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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO TOMAINO e LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati ANTONIO Parte_2 C.F._2
GIANDOMENICO TOMAINO e LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliato in
Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati ANTONIO Parte_3 C.F._3
GIANDOMENICO TOMAINO e LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliato in
Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
(C.F. ), in qualità di erede del defunto marito Parte_4 C.F._4
, con il patrocinio degli avvocati ANTONIO GIANDOMENICO TOMAINO e Persona_1
LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA CARUSO, Controparte_1 P.IVA_1 presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Castel Morrone, 2 per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
ATTORI:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito - ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa - per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa, in accoglimento della ricostruzione tecnica elaborata dai consulenti tecnici di parte attrice e dalla scrivente difesa, e comunque in applicazione del principio “iura novit curia”, accogliere le seguenti CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA. Atteso che l'istanza istruttoria attorea di nomina di un CTU specialista in medicina legale e delle assicurazioni è stata altresì formulata da parte convenuta con memoria del 5.9.2023, anche in ossequio all'art. 198, comma 2, cpc, rimettere la causa sul ruolo ai fini dell'espletamento dell'istruttoria richiesta da entrambe le parti in causa, consentendo all'ausiliario conseguentemente nominato di acquisire autonomamente presso la convenuta eventuale documentazione utile ai fini della propria valutazione di natura
“percipiente” e/o accertare anche solo in via presuntiva la sussistenza del nesso causale (sul punto, cfr. Cass. S.U. 9522/1996; Cass. 12921/2015; Cass. 26893/2017, secondo cui
“il C.T.U. può svolgere indagini esplorative quando l'indagine officiosa del C.T.U. sia necessaria per riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l'attendibilità dei mezzi di prova da esse offerti»). NEL MERITO: Atteso che:
- la difesa attorea ha documentalmente provato il “contratto con la struttura sanitaria e l'insorgenza di un'affezione” assente al momento del ricovero avvenuto in data 02.01.2017 (cfr. doc. 1, atto di citazione - ex multis, Cass. civile sez. un. - 11/01/2008, n. 577);
- la difesa attorea ha allegato “un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” (cfr. doc. 7 atto di citazione, ctp specialistica infettivologica e medico legale - ex multis cfr. Cass. civile sez. un. - 11/01/2008, n. 577);
- nel caso che ci occupa è configurabile un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218, c.c. e, conseguentemente, una volta ritenuto provato il fatto storico (non contestato ex art. 115, cpc ed anzi riconosciuto da controparte) ed accertato anche in via presuntiva il nesso causale” in base ai principi di “vicinanza della prova” e del “più probabile che non” (ex multis Cass. civile sez. III - 11/11/2019, n. 28991, Cass. civile sez. VI - 26/11/2020, n. 26907; Cass. civile sez. III - 29/09/2021, n. 26304) spetta al debitore/convenuto dimostrare l'integrazione del caso fortuito per andare esente da responsabilità ed imputabilità;
pagina 2 di 11 - lo stato di salute della paziente si è ragionevolmente aggravato durante il ricovero a far data dal 2.1.2017, fino a degenerare nell'evento infausto del 5/6.4.2018, di guisa che, pare “più probabileche non” il fatto che l'aggravamento dello stato di salute con l'insorgere di nuove patologie avvenuti durante il ricovero siano causalmente riconducibili in via presuntiva alla convenuta, la quale è dunque tenuta a dimostrare il caso fortuito;
tutto ciò premesso e considerato, accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso causale presunto tra il ricovero avvenuto presso la struttura convenuta a far data dal 2.1.2017, l'aggravamento dello stato di salute della paziente verificatosi durante il ricovero e l'evento infausto del 5.4.2018, culminato nel decesso del 6.4.2018 e, per l'effetto, dichiarare le presunte gravi responsabilità di natura contrattuale, così come descritte in atti, della Controparte_2 nella provocazione dei danni subiti e subendi dagli odierni attori e, per l'effetto,
[...] condannare la convenuta a corrispondere a questi ultimi, a titolo di risarcimento del danno e pro quota:
- in via principale, la somma complessiva di Euro 519.823,30, di cui Euro 6.100,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 513.723,30 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, e in particolare:
• nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 149.585,00 (di cui Parte_3
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 148.060,00 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di Euro 156.315,00 Parte_1
(di cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 154.790,00 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 163.045,00 (di cui Parte_2
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 161.520,00 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di Euro 50.878,30 Parte_4
(di cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 49.353,30 per il danno non patrimoniale).
- in via subordinata, la somma complessiva di Euro 408.174,70, di cui Euro 6.100,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 402.074,70 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e in particolare:
• nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 119.205,40 (di cui Parte_3
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 117.680,40 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di Euro 124.108,75 Parte_1
(di cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 122.583,75 per il danno non patrimoniale); pagina 3 di 11 • nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 124.108,75 (di cui Parte_2
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 122.583,75 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di 40.751,80 (di Parte_4 cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 39.226,80 per il danno non patrimoniale);
o quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa in quanto ritenuta congrua e di giustizia, ovvero in quella diversa misura che emergerà nella non creduta ipotesi di graduazione del risarcimento anche in virtù di un eventuale residuale riconoscimento della perdita di chances, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, Iva e c.p.a., come per legge con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova per interpello, come richiesto in citazione, sui capitoli di prova da 1 a 11 compresi riportati a pagina 2, 3 e 4 dell'atto introduttivo del giudizio, da intendersi qui integralmente riportati, trascritti e preceduti dal prefisso “vero o no che”. Disporre CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza, anche solo in via presuntiva, di un valido nesso causale tra le azioni ed omissioni poste in essere dalla convenuta durante il ricovero, e l'aggravamento dello stato di salute della paziente culminato con l'evento avverso occorso alla parente degli attori in costanze di ricovero in data 5.4.2018.”
CONVENUTA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e conclusione con ogni conseguenza di legge, provvedere come segue: in principalità, nel merito: respingere ogni istanza, deduzione, domanda ed eccezione avversaria ed ogni richiesta di risarcimento svolta dalle parti attrici nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto, sia in relazione Controparte_2 all'an che in relazione al quantum, e comunque carenti di prova;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con il favore delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.”
pagina 4 di 11 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 dicembre 2022, Parte_1
, , e , quest'ultima in qualità di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
erede del defunto marito , hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...]
per farne accertare la responsabilità contrattuale per i danni agli Controparte_2
stessi derivati dalla condotta imprudente, negligente e imperita, prevalentemente omissiva, dei sanitari della struttura, che avrebbe provocato la morte di ER
, madre degli attori , e e del defunto
[...] Parte_1 Pt_2 Parte_3
. Persona_1
Gli attori hanno dedotto, sulla base di una relazione medico legale di parte, che i sanitari della presso la quale era ricoverata la signora , hanno Controparte_2 ER
commesso gravi errori, sottovalutando la gravità del quadro clinico della stessa, praticando cure inadeguate e ponendo in essere comportamenti omissivi che hanno precluso alla paziente ogni possibilità di sopravvivenza.
Sulla base di tali presupposti, è stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 519.823,30, di cui € 6.100,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 513.723,30 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.
2. La convenuta si è costituita, contestando la fondatezza della domanda svolta dagli attori e chiedendone il rigetto.
In particolare, la ha evidenziato che il quadro clinico dell'ospite Controparte_2
non fu mai sottovalutato ed anzi, fu prontamente attenzionato e adeguatamente gestito, sia sotto il profilo delle tempistiche che dei trattamenti terapeutici adottati fino al successivo trasferimento al Pronto Soccorso dell'Ospedale San AF, con pagina 5 di 11 esclusione dunque di ogni profilo di imprudenza, imperizia o negligenza del personale sanitario.
Inoltre, in un quadro clinico già fortemente compromesso per le gravi patologie di cui l'ospite era portatrice, le argomentazioni sostenute dagli attori non sono idonee a fondare una qualsivoglia responsabilità né del personale medico né della CP_3
.
[...]
Sotto altro profilo, rileva la convenuta, manca la prova della sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserita condotta colpevole e l'exitus della paziente.
In ordine al il quantum della pretesa, viene rilevata l'assoluta genericità e indeterminatezza dell'entità del pregiudizio lamentato.
3. La causa, dopo il deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. All'esito dell'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudice che la domanda dell'attrice sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta, per le ragioni di seguito precisate.
5. Gli attori hanno esposto che , degente presso la Persona_2 CP_2
dal 2 gennaio 2017, all'epoca di fatti di causa, “risultava fragile a causa
[...]
dell'età (84 anni) e delle numerose comorbilità (diabete, ipertensione arteriosa, glaucoma bilaterale, cardiopatia ischemica cronica, Alzheimer, sostituzione valvolare aortica con protesi biologica nel 2003, scompenso cardiaco acuto secondario
a severa insufficienza valvolare aortica da degenerazione della bioprotesi nel 2017, impianto di pacemaker, pregressa tromboendoarterectomia carotidea sinistra, polmonite recidivante nel 2015)”.
pagina 6 di 11 Gli stessi hanno poi evidenziato che il 5 aprile del 2018 “la paziente risultava febbrile
(temperatura corporea 38°), tachicardica (con una frequenza cardiaca di 120 bpm, senza una valutazione della ritmicità del polso), fortemente dispnoica per grave ipossiemia (Sp O 2 88%) e in grave crisi iperglicemica (DTX 600 mg/dl) e presentava rantoli bronchiali diffusi in assenza di precordialgia ed edemi declivi”.
I sanitari della struttura, nella prospettazione di parte attrice, avrebbero sottovalutato la gravità del quadro clinico e, contrariamente ai più comuni principi della buona pratica clinica, invece che disporre il trasferimento immediato della paziente al Pronto
Soccorso per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico, si sarebbero limitati a praticare una terapia diuretica e insulinica, sotto dosata, e a somministrare
O2 a un flusso pari a 3L/min – del tutto inadeguato, considerando la grave insufficienza respiratoria, senza somministrare un antiperitico per abbattere la febbre, né eseguire un elettrocardiogramma o iniziare una terapia antibiotica di copertura ad ampio spettro.
Anche nelle ore successive, i medici si sarebbero limitati a praticare la terapia diuretica e insulinica, nell'ipotesi errata di uno scompenso cardiaco, nonostante l'assenza di edemi declivi, la presenza di febbre e l'assenza di un miglioramento respiratorio, e non considerando altre ipotesi diagnostiche (come la polmonite).
I sanitari avrebbero addirittura rimosso la mascherina O2 all'orario del pranzo e soltanto alle 13 avrebbero effettuato una terapia cardiologica con digossina. Alle 14, la saturazione periferica di O 2 risultava “85% in 5 l/min O2” e veniva predisposto senza urgenza il trasporto della paziente al Pronto Soccorso. Giunta al Sn AF, la stessa veniva accettata con codice di priorità “rosso”.
All'esito degli esami di laboratorio e strumentali si evidenziava un quadro di “sepsi associato a fibrillazione atriale e a grave insufficienza respiratoria secondaria a polmonite a focolai multipli e non responsiva a ventilazione meccanica non invasiva”. pagina 7 di 11 La paziente veniva quindi immediatamente sottoposta a terapia antibiotica empirica e antiaritmica.
Tali interventi furono comunque inutili, lamentano gli attori. Infatti, il giorno seguente,
6 aprile 2018, la signora veniva ricoverata in condizioni cliniche disperate ER
presso il reparto di Medicina Generale e delle Cure Avanzate, dove decedeva nel corso della notte per sepsi severa ed insufficienza respiratoria acuta in polmonite a focolai multipli.
I comportamenti sopra descritti vengono riferiti nella relazione medico legale prodotta dagli attori (doc.7), che evidenzia gravi omissioni da parte dei sanitari della CP_2
e attribuisce alle stesse la causa della morte della signora .
[...] ER
Si legge infatti nella relazione che “In presenza di una paziente fragile per l'età e le numerose comorbilità, con una importante disfunzione polmonare, cardiaca e metabolica acuta, essi hanno trascurato la possibilità di una polmonite e di uno stato settico – oltre che di una fibrillazione atriale – in atto, lasciando che la situazione progredisse verso una condizione di irreversibilità. Già alle ore 05:00, infatti, sulla base dei pochi dati disponibili (4 su 20 variabili), la paziente mostrava un
Pneumonia Severity Index di 105, che la collocava in una classe IV di rischio
(mortalità a 30 giorni del 9,3%), il che ne imponeva l'immediato ricovero ospedaliero, se solo fosse stata presa in considerazione la possibilità di una polmonite. Appare pertanto assolutamente ingiustificabile il ritardo nel trasferimento presso il PS del San AF (peraltro ubicato a pochi metri di distanza dalla
), ancor più se si considera che alla polmonite si associava una Controparte_2
sepsi (secondaria alla polmonite stessa), nella quale il trattamento antibiotico tempestivo (preferibilmente entro 1 ora dalla diagnosi di presunzione) è fondamentale ai fini prognostici”.
pagina 8 di 11 La convenuta contesta le affermazioni dei consulenti di parte e ribatte che le doglianze degli attori sono infondate, in quanto il quadro clinico dell'ospite non fu mai sottovalutato e fu, invece, adeguatamente gestito, sia sotto il profilo delle tempistiche sia con riguardo ai trattamenti terapeutici adottati fino al trasferimento al Pronto Soccorso dell'Ospedale San AF.
6. Non è possibile accertare la fondatezza della domanda di parte attrice, in quanto l'unica prova prodotta in giudizio è costituita dalla relazione tecnica di parte, e tale relazione non è basata su alcuna documentazione medica.
Le affermazioni dei consulenti non sono quindi verificabili, né se ne può valutare la correttezza, non essendo stata richiamata né allegata la documentazione (referti, cartelle cliniche, esami di laboratorio) sulla base della quale i consulenti hanno formato il proprio convincimento ed espresso il proprio parere.
All'assenza di documentazione non si può supplire con il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, come vorrebbero gli attori.
La c.t.u., infatti, non può colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Nel caso di specie, tale strumento d'indagine verrebbe utilizzato per acquisire dei dati che non sono stati portati nel processo e non sono a conoscenza né del giudice né della parte, violando così il principio di parità delle parti.
Per giurisprudenza consolidata, è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Tale strumento “non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a
pagina 9 di 11 compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. ord. 26048 del 7.9.2023)
Va condivisa pertanto la decisione del precedente giudice istruttore che, con l'ordinanza del 13 gennaio 2024 “preso atto delle contestazioni svolte dalla parte convenuta alle considerazioni e valutazioni oggetto della consulenza di parte, da considerarsi mero documento”, ha ritenuto di non poter “conferire alcun incarico consulenziale in assenza della documentazione clinica relativa alla parte oggetto di perizia”.
Per completezza, va detto che le istanze istruttorie di ammissione di prova orale per interpello, formulate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni con riferimento ai capi dell'atto di citazione, non erano state formulate né nella memoria istruttoria né nelle note scritte depositate il 18 ottobre 2023, nelle quali l'unica richiesta avanzata aveva ad oggetto l'espletamento di “C.T.U. specialistica e medico legale di natura documentale, da svolgersi sulla base di tutta la documentazione medica e della relazione specialistica medico legale prodotta in atti” (memoria n.2 di parte attrice).
La parte attrice è quindi decaduta dal diritto di formulare richieste di prova orale.
Oltre che tardiva, la richiesta appare comunque inammissibile, perché le circostanze descritte in citazione devono essere provate documentalmente.
In virtù del principio stabilito dall'art. 2697 c.c., le conseguenze negative della mancata prova ricadono sulla parte che era gravata dall'onere probatorio. Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dagli attori alla convenuta;
si reputa congrua la liquidazione sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della limitata attività processuale e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_2
dispone:
- rigetta le domande formulate dagli attori e li condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori
Milano, 26.5.2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO TOMAINO e LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati ANTONIO Parte_2 C.F._2
GIANDOMENICO TOMAINO e LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliato in
Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati ANTONIO Parte_3 C.F._3
GIANDOMENICO TOMAINO e LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliato in
Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
(C.F. ), in qualità di erede del defunto marito Parte_4 C.F._4
, con il patrocinio degli avvocati ANTONIO GIANDOMENICO TOMAINO e Persona_1
LELIO LUIGI DE ZAN, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via G. B. Pirelli, 24, per delega allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA CARUSO, Controparte_1 P.IVA_1 presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Castel Morrone, 2 per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
ATTORI:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito - ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa - per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa, in accoglimento della ricostruzione tecnica elaborata dai consulenti tecnici di parte attrice e dalla scrivente difesa, e comunque in applicazione del principio “iura novit curia”, accogliere le seguenti CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA. Atteso che l'istanza istruttoria attorea di nomina di un CTU specialista in medicina legale e delle assicurazioni è stata altresì formulata da parte convenuta con memoria del 5.9.2023, anche in ossequio all'art. 198, comma 2, cpc, rimettere la causa sul ruolo ai fini dell'espletamento dell'istruttoria richiesta da entrambe le parti in causa, consentendo all'ausiliario conseguentemente nominato di acquisire autonomamente presso la convenuta eventuale documentazione utile ai fini della propria valutazione di natura
“percipiente” e/o accertare anche solo in via presuntiva la sussistenza del nesso causale (sul punto, cfr. Cass. S.U. 9522/1996; Cass. 12921/2015; Cass. 26893/2017, secondo cui
“il C.T.U. può svolgere indagini esplorative quando l'indagine officiosa del C.T.U. sia necessaria per riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l'attendibilità dei mezzi di prova da esse offerti»). NEL MERITO: Atteso che:
- la difesa attorea ha documentalmente provato il “contratto con la struttura sanitaria e l'insorgenza di un'affezione” assente al momento del ricovero avvenuto in data 02.01.2017 (cfr. doc. 1, atto di citazione - ex multis, Cass. civile sez. un. - 11/01/2008, n. 577);
- la difesa attorea ha allegato “un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” (cfr. doc. 7 atto di citazione, ctp specialistica infettivologica e medico legale - ex multis cfr. Cass. civile sez. un. - 11/01/2008, n. 577);
- nel caso che ci occupa è configurabile un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218, c.c. e, conseguentemente, una volta ritenuto provato il fatto storico (non contestato ex art. 115, cpc ed anzi riconosciuto da controparte) ed accertato anche in via presuntiva il nesso causale” in base ai principi di “vicinanza della prova” e del “più probabile che non” (ex multis Cass. civile sez. III - 11/11/2019, n. 28991, Cass. civile sez. VI - 26/11/2020, n. 26907; Cass. civile sez. III - 29/09/2021, n. 26304) spetta al debitore/convenuto dimostrare l'integrazione del caso fortuito per andare esente da responsabilità ed imputabilità;
pagina 2 di 11 - lo stato di salute della paziente si è ragionevolmente aggravato durante il ricovero a far data dal 2.1.2017, fino a degenerare nell'evento infausto del 5/6.4.2018, di guisa che, pare “più probabileche non” il fatto che l'aggravamento dello stato di salute con l'insorgere di nuove patologie avvenuti durante il ricovero siano causalmente riconducibili in via presuntiva alla convenuta, la quale è dunque tenuta a dimostrare il caso fortuito;
tutto ciò premesso e considerato, accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso causale presunto tra il ricovero avvenuto presso la struttura convenuta a far data dal 2.1.2017, l'aggravamento dello stato di salute della paziente verificatosi durante il ricovero e l'evento infausto del 5.4.2018, culminato nel decesso del 6.4.2018 e, per l'effetto, dichiarare le presunte gravi responsabilità di natura contrattuale, così come descritte in atti, della Controparte_2 nella provocazione dei danni subiti e subendi dagli odierni attori e, per l'effetto,
[...] condannare la convenuta a corrispondere a questi ultimi, a titolo di risarcimento del danno e pro quota:
- in via principale, la somma complessiva di Euro 519.823,30, di cui Euro 6.100,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 513.723,30 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, e in particolare:
• nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 149.585,00 (di cui Parte_3
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 148.060,00 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di Euro 156.315,00 Parte_1
(di cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 154.790,00 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 163.045,00 (di cui Parte_2
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 161.520,00 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di Euro 50.878,30 Parte_4
(di cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 49.353,30 per il danno non patrimoniale).
- in via subordinata, la somma complessiva di Euro 408.174,70, di cui Euro 6.100,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 402.074,70 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e in particolare:
• nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 119.205,40 (di cui Parte_3
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 117.680,40 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di Euro 124.108,75 Parte_1
(di cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 122.583,75 per il danno non patrimoniale); pagina 3 di 11 • nei confronti del sig. l'importo complessivo di Euro 124.108,75 (di cui Parte_2
Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 122.583,75 per il danno non patrimoniale);
• nei confronti della signora l'importo complessivo di 40.751,80 (di Parte_4 cui Euro 1.525,00 per il danno patrimoniale ed Euro 39.226,80 per il danno non patrimoniale);
o quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa in quanto ritenuta congrua e di giustizia, ovvero in quella diversa misura che emergerà nella non creduta ipotesi di graduazione del risarcimento anche in virtù di un eventuale residuale riconoscimento della perdita di chances, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, Iva e c.p.a., come per legge con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova per interpello, come richiesto in citazione, sui capitoli di prova da 1 a 11 compresi riportati a pagina 2, 3 e 4 dell'atto introduttivo del giudizio, da intendersi qui integralmente riportati, trascritti e preceduti dal prefisso “vero o no che”. Disporre CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza, anche solo in via presuntiva, di un valido nesso causale tra le azioni ed omissioni poste in essere dalla convenuta durante il ricovero, e l'aggravamento dello stato di salute della paziente culminato con l'evento avverso occorso alla parente degli attori in costanze di ricovero in data 5.4.2018.”
CONVENUTA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e conclusione con ogni conseguenza di legge, provvedere come segue: in principalità, nel merito: respingere ogni istanza, deduzione, domanda ed eccezione avversaria ed ogni richiesta di risarcimento svolta dalle parti attrici nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto, sia in relazione Controparte_2 all'an che in relazione al quantum, e comunque carenti di prova;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con il favore delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.”
pagina 4 di 11 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 dicembre 2022, Parte_1
, , e , quest'ultima in qualità di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
erede del defunto marito , hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...]
per farne accertare la responsabilità contrattuale per i danni agli Controparte_2
stessi derivati dalla condotta imprudente, negligente e imperita, prevalentemente omissiva, dei sanitari della struttura, che avrebbe provocato la morte di ER
, madre degli attori , e e del defunto
[...] Parte_1 Pt_2 Parte_3
. Persona_1
Gli attori hanno dedotto, sulla base di una relazione medico legale di parte, che i sanitari della presso la quale era ricoverata la signora , hanno Controparte_2 ER
commesso gravi errori, sottovalutando la gravità del quadro clinico della stessa, praticando cure inadeguate e ponendo in essere comportamenti omissivi che hanno precluso alla paziente ogni possibilità di sopravvivenza.
Sulla base di tali presupposti, è stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 519.823,30, di cui € 6.100,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 513.723,30 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.
2. La convenuta si è costituita, contestando la fondatezza della domanda svolta dagli attori e chiedendone il rigetto.
In particolare, la ha evidenziato che il quadro clinico dell'ospite Controparte_2
non fu mai sottovalutato ed anzi, fu prontamente attenzionato e adeguatamente gestito, sia sotto il profilo delle tempistiche che dei trattamenti terapeutici adottati fino al successivo trasferimento al Pronto Soccorso dell'Ospedale San AF, con pagina 5 di 11 esclusione dunque di ogni profilo di imprudenza, imperizia o negligenza del personale sanitario.
Inoltre, in un quadro clinico già fortemente compromesso per le gravi patologie di cui l'ospite era portatrice, le argomentazioni sostenute dagli attori non sono idonee a fondare una qualsivoglia responsabilità né del personale medico né della CP_3
.
[...]
Sotto altro profilo, rileva la convenuta, manca la prova della sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserita condotta colpevole e l'exitus della paziente.
In ordine al il quantum della pretesa, viene rilevata l'assoluta genericità e indeterminatezza dell'entità del pregiudizio lamentato.
3. La causa, dopo il deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. All'esito dell'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudice che la domanda dell'attrice sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta, per le ragioni di seguito precisate.
5. Gli attori hanno esposto che , degente presso la Persona_2 CP_2
dal 2 gennaio 2017, all'epoca di fatti di causa, “risultava fragile a causa
[...]
dell'età (84 anni) e delle numerose comorbilità (diabete, ipertensione arteriosa, glaucoma bilaterale, cardiopatia ischemica cronica, Alzheimer, sostituzione valvolare aortica con protesi biologica nel 2003, scompenso cardiaco acuto secondario
a severa insufficienza valvolare aortica da degenerazione della bioprotesi nel 2017, impianto di pacemaker, pregressa tromboendoarterectomia carotidea sinistra, polmonite recidivante nel 2015)”.
pagina 6 di 11 Gli stessi hanno poi evidenziato che il 5 aprile del 2018 “la paziente risultava febbrile
(temperatura corporea 38°), tachicardica (con una frequenza cardiaca di 120 bpm, senza una valutazione della ritmicità del polso), fortemente dispnoica per grave ipossiemia (Sp O 2 88%) e in grave crisi iperglicemica (DTX 600 mg/dl) e presentava rantoli bronchiali diffusi in assenza di precordialgia ed edemi declivi”.
I sanitari della struttura, nella prospettazione di parte attrice, avrebbero sottovalutato la gravità del quadro clinico e, contrariamente ai più comuni principi della buona pratica clinica, invece che disporre il trasferimento immediato della paziente al Pronto
Soccorso per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico, si sarebbero limitati a praticare una terapia diuretica e insulinica, sotto dosata, e a somministrare
O2 a un flusso pari a 3L/min – del tutto inadeguato, considerando la grave insufficienza respiratoria, senza somministrare un antiperitico per abbattere la febbre, né eseguire un elettrocardiogramma o iniziare una terapia antibiotica di copertura ad ampio spettro.
Anche nelle ore successive, i medici si sarebbero limitati a praticare la terapia diuretica e insulinica, nell'ipotesi errata di uno scompenso cardiaco, nonostante l'assenza di edemi declivi, la presenza di febbre e l'assenza di un miglioramento respiratorio, e non considerando altre ipotesi diagnostiche (come la polmonite).
I sanitari avrebbero addirittura rimosso la mascherina O2 all'orario del pranzo e soltanto alle 13 avrebbero effettuato una terapia cardiologica con digossina. Alle 14, la saturazione periferica di O 2 risultava “85% in 5 l/min O2” e veniva predisposto senza urgenza il trasporto della paziente al Pronto Soccorso. Giunta al Sn AF, la stessa veniva accettata con codice di priorità “rosso”.
All'esito degli esami di laboratorio e strumentali si evidenziava un quadro di “sepsi associato a fibrillazione atriale e a grave insufficienza respiratoria secondaria a polmonite a focolai multipli e non responsiva a ventilazione meccanica non invasiva”. pagina 7 di 11 La paziente veniva quindi immediatamente sottoposta a terapia antibiotica empirica e antiaritmica.
Tali interventi furono comunque inutili, lamentano gli attori. Infatti, il giorno seguente,
6 aprile 2018, la signora veniva ricoverata in condizioni cliniche disperate ER
presso il reparto di Medicina Generale e delle Cure Avanzate, dove decedeva nel corso della notte per sepsi severa ed insufficienza respiratoria acuta in polmonite a focolai multipli.
I comportamenti sopra descritti vengono riferiti nella relazione medico legale prodotta dagli attori (doc.7), che evidenzia gravi omissioni da parte dei sanitari della CP_2
e attribuisce alle stesse la causa della morte della signora .
[...] ER
Si legge infatti nella relazione che “In presenza di una paziente fragile per l'età e le numerose comorbilità, con una importante disfunzione polmonare, cardiaca e metabolica acuta, essi hanno trascurato la possibilità di una polmonite e di uno stato settico – oltre che di una fibrillazione atriale – in atto, lasciando che la situazione progredisse verso una condizione di irreversibilità. Già alle ore 05:00, infatti, sulla base dei pochi dati disponibili (4 su 20 variabili), la paziente mostrava un
Pneumonia Severity Index di 105, che la collocava in una classe IV di rischio
(mortalità a 30 giorni del 9,3%), il che ne imponeva l'immediato ricovero ospedaliero, se solo fosse stata presa in considerazione la possibilità di una polmonite. Appare pertanto assolutamente ingiustificabile il ritardo nel trasferimento presso il PS del San AF (peraltro ubicato a pochi metri di distanza dalla
), ancor più se si considera che alla polmonite si associava una Controparte_2
sepsi (secondaria alla polmonite stessa), nella quale il trattamento antibiotico tempestivo (preferibilmente entro 1 ora dalla diagnosi di presunzione) è fondamentale ai fini prognostici”.
pagina 8 di 11 La convenuta contesta le affermazioni dei consulenti di parte e ribatte che le doglianze degli attori sono infondate, in quanto il quadro clinico dell'ospite non fu mai sottovalutato e fu, invece, adeguatamente gestito, sia sotto il profilo delle tempistiche sia con riguardo ai trattamenti terapeutici adottati fino al trasferimento al Pronto Soccorso dell'Ospedale San AF.
6. Non è possibile accertare la fondatezza della domanda di parte attrice, in quanto l'unica prova prodotta in giudizio è costituita dalla relazione tecnica di parte, e tale relazione non è basata su alcuna documentazione medica.
Le affermazioni dei consulenti non sono quindi verificabili, né se ne può valutare la correttezza, non essendo stata richiamata né allegata la documentazione (referti, cartelle cliniche, esami di laboratorio) sulla base della quale i consulenti hanno formato il proprio convincimento ed espresso il proprio parere.
All'assenza di documentazione non si può supplire con il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, come vorrebbero gli attori.
La c.t.u., infatti, non può colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Nel caso di specie, tale strumento d'indagine verrebbe utilizzato per acquisire dei dati che non sono stati portati nel processo e non sono a conoscenza né del giudice né della parte, violando così il principio di parità delle parti.
Per giurisprudenza consolidata, è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Tale strumento “non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a
pagina 9 di 11 compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. ord. 26048 del 7.9.2023)
Va condivisa pertanto la decisione del precedente giudice istruttore che, con l'ordinanza del 13 gennaio 2024 “preso atto delle contestazioni svolte dalla parte convenuta alle considerazioni e valutazioni oggetto della consulenza di parte, da considerarsi mero documento”, ha ritenuto di non poter “conferire alcun incarico consulenziale in assenza della documentazione clinica relativa alla parte oggetto di perizia”.
Per completezza, va detto che le istanze istruttorie di ammissione di prova orale per interpello, formulate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni con riferimento ai capi dell'atto di citazione, non erano state formulate né nella memoria istruttoria né nelle note scritte depositate il 18 ottobre 2023, nelle quali l'unica richiesta avanzata aveva ad oggetto l'espletamento di “C.T.U. specialistica e medico legale di natura documentale, da svolgersi sulla base di tutta la documentazione medica e della relazione specialistica medico legale prodotta in atti” (memoria n.2 di parte attrice).
La parte attrice è quindi decaduta dal diritto di formulare richieste di prova orale.
Oltre che tardiva, la richiesta appare comunque inammissibile, perché le circostanze descritte in citazione devono essere provate documentalmente.
In virtù del principio stabilito dall'art. 2697 c.c., le conseguenze negative della mancata prova ricadono sulla parte che era gravata dall'onere probatorio. Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dagli attori alla convenuta;
si reputa congrua la liquidazione sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della limitata attività processuale e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_2
dispone:
- rigetta le domande formulate dagli attori e li condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori
Milano, 26.5.2025
Il Giudice
Anna Bellesi
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