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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12837/2022 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CURSANO Parte_1
FRANCESCA e dall'avv. DE GIUSEPPE DAVIDE
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: CP_ a. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento pervenuto in data 11.5.2022 e, conseguentemente, annullare e/o revocare lo stesso;
b. per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma di €.40.987,59 richiesta nell'anzidetto provvedimento (ai fini della norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente giudizio è quello testé indicato al presente punto, ovvero €.40.987,59); …
In punto di fatto si rappresenta che:
1. La GN è titolare di pensione ai superstiti cat. SOS n. 47103539, con Parte_1 decorrenza dal 1° febbraio 2012.
1 2. Con raccomandata a/r pervenuta il 11.5.2022 l' comunicava alla GN che CP_2 Pt_1
Ella avrebbe ricevuto “per il periodo dal 1.1.2014 al 31.1.2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SOS n. 47103539 per un importo complessivo di euro 40.987,59 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Sono state corrisposte quote di pensioni ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95. È stato corrisposto l'importo minimale per le pensioni in convenzione internazionale non spettante (articolo 3, comma 15 e 16, della legge 335/1995)”.
L' richiedeva alla ricorrente la restituzione della predetta somma. CP_3
3. In data 21.7.2022 la GN , a mezzo del sottoscritto procuratore, ha invano proposto Pt_1 ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento lamentando la mancata effettiva riscossione CP_ delle somme che asseriva come indebite e l'inesistenza di incompatibilità con il diritto alla prestazione nella misura effettivamente ricevuta. Pertanto, la ricorrente chiedeva l'annullamento e/o la revoca del provvedimento di indebito per €.40.987,59.
4. Con comunicazione PEC del 22.7.2022 l' definiva amministrativamente il ricorso per CP_3 irricevibilità con la seguente motivazione “il ricorso non è motivato”.
5. Fatto è che la GN non ha mai riscosso ratei di prestazione in misura superiore a quella Pt_1 spettante, tantomeno l'importo di euro 40.987,59 indicato nel richiamato provvedimento. CP_
6. In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto dall' la GN nel periodo dal Pt_1
1.1.2014 al 31.1.2021 non ha percepito la somma di €.40.987,59 a titolo di pensione cat. SOS n.
47103539.
7. Nel corso degli anni in cui ha prestato attività lavorativa la GN , come il di lei coniuge, Pt_1 ha sempre presentato dichiarazione dei redditi;
da quando ha iniziato a godere del trattamento CP_ pensionistico innanzi citato, Ella ha annualmente provveduto a comunicare tempestivamente all' i redditi relativi all'anno precedente, come si evince dai modelli RED in allegato.
8. Né la GN ha mai taciuto o segnalato in maniera incompleta fatti o circostanze Pt_1
CP_ incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non fossero già conosciuti dall' la ricorrente, infatti, non ha mai omesso di comunicare i propri redditi né ha mai posto in essere condotte che potessero indurre in errore l' .[…] CP_3
Parte ricorrente ha quindi eccepito: irripetibilità per assenza di dolo;
irripetibilità ex artt. 13
l. 412/1991 e 52 l.88/89; assenza di dolo dell'interessato – errore dell' ente erogatore -
2 inesistenza dell'obbligo di restituzione;
carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_2
….si premette che parte ricorrente classifica l'indebito in questione come assistenziale e tale non è, così come emerge dalle comunicazioni di indebito notificate dall' e che fanno riferimento espressamente ad una CP_3 prestazione previdenziale: Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Signora
cat.SOS n.47103539. … Parte_1
Ed ancora che:
La GN , nata il [...], è titolare di pensione di reversibilità SOS/47103539, Parte_1 con decorrenza 01/02/2012 e di una rendita di vecchiaia SVIZZERA, ricalcolata con decorrenza
01/02/2012, con supplemento vedovile, pari a 1790 franchi svizzeri mensili.
La rendita svizzera è pari ad un importo annuo di € 17.207 per l'anno 2012 (SI ALLEGA
PROVVEDIMENTO).
I REDDITI DERIVANTI DA TALE RENDITA ESTERA SONO:
ANNO 2012 € 17.207
ANNO 2013 € 17.940
ANNO 2014 € 17.589
ANNO 2015 € 18.018
ANNO 2016 € 19.955
ANNO 2017 € 20.072
ANNO 2018 € 18.668
ANNO 2019 € 19.175
ANNO 2020 € 20.072
A seguito dei vari solleciti dell'Istituto, inviati con comunicazioni, aventi come Oggetto: Prestazioni collegate al reddito erogate dall' Obbligo di comunicazione dei redditi rilevanti (si allegano copie CP_2 per vari anni), la pensionata ha presentato, il 23/05/2019, domanda di ricostituzione reddituale domus n 2083817800035, inserendo la nota ”ricost sollecito red 2016 comunicazione redd 2017-
2018- 2019” ( si allega copia della domanda 1), dichiarando redditi derivanti da pensione estera di gran lunga inferiori a quelli effettivi (vedi redditi anno per anno indicati in precedenza).
In data 25/03/2020 la ha presentato un'altra domanda di ricostituzione reddituale domus Pt_1
2083848500020, inserendo nelle note “sollecito mod red anno 2017” e nel modello red (vedi allegato
3 domanda 2) ha dichiarato redditi inferiori a quelli percepiti inserendoli, questa volta, nel campo “altri redditi non assoggettabile all' Irpef” e non nel campo 8a nel quale deve essere indicato il reddito derivante da pensione estera.
A seguito di ciò dall'elaborazione della ricostituzione effettuata dall'Istituto è scaturito, per il periodo dal
01/01/2014 al 31/07/2021, il debito RI 16753293 di € 40.987,59 (oggetto del presente ricorso) notificato alla ricorrente il 08/04/2022.
L'indebito è dovuto all'esclusione della pensione dal trattamento minino nonchè per quota incumulabile
L. 335/95, per superamento dei limiti di reddito annualmente stabiliti dalla legge. …
In corso di giudizio parte ricorrente ha eccepito che una parte delle somme chieste in ripetizione non sarebbe stata effettivamente erogata. In tal senso, con note di CP_2 trattazione del 12.9.24 ha fatto presente che: CP_
… L' peraltro, vista l'ordinanza di codesto GdL del 9.4.24 precisa che il credito di cui al documento del 07/07/2017 non è mai stato oggetto di pagamento diretto ma la somma è stata accantonata, in attesa delle predette verifiche;
successivamente è stato verificato che, in base ai redditi esteri, l'integrazione non era spettante, così come dedotto e documentato con memoria difensiva e per i motivi già esposti il debito per gli anni 2014-2017 è stato oggetto di recupero.
Per questa ragione dall'indebito R.I. n. 16753293 di euro 40.987,59 è stato stornato il predetto credito CP_ di euro 22.924,59. Il restante debito di euro 15.722,92 è dovuto all' e se ne chiede la restituzione. …
Pertanto, oggetto “residuo” del presente giudizio è la somma di € 15.722,92 (circostanza pacifica, cfr. anche pg. 2 note di parte ricorrente in vista della presente udienza).
Ciò detto, l'argomentazione di è la seguente: CP_2
Il credito deriva dalla ricostituzione del 07/07/2017, in quanto la GN aveva trasmesso i Pt_1 redditi esteri, con campagna RED, sino al 2013 (All.3) ed invece per l'anno 2014 aveva dichiarato redditi zero (All.4) e dal 2015 sino al 2022 non aveva trasmesso alcun modello RED (All.5).
Per questo motivo l'integrazione al trattamento minimo decorre dal 2014 perché, contrariamente a quanto asserisce controparte, la ricorrente nel 2014 ha dichiarato redditi zero, pur essendo titolare di rendita CP_ di vecchiaia Svizzera, pari ad €17.589 annui (All.6), e quindi l' è stato indotto in errore, determinando una prestazione non dovuta, per dichiarazioni infedeli! Inoltre, in assenza di trasmissione dei modelli RED dal 2015 sino alla data di presentazione della domanda, la ricorrente continuava
4 a percepire un'integrazione al trattamento minimo che ben sapeva non essere dovuta, perché la stessa non era stata concessa in sede di prima liquidazione per superamento limiti reddituali (All.7).
***
1) Nel merito va fatto presente che – trattandosi di indebito previdenziale – la disciplina del vizio di motivazione non viene in rilievo. Ciò in quanto la l. 241/1990 non risulta applicabile alla presente materia ed attenendo il presente giudizio a questioni sul rapporto e non sull'atto.
2) E' ben vero che la dichiarazione RED relativa ai redditi 2013 vede la pensione ai superstiti come dichiarata ma è anche vero che la successiva dichiarazione per il 2014 vede la cifra indicata come pari a zero. E' altrettanto vero che non risultano successive dichiarazioni
RED in atti. E questo è rilevante perché proprio la rendita svizzera, normativamente soggetta a tassazione alla fonte e da non dichiararsi in Italia, andrebbe dichiarata in modello
RED. Ed inoltre, essendo un reddito non soggetto a dichiarazione, non potrebbe CP_2 conoscerne altrimenti l'importo annuo.
2) La giurisprudenza di legittimità ha fatto presente che, Cass. 5924/22, L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del
Lavoro); conf. Cass. 10337/2023.
3) La contesa tra le parti rileva altresì sulla necessità di dichiarare tale reddito e sul suo rilievo in materia. Parte ricorrente rispetto alla normativa in tema di ritenuta alla fonte per emolumenti svizzeri fa presente che: Ai sensi dell'art. 76 della legge n. 413 del 1991, infatti, le rendite corrisposte in Italia da parte dell'ente previdenziale svizzero “sono assoggettate a ritenuta unica del
5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti di imposta” e non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia in forza dell'accordo italo - svizzero del 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26 luglio 1975 n.
386. “Nella specie la ritenuta alla fonte del 5%, prevista in un testo di legge sul condono fiscale e del tutto svincolata dal sistema progressivo di scaglioni di imposta previsto dal d.p.r. n. 917 del 1986, non consente
5 di ricomprendere i redditi in questione tra quelli assoggettabili ad imposta sul reddito delle persone fisiche”
(Cassazione civile sez. lav., 20/06/2003, n.9902).
In sintesi, per la tesi di parte ricorrente (la sentenza citata era in tema di sanatoria per indebito previdenziale) la pensione svizzera sarebbe da escludersi anche dal novero degli emolumenti idonei a determinare la perdita del beneficio in questione.
4) Non può tuttavia sottacersi come la stessa sentenza menzionata da parte ricorrente sia stata successivamente smentita da Cass. 1266/2012: la nozione di "reddito personale imponibile
IRPEF" […] include ogni reddito suscettibile per sua natura di assoggettamento all'IRPEF, a prescindere dalla concreta esigibilità dell'imposta, e quindi anche il reddito percepito all'estero, atteso che, di fronte ad un reddito reale nell'importo fissato dal legislatore, espressione di capacità contributiva, vengono meno le esigenze di tutela paraprevidenziale garantite dall'irripetibilità e si riespandono gli ordinari principi che regolano l'indebito. La citata sentenza espressamente dichiara di non condividere il principio sancito da Cass. 9902/2003.
5) Invero, la l. 335/1995 (normativa alla base dell'indebito) sia all'art. 1 c. 41 (inclusa tabella
F) sia all'art. 3 cc. 14, 15 e 16 (e norme ivi richiamate) fa riferimento alla mera nozione di reddito. Non sembra quindi che la tassazione autonoma “alla fonte” incida sulla capacità di reddito del soggetto percipiente.
6) Appare quindi preferibile in questa ottica valorizzare la capacità di reddito nella misura in cui essa si rivolge alla sussistenza di disponibilità economiche in capo alla parte alla fine del cumulo o della fruizione di benefici di legge, legati anche al reddito inteso non come mero reddito assoggettato a Irpef ma come reddito inteso quale disponibilità economica (a prescindere da norme speciali che lo sottopongano a tassazione in Italia).
7) Per la residua parte il ricorso è quindi infondato avendo effettivamente la ricorrente omesso tale comunicazione per gli anni rilevanti in corso di causa (come dimostrato da che ha provato che il RED per il 2014 aveva importo 0 e successivamente non vi CP_2 erano state comunicazioni). Opera in questo caso la giurisprudenza sopra richiamata al punto 2) della presente motivazione. Infatti, arg. ex Cass. 847/2024, il presente indebito ha previdenziale e non assistenziale in quanto relativo a somme comunque afferenti e accessorie ad una prestazione previdenziale (la prestazione SOS).
8) Sulle spese va affermato come risulti comunque parzialmente soccombente in CP_2 quanto il menzionato storno rappresenta sì una cessazione della materia del contendere
(rispetto all'importo di € 22.924,59) ma anche un riconoscimento della tesi attorea rispetto
6 al fatto che tale somma mai sia stata erogata. Sul valore dello scaglione (4 fasi, IV scaglione) va comunque applicata una riduzione di ½, stante il complessivo esito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12837/2022, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'importo di € 22.924,59; rigetta il ricorso rispetto alla residua somma di € 15.722,92; condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida, al netto della compensazione CP_2 di cui in motivazione, in 1905,00 euro oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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