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità delle successive proroghe;
b) trasformare il predetto contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 28 aprile 2023 (ovvero, in subordine, a partire dal 28 aprile 2024, ovvero, in ulteriore subordine, a partire dal 26 novembre 2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia) o, comunque, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra la società convenuta e il ricorrente è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin da tale data;
c) dare atto che il rapporto di lavoro tra le parti è tuttora in essere, come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
d) condannare Parte_2
a mutualità prevalente, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro, dando seguito al rapporto;
e) condannare
a Parte_2 mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015, un'indennità di importo compreso fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.449,37 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia); in ogni caso, accertare e dichiarare la natura indebita o comunque l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla convenuta alla voce “trattenuta tratt cong errato erog a sett” nelle buste paga del ricorrente di ottobre e novembre 2024; e conseguentemente, condannare Piacecoop società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 805,00 (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia). Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4, co.
1-bis, del DM n. 55/2014”.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è stato Parte_1 assunto da a decorrere dal 28.4.2023 con contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo determinato con termine al 30.6.2023, inquadramento nel profilo professionale 1 del CCNL Multiservizi e mansioni di “addetto al servizio pulizie civili ed industriali” (doc. 2 ricorso).
Il contratto è stato prorogato due volte: inizialmente, in data 30.6.2023, sino al 31.12.2023; poi, in data 31.12.2023, sino al 31.12.2024 (doc. 3 e
4). Il rapporto è successivamente cessato alla data di scadenza.
3. Con lettera del 31.1.2025, il ricorrente ha impugnato il termine apposto al contratto e ha lamentato l'illegittimità delle trattenute operate nelle buste paga di ottobre e novembre 2024 (cfr. doc. 10).
***
4. Tanto premesso, pare preliminare dal punto di vista logico/fattuale nonché assorbente, alla luce del principio della ragione più liquida, il vizio denunciato dal ricorrente relativo alla illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 28.4.2023, per omessa valutazione dei rischi.
5. L'art. 20 D.lgs. 81/2015 stabilisce che “1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[..] d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
6. Tale disposizione ha sostituito l'abrogato comma 1, lett. d) del
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3, ove si affermava altrettanto chiaramente che l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non era ammesso da parte di imprese che non avessero effettuato la valutazione dei rischi, con la conseguenza della nullità della clausola e come chiarito anche dalla Corte d'Appello di Milano “la ratio
3 risiede nell'esigenza di maggior tutela dei lavoratori che, per essere assunti
a termine, hanno minore familiarità con l'ambiente di lavoro” (Corte appello
Milano sez. lav., 21/04/2021, n.305). La medesima sentenza ha anche chiarito che “la valutazione del rischio è sempre trasfusa in un documento, peraltro soggetto a determinate formalità, giusta il successivo art. 28 secondo il quale 'Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente... La natura eminentemente documentale del documento di valutazione dei rischi e la prescrizione di precise formalità ai fini della sua validità esclude che la prova della sussistenza del documento in parola possa essere data a mezzo di prova testimoniale. Il documento di valutazione rischi prodotto in atti, siccome espressamente riferito alla
RSA di non ha alcuna idoneità a provare che l'appellata abbia Parte_3 proceduto alla valutazione dei rischi relativamente alla struttura di Milano, presso cui era occupato l'appellato. Difatti, il documento in cui è trasfusa la valutazione deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, pertanto, tali rilevazioni non possono valere per l'ambiente della diversa struttura”
7. La prova in ordine alla presenza del documento di valutazione dei rischi è certamente a carico della datrice di lavoro che, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha ovviamente assolto a tale onere.
8. Conseguentemente, va accertata e dichiarata l'illegittimità del termine apposto dalla società resistente al contratto di lavoro con CH
4 el 27.4.2023 e il rapporto di lavoro deve essere trasformato in Pt_1 un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'assunzione del 28.4.2023. Per l'effetto, la società resistente va condannata al ripristino del rapporto e alla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, al risarcimento del danno con un'indennità omnicomprensiva nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.449,37 lordi calcolato nei seguenti termini: 1.242,32 x 14 ÷ 12 cfr. busta paga doc. 9), avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati (42 al 31.12.2024 come da visura), nonché alle condizioni delle parti. Nella determinazione di tale indennità deve tenersi conto anche dei precedenti rapporti a termine intercorsi tra il ricorrente e la società resistente (dal 25.7.2022 al 15.9.2022 e dal
20.12.2022 al 31.3.2023, in forza di due distinti contratti di lavoro a tempo determinato, cfr. docc. 5, 6 e 7 ricorso).
9. Tali conclusioni, a parare del giudicante, assorbono le ulteriori censure indicate in ricorso.
**
10. Sotto altro profilo, risulta fondata anche l'ulteriore domanda relativa alla restituzione delle trattenute effettuate dalla società nelle buste paga del ricorrente. Nello specifico, ha operato le CP_1 seguenti trattenute in busta paga, alla voce “trattenuta congedo errato erogato a sett”, per un totale di € 805,00 lordi, di cui:
- € 405,00 nella busta paga di ottobre 2024;
- € 400,00 nella busta paga di novembre 2024.
11. Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'accoglimento da parte di delle sue domande di congedo parentale (doc. 8) e non vi CP_4 sono in giudizio elementi ulteriori per valutare la legittimità di tali trattenute. Del resto, la società, scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha rinunciato a fornire prova in ordine alla correttezza di tali trattenute e conseguentemente va condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 805,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
5 12. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con
[...]
il 27 aprile Parte_4
2023, con trasformazione del predetto contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
28 aprile 2023;
2) per l'effetto, ordina alla società resistente la ricostituzione del rapporto di lavoro;
3) condanna la società resistente, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, al risarcimento del danno in favore del ricorrente con un'indennità omnicomprensiva nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.449,37 lordi);
4) accerta l'illegittimità delle trattenute operate dalla società nelle buste paga di ottobre e novembre 2024 e conseguentemente condanna
Parte_4
a corrispondere al ricorrente la somma lorda
[...] di € 805,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
5) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 14.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. NERI LIVIO, Parte_1 C.F._1
l'Avv. GUARISO ALBERTO e l'avv. VENINI LORENZO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
ENUNCIABILE ANCHE
[...] [...]
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: contratto a termine e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 21/07/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
Controparte_1
, chiedendo di accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con CP_1 [...]
di produzione e lavoro a mutualità prevalente, CP_3 nonché la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità delle successive proroghe;
b) trasformare il predetto contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 28 aprile 2023 (ovvero, in subordine, a partire dal 28 aprile 2024, ovvero, in ulteriore subordine, a partire dal 26 novembre 2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia) o, comunque, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra la società convenuta e il ricorrente è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin da tale data;
c) dare atto che il rapporto di lavoro tra le parti è tuttora in essere, come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
d) condannare Parte_2
a mutualità prevalente, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro, dando seguito al rapporto;
e) condannare
a Parte_2 mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015, un'indennità di importo compreso fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.449,37 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia); in ogni caso, accertare e dichiarare la natura indebita o comunque l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla convenuta alla voce “trattenuta tratt cong errato erog a sett” nelle buste paga del ricorrente di ottobre e novembre 2024; e conseguentemente, condannare Piacecoop società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 805,00 (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia). Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4, co.
1-bis, del DM n. 55/2014”.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è stato Parte_1 assunto da a decorrere dal 28.4.2023 con contratto di CP_1 lavoro subordinato a tempo determinato con termine al 30.6.2023, inquadramento nel profilo professionale 1 del CCNL Multiservizi e mansioni di “addetto al servizio pulizie civili ed industriali” (doc. 2 ricorso).
Il contratto è stato prorogato due volte: inizialmente, in data 30.6.2023, sino al 31.12.2023; poi, in data 31.12.2023, sino al 31.12.2024 (doc. 3 e
4). Il rapporto è successivamente cessato alla data di scadenza.
3. Con lettera del 31.1.2025, il ricorrente ha impugnato il termine apposto al contratto e ha lamentato l'illegittimità delle trattenute operate nelle buste paga di ottobre e novembre 2024 (cfr. doc. 10).
***
4. Tanto premesso, pare preliminare dal punto di vista logico/fattuale nonché assorbente, alla luce del principio della ragione più liquida, il vizio denunciato dal ricorrente relativo alla illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 28.4.2023, per omessa valutazione dei rischi.
5. L'art. 20 D.lgs. 81/2015 stabilisce che “1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[..] d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
6. Tale disposizione ha sostituito l'abrogato comma 1, lett. d) del
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3, ove si affermava altrettanto chiaramente che l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non era ammesso da parte di imprese che non avessero effettuato la valutazione dei rischi, con la conseguenza della nullità della clausola e come chiarito anche dalla Corte d'Appello di Milano “la ratio
3 risiede nell'esigenza di maggior tutela dei lavoratori che, per essere assunti
a termine, hanno minore familiarità con l'ambiente di lavoro” (Corte appello
Milano sez. lav., 21/04/2021, n.305). La medesima sentenza ha anche chiarito che “la valutazione del rischio è sempre trasfusa in un documento, peraltro soggetto a determinate formalità, giusta il successivo art. 28 secondo il quale 'Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente... La natura eminentemente documentale del documento di valutazione dei rischi e la prescrizione di precise formalità ai fini della sua validità esclude che la prova della sussistenza del documento in parola possa essere data a mezzo di prova testimoniale. Il documento di valutazione rischi prodotto in atti, siccome espressamente riferito alla
RSA di non ha alcuna idoneità a provare che l'appellata abbia Parte_3 proceduto alla valutazione dei rischi relativamente alla struttura di Milano, presso cui era occupato l'appellato. Difatti, il documento in cui è trasfusa la valutazione deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, pertanto, tali rilevazioni non possono valere per l'ambiente della diversa struttura”
7. La prova in ordine alla presenza del documento di valutazione dei rischi è certamente a carico della datrice di lavoro che, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha ovviamente assolto a tale onere.
8. Conseguentemente, va accertata e dichiarata l'illegittimità del termine apposto dalla società resistente al contratto di lavoro con CH
4 el 27.4.2023 e il rapporto di lavoro deve essere trasformato in Pt_1 un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'assunzione del 28.4.2023. Per l'effetto, la società resistente va condannata al ripristino del rapporto e alla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, al risarcimento del danno con un'indennità omnicomprensiva nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.449,37 lordi calcolato nei seguenti termini: 1.242,32 x 14 ÷ 12 cfr. busta paga doc. 9), avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati (42 al 31.12.2024 come da visura), nonché alle condizioni delle parti. Nella determinazione di tale indennità deve tenersi conto anche dei precedenti rapporti a termine intercorsi tra il ricorrente e la società resistente (dal 25.7.2022 al 15.9.2022 e dal
20.12.2022 al 31.3.2023, in forza di due distinti contratti di lavoro a tempo determinato, cfr. docc. 5, 6 e 7 ricorso).
9. Tali conclusioni, a parare del giudicante, assorbono le ulteriori censure indicate in ricorso.
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10. Sotto altro profilo, risulta fondata anche l'ulteriore domanda relativa alla restituzione delle trattenute effettuate dalla società nelle buste paga del ricorrente. Nello specifico, ha operato le CP_1 seguenti trattenute in busta paga, alla voce “trattenuta congedo errato erogato a sett”, per un totale di € 805,00 lordi, di cui:
- € 405,00 nella busta paga di ottobre 2024;
- € 400,00 nella busta paga di novembre 2024.
11. Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'accoglimento da parte di delle sue domande di congedo parentale (doc. 8) e non vi CP_4 sono in giudizio elementi ulteriori per valutare la legittimità di tali trattenute. Del resto, la società, scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha rinunciato a fornire prova in ordine alla correttezza di tali trattenute e conseguentemente va condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 805,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
5 12. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con
[...]
il 27 aprile Parte_4
2023, con trasformazione del predetto contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
28 aprile 2023;
2) per l'effetto, ordina alla società resistente la ricostituzione del rapporto di lavoro;
3) condanna la società resistente, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, al risarcimento del danno in favore del ricorrente con un'indennità omnicomprensiva nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.449,37 lordi);
4) accerta l'illegittimità delle trattenute operate dalla società nelle buste paga di ottobre e novembre 2024 e conseguentemente condanna
Parte_4
a corrispondere al ricorrente la somma lorda
[...] di € 805,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
5) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 14.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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