TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2799 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
e , in proprio ed anche quali coeredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. D'Aiello Luigi;
Per_1
ATTORI
E
con il patrocinio dell'avv. Loria Giovanna;
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
NONCHE'
, in proprio e nella qualità di Amministratore di sostegno di Controparte_3 CP_4
, con il patrocinio dell'avv. Perri Carmela.
[...]
CONVENUTA
Oggetto: obbligazione alimentare - azione di regresso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , premesso di Persona_1 Parte_1 essere coniugi in comunione dei beni e, rispettivamente, sorella e cognato di , hanno Controparte_4 convenuto in giudizio i germani di quest'ultima - , e – Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo al Tribunale di condannarli al pagamento della quota dell'obbligazione alimentare da loro adempiuta in favore della congiunta , a titolo di regresso. Controparte_4
In particolare, gli attori hanno dedotto che, a partire dal 17.01.2007, visto il completo disinteresse di tutti gli altri familiari, si sono fatti carico di ogni esigenza morale e materiale di . Nello Controparte_4 specifico, hanno precisato che la ha avuto bisogno di continui e costanti ricoveri Controparte_4 presso strutture sanitarie idonee ed attrezzate alle condizioni di salute della stessa – da ultimo,
Residenza Protetta “Opera Pia Muzzi Betti” con sede in Città di Castello (PG) – al cui pagamento della retta mensile hanno provveduto sempre gli attori. Detti pagamenti, considerato il diritto di solidarietà tra i familiari, nonché la parziale intervenuta prescrizione di parte del credito, ammonterebbe ad euro 35.658,79.
Tanto premesso, gli attori anno concluso chiedendo al Tribunale di “accogliere la domanda per come formulata perché dovuta, in favore dei sigg.ri e , la Persona_1 Parte_1 complessiva somma di €.35.658,79 (trentacinquemilaseicentocinquantoto/79), come specificata nella narrativa e per tutte le anticipazioni effettuate nell'interesse della sig.ra come Controparte_4 descritte e documentate, con conseguente condanna, in solido e pro-quota tra loro, dei sigg. CP_1
, in proprio e nella qualità di Amministratore di Sostegno della Sig.ra
[...] Controparte_3 CP_4
ed , al pagamento della indicata somma ovvero di quella maggiore o minore
[...] Controparte_2 che dovesse ritenersi anche in termini di giustizia, quindi degli interessi e della rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.- Con condanna, altresì, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e resistendo all'avversa domanda perché Controparte_1 Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
I convenuti hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori, posto che l'obbligazione alimentare può essere invocata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale.
Ritengono, pertanto, che quanto pagato dagli attori sia un mero atto di liberalità non ripetibile ex art. 2034 c.c.
Nel merito, hanno dedotto che ha sempre deciso in piena autonomia quando e Persona_1 dove ricoverare la propria sorella, senza coinvolgere gli altri congiunti. Hanno inoltre precisato che la è titolare di redditi propri e dispone altresì di redditi rivenienti dalla proprietà di Controparte_4 beni immobili idonei a soddisfare le proprie necessità, pertanto difetterebbe il presupposto della domanda.
In ordine al quantum, hanno rilevato come gli importi e le date delle ricevute prodotte dagli attori non corrispondono agli importi e alle date riportate negli estratti riepilogativi della Residenza protetta
“Muzi Betti”. Inoltre, nel calcolo della somma richiesta da controparte non vi sarebbe menzione né delle somme prelevate dal libretto postale cointestato alle sorelle ed Persona_1 CP_4
rivenienti dagli importi percepiti dalla sig.ra a titolo di ratei pensionistici, né
[...] Controparte_4 dei rimborsi delle quote di retta di ricovero erogati in favore della sig.ra da parte del Controparte_4
Servizio Sanitario Regionale.
Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare: “1) in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di ed;
2) inammissibile la domanda Parte_1 Persona_1 attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3) l'intervenuta prescrizione di parte dei crediti vantati dagli attori, per le eccezioni di cui in narrativa;
4) la non dovutezza dell'importo richiesto in quanto non tiene conto delle somme erogate, nel corso degli anni, in favore della sig.ra CP_4
dagli Enti preposti e regolarmente prelevate da parte attrice, nonché di quelle corrisposte
[...] dal Servizio Sanitario Regionale;
5) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, determinare le quote a carico di ciascuno dei germani in relazione alla rispettiva capacità economica”.
Si è altresì costituita in giudizio , in proprio e in qualità di amministratore di sostegno Controparte_3 di , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, Controparte_4 contrariis reiectis, gradatamente: 1) dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
2) dichiarare inammissibili, infondate e rigettare le domande tutte proposte da
[...] Persona_1
e 3) ordinare agli attori e la
[...] Parte_1 Persona_1 Parte_1 produzione di dettagliato resoconto economico finanziario, con particolare riguardo ai rimborsi ricevuti dal SSN e ai prelievi effettuati dal libretto postale intestato a con Controparte_4 cointestataria 4) dichiarare prescritta per come in narrativa in tutto o in parte Persona_1 la pretesa degli attori;
5) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda degli attori, determinare le quote a carico di ciascuno dei germani in relazione alla rispettiva capacità economica così come definita da relativo ISEE;
6) adottare ogni necessario e opportuno provvedimento atto ad assicurare alla sig.ra le disponibilità economiche, Controparte_4 finanziarie e patrimoniali, idonee a garantirle adeguate cure e assistenza. In via istruttoria si chiede di essere autorizzati a richiedere copia presso la Regione Calabria, la Regione Umbria e presso i Comuni in cui ha dimorato la sig,ra dei rimborsi della retta di ricovero in struttura Controparte_4 residenziale per disabili effettuati in suo favore;
si chiede inoltre che sia ordinata agli attori
l'esibizione della relativa documentazione in loro possesso e di particolareggiato rendiconto delle somme gestite per conto e nell'interesse della sig.ra . CP_4
Il deferito interrogatorio formale di non si è tenuto a causa delle certificate Persona_1 condizioni di salute dell'interroganda, poi deceduta in data 25.12.2023.
Con costituzione volontaria del 27.02.2024 sono subentrati nell'odierno giudizio e Parte_2
, in proprio e quali eredi di . Parte_1 Persona_1
All'udienza del 18.03.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 04.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Premette il Tribunale che, in ossequio al consolidato principio della c.d. ragione più liquida, l'odierno giudizio viene deciso sulla scorta della questione assorbente della controversia in esame, soprassedendo sulle questioni preliminari e collaterali prive di decisività (ex multis Cass. Civ., 20 maggio 2020, n. 9309: “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Ciò chiarito, si ricorda che gli attori hanno agito in regresso, al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della quota dell'obbligazione alimentare da essi asseritamente dovuta in favore della germana e da loro anticipata nel corso degli anni. Controparte_4
Ebbene, osserva sul punto il Giudicante che l'art. 438 c.c. prevede che gli alimenti possano essere richiesti esclusivamente da chi versi in uno stato di bisogno tale da non consentirgli di soddisfare le proprie esigenze di vita primarie: i tratta di circostanza che rappresenta presupposto indefettibile per l'insorgenza dell'obbligazione alimentare.
Ne consegue, dunque, che il Giudice è tenuto a valutare, in ordine all'an dell'obbligo di corresponsione in capo ai familiari, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno del oggetto destinatario delle elargizioni assistenziali sia della sua impossibilità di mantenersi autonomamente (Cass. Civ., 6 ottobre 2006, n. 21572). Com'è noto, lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto stesso, tenendo conto di tutte le risorse di cui il medesimo disponga, comprese le misure di sostegno economico di natura pubblicistica.
Il diritto agli alimenti, pertanto, è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, per la mancanza di mezzi insufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (in tal senso Cassazione civile, 08 novembre 2013, n. 25248).
Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “lo stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà
o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” (cfr. Cass. n. 25248/2013).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che , nel periodo di riferimento Controparte_4 della domanda, percepiva una pensione mensile di circa euro 1.319,59 (all. “Poste-libretto risparmi
10 anni”, comparsa di costituzione di ). Controparte_3
Risulta, inoltre, che la stessa fosse proprietaria di un appartamento sito in Cosenza, Viale degli
Alimena n. 121, ereditato dalla madre (all. “Testamento pubblico”, comparsa di Persona_2 costituzione di e ). Controparte_1 Controparte_2
Alla luce di tali risorse economiche e patrimoniali non può dirsi che versasse in stato Controparte_4 di bisogno tale da non avere mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie o che non potesse sostenere i costi della retta mensile della struttura presso cui era ricoverata, senza considerare i rimborsi ottenuti da parte del Servizio Sanitario Regionale e del Comune, di cui, peraltro, non vi è riscontro in atti.
Come prima evidenziato, infatti, , oltre a beneficiare di entrate mensili per euro Controparte_4
1.319,59, era proprietaria dell'immobile sopra descritto, con la conseguente possibilità – qualora ciò si fosse reso necessario – di alienare il bene ovvero metterlo a reddito, in modo da utilizzarne il ricavato per fare fronte alle spese necessarie al proprio sostentamento.
Manca, dunque, nella specie, la prova dello stato di bisogno di , quale presupposto Controparte_4 indefettibile per il riconoscimento del diritto agli alimenti, il cui onere gravava in capo agli attori richiedenti.
Ne consegue he la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00) oltre Iva, spese e cpa come per legge, per ciascuna parte processuale ( e con l'avvocato Loria, rispetto ai quali Controparte_1 Controparte_2 non si fa luogo ad aumento tariffario essendo le posizioni del tutto analoghe e le difese sovrapponibili;
con l'avvocato Perri), con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Loria Controparte_3
Giovanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta la domanda formulata in giudizio da parte attrice;
- condanna gli attori al pagamento in solido delle spese legali sostenute dai convenuti che liquida in euro 3.809,00 in favore di ciascuna delle due parti a titolo di onorari professionali, oltre iva, spese e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanna Loria, dichiaratosi antistatario.
Cosenza, 12 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo