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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2801/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT SA, in data 29 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2801 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Michela Bindi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Empoli (FI), alla Via Giuseppe Mazzini n. 15; RICORRENTE E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Mortillaro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima, in Lucca, al Viale Europa n. 780, come da mandato conferito in foglio separato su supporto cartaceo e che, ai fini della memoria di costituzione e difensiva, è stato trasmesso in via telematica come allegato PDF, debitamente autenticato nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. depositato il 27.8.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore Pt_1
già dipendente a tempo indeterminato di dal 1° luglio 2004 (con anzianità
[...] Controparte_1 convenzionale dal 15 novembre 1997 in quanto già dipendente di incorporata da CP_2 [...]
v. doc. 3), con inquadramento nel livello 4 del C.C.N.L. per i dipendenti da imprese della CP_1 distribuzione cooperativa e mansioni di addetto alle vendite presso il punto di vendita di Castelfiorentino, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito: “IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera raccomandata-1 del 20/05/2024 al ricorrente … e per l'effetto 2) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art. 18 L. n. 300/1970, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di Euro 1.955,55, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare, inoltre, la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra;
In via subordinata rispetto ai punti 2 e 3 4) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di Euro 1.955,55 e quindi alla somma di Euro 46.933,20, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata rispetto ai punti dal 2 al 4 5) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di Euro 1.955,55, e quindi alla somma di Euro 23.466,60, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In ultima ipotesi: 6) ritenere il licenziamento intimato dall'azienda convenuta per giustificato motivo soggettivo, con il conseguente obbligo, a carico della stessa, di corrispondere pagina 1 di 6 l'indennità di preavviso, attesa la sussistenza, nella condotta posta in essere dal Sig. , Pt_1 dell'elemento psicologico della colpa lieve. IN OGNI CASO 7) con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
8) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del premio variabile di risultato relativo all'anno 2023 dovuto al ricorrente in base all'art. 7 del contratto collettivo integrativo e pari ad €. 565,28. 9) con vittoria di spese e competenze di lite.”.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: “in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto …; in via subordinata, in ragione della convertibilità del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, accertare la legittimità del licenziamento con limitazione della soccombenza al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di 45 giorni (art. 200 CCNL: ancora doc. 10); in via ulteriormente subordinata, stante l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di reintegrazione, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e limitare la soccombenza al pagamento di un'indennità nella misura minima di cui all'art. 18, co. 5, st. lav. di 12 mensilità; in denegato ulteriore subordine, nel caso di accoglimento della domanda di reintegrazione, limitare l'indennità a quanto previsto dall'art. 18, co. 4, st. lav. per un periodo corrispondente alle retribuzioni dovute dal licenziamento alla reintegra, ma per un massimo di 12 mensilità, riducendo detto importo in ragione di quanto percepito dal lavoratore per effetto dello svolgimento di attività lavorative e di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi diligentemente alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso con vittoria di competenze di avvocato.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 29 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto di cui agli atti delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei soli limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. La società convenuta, con lettera raccomandata a mano del 9 maggio 2024, consegnata il 10 maggio 2024, contenente anche la sospensione cautelativa dal servizio, ha contestato all'odierno ricorrente, ex art. 7 l. n. 300/70, i seguenti fatti: “con la presente formalizziamo nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, la seguente contestazione disciplinare. In data 6 maggio 2024 presso il punto vendita di Castelfiorentino, dove lei svolgeva attività lavorativa come addetto casse, si verificava l'episodio di seguito descritto. Intorno alle ore 10:30 circa, l'addetto Per_ antitaccheggio, signor , in quel momento in servizio presso il punto vendita di Castelfiorentino, notava che un cliente ometteva di posizionare sul nastro della cassa un cartone di birra Tennent's e un cartone di birra Heineken, lasciandoli all'interno del carrello. Essendosi insospettito per tale comportamento, l'addetto cominciava a osservare nel dettaglio i successivi movimenti. La cassa dove il cliente si trovava era la cassa n. 5, alla quale lei era in servizio come cassiere. L'addetto, durante l'osservazione, notava che lei ometteva di registrare gran parte dei prodotti presenti sul nastro trasportatore della cassa, nonché i due cartoni di birra presenti all'interno del carrello. In particolare ciò che colpiva l'addetto antitaccheggio era che lei, a fronte di più confezioni dello stesso prodotto, in alcuni casi, pur utilizzando il moltiplicatore di cassa che serve solo per registrare più prodotti uguali (e che invece non serve quando il prodotto è uno), ne registrava soltanto uno, altre volte ometteva di registrare totalmente il prodotto, attraverso il seguente movimento: lo avvicinava prima a sé ed evitava con cura di farlo scorrere sullo scanner della cassa che, altrimenti, lo avrebbe letto in automatico. Una volta concluse le operazioni di pagamento, l'addetto antitaccheggio procedeva a fermare il cliente chiedendo di poter verificare lo scontrino, di cui il cliente si era immediatamente disfatto ben prima di raggiungere l'uscita (e che è stato recuperato dalla spazzatura). Dal confronto tra i prodotti presenti nella spesa del cliente e quelli contabilizzati e pagati, emergeva la mancata registrazione dei seguenti prodotti:
- 2 bottiglie di Baileys per un totale di € 27,80;
pagina 2 di 6 - 1 bottiglia di Grappa La Corte di € 13,64;
- 1 bottiglia di Grappa La Corte bar di € 17,90;
- 1 confezione di birra Heineken di € 3,49;
- 1 confezione di zucchero di canna chiaro di € 1,88;
- 1 confezione di accappatoio giallo di € 49,90;
- 2 confezioni di chicken salad pollo per un totale di € 13,38;
- 2 barattoli di Nutella per un totale di € 11,98; Pt_
- 1 bottiglia di Grappa di € 10,20;
- 24 bottiglie di birra Tennent's per un totale di € 42,96;
- 24 bottiglie di birra Heineken per un totale di € 27,92;
- 1 bottiglia di di € 15,70; Parte_3
- 2 confezioni di formaggio spalmabile per un totale di € 2,70;
- 1 confezione di Orzo biologico di € 1,47;
- 1 confezione di MP OD di € 5,55;
- 4 confezioni di “stracciatella ” per un totale di € 15,40; Parte_4
- 2 confezioni di Ace pavimenti per un totale di € 3,14;
- 2 confezioni di gelato “barattolino classico fragola-limone” per un totale di € 8,58. L'importo totale dei prodotti prelevati e presenti all'interno del carrello era di € 341,48, di cui quello non contabilizzato è stato di € 264,34. Venivano dunque chiamati i Carabinieri, che, intervenuti sul posto, alla presenza del direttore prendevano le generalità del cliente e le sue, oltre naturalmente a quelle dell'addetto antitaccheggio. Concluse le operazioni, il direttore domandava al cliente se La conoscesse e il cliente, dopo momenti di esitazione, rispondeva di averla conosciuta al bar nel quale il cliente lavora. Da informazioni interne assunte dal direttore è emerso che lei e il cliente in questione invece vi conoscete bene. Mentre lei non ha proferito parola alcuna, chiedendo soltanto se doveva tornare al lavoro. Le contestiamo nelle circostanze di tempo e di luogo sopra dettagliate di aver volontariamente omesso di contabilizzare merce per un valore di € 264,34 nei termini sopra meglio descritti. Il comportamento da lei tenuto appare gravissimo, avendo lei disatteso agli obblighi di correttezza e buona fede, agli obblighi specifici di fedeltà, e in ogni caso alle norme di legge e di contratto su di lei incombenti in forza del rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, oltre che ad avere posto in essere una condotta contraria al minimo etico e di possibile rilevanza penale. Ferma restando ogni iniziativa in sede penale anche nei suoi confronti, tenuto conto del tipo di condotta posta in essere, in riferimento a quanto sopra la invitiamo a farci pervenire – entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della presente – le sue giustificazioni scritte e/o la richiesta di un incontro con la scrivente Direzione, nel corso del quale sarà sua facoltà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato (art. 7 Statuto dei Lavoratori). Nelle more del procedimento disciplinare, tenuto conto dell'estrema gravità dei fatti, viene disposta la sua sospensione cautelativa dal servizio, con effetto immediato dal ricevimento della presente.” (doc. 4 fasc. res.).
6. Ritenuto di non poter accogliere (“in relazione alla dinamica dei fatti, alla volontarietà del suo comportamento e al rapporto intercorso tra lei e il cliente”) le giustificazioni fornite dal lavoratore in occasione dell'audizione orale del 17 maggio 2024 (nel corso della quale non ha negato i fatti Pt_1 addebitatigli nella loro materialità, ma ha sostenuto di aver omesso la contabilizzazione dei prodotti
“senza essersene reso conto”), ha licenziato il ricorrente per giusta causa, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 208 del vigente C.C.N.L. con lettera raccomandata A/R del 20 maggio 2024, ricevuta in data 22 maggio 2024, con effetto immediato dal ricevimento della predetta comunicazione (doc. 5 fasc. res.).
7. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli per violazione del principio di proporzionalità, in ragione dell'insussistenza della sua volontà di agire in violazione degli obblighi e del vincolo fiduciario (essendo, a suo dire, configurabile, al più, la colpa lieve), nonché dell'assenza di recidiva disciplinare. A tal fine, ha dedotto che alla data del licenziamento svolgeva l'attività di addetto alle casse dal 1.9.2023, che l'errore contestato consiste nel mancato utilizzo del moltiplicatore, che aveva più volte rappresentato ai propri superiori la necessità di essere adibito ad altre mansioni viste le difficoltà a svolgere le mansioni di pagina 3 di 6 cassiere in considerazione del fatto che lo stesso non ha mai avuto dimestichezza nell'esercizio di tale attività, che era sempre stato adibito al reparto ortofrutta ove svolgeva compiti del tutto diversi e più consoni alle proprie capacità e che da diversi anni si trova in precarie psico-fisiche che lo costringono ad assumere psicofarmaci1 (doc. 6 fasc. ric.).
8. Ritiene il giudicante che nel caso di specie non sussistano i profili di illegittimità lamentati dal ricorrente e che, pertanto, l'impugnazione del licenziamento debba essere respinta con conferma del recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto.
9. In primo luogo, infatti, deve evidenziarsi che, come emerge per tabulas a una piana lettura della contestazione disciplinare sopra trascritta, il mancato utilizzo del moltiplicatore non costituisce affatto l'unico addebito mosso al ricorrente. Al contrario, l'azienda datrice ha specificamente contestato a anche che “altre volte ometteva di registrare totalmente il prodotto, attraverso il seguente Pt_1 movimento: lo avvicinava prima a sé ed evitava con cura di farlo scorrere sullo scanner della cassa che, altrimenti, lo avrebbe letto in automatico. …”.
10. Ciò chiarito, deve rilevarsi che la deposizione del teste (rispetto al quale non sono emersi Tes_1 elementi che ne inficino l'attendibilità e la credibilità) ha pienamente confermato la sussistenza di tutte le condotte addebitate al ricorrente, così come puntualmente descritte, nelle loro modalità esecutive, nella contestazione disciplinare. Per_
11. Il teste ha, infatti, riferito quanto segue: “Sono dipendente di dal 2017 e Controparte_3 svolgo mansioni di addetto alle differenze inventariali. Io tutti i giorni mi reco in un diverso punto vendita di per non essere riconosciuto soprattutto dalla clientela e, quindi, mi sposto fra le CP_1 varie corsie per rilevare eventuali occultamenti della merce da parte della clientela che poi si traducono in ammanchi inventariali. Ricordo che il 6 maggio 2024, attorno alle ore 10.30 del mattino, ero in servizio presso il punto vendita di Castelfiorentino. Ero nel reparto casse e notavo un carrello in fila a una cassa con all'interno due cartoni di birra pieni. Stavo lì per notare se il cliente dichiarasse al cassiere la presenza delle birre all'interno dei cartoni in quanto a volte capita che la clientela proceda oltre fingendo che i cartoni siano vuoti. Per osservare questo stazionavo alla cassa chiusa che stava alle spalle della cassa n. 5 presso la quale era in fila il predetto cliente e per non dare nell'occhio fingevo di esaminare i prodotti che erano lì in esposizione (lamette etc.). Mentre osservavo la situazione, mi sono accorto che il cassiere ometteva di passare davanti allo scanner (lettore ottico) vari prodotti (diversi e ulteriori rispetto ai due cartoni di birra) che il suddetto cliente aveva collocato sul nastro, facendoli passare vicino alla propria persona e riappoggiandoli poi sul nastro per farli scivolare verso il cliente. Notai anche delle due confezioni di MP l'addetto alla cassa ne digitò solo una unità (1xMP). La stessa cosa avvenne per delle confezioni di stracciatella che erano impilate su due colonne di tre vaschette ciascuna, cosicchè il cliente pagò per ciascuna delle due pile solo una confezione (1xstracciatella). Mentre, dunque, i prodotti meno costosi venivano passati regolarmente allo scanner, quelli più costosi come, ad esempio, una bottiglia di Vodka, un accappatoio etc. non venivano passati allo scanner con le modalità che ho sopra descritto. Finiti i prodotti sul nastro, il cliente spinse avanti il carrello senza dichiarare al cassiere i due cartoni di birra, come da mio iniziale sospetto (un cartone era da 24 e l'altro da 15). …”.
12. Pare allora al Tribunale di una certa evidenza che le asserite, e peraltro non comprovate2, difficoltà del ricorrente nell'utilizzo del tasto moltiplicatore siano prive di qualunque connessione causale con la totale pagina 4 di 6 omessa contabilizzazione di svariati prodotti, infrazione della cui piena intenzionalità non può in alcun modo dubitarsi alla luce delle seguenti gravi, precise e concordanti circostanze di fatto: - delle comprovate modalità di esecuzione della condotta omissiva (“il cassiere ometteva di passare davanti allo scanner (lettore ottico) vari prodotti (diversi e ulteriori rispetto ai due cartoni di birra) che il suddetto cliente aveva collocato sul nastro, facendoli passare vicino alla propria persona e riappoggiandoli poi sul nastro per farli scivolare verso il cliente”), del tutto incompatibili con una mera distrazione o disattenzione, essendo evidente come il gesto fosse deliberatamente finalizzato a impedire che il doppio scanner rilevasse il codice a barre sul prodotto;
- della reiterazione della predetta condotta, che rende ulteriormente inverosimile la tesi dell'errore involontario e inconsapevole;
- del fatto che la totale omessa registrazione abbia riguardato per lo più i prodotti più costosi (quelli meno costosi sono stati, infatti, passati dal regolarmente allo scanner), circostanza che certamente depone Pt_1 anch'essa nel senso di una condotta cosciente e volontaria;
- del rapporto di conoscenza fra l'odierno ricorrente e il cliente coinvolto (il teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “Mentre Tes_2 andavamo a ripetere le operazioni di cassa, chiesi al cliente se conoscesse il cassiere e dopo qualche titubanza ammise di conoscerlo in quanto aveva un bar del quale il ricorrente era cliente.”), elemento che senza dubbio corrobora ulteriormente il carattere doloso della condotta, in quanto rende plausibile che l'odierno ricorrente, per motivi che non rileva accertare, volesse intenzionalmente procurare al cliente in questione un ingiusto (contra ius) profitto a danno della società datrice.
13. Ritiene, di conseguenza, il Tribunale che il contegno del ricorrente, in ragione della sua natura dolosa e della peculiare intensità del dolo che l'ha caratterizzato, così come univocamente emerse all'esito dell'istruttoria espletata, assurga, sul piano disciplinare (l'unico che in questa sede rileva), a un livello di gravità3 tale da giustificare certamente, pur in assenza di precedenti sanzioni disciplinari e di un danno emergente per l'azienda4, il licenziamento senza preavviso intimatogli, trattandosi di una condotta senza dubbio idonea a ledere irrimediabilmente l'imprescindibile fiducia datoriale nel futuro esatto adempimento delle obbligazioni legali e contrattuali gravanti sul prestatore di lavoro e, quindi, a impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto inter partes (art. 2119 c.c.).
14. Premesso, infatti, che, come è noto, la “giusta causa” di licenziamento è nozione legale e il giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni dettate al riguardo dal contratto collettivo, potendo e dovendo ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, e potendo e dovendo specularmente escludere che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (“In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.”, così, fra le tante, Cass. n. 17321/2020), in ogni caso, nella fattispecie concreta non vi è dubbio domenica, svolgeva anche le mansioni di cassiere. In seguito, il ricorrente, in conseguenza di un'ernia, ricevette dal medico competente un giudizio di idoneità con limitazioni quanto ai pesi che poteva sollevare e, quindi, si rese necessario, almeno per la durata delle limitazioni, spostarlo alla casse. A seguito di questo spostamento il ricorrente non mi ha mai chiesto di tornare all'ortofrutta o di andare in altri reparti né si è mai lamentato di alcunchè con riguardo alle mansioni di cassiere rispetto alle proprie condizioni fisiche.”. 3 Come è noto, infatti, “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.” (così, ex aliis, Cass. n. 8816/2017; n. 19684/2014). 4 Il teste ha, infatti, riferito che le operazioni di cassa furono ripetute. Tes_2
pagina 5 di 6 che i fatti illeciti commessi dal ricorrente costituiscano una grave mancanza dell'obbligo del lavoratore di compiere il proprio dovere nello svolgimento della sua attività nell'impresa cooperativa ex artt. 208, co.
4.3 e 206 del C.C.N.L. applicato al rapporto.
15. Il ricorrente ha rivendicato, altresì, il mancato pagamento del premio variabile di risultato relativo all'anno 2023 pari ad € 565,28 (doc. 8 fasc. ric.) ex art. 7 del contratto aziendale integrativo.
16. Si ritiene che tale domanda sia fondata, atteso che è pacifico il mancato pagamento del premio, non è contestato l'ammontare richiesto a tale titolo e la previsione di cui all'art. del CIA 2022 (doc. 12 fasc. res.), secondo cui “Inoltre, al fine di definire i reciproci rapporti economici e amministrativi contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della necessità di anticiparne l'erogazione contestualmente all'incertezza connessa alla sua maturazione, si conviene che al lavoratore che cessa il suo rapporto di lavoro nel corso dell'anno di competenza sarà riconosciuta un'erogazione pari all'80% del Premio che il lavoratore stesso ha maturato nel corso dell'anno precedente, calcolata in dodicesimi per i mesi di lavoro prestato. In considerazione della natura partecipativa agli obiettivi e ai risultati conseguiti dalla Cooperativa, si precisa che restano comunque esclusi dal diritto a percepire tale erogazione i lavoratori che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.”, non risulta applicabile nel caso di specie, dal momento che il licenziamento disciplinare è intervenuto nel 2024 (oltretutto per fatti verificatisi nel medesimo anno), mentre l'anno di competenza del premio rivendicato è il 2023.
17. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso fra le parti.
18. Quanto al regolamento delle spese di lite, visti gli esiti del giudizio, si ritiene di disporne la compensazione nella misura di 1/5 e di condannare il ricorrente a rifondere alla convenuta i restanti 4/5, liquidati come in dispositivo in base al valore indeterminabile della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del premio variabile di risultato relativo all'anno 2023 ex CIA 2022 e pari a € 565,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- respinge ogni altra domanda di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna il ricorrente a rifondere alla parte convenuta i restanti 4/5 che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 29 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
OT SA
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tale riguardo si rileva sin da ora che nella visita periodica per l'idoneità alla mansione specifica di addetto alle casse cui è stato sottoposto il ricorrente in data 29 aprile 2024, e, quindi, solo otto giorni prima dei fatti di causa, il medico competente ha dichiarato il ricorrente idoneo alla mansione specifica di addetto alle casse, con le sole medesime limitazioni che avevano comportato il cambio di mansioni nel settembre 2023 e consistenti nella necessità per il ricorrente di evitare, sia, la movimentazione manuale di carichi superiori a 3-4 kg., sia, “le attività che richiedono l'accovacciamento” (doc. 7 fasc. res.). 2 Il teste dipendente di con mansioni di direttore di punto vendita, che ha Testimone_2 Controparte_1 lavorato a Castelfiorentino da maggio 2021 a settembre 2024 e anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne incrinino l'attendibilità e la credibilità, ha, infatti, smentito l'assunto del secondo cui egli avrebbe Pt_1 più volte rappresentato ai propri superiori la necessità di essere adibito ad altre mansioni, riferendo che
“inizialmente, al mio arrivo, il ricorrente era addetto al reparto ortofrutta, ma, all'occorrenza, soprattutto la
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT SA, in data 29 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2801 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Michela Bindi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Empoli (FI), alla Via Giuseppe Mazzini n. 15; RICORRENTE E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Mortillaro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima, in Lucca, al Viale Europa n. 780, come da mandato conferito in foglio separato su supporto cartaceo e che, ai fini della memoria di costituzione e difensiva, è stato trasmesso in via telematica come allegato PDF, debitamente autenticato nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. depositato il 27.8.2024 e ritualmente notificato, il lavoratore Pt_1
già dipendente a tempo indeterminato di dal 1° luglio 2004 (con anzianità
[...] Controparte_1 convenzionale dal 15 novembre 1997 in quanto già dipendente di incorporata da CP_2 [...]
v. doc. 3), con inquadramento nel livello 4 del C.C.N.L. per i dipendenti da imprese della CP_1 distribuzione cooperativa e mansioni di addetto alle vendite presso il punto di vendita di Castelfiorentino, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito: “IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera raccomandata-1 del 20/05/2024 al ricorrente … e per l'effetto 2) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art. 18 L. n. 300/1970, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di Euro 1.955,55, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare, inoltre, la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra;
In via subordinata rispetto ai punti 2 e 3 4) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di Euro 1.955,55 e quindi alla somma di Euro 46.933,20, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata rispetto ai punti dal 2 al 4 5) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di Euro 1.955,55, e quindi alla somma di Euro 23.466,60, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In ultima ipotesi: 6) ritenere il licenziamento intimato dall'azienda convenuta per giustificato motivo soggettivo, con il conseguente obbligo, a carico della stessa, di corrispondere pagina 1 di 6 l'indennità di preavviso, attesa la sussistenza, nella condotta posta in essere dal Sig. , Pt_1 dell'elemento psicologico della colpa lieve. IN OGNI CASO 7) con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
8) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del premio variabile di risultato relativo all'anno 2023 dovuto al ricorrente in base all'art. 7 del contratto collettivo integrativo e pari ad €. 565,28. 9) con vittoria di spese e competenze di lite.”.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: “in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto …; in via subordinata, in ragione della convertibilità del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, accertare la legittimità del licenziamento con limitazione della soccombenza al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di 45 giorni (art. 200 CCNL: ancora doc. 10); in via ulteriormente subordinata, stante l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di reintegrazione, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e limitare la soccombenza al pagamento di un'indennità nella misura minima di cui all'art. 18, co. 5, st. lav. di 12 mensilità; in denegato ulteriore subordine, nel caso di accoglimento della domanda di reintegrazione, limitare l'indennità a quanto previsto dall'art. 18, co. 4, st. lav. per un periodo corrispondente alle retribuzioni dovute dal licenziamento alla reintegra, ma per un massimo di 12 mensilità, riducendo detto importo in ragione di quanto percepito dal lavoratore per effetto dello svolgimento di attività lavorative e di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi diligentemente alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso con vittoria di competenze di avvocato.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 29 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto di cui agli atti delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei soli limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. La società convenuta, con lettera raccomandata a mano del 9 maggio 2024, consegnata il 10 maggio 2024, contenente anche la sospensione cautelativa dal servizio, ha contestato all'odierno ricorrente, ex art. 7 l. n. 300/70, i seguenti fatti: “con la presente formalizziamo nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, la seguente contestazione disciplinare. In data 6 maggio 2024 presso il punto vendita di Castelfiorentino, dove lei svolgeva attività lavorativa come addetto casse, si verificava l'episodio di seguito descritto. Intorno alle ore 10:30 circa, l'addetto Per_ antitaccheggio, signor , in quel momento in servizio presso il punto vendita di Castelfiorentino, notava che un cliente ometteva di posizionare sul nastro della cassa un cartone di birra Tennent's e un cartone di birra Heineken, lasciandoli all'interno del carrello. Essendosi insospettito per tale comportamento, l'addetto cominciava a osservare nel dettaglio i successivi movimenti. La cassa dove il cliente si trovava era la cassa n. 5, alla quale lei era in servizio come cassiere. L'addetto, durante l'osservazione, notava che lei ometteva di registrare gran parte dei prodotti presenti sul nastro trasportatore della cassa, nonché i due cartoni di birra presenti all'interno del carrello. In particolare ciò che colpiva l'addetto antitaccheggio era che lei, a fronte di più confezioni dello stesso prodotto, in alcuni casi, pur utilizzando il moltiplicatore di cassa che serve solo per registrare più prodotti uguali (e che invece non serve quando il prodotto è uno), ne registrava soltanto uno, altre volte ometteva di registrare totalmente il prodotto, attraverso il seguente movimento: lo avvicinava prima a sé ed evitava con cura di farlo scorrere sullo scanner della cassa che, altrimenti, lo avrebbe letto in automatico. Una volta concluse le operazioni di pagamento, l'addetto antitaccheggio procedeva a fermare il cliente chiedendo di poter verificare lo scontrino, di cui il cliente si era immediatamente disfatto ben prima di raggiungere l'uscita (e che è stato recuperato dalla spazzatura). Dal confronto tra i prodotti presenti nella spesa del cliente e quelli contabilizzati e pagati, emergeva la mancata registrazione dei seguenti prodotti:
- 2 bottiglie di Baileys per un totale di € 27,80;
pagina 2 di 6 - 1 bottiglia di Grappa La Corte di € 13,64;
- 1 bottiglia di Grappa La Corte bar di € 17,90;
- 1 confezione di birra Heineken di € 3,49;
- 1 confezione di zucchero di canna chiaro di € 1,88;
- 1 confezione di accappatoio giallo di € 49,90;
- 2 confezioni di chicken salad pollo per un totale di € 13,38;
- 2 barattoli di Nutella per un totale di € 11,98; Pt_
- 1 bottiglia di Grappa di € 10,20;
- 24 bottiglie di birra Tennent's per un totale di € 42,96;
- 24 bottiglie di birra Heineken per un totale di € 27,92;
- 1 bottiglia di di € 15,70; Parte_3
- 2 confezioni di formaggio spalmabile per un totale di € 2,70;
- 1 confezione di Orzo biologico di € 1,47;
- 1 confezione di MP OD di € 5,55;
- 4 confezioni di “stracciatella ” per un totale di € 15,40; Parte_4
- 2 confezioni di Ace pavimenti per un totale di € 3,14;
- 2 confezioni di gelato “barattolino classico fragola-limone” per un totale di € 8,58. L'importo totale dei prodotti prelevati e presenti all'interno del carrello era di € 341,48, di cui quello non contabilizzato è stato di € 264,34. Venivano dunque chiamati i Carabinieri, che, intervenuti sul posto, alla presenza del direttore prendevano le generalità del cliente e le sue, oltre naturalmente a quelle dell'addetto antitaccheggio. Concluse le operazioni, il direttore domandava al cliente se La conoscesse e il cliente, dopo momenti di esitazione, rispondeva di averla conosciuta al bar nel quale il cliente lavora. Da informazioni interne assunte dal direttore è emerso che lei e il cliente in questione invece vi conoscete bene. Mentre lei non ha proferito parola alcuna, chiedendo soltanto se doveva tornare al lavoro. Le contestiamo nelle circostanze di tempo e di luogo sopra dettagliate di aver volontariamente omesso di contabilizzare merce per un valore di € 264,34 nei termini sopra meglio descritti. Il comportamento da lei tenuto appare gravissimo, avendo lei disatteso agli obblighi di correttezza e buona fede, agli obblighi specifici di fedeltà, e in ogni caso alle norme di legge e di contratto su di lei incombenti in forza del rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, oltre che ad avere posto in essere una condotta contraria al minimo etico e di possibile rilevanza penale. Ferma restando ogni iniziativa in sede penale anche nei suoi confronti, tenuto conto del tipo di condotta posta in essere, in riferimento a quanto sopra la invitiamo a farci pervenire – entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della presente – le sue giustificazioni scritte e/o la richiesta di un incontro con la scrivente Direzione, nel corso del quale sarà sua facoltà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato (art. 7 Statuto dei Lavoratori). Nelle more del procedimento disciplinare, tenuto conto dell'estrema gravità dei fatti, viene disposta la sua sospensione cautelativa dal servizio, con effetto immediato dal ricevimento della presente.” (doc. 4 fasc. res.).
6. Ritenuto di non poter accogliere (“in relazione alla dinamica dei fatti, alla volontarietà del suo comportamento e al rapporto intercorso tra lei e il cliente”) le giustificazioni fornite dal lavoratore in occasione dell'audizione orale del 17 maggio 2024 (nel corso della quale non ha negato i fatti Pt_1 addebitatigli nella loro materialità, ma ha sostenuto di aver omesso la contabilizzazione dei prodotti
“senza essersene reso conto”), ha licenziato il ricorrente per giusta causa, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 208 del vigente C.C.N.L. con lettera raccomandata A/R del 20 maggio 2024, ricevuta in data 22 maggio 2024, con effetto immediato dal ricevimento della predetta comunicazione (doc. 5 fasc. res.).
7. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli per violazione del principio di proporzionalità, in ragione dell'insussistenza della sua volontà di agire in violazione degli obblighi e del vincolo fiduciario (essendo, a suo dire, configurabile, al più, la colpa lieve), nonché dell'assenza di recidiva disciplinare. A tal fine, ha dedotto che alla data del licenziamento svolgeva l'attività di addetto alle casse dal 1.9.2023, che l'errore contestato consiste nel mancato utilizzo del moltiplicatore, che aveva più volte rappresentato ai propri superiori la necessità di essere adibito ad altre mansioni viste le difficoltà a svolgere le mansioni di pagina 3 di 6 cassiere in considerazione del fatto che lo stesso non ha mai avuto dimestichezza nell'esercizio di tale attività, che era sempre stato adibito al reparto ortofrutta ove svolgeva compiti del tutto diversi e più consoni alle proprie capacità e che da diversi anni si trova in precarie psico-fisiche che lo costringono ad assumere psicofarmaci1 (doc. 6 fasc. ric.).
8. Ritiene il giudicante che nel caso di specie non sussistano i profili di illegittimità lamentati dal ricorrente e che, pertanto, l'impugnazione del licenziamento debba essere respinta con conferma del recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto.
9. In primo luogo, infatti, deve evidenziarsi che, come emerge per tabulas a una piana lettura della contestazione disciplinare sopra trascritta, il mancato utilizzo del moltiplicatore non costituisce affatto l'unico addebito mosso al ricorrente. Al contrario, l'azienda datrice ha specificamente contestato a anche che “altre volte ometteva di registrare totalmente il prodotto, attraverso il seguente Pt_1 movimento: lo avvicinava prima a sé ed evitava con cura di farlo scorrere sullo scanner della cassa che, altrimenti, lo avrebbe letto in automatico. …”.
10. Ciò chiarito, deve rilevarsi che la deposizione del teste (rispetto al quale non sono emersi Tes_1 elementi che ne inficino l'attendibilità e la credibilità) ha pienamente confermato la sussistenza di tutte le condotte addebitate al ricorrente, così come puntualmente descritte, nelle loro modalità esecutive, nella contestazione disciplinare. Per_
11. Il teste ha, infatti, riferito quanto segue: “Sono dipendente di dal 2017 e Controparte_3 svolgo mansioni di addetto alle differenze inventariali. Io tutti i giorni mi reco in un diverso punto vendita di per non essere riconosciuto soprattutto dalla clientela e, quindi, mi sposto fra le CP_1 varie corsie per rilevare eventuali occultamenti della merce da parte della clientela che poi si traducono in ammanchi inventariali. Ricordo che il 6 maggio 2024, attorno alle ore 10.30 del mattino, ero in servizio presso il punto vendita di Castelfiorentino. Ero nel reparto casse e notavo un carrello in fila a una cassa con all'interno due cartoni di birra pieni. Stavo lì per notare se il cliente dichiarasse al cassiere la presenza delle birre all'interno dei cartoni in quanto a volte capita che la clientela proceda oltre fingendo che i cartoni siano vuoti. Per osservare questo stazionavo alla cassa chiusa che stava alle spalle della cassa n. 5 presso la quale era in fila il predetto cliente e per non dare nell'occhio fingevo di esaminare i prodotti che erano lì in esposizione (lamette etc.). Mentre osservavo la situazione, mi sono accorto che il cassiere ometteva di passare davanti allo scanner (lettore ottico) vari prodotti (diversi e ulteriori rispetto ai due cartoni di birra) che il suddetto cliente aveva collocato sul nastro, facendoli passare vicino alla propria persona e riappoggiandoli poi sul nastro per farli scivolare verso il cliente. Notai anche delle due confezioni di MP l'addetto alla cassa ne digitò solo una unità (1xMP). La stessa cosa avvenne per delle confezioni di stracciatella che erano impilate su due colonne di tre vaschette ciascuna, cosicchè il cliente pagò per ciascuna delle due pile solo una confezione (1xstracciatella). Mentre, dunque, i prodotti meno costosi venivano passati regolarmente allo scanner, quelli più costosi come, ad esempio, una bottiglia di Vodka, un accappatoio etc. non venivano passati allo scanner con le modalità che ho sopra descritto. Finiti i prodotti sul nastro, il cliente spinse avanti il carrello senza dichiarare al cassiere i due cartoni di birra, come da mio iniziale sospetto (un cartone era da 24 e l'altro da 15). …”.
12. Pare allora al Tribunale di una certa evidenza che le asserite, e peraltro non comprovate2, difficoltà del ricorrente nell'utilizzo del tasto moltiplicatore siano prive di qualunque connessione causale con la totale pagina 4 di 6 omessa contabilizzazione di svariati prodotti, infrazione della cui piena intenzionalità non può in alcun modo dubitarsi alla luce delle seguenti gravi, precise e concordanti circostanze di fatto: - delle comprovate modalità di esecuzione della condotta omissiva (“il cassiere ometteva di passare davanti allo scanner (lettore ottico) vari prodotti (diversi e ulteriori rispetto ai due cartoni di birra) che il suddetto cliente aveva collocato sul nastro, facendoli passare vicino alla propria persona e riappoggiandoli poi sul nastro per farli scivolare verso il cliente”), del tutto incompatibili con una mera distrazione o disattenzione, essendo evidente come il gesto fosse deliberatamente finalizzato a impedire che il doppio scanner rilevasse il codice a barre sul prodotto;
- della reiterazione della predetta condotta, che rende ulteriormente inverosimile la tesi dell'errore involontario e inconsapevole;
- del fatto che la totale omessa registrazione abbia riguardato per lo più i prodotti più costosi (quelli meno costosi sono stati, infatti, passati dal regolarmente allo scanner), circostanza che certamente depone Pt_1 anch'essa nel senso di una condotta cosciente e volontaria;
- del rapporto di conoscenza fra l'odierno ricorrente e il cliente coinvolto (il teste ha, infatti, dichiarato quanto segue: “Mentre Tes_2 andavamo a ripetere le operazioni di cassa, chiesi al cliente se conoscesse il cassiere e dopo qualche titubanza ammise di conoscerlo in quanto aveva un bar del quale il ricorrente era cliente.”), elemento che senza dubbio corrobora ulteriormente il carattere doloso della condotta, in quanto rende plausibile che l'odierno ricorrente, per motivi che non rileva accertare, volesse intenzionalmente procurare al cliente in questione un ingiusto (contra ius) profitto a danno della società datrice.
13. Ritiene, di conseguenza, il Tribunale che il contegno del ricorrente, in ragione della sua natura dolosa e della peculiare intensità del dolo che l'ha caratterizzato, così come univocamente emerse all'esito dell'istruttoria espletata, assurga, sul piano disciplinare (l'unico che in questa sede rileva), a un livello di gravità3 tale da giustificare certamente, pur in assenza di precedenti sanzioni disciplinari e di un danno emergente per l'azienda4, il licenziamento senza preavviso intimatogli, trattandosi di una condotta senza dubbio idonea a ledere irrimediabilmente l'imprescindibile fiducia datoriale nel futuro esatto adempimento delle obbligazioni legali e contrattuali gravanti sul prestatore di lavoro e, quindi, a impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto inter partes (art. 2119 c.c.).
14. Premesso, infatti, che, come è noto, la “giusta causa” di licenziamento è nozione legale e il giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni dettate al riguardo dal contratto collettivo, potendo e dovendo ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, e potendo e dovendo specularmente escludere che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (“In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.”, così, fra le tante, Cass. n. 17321/2020), in ogni caso, nella fattispecie concreta non vi è dubbio domenica, svolgeva anche le mansioni di cassiere. In seguito, il ricorrente, in conseguenza di un'ernia, ricevette dal medico competente un giudizio di idoneità con limitazioni quanto ai pesi che poteva sollevare e, quindi, si rese necessario, almeno per la durata delle limitazioni, spostarlo alla casse. A seguito di questo spostamento il ricorrente non mi ha mai chiesto di tornare all'ortofrutta o di andare in altri reparti né si è mai lamentato di alcunchè con riguardo alle mansioni di cassiere rispetto alle proprie condizioni fisiche.”. 3 Come è noto, infatti, “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.” (così, ex aliis, Cass. n. 8816/2017; n. 19684/2014). 4 Il teste ha, infatti, riferito che le operazioni di cassa furono ripetute. Tes_2
pagina 5 di 6 che i fatti illeciti commessi dal ricorrente costituiscano una grave mancanza dell'obbligo del lavoratore di compiere il proprio dovere nello svolgimento della sua attività nell'impresa cooperativa ex artt. 208, co.
4.3 e 206 del C.C.N.L. applicato al rapporto.
15. Il ricorrente ha rivendicato, altresì, il mancato pagamento del premio variabile di risultato relativo all'anno 2023 pari ad € 565,28 (doc. 8 fasc. ric.) ex art. 7 del contratto aziendale integrativo.
16. Si ritiene che tale domanda sia fondata, atteso che è pacifico il mancato pagamento del premio, non è contestato l'ammontare richiesto a tale titolo e la previsione di cui all'art. del CIA 2022 (doc. 12 fasc. res.), secondo cui “Inoltre, al fine di definire i reciproci rapporti economici e amministrativi contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della necessità di anticiparne l'erogazione contestualmente all'incertezza connessa alla sua maturazione, si conviene che al lavoratore che cessa il suo rapporto di lavoro nel corso dell'anno di competenza sarà riconosciuta un'erogazione pari all'80% del Premio che il lavoratore stesso ha maturato nel corso dell'anno precedente, calcolata in dodicesimi per i mesi di lavoro prestato. In considerazione della natura partecipativa agli obiettivi e ai risultati conseguiti dalla Cooperativa, si precisa che restano comunque esclusi dal diritto a percepire tale erogazione i lavoratori che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.”, non risulta applicabile nel caso di specie, dal momento che il licenziamento disciplinare è intervenuto nel 2024 (oltretutto per fatti verificatisi nel medesimo anno), mentre l'anno di competenza del premio rivendicato è il 2023.
17. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso fra le parti.
18. Quanto al regolamento delle spese di lite, visti gli esiti del giudizio, si ritiene di disporne la compensazione nella misura di 1/5 e di condannare il ricorrente a rifondere alla convenuta i restanti 4/5, liquidati come in dispositivo in base al valore indeterminabile della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del premio variabile di risultato relativo all'anno 2023 ex CIA 2022 e pari a € 565,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- respinge ogni altra domanda di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna il ricorrente a rifondere alla parte convenuta i restanti 4/5 che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 29 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
OT SA
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tale riguardo si rileva sin da ora che nella visita periodica per l'idoneità alla mansione specifica di addetto alle casse cui è stato sottoposto il ricorrente in data 29 aprile 2024, e, quindi, solo otto giorni prima dei fatti di causa, il medico competente ha dichiarato il ricorrente idoneo alla mansione specifica di addetto alle casse, con le sole medesime limitazioni che avevano comportato il cambio di mansioni nel settembre 2023 e consistenti nella necessità per il ricorrente di evitare, sia, la movimentazione manuale di carichi superiori a 3-4 kg., sia, “le attività che richiedono l'accovacciamento” (doc. 7 fasc. res.). 2 Il teste dipendente di con mansioni di direttore di punto vendita, che ha Testimone_2 Controparte_1 lavorato a Castelfiorentino da maggio 2021 a settembre 2024 e anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne incrinino l'attendibilità e la credibilità, ha, infatti, smentito l'assunto del secondo cui egli avrebbe Pt_1 più volte rappresentato ai propri superiori la necessità di essere adibito ad altre mansioni, riferendo che
“inizialmente, al mio arrivo, il ricorrente era addetto al reparto ortofrutta, ma, all'occorrenza, soprattutto la