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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
19.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127 ter, comma 3, c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5181/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
AN LU, rappresentata e difesa dall'Avv. Ricciardi Domenico
E
INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 21.09.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma
C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. (rg. 4165/2018), introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento - ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando, di contro, la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l'Istituto convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque,
l'infondatezza nel merito dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
19.02.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito
2 dall'INPS.
In particolare, l'istante si duole, in buona sostanza, della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale caratterizzato da un “severo deficit della deambulazione con necessità di appoggio ad accompagnatore per gli spostamenti, dovute agli effetti del morbo di Parkinson”, lamentando, altresì, la mancata somministrazione da parte del consulente dei test ADL e IADL per la valutazione della autonomia della ricorrente.
Orbene, giova ricordare, atteso che oggetto del giudizio è il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cassazione n. 15882/2015) “la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521;
Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)
(cfr ex plurimis Cass. 5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
A tal proposito, deve evidenziarsi che l'elaborato peritale prende adeguatamente in considerazione tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con ampia ed articolata argomentazione, per ciascuna di esse, dell'inquadramento diagnostico.
3 Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo - si sofferma con precisione sulle ragioni che devono indurre a ritenere non sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento
(cfr. elaborato in atti), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva il Ctu che la periziata è affetta dalle seguenti infermità: “Diabete mellito tipo 2.
Morbo di Parkinson. Cardiopatia ischemica cronica con esiti di IMA. Incontinenza urinaria di tipo misto. Sindrome depressiva. Obesità. BPCO”. (cfr. relazione in atti)
Quanto alle censure mosse dalla odierna ricorrente, ed in particolare in merito alla omessa valutazione del “severo deficit della deambulazione”, si evidenzia che il consulente, Dott. Zuppieri, ha avuto cura di precisare che all'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, ha potuto osservare: “scheletro conforme all'età ed al sesso.
L'autonomia dei cambi posturali e della deambulazione è conservata e anche la stazione eretta è possibile autonomamente. Si evidenziano alcune limitazioni funzionali all'esecuzione dei movimenti attivi e passivi delle maggiori articolazioni con lievi anomalie della deambulazione”, mentre all'esame del Sistema Nervoso e della Psiche ha potuto osservare: “Assenza di deficit motori e sensitivi evidenti, R.O.T. normoelicitabili. Motilità piramidale indenne bilateralmente. Sensibilità termo-algesiche e tattili presenti. Soggetto disponibile al colloquio, apparentemente orientato nello spazio e nel tempo in assenza di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. Integri i poteri di critica e di giudizio”. (cfr. relazione ctu).
Tale quadro patologico conduce il consulente a ritenere la periziata invalida nella misura del 100%, senza riconoscimento del beneficio di indennità di accompagnamento, precisando il sanitario che “nel caso in esame la paziente è una donna che presenta il quadro clinico posto in diagnosi, determinante compromissioni organiche per le quali necessita di assistenza sanitaria, con l'uso costante di terapie mediche ma non sono presenti le condizioni di necessità di assistenza continua per adempiere agli atti quotidiani della vita e per poter deambulare che sono i presupposti di legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.” (cfr. elaborato peritale in atti).
Conclude, pertanto, il consulente che NO SA è da ritenersi un soggetto invalido
4 civile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età di grado grave
(100%) senza diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa”. (cfr. conclusioni elaborato peritale in atti).
È dunque evidente che il CTU ha evidenziato, attraverso un accurato esame obiettivo ed una attenta analisi della documentazione medica in atti, come il quadro clinico, pur di particolare impegno, non impone la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo la ricorrente in grado di provvedere a sé stessa.
Non sortisce, poi, effetti rilevanti la deduzione attorea relativa alla mancata somministrazione da parte del CTU dei test ADL e IADL. Ed invero, il CTU non li ha menzionati, dando ad intendere di non averli somministrati. In ogni caso, essi sono a discrezione del consulente il quale può valutare se somministrarli e decidere il peso da dare alle risposte fornite dal periziando. In tale ultima evenienza, la motivazione dell'inutilizzabilità dei risultati dei test può essere esplicita o può desumersi dal riscontro delle condizioni psicofisiche del periziando durante l'esame obiettivo da lui condotto e dalle conseguenti conclusioni mediche. In ogni caso, va rilevato che l'istante ha omesso di specificare, e tanto meno di documentare,
l'indispensabilità della suddetta metodologia in base ai canoni fondamentali della scienza medico-legale. Ne discende che la censura appare destituita di fondamento.
Alla luce di quanto detto, deve rilevarsi che le contestazioni mosse dalla ricorrente non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte
(Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004,
Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). In effetti, le critiche alla
CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di atp.
In definitiva, la valutazione del CTU appare corretta, alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche, in relazione ai presupposti per i benefici richiesti. Le conclusioni del CTU, dunque, trovano piena giustificazione nelle patologie
5 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
essi non determinano la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Quanto, infine, alla ulteriore documentazione medica depositata unitamente alle note sostitutive dell'udienza del 19.2.2025, di formazione successiva alla fase di atp, deve rilevarsi, in via assorbente, che l'istante ha dedotto genericamente la sussistenza di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, senza specificare in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P., in modo tale da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto, ossia della indennità di accompagnamento.
In altre parole, l'istante non ha puntualmente dedotto ed evidenziato la rilevanza determinante della valutazione di tali certificazioni ai fini del riconoscimento di un quadro invalidante sufficiente per il riconoscimento della prestazione agognata, id est, non ha puntualmente dedotto che tali certificazioni siano atte, e perché, a modificare l'esito complessivo della c.t.u..
Ed invero, la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del
2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che, in mancanza di una puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa
6 e sostitutiva degli oneri di parte.
Ad ogni buon conto, ferme ed assorbenti le suesposte considerazioni, si rileva che i certificati medici allegati alle note di trattazione scritta non riportano l'impossibilità di deambulare o la necessità di assistenza continua.
Ed invero il certificato del 10.9.22- Ospedale Evangelico Betania-unità operativa complessa Crdiologia- riporta, quale diagnosi in uscita “SCA NSTEMI. <…> Buon funzionamento di pregresse PTCA su IVA…Ipertensione arteriosa. Diabete mellito di tipo 2.
Displipidemia. Intolleranza alle statine. Sporadica extrasistolia ventricolare e sopraventicolare.
Morbo di Parkinson”; mentre la lettera di dimissioni del 24.10.2024- PO Nola-Pollena
Trocchia- riporta quale diagnosi “shock settico da sepsi delle vie urinarie…”.
Peraltro la certificazione del 10.9.22 risulta depositata tardivamente, tenuto conto della data di formazione rispetto alla udienza di trattazione scritta del 7.12.2022 tenuta dal Gop in sostituzione, posto che tale certificazione risulta allegata per la prima volta alle note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 13.9.23.(v.si in atti).
Conclusivamente, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente
(v.si ricorso ATP), le spese di lite sono irripetibili.
Le spese di CTU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone a carico dell'Inps le spese di Ctu, resa in fase di ATP, come liquidate in
7 separato decreto.
Si comunichi
Nola, 18.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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