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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1661/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. PRESTI ANTONINO, presso il cui studio, in Avola, Vico Dolfi n. 4/6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORI
contro
, nata ad [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. MONTONERI SEBASTIANO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia
pagina 1 di 10 n. 136/R, è elettivamente domiciliata;
, nato ad [...] [...] (C.F. Parte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. TARASCIO GIUSEPPE, presso il cui studio, C.F._4
in Avola, via Milano n. 62; , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4
), rappresentato e difeso dall'avv. PALETTA ANGELO, presso il cui studio, C.F._5
in Roma, via Emilia n. 88, è elettivamente domiciliato;
, nato a [...] il 7 Parte_5
marzo 1970 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIRRELLO GRAZIA C.F._6
TIZIANA, presso il cui studio, in Catania, Piazza Iolanda n. 1, è elettivamente domiciliato, giusta procure in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 481 c.c. ritualmente notificato i IG.ri e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio i IG.ri e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di dinanzi al Tribunale di Siracusa, per ivi sentire Parte_5 Persona_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“a) fissare ai convenuti ai sensi dell'articolo 481 Codice Civile un termine finale per la dichiarazione
di accettazione o rinuncia dell'eredità del Dr. ) nato ad [...] C.F._7
pagina 2 di 10 Avola il 04.08.1928 e deceduto in Avola il 09.01.2021;
b) nel caso di non accettazione o di rinuncia dell'eredità da parte dei convenuti entro il detto termine
fissato dal giudice ordinare agli attori di devolvere in favore dello Stato Italiano con le modalità che
vorrà stabilire il Decidente il residuo del prezzo di vendita (proc. n. 260/2020 R.G. Corte App. civ. di
Catania) decurtato delle somme stabilite dalla sentenza n. 1628/2021 della Corte D'Appello civile di
Catania come condanna alle spese di lite a carico del Dr. più gli accessori di Persona_1
legge portati nella stessa sentenza”.
A sostegno della domanda hanno esposto che con sentenza n. 1628 del 26 luglio 2021 emessa dalla
Corte d'Appello di Catania aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dagli odierni attori contro il IG. trasferendo da quest'ultimo in favore dei IG.ri e Persona_1 Pt_1 Pt_2
l'immobile sito in Avola, C.da Meti, censito in catasto al foglio 64, p.lla 13, subordinando sospensivamente l'effetto traslativo al pagamento del residuo del prezzo dì vendita, pari ad €. 7.746,85,
con condanna del alla rifusione delle spese processuali liquidate in €. 4.041,00. Per_1
Hanno rilevato che in data 9 gennaio 2021 decedeva il IG. circostanza non Persona_1
dichiarata nel corso del procedimento ex art. 2932 c.c.; che in data 26 novembre 2021 l'avv. Sebastiano
Montoneri, dichiarando di agire nell'interesse della IG.ra coniuge ed Erede del Controparte_1
, invitava i IGnori ed a versare il residuo del prezzo di vendita Persona_1 Pt_1 Pt_2
dell'immobile sopra citato decurtato delle somme per cui era stato condannato il che con Per_1
pec del 7 dicembre 2021 l'avv. Antonino Presti, nell'interesse dei IG.ri ed Parte_1 Pt_2
comunicava che quest'ultimi erano d'accordo nel versare le somme predette in favore della IG.ra
[...]
CP_ CP_
purchè la stessa rilasciasse quietanza in qualità di erede del Giuseppe;
che, tuttavia, la IG.ra
CP_
si rifiutava di rilasciare tale quietanza.
pagina 3 di 10 Hanno, quindi, dedotto, di avere interesse a superare la sospensione dell'effetto traslativo della proprietà statuita con la sentenza n. 1628/2021 della Corte D'Appello di Catania formulando azione interrogatoria nei confronti degli odierni convenuti quali chiamati all'eredità del;
Persona_1
hanno rappresentato che i IG.ri ed erano già in possesso di beni Parte_3 Controparte_1
ereditari.
Si sono costituiti in giudizio e dichiarando di avere rinunciato Parte_4 Parte_5
all'eredità del padre.
Si è, altresì, costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_1
formulata dagli attori in quanto la stessa era da considerarsi erede del per Persona_1
accettazione tacita, avendo formulato agli odierni attori, con PEC del 9 marzo 2022, richiesta di pagamento del prezzo residuo dell'immobile di cui alla sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., ed in data
29 aprile 2022 la stessa sentenza, spedita in forma esecutiva, nonché atto di precetto.
In subordine, ha prodotto una scrittura privata di accettazione espressa di eredità ex art. 475 c.c. ed ha chiesto di essere dichiarata erede di Persona_1
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza Parte_3
dell'interesse ad agire da parte degli attori, essendo essi debitori dell'importo da versare agli eredi del
Persona_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, è da ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire sollevata nell'interesse di . Parte_3
pagina 4 di 10 Invero, l'articolo 481 c.c. prevede che “chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria
fissi un termine entro il quale il chiamato il chiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.
Si è in presenza di uno strumento processuale atto a ottenere una pronuncia giudiziale che obblighi il chiamato all'eredità a prendere posizione, entro un termine stabilito dal giudice, circa l'accettazione o la rinuncia alla stessa.
Questo rimedio, noto come actio interrogatoria, può essere attivato da “chiunque vi abbia interesse”:
la norma, quindi, non specifica quali siano i soggetti legittimati ad agire, ma si limita a individuare un criterio di legittimazione generale: la sussistenza di un interesse attuale e concreto ad ottenere una pronta definizione della situazione successoria.
È indubbio che tale interesse sussista in capo agli odierni attori ed è costituita dalla rimozione della condizione sospensiva dell'efficacia traslativa posta dalla sentenza ex art. 2932 c.c. della Corte
d'Appello di Catania n. 1628/2021, che è rappresentata dal pagamento in favore del venditore del residuo del prezzo pattuito.
Ne consegue che gli odierni attori abbiano interesse a conoscere quali siano gli eredi del IG. Per_1
cui effettuare il pagamento del prezzo residuo determinato dalla predetta sentenza e
[...]
consentire l'attuazione dell'efficacia traslativa del diritto di proprietà dell'immobile in questione e la successiva trascrizione.
Peraltro, si aggiunga che gli attori hanno correttamente documentato di avere effettuato una ricerca presso la cancelleria del Tribunale di Siracusa al fine di appurare la presenza di dichiarazioni di rinuncia o di accettazione con beneficio d'inventario dell'ereditò del IG. , e alla data Parte_3
pagina 5 di 10 del 17 marzo 2022 non risultava alcuna iscrizione al riguardo.
3. Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che successivamente alla notifica dell'atto di citazione,
e hanno depositato in atti dichiarazione formale di rinuncia Parte_4 Parte_5
all'eredità del padre.
Tuttavia, sebbene tali dichiarazioni di rinuncia rechino data posteriore a quella della notifica da loro ricevuta dell'actio interrogatoria, come per altro accaduto anche con le rinunce degli eredi del
, sussistono i validi motivi per compensare le spese di lite, come peraltro riconosciuto Parte_5
dalla stessa parte attrice, stante la non opposizione alla domanda formulata da questi ultimi.
Con riferimento alla posizione della convenuta è da rilevare in primo luogo che da Controparte_1
quanto risulta dall'esame degli atti, nonché da quanto dedotto ed allegato dalle parti, la stessa si trovasse nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione del Per_1
[...]
Orbene, ai sensi dell'art. 485 c.c., va rammentato che il chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari è colui che, avendo diritto di accettare l'eredità (chiamato all'eredità), si trova anche nel possesso materiale dei beni del defunto. In questa situazione, il chiamato ha degli obblighi specifici, tra cui la redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, pena la perdita del diritto di rinunciare all'eredità e la conseguente accettazione automatica della stessa.
Per altro verso, dalla stessa documentazione versata in atti emerge che la IG.ra in Controparte_1
data 26 novembre 2021 ha inviato per il tramite del proprio difensore lettera p.e.c. chiedendo, in qualità
di moglie ed erede del de cuius il pagamento del credito di tale residuo prezzo Persona_1
pagina 6 di 10 previa decurtazione dallo stesso delle spese di lite liquidate nella medesima sentenza in favore degli attori;
e che a tale missiva ha fatto riscontro quella del difensore di parte attrice del 7 dicembre 2021
nella quale confermava il suddetto debito e chiedeva il rilascio di quietanza;
in data 9 marzo 2022 la
CP_ IG.ra ha inviato altra lettera p.e.c. al difensore dei coniugi nella quale, indicando il Parte_6
calcolo analitico di quanto dovuto, veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.391,97,
rappresentando al contempo che, in difetto, avrebbe notificato atto di precetto;
atto che, infatti, è stato notificato in data 29 aprile 2022, per l'importo di € 4.661,00.
Si rammenti, in proposito, che l'accettazione tacita di beni immobili ereditati si verifica quando un chiamato all'eredità compie atti che, per loro natura, implicano la volontà di accettare l'eredità, anche in assenza di una dichiarazione formale;
l'accettazione tacita di eredità è una forma di accettazione che si deduce da comportamenti concludenti dell'erede, ovvero da azioni che, per loro natura, non potrebbero essere compiute se non nella qualità di erede: questo può avvenire, ad esempio, attraverso la vendita o la gestione di un immobile ereditato, il pagamento di tasse di successione o la voltura catastale.
Nel caso di specie, è indubbio che la richiesta di pagamento del prezzo residuo dell'immobile effettuata
CP_ dalla IG.ra agli odierni attori costituisce indubbiamente atto di gestione dell'immobile ereditato,
implicante accettazione tacita dell'eredità trattandosi comportamento concludente implicante la volontà
di accettare l'eredità.
Di tale circostanza gli odierni attori ne erano pienamente a conoscenza avendo dato riscontro con p.e.c.
CP_ del 7 dicembre 2021 alla richiesta di pagamento ad essi rivolta dalla IG.ra , manifestando la disponibilità a versare quanto dovuto alla stessa convenuta.
Infatti nella fattispecie occorre anzitutto evidenziare che è principio pacifico della giurisprudenza della pagina 7 di 10 Suprema Corte quello per cui l'azione diretta alla riscossione di un credito ereditario, costituendo un atto dispositivo e non meramente conservativo, è considerata ipotesi di accettazione tacita dell'eredità
ex art. 476 c.c. (cfr. Cass. Civ. 6 febbraio 2014 n. 2743/2014).
Pertanto è indubbio che, agendo in qualità di erede del di lei marito e notificando Persona_1
ai coniugi il titolo esecutivo ed il precetto per riscuotere il citato credito ereditario, la Parte_6
IG.ra ha compiuto un atto di accettazione tacita di eredità ed è quindi erede del Controparte_1
predetto de cuius.
Inoltre la stessa era legittimata a farlo senza che occorresse il consenso dei figli del de cuius atteso che,
secondo la Suprema Corte, “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in
ragione delle rispettive quote ma ciascuno di essi può agire nell'interesse della comunione per l'intero
credito senza che ricorra la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
coeredi” (cfr Cass. S. U. n. 24657/07).
Pertanto, così facendo, la IG.ra ha già manifestato ai coniugi e la Controparte_1 Pt_1 Pt_2
propria volontà di accettare l'eredità di Persona_1
Ne consegue, in primo luogo, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'accertamento della qualità di erede pura e semplice del IG. in capo alla IG.ra . Persona_1 Controparte_1
È da evidenziare, tuttavia, l'importanza della trascrizione dell'accettazione tacita, specialmente quando si vende un immobile proveniente da successione, per tutelare l'acquirente; infatti, in mancanza della trascrizione, l'acquirente potrebbe trovarsi in una situazione di incertezza.
Come sopra accennato, alla data del 17 marzo 2022 non risultavano presso la cancelleria del Tribunale
di Siracusa iscrizioni di rinunce o accettazioni con beneficio d'inventario; pertanto, sussisteva pagina 8 di 10 l'interesse da parte degli odierni attori di eliminare ogni incertezza in ordine alla individuazione dell'erede a cui effettuare il pagamento del prezzo residuo dell'immobile in maniera valida ed idonea a rimuovere la condizione sospensiva sopra descritta.
CP_ Ne consegue che la domanda formulata dagli attori nei confronti della IG.ra ha motivi di fondamento, ma avendo la stessa già da prima compiuto atti configuranti accettazione tacita dell'eredità
ed essendo tali circostanze note agli attori, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Viceversa, con riferimento al convenuto , è da rilevare che questi ha prodotto una Parte_3
rinuncia all'eredità recante la data del 22 settembre 2022 di gran lunga posteriore al ricevimento tramite notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, mediante dichiarazione non seguita da firma autenticata da pubblico ufficiale, come richiesto dall'articolo 2648 c.c. (cfr. Cass.
Civile, Sez. II, 12.10.2011, n. 21014) essendo presenti degli immobili e l'usufrutto su tali immobili come da contratto di vendita e permuta del Notaio dott. in Messina. Per_2
Conseguentemente, in questo caso la domanda formulata dagli attori nei confronti di Parte_3
deve ritenersi fondata e quest'ultimo deve essere condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dai coniugi e spese liquidate come da dispositivo. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- accerta e dichiara la convenuta erede pura e semplice di nato Controparte_1 Persona_1
ad Avola il 4 agosto 1928, ivi deceduto il 9 gennaio 2021;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori, che Parte_3
pagina 9 di 10 liquida in €. 237,00 per esborsi ed €. 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli attori e i convenuti , e Controparte_1 Parte_5 Parte_4
;
[...]
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del presente provvedimento,
con esonero da responsabilità.
Così deciso in Siracusa, il 28 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1661/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. PRESTI ANTONINO, presso il cui studio, in Avola, Vico Dolfi n. 4/6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORI
contro
, nata ad [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. MONTONERI SEBASTIANO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia
pagina 1 di 10 n. 136/R, è elettivamente domiciliata;
, nato ad [...] [...] (C.F. Parte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. TARASCIO GIUSEPPE, presso il cui studio, C.F._4
in Avola, via Milano n. 62; , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4
), rappresentato e difeso dall'avv. PALETTA ANGELO, presso il cui studio, C.F._5
in Roma, via Emilia n. 88, è elettivamente domiciliato;
, nato a [...] il 7 Parte_5
marzo 1970 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIRRELLO GRAZIA C.F._6
TIZIANA, presso il cui studio, in Catania, Piazza Iolanda n. 1, è elettivamente domiciliato, giusta procure in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 481 c.c. ritualmente notificato i IG.ri e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio i IG.ri e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di dinanzi al Tribunale di Siracusa, per ivi sentire Parte_5 Persona_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“a) fissare ai convenuti ai sensi dell'articolo 481 Codice Civile un termine finale per la dichiarazione
di accettazione o rinuncia dell'eredità del Dr. ) nato ad [...] C.F._7
pagina 2 di 10 Avola il 04.08.1928 e deceduto in Avola il 09.01.2021;
b) nel caso di non accettazione o di rinuncia dell'eredità da parte dei convenuti entro il detto termine
fissato dal giudice ordinare agli attori di devolvere in favore dello Stato Italiano con le modalità che
vorrà stabilire il Decidente il residuo del prezzo di vendita (proc. n. 260/2020 R.G. Corte App. civ. di
Catania) decurtato delle somme stabilite dalla sentenza n. 1628/2021 della Corte D'Appello civile di
Catania come condanna alle spese di lite a carico del Dr. più gli accessori di Persona_1
legge portati nella stessa sentenza”.
A sostegno della domanda hanno esposto che con sentenza n. 1628 del 26 luglio 2021 emessa dalla
Corte d'Appello di Catania aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dagli odierni attori contro il IG. trasferendo da quest'ultimo in favore dei IG.ri e Persona_1 Pt_1 Pt_2
l'immobile sito in Avola, C.da Meti, censito in catasto al foglio 64, p.lla 13, subordinando sospensivamente l'effetto traslativo al pagamento del residuo del prezzo dì vendita, pari ad €. 7.746,85,
con condanna del alla rifusione delle spese processuali liquidate in €. 4.041,00. Per_1
Hanno rilevato che in data 9 gennaio 2021 decedeva il IG. circostanza non Persona_1
dichiarata nel corso del procedimento ex art. 2932 c.c.; che in data 26 novembre 2021 l'avv. Sebastiano
Montoneri, dichiarando di agire nell'interesse della IG.ra coniuge ed Erede del Controparte_1
, invitava i IGnori ed a versare il residuo del prezzo di vendita Persona_1 Pt_1 Pt_2
dell'immobile sopra citato decurtato delle somme per cui era stato condannato il che con Per_1
pec del 7 dicembre 2021 l'avv. Antonino Presti, nell'interesse dei IG.ri ed Parte_1 Pt_2
comunicava che quest'ultimi erano d'accordo nel versare le somme predette in favore della IG.ra
[...]
CP_ CP_
purchè la stessa rilasciasse quietanza in qualità di erede del Giuseppe;
che, tuttavia, la IG.ra
CP_
si rifiutava di rilasciare tale quietanza.
pagina 3 di 10 Hanno, quindi, dedotto, di avere interesse a superare la sospensione dell'effetto traslativo della proprietà statuita con la sentenza n. 1628/2021 della Corte D'Appello di Catania formulando azione interrogatoria nei confronti degli odierni convenuti quali chiamati all'eredità del;
Persona_1
hanno rappresentato che i IG.ri ed erano già in possesso di beni Parte_3 Controparte_1
ereditari.
Si sono costituiti in giudizio e dichiarando di avere rinunciato Parte_4 Parte_5
all'eredità del padre.
Si è, altresì, costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_1
formulata dagli attori in quanto la stessa era da considerarsi erede del per Persona_1
accettazione tacita, avendo formulato agli odierni attori, con PEC del 9 marzo 2022, richiesta di pagamento del prezzo residuo dell'immobile di cui alla sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., ed in data
29 aprile 2022 la stessa sentenza, spedita in forma esecutiva, nonché atto di precetto.
In subordine, ha prodotto una scrittura privata di accettazione espressa di eredità ex art. 475 c.c. ed ha chiesto di essere dichiarata erede di Persona_1
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza Parte_3
dell'interesse ad agire da parte degli attori, essendo essi debitori dell'importo da versare agli eredi del
Persona_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, è da ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire sollevata nell'interesse di . Parte_3
pagina 4 di 10 Invero, l'articolo 481 c.c. prevede che “chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria
fissi un termine entro il quale il chiamato il chiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.
Si è in presenza di uno strumento processuale atto a ottenere una pronuncia giudiziale che obblighi il chiamato all'eredità a prendere posizione, entro un termine stabilito dal giudice, circa l'accettazione o la rinuncia alla stessa.
Questo rimedio, noto come actio interrogatoria, può essere attivato da “chiunque vi abbia interesse”:
la norma, quindi, non specifica quali siano i soggetti legittimati ad agire, ma si limita a individuare un criterio di legittimazione generale: la sussistenza di un interesse attuale e concreto ad ottenere una pronta definizione della situazione successoria.
È indubbio che tale interesse sussista in capo agli odierni attori ed è costituita dalla rimozione della condizione sospensiva dell'efficacia traslativa posta dalla sentenza ex art. 2932 c.c. della Corte
d'Appello di Catania n. 1628/2021, che è rappresentata dal pagamento in favore del venditore del residuo del prezzo pattuito.
Ne consegue che gli odierni attori abbiano interesse a conoscere quali siano gli eredi del IG. Per_1
cui effettuare il pagamento del prezzo residuo determinato dalla predetta sentenza e
[...]
consentire l'attuazione dell'efficacia traslativa del diritto di proprietà dell'immobile in questione e la successiva trascrizione.
Peraltro, si aggiunga che gli attori hanno correttamente documentato di avere effettuato una ricerca presso la cancelleria del Tribunale di Siracusa al fine di appurare la presenza di dichiarazioni di rinuncia o di accettazione con beneficio d'inventario dell'ereditò del IG. , e alla data Parte_3
pagina 5 di 10 del 17 marzo 2022 non risultava alcuna iscrizione al riguardo.
3. Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che successivamente alla notifica dell'atto di citazione,
e hanno depositato in atti dichiarazione formale di rinuncia Parte_4 Parte_5
all'eredità del padre.
Tuttavia, sebbene tali dichiarazioni di rinuncia rechino data posteriore a quella della notifica da loro ricevuta dell'actio interrogatoria, come per altro accaduto anche con le rinunce degli eredi del
, sussistono i validi motivi per compensare le spese di lite, come peraltro riconosciuto Parte_5
dalla stessa parte attrice, stante la non opposizione alla domanda formulata da questi ultimi.
Con riferimento alla posizione della convenuta è da rilevare in primo luogo che da Controparte_1
quanto risulta dall'esame degli atti, nonché da quanto dedotto ed allegato dalle parti, la stessa si trovasse nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione del Per_1
[...]
Orbene, ai sensi dell'art. 485 c.c., va rammentato che il chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari è colui che, avendo diritto di accettare l'eredità (chiamato all'eredità), si trova anche nel possesso materiale dei beni del defunto. In questa situazione, il chiamato ha degli obblighi specifici, tra cui la redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, pena la perdita del diritto di rinunciare all'eredità e la conseguente accettazione automatica della stessa.
Per altro verso, dalla stessa documentazione versata in atti emerge che la IG.ra in Controparte_1
data 26 novembre 2021 ha inviato per il tramite del proprio difensore lettera p.e.c. chiedendo, in qualità
di moglie ed erede del de cuius il pagamento del credito di tale residuo prezzo Persona_1
pagina 6 di 10 previa decurtazione dallo stesso delle spese di lite liquidate nella medesima sentenza in favore degli attori;
e che a tale missiva ha fatto riscontro quella del difensore di parte attrice del 7 dicembre 2021
nella quale confermava il suddetto debito e chiedeva il rilascio di quietanza;
in data 9 marzo 2022 la
CP_ IG.ra ha inviato altra lettera p.e.c. al difensore dei coniugi nella quale, indicando il Parte_6
calcolo analitico di quanto dovuto, veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.391,97,
rappresentando al contempo che, in difetto, avrebbe notificato atto di precetto;
atto che, infatti, è stato notificato in data 29 aprile 2022, per l'importo di € 4.661,00.
Si rammenti, in proposito, che l'accettazione tacita di beni immobili ereditati si verifica quando un chiamato all'eredità compie atti che, per loro natura, implicano la volontà di accettare l'eredità, anche in assenza di una dichiarazione formale;
l'accettazione tacita di eredità è una forma di accettazione che si deduce da comportamenti concludenti dell'erede, ovvero da azioni che, per loro natura, non potrebbero essere compiute se non nella qualità di erede: questo può avvenire, ad esempio, attraverso la vendita o la gestione di un immobile ereditato, il pagamento di tasse di successione o la voltura catastale.
Nel caso di specie, è indubbio che la richiesta di pagamento del prezzo residuo dell'immobile effettuata
CP_ dalla IG.ra agli odierni attori costituisce indubbiamente atto di gestione dell'immobile ereditato,
implicante accettazione tacita dell'eredità trattandosi comportamento concludente implicante la volontà
di accettare l'eredità.
Di tale circostanza gli odierni attori ne erano pienamente a conoscenza avendo dato riscontro con p.e.c.
CP_ del 7 dicembre 2021 alla richiesta di pagamento ad essi rivolta dalla IG.ra , manifestando la disponibilità a versare quanto dovuto alla stessa convenuta.
Infatti nella fattispecie occorre anzitutto evidenziare che è principio pacifico della giurisprudenza della pagina 7 di 10 Suprema Corte quello per cui l'azione diretta alla riscossione di un credito ereditario, costituendo un atto dispositivo e non meramente conservativo, è considerata ipotesi di accettazione tacita dell'eredità
ex art. 476 c.c. (cfr. Cass. Civ. 6 febbraio 2014 n. 2743/2014).
Pertanto è indubbio che, agendo in qualità di erede del di lei marito e notificando Persona_1
ai coniugi il titolo esecutivo ed il precetto per riscuotere il citato credito ereditario, la Parte_6
IG.ra ha compiuto un atto di accettazione tacita di eredità ed è quindi erede del Controparte_1
predetto de cuius.
Inoltre la stessa era legittimata a farlo senza che occorresse il consenso dei figli del de cuius atteso che,
secondo la Suprema Corte, “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in
ragione delle rispettive quote ma ciascuno di essi può agire nell'interesse della comunione per l'intero
credito senza che ricorra la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
coeredi” (cfr Cass. S. U. n. 24657/07).
Pertanto, così facendo, la IG.ra ha già manifestato ai coniugi e la Controparte_1 Pt_1 Pt_2
propria volontà di accettare l'eredità di Persona_1
Ne consegue, in primo luogo, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'accertamento della qualità di erede pura e semplice del IG. in capo alla IG.ra . Persona_1 Controparte_1
È da evidenziare, tuttavia, l'importanza della trascrizione dell'accettazione tacita, specialmente quando si vende un immobile proveniente da successione, per tutelare l'acquirente; infatti, in mancanza della trascrizione, l'acquirente potrebbe trovarsi in una situazione di incertezza.
Come sopra accennato, alla data del 17 marzo 2022 non risultavano presso la cancelleria del Tribunale
di Siracusa iscrizioni di rinunce o accettazioni con beneficio d'inventario; pertanto, sussisteva pagina 8 di 10 l'interesse da parte degli odierni attori di eliminare ogni incertezza in ordine alla individuazione dell'erede a cui effettuare il pagamento del prezzo residuo dell'immobile in maniera valida ed idonea a rimuovere la condizione sospensiva sopra descritta.
CP_ Ne consegue che la domanda formulata dagli attori nei confronti della IG.ra ha motivi di fondamento, ma avendo la stessa già da prima compiuto atti configuranti accettazione tacita dell'eredità
ed essendo tali circostanze note agli attori, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Viceversa, con riferimento al convenuto , è da rilevare che questi ha prodotto una Parte_3
rinuncia all'eredità recante la data del 22 settembre 2022 di gran lunga posteriore al ricevimento tramite notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, mediante dichiarazione non seguita da firma autenticata da pubblico ufficiale, come richiesto dall'articolo 2648 c.c. (cfr. Cass.
Civile, Sez. II, 12.10.2011, n. 21014) essendo presenti degli immobili e l'usufrutto su tali immobili come da contratto di vendita e permuta del Notaio dott. in Messina. Per_2
Conseguentemente, in questo caso la domanda formulata dagli attori nei confronti di Parte_3
deve ritenersi fondata e quest'ultimo deve essere condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dai coniugi e spese liquidate come da dispositivo. Pt_1 Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così dispone:
- accerta e dichiara la convenuta erede pura e semplice di nato Controparte_1 Persona_1
ad Avola il 4 agosto 1928, ivi deceduto il 9 gennaio 2021;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori, che Parte_3
pagina 9 di 10 liquida in €. 237,00 per esborsi ed €. 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli attori e i convenuti , e Controparte_1 Parte_5 Parte_4
;
[...]
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del presente provvedimento,
con esonero da responsabilità.
Così deciso in Siracusa, il 28 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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