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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/06/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI RE AB
SEZIONE CIVILE
R.G n. 235/2020
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
Consigliere relatore 3) dott.ssa Federica Rende
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 304/2020 R. G., vertente
TRA
,codice fiscale: P.IVA 1 ' parte Parte 1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ANNA CURATOLO del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata VIA SPIRITO SANTO,24 RE AB AL
(indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche), appellante nei confronti di
Controparte_1 C.F. 1 )
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'11 maggio 2020, parte appellante conveniva in giudizio gli eredi di
Persona 1 al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria, Sezione Prima Civile con sentenza n. 1305 del 27.9.2019 emessa nel procedimento già iscritto al n. 159/2011.
Parte appellata non si costituiva nel corrente grado di giudizio. Dopo taluni differimenti d'ufficio, all'udienza del 18 gennaio 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta (la cui trattazione è stata comunicata al difensore dalla ER in data 24.08.23), le parti non hanno depositato note di trattazione nei termini di legge.
Considerato che questa condotta processuale è equiparabile all'assenza delle parti all'udienza, la
Corte provvedeva ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c., trattandosi della prima udienza effettiva alla quale parte appellante non è comparsa, rinviando per la trattazione all'udienza del 23 maggio 2024. Neppure a tele udienza le parte appellante depositava note di trattazione, benché il rinvio fosse stato tempestivamente comunicato ad opera della ER (comunicazione eseguita al difensore in data 2.02.24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei superiori rilievi in punto di fatto, sussistendo inequivocabilmente il presupposto dell'art. 348 comma 2 C.P.C., secondo cui “... Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio ...", nulla osta a che si provveda in conformità, con conseguente declaratoria d'improcedibilità ulteriore del presente giudizio (da statuirsi nella forma di sentenza secondo il noto dictum di Cass. Sez. 1a, sentenza n. 12537 del 27.8.2003, ribadito dalla Sez. 3a, ordinanza n. 11434 del 17/5/2007, secondo cui "... a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 C.P.C., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 C.P.C. ", e da ultimo confermato dalla n. 11352 dell'11/5/2010 sempre della Sez. 3a).
...
Tenuto conto delle ragioni della presente decisione ed in difetto, del resto, d'istanze di parte al riguardo, nulla va statuito per le spese di lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. "di stabilità" per l'anno 2013), secondo cui "... quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis ...", questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione depositato in data 11.5.2020 ed iscritto al n. 235/2020 nei confronti della sentenza n.
1305 del 27.9.2019 emessa nel procedimento iscritto al n. 159/2011 emessa dal Tribunale Civile di
Reggio Calabria, Sezione Prima Civile, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese;
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024
Manda alla ER per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. - La Presidente La Cons. rel. dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
SEZIONE CIVILE
R.G n. 235/2020
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
Consigliere relatore 3) dott.ssa Federica Rende
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 304/2020 R. G., vertente
TRA
,codice fiscale: P.IVA 1 ' parte Parte 1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ANNA CURATOLO del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata VIA SPIRITO SANTO,24 RE AB AL
(indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche), appellante nei confronti di
Controparte_1 C.F. 1 )
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'11 maggio 2020, parte appellante conveniva in giudizio gli eredi di
Persona 1 al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria, Sezione Prima Civile con sentenza n. 1305 del 27.9.2019 emessa nel procedimento già iscritto al n. 159/2011.
Parte appellata non si costituiva nel corrente grado di giudizio. Dopo taluni differimenti d'ufficio, all'udienza del 18 gennaio 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta (la cui trattazione è stata comunicata al difensore dalla ER in data 24.08.23), le parti non hanno depositato note di trattazione nei termini di legge.
Considerato che questa condotta processuale è equiparabile all'assenza delle parti all'udienza, la
Corte provvedeva ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c., trattandosi della prima udienza effettiva alla quale parte appellante non è comparsa, rinviando per la trattazione all'udienza del 23 maggio 2024. Neppure a tele udienza le parte appellante depositava note di trattazione, benché il rinvio fosse stato tempestivamente comunicato ad opera della ER (comunicazione eseguita al difensore in data 2.02.24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei superiori rilievi in punto di fatto, sussistendo inequivocabilmente il presupposto dell'art. 348 comma 2 C.P.C., secondo cui “... Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio ...", nulla osta a che si provveda in conformità, con conseguente declaratoria d'improcedibilità ulteriore del presente giudizio (da statuirsi nella forma di sentenza secondo il noto dictum di Cass. Sez. 1a, sentenza n. 12537 del 27.8.2003, ribadito dalla Sez. 3a, ordinanza n. 11434 del 17/5/2007, secondo cui "... a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 C.P.C., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 C.P.C. ", e da ultimo confermato dalla n. 11352 dell'11/5/2010 sempre della Sez. 3a).
...
Tenuto conto delle ragioni della presente decisione ed in difetto, del resto, d'istanze di parte al riguardo, nulla va statuito per le spese di lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. "di stabilità" per l'anno 2013), secondo cui "... quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis ...", questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione depositato in data 11.5.2020 ed iscritto al n. 235/2020 nei confronti della sentenza n.
1305 del 27.9.2019 emessa nel procedimento iscritto al n. 159/2011 emessa dal Tribunale Civile di
Reggio Calabria, Sezione Prima Civile, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese;
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024
Manda alla ER per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. - La Presidente La Cons. rel. dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito