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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3710/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
BE
e
AN GI BE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CRISTINA SARDU
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sassari in data
04.08.2012 tra NN OM ER, nato ad [...] il [...], e nata a Parte_1
Sassari il 27.10.1989, atto n° 112, parte II, Serie A, anno 2012, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sassari di procedersi alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione nel seguente modo: a) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso;
Persona_1
temporaneamente la minore ha domicilio, unitamente alla madre, presso l'abitazione della nonna materna in Sassari alla via Casula, in attesa di reperire un adeguato alloggio dove vivere insieme alla propria genitrice;
b) Il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della minore ed, in difetto di accordo, potrà vederla e tenerla con sé per due pomeriggi alla settimana e cioè il martedì ed il giovedì dalle 17:30 alle 20:00, nonché
a fine settimana alternati dalle 11:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica. c) La minore figlia trascorrerà le vacanze religiose e civili con l'uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, ripartendo equamente tra i genitori i periodi di permanenza che, per l'estate, non dovranno essere inferiori ad un periodo di 15 giorni col padre, eventualmente da frazionarsi in due periodi di 7 e 8 giorni. d) La minore figlia potrà trascorrere con il padre un ulteriore periodo di vacanza di una settimana durante l'inverno di ogni anno, in montagna presso le strutture cui egli ha accesso in qualità di militare, in concomitanza col periodo di vacanze scolastiche (Natale, Capodanno,
Carnevale, Pasqua). e) L'organizzazione delle visite della minore col padre dovrà tener conto della particolare attività lavorativa del NN soggetta agli ordini dei suoi superiori. f) Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi che le parti dovessero raggiungere di volta in volta relativamente all'organizzazione delle visite del padre alla figlia minore. g) Il padre provvederà al mantenimento della figlia con un assegno di €uro 500,00 mensili, importo comprensivo del contributo per la mensa scolastica e della retta per lo sport, da versare a mezzo bonifico e/o a mani della sig.ra entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal corrente mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente su base ISTAT. h) Il padre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico che si rendessero necessarie per la figlia, previo accordo ed esibizione degli attestati di spesa. i) Le spese di lite sono compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 18 novembre 2024 Pt_1
e NN OM ER chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione
[...]
degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato il 4 agosto 2012 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2012, Atto n. 112, Parte 2,
Serie A), adottando il regime patrimoniale di separazione legale dei beni.
Dalla loro unione era nata la figlia l'11 maggio 2013. Persona_1
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 12.12.2018
e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 13 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 4 agosto 2012.
Ritiene inoltre il collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro della figlia con il padre come descritte nel ricorso, risultano congrue avuto riguardo alle esigenze della minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra AN GI
BE e in Sassari il 04.08.2012, alle condizioni riportate in Parte_1
epigrafe, da intendersi qui interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 112, parte II,
Serie A, Anno 2012);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3710/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
BE
e
AN GI BE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CRISTINA SARDU
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sassari in data
04.08.2012 tra NN OM ER, nato ad [...] il [...], e nata a Parte_1
Sassari il 27.10.1989, atto n° 112, parte II, Serie A, anno 2012, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sassari di procedersi alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione nel seguente modo: a) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso;
Persona_1
temporaneamente la minore ha domicilio, unitamente alla madre, presso l'abitazione della nonna materna in Sassari alla via Casula, in attesa di reperire un adeguato alloggio dove vivere insieme alla propria genitrice;
b) Il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della minore ed, in difetto di accordo, potrà vederla e tenerla con sé per due pomeriggi alla settimana e cioè il martedì ed il giovedì dalle 17:30 alle 20:00, nonché
a fine settimana alternati dalle 11:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica. c) La minore figlia trascorrerà le vacanze religiose e civili con l'uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, ripartendo equamente tra i genitori i periodi di permanenza che, per l'estate, non dovranno essere inferiori ad un periodo di 15 giorni col padre, eventualmente da frazionarsi in due periodi di 7 e 8 giorni. d) La minore figlia potrà trascorrere con il padre un ulteriore periodo di vacanza di una settimana durante l'inverno di ogni anno, in montagna presso le strutture cui egli ha accesso in qualità di militare, in concomitanza col periodo di vacanze scolastiche (Natale, Capodanno,
Carnevale, Pasqua). e) L'organizzazione delle visite della minore col padre dovrà tener conto della particolare attività lavorativa del NN soggetta agli ordini dei suoi superiori. f) Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi che le parti dovessero raggiungere di volta in volta relativamente all'organizzazione delle visite del padre alla figlia minore. g) Il padre provvederà al mantenimento della figlia con un assegno di €uro 500,00 mensili, importo comprensivo del contributo per la mensa scolastica e della retta per lo sport, da versare a mezzo bonifico e/o a mani della sig.ra entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal corrente mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente su base ISTAT. h) Il padre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico che si rendessero necessarie per la figlia, previo accordo ed esibizione degli attestati di spesa. i) Le spese di lite sono compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 18 novembre 2024 Pt_1
e NN OM ER chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione
[...]
degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato il 4 agosto 2012 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2012, Atto n. 112, Parte 2,
Serie A), adottando il regime patrimoniale di separazione legale dei beni.
Dalla loro unione era nata la figlia l'11 maggio 2013. Persona_1
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 12.12.2018
e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 13 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 4 agosto 2012.
Ritiene inoltre il collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro della figlia con il padre come descritte nel ricorso, risultano congrue avuto riguardo alle esigenze della minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra AN GI
BE e in Sassari il 04.08.2012, alle condizioni riportate in Parte_1
epigrafe, da intendersi qui interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 112, parte II,
Serie A, Anno 2012);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana