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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr. Giovanni NAPPI Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 789/2024 V.G., vertente
TRA
n. in Polonia il 26.7.1975, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella Troiano
E
n. in Marocco il 4.3.1977, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Piacentino Massimiliano C.F._2
Sichetti
NONCHÉ
AVV. quale curatore speciale di CP_1 CP_2
(nata a [...] il [...]) e
[...]
(nata a [...] il [...]) Controparte_3
CONCLUSIONI
L'Avv. Antonella Troiano per conclude: “Voglia l'Onorevole Tribunale PT adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la separazione dei coniugi.
2. Assegnare la casa familiare, sita in Paglieta alla via G. Di Vittorio n.14, alla SI.ra che continuerà a viverci unitamente alle figlie, con ogni Parte_1 arredo e pertinenza.
3. Affidare in via superesclusiva le figlie minori e alla madre, CP_2 CP_3 autorizzandola ad assumere in piena autonomia anche le decisioni di straordinaria amministrazione in campo sanitario, scolastico, educativo nell'interesse delle stesse;
4. Disporre a carico del SI. n assegno di mantenimento di € 750,00, Parte_2
o in altra somma, maggiore o minore, che si riterrà di Giustizia, somma che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifco sul conto intestato alla ricorrente, entro il giorno
5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
5. Disporre, altresì, che l'eventuale assegno unico o altro beneficio economico riconosciuto dallo Stato alla famiglia sia percepito interamente dalla SI.ra PT
.
[...]
6. Disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole,
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paglieta, perché provveda alle annotazioni sul Registro relativo al matrimonio celebrato in data
11/09/2010 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paglieta al n. 5, anno 2010, parte I, serie Ufficio 1 ed ulteriori incombenze di legge.
8. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare in favore dello Stato vista l'ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, laddove sarà confermato o, diversamente in favore della stessa.”
L'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti per conclude “chiede Parte_2 che l'on.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Disporre la separazione personale dei coniugi;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Paglieta Ch alla Via G. Di Vittorio 4 in favore della IG.ra ; PT
3) Disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre;
CP_2 CP_3 4) Stabilire un programma di incontri volto al reinserimento del padre nella vita familiare delle minori compatibilmente con le eSIenze delle stesse e con l'ausilio delle figure professionali ed enti di riferimento;
5) Disporre che l'eventuale assegno unico o altri benefici economici e/o detrazioni fiscali siano riconosciuti in favore esclusivamente della IG.ra . PT
6) Stabilire un assegno di mantenimento pari nel massimo ad € 500,00 per le figlie minori e/o economicamente non autosufficienti, oltre all'obbligo del versamento del
50% delle spese straordinarie come per legge.
7) Con compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 14.3.2025 le parti insistevano nelle proprie richieste, che, ad eccezione del quantum previsto a titolo di assegno di mantenimento, risultano essere pressoché identiche.
Riguardo gli aspetti economici, valutata la situazione e al fine di contemperare gli interessi di tutte le parti, si ritiene congruo porre a carico del padre un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00, da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto intestato alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Per quanto attiene i rapporti padre – figlie, in tale sede non può che prendersi atto di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, disponendo conseguentemente l'affidamento super-esclusivo delle figlia alla ricorrente.
Stante le posizioni delle parti, si ritiene di poter integralmente compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 789/2024:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
in relazione al loro matrimonio contratto in Paglieta il Parte_2
11.9.2010; - Dispone che il Comune di Paglieta provveda all'annotazione del presente provvedimento sul proprio registro degli atti di matrimonio (Anno 2010 – N. 5 – Parte I – Serie Ufficio 1);
- Assegna la casa familiare, sita in Paglieta alla via G. Di Vittorio n.14, alla SI.ra che continuerà a viverci unitamente alle figlie, con ogni Parte_1 arredo e pertinenza.
3. Affida in via super-esclusiva le figlie minori e alla madre, CP_2 CP_3 autorizzandola ad assumere in piena autonomia anche le decisioni di straordinaria amministrazione in campo sanitario, scolastico, educativo nell'interesse delle stesse;
4. Dispone a carico del SI. un assegno di mantenimento di € Parte_2
500,00, che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico sul conto intestato alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Dispone che l'eventuale assegno unico o altro beneficio economico riconosciuto dallo Stato alla famiglia sia percepito interamente dalla SI.ra
Parte_1
6. Dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole. Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 17.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa