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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AL De Bonis, all'udienza del 07 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 85/2025 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Rapone ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Melfi, al Vico Gelsomino n.
34, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: 74% di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 09.01.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di nominare un consulente tecnico d'ufficio, con fissazione della data di inizio delle operazioni, allo scopo di verificare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente, limitatamente alle agevolazioni fiscali e contributive, relative alla riduzione permanente della capacità lavorativa, di almeno 2/3 (in misura non inferiore al 74%), sin dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 rigettare il ricorso per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante CTU e, in data 07 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la consulenza medico – legale, conferendo il relativo incarico al dott. Persona_2
[...]
Il CTU, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “…
All'epoca della domanda amministrativa l'assicurato era a mio giudizio invalido nella misura complessiva del 67%, così come indicato dalla preposta commissione, in quanto affetto dalle seguenti patologie: “Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con protrusioni ed ernie discali multiple ed esiti di trattamento
2 chirurgico di decompressione e stabilizzazione di steno-insufficienza vertebrale lombare. Esiti di decompressione chirurgica del tunnel carpale a sx e di frattura (lussazione del polso sx trattata con mezzi di sintesi tuttora in situ.
Coxartrosi bilaterale ed epicondilite del gomito dx”.
Oggi e con plausibile decorrenza dicembre 2024 l'invalidità complessiva è quantificabile nella misura del 74% essendo il affetto da: Pt_1
“Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con protrusioni ed ernie discali multiple ed esiti di trattamento chirurgico di decompressione e stabilizzazione di steno-insufficienza vertebrale lombare. Esiti di decompressione chirurgica del tunnel carpale a sx e di frattura (lussazione del polso sx trattata con mezzi di sintesi tuttora in situ. Coxartrosi bilaterale ed epicondilite bilaterale. Asma bronchiale. Modesta ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalente a sx”
Le affezioni riscontrate non sono state provocate, mantenute o aggravate da atti volontari dell'assicurato e non sono sensibilmente emendabili con cure mediche”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della prestazione domandata e alla decorrenza come riconosciuta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M 147 del 2022, e vanno poste a carico di . CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 09.01.2025, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. riconosce in capo alla parte ricorrente una invalidità complessiva del 74%
a decorrere da dicembre 2024;
3 2. condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già CP_1 liquidate con separato decreto.
Potenza, 07 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AL De Bonis
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