TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13955/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARENTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Mazzini 15 40054 Budrio presso il difensore avv.
MASSARENTI ALESSANDRO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARENTI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Mazzini 15 40054 Budrio presso il difensore avv.
MASSARENTI ALESSANDRO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Monterenzio (BO), il giorno 14.06.1997 – atto regolarmente iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 6, Parte I, anno 1997; rilevato, altresì che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]), Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
visto il decreto del 11.01.2022 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermate all'udienza del 23.11.2021; viste le note scritte ritualmente depositate per l'udienza del 21.02.2025, di cui era stata disposta la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc, con le quali le parti si sono riportate al contenuto del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
che rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive pagina 1 di 3 modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (23.11.2021) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio, maggiorenne ma non indipendente, e alla disciplina introdotta con la legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 c.4 e seguenti cpc
PQM
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Monterenzio (BO), il giorno 14.06.1997 – atto regolarmente iscritto nei
Registri dello Stato Civile al n. 6, Parte I, anno 1997
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto e dispone che la casa coniugale in Granarolo dell'Emilia Via A. Gramsci 16/4, è assegnata alla signora fino alla indipendenza economica del figlio con la stessa Controparte_1 Persona_1 convivente. dà atto e dispone che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento corrisponderà Parte_1 direttamente al figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. dà atto che le spese mediche di verranno assolte grazie ad una polizza sanitaria dal costo Per_1 annuale di euro 500,00 (euro cinquecento/00) che il sig. sottoscrive annualmente per il Parte_1 tramite dell'ex datore di lavoro;
eventuali spese non coperte da assicurazione verranno suddivise fra i genitori in ragione del 50% fra loro, mentre le franchigie previste dal contratto resteranno ad esclusivo carico della signora;
il costo della polizza sanitaria sarà ad esclusivo carico del sig. CP_1 Pt_1
.
[...]
dà atto e dispone che per tutte le altre spese di natura straordinaria, divise al 50% fra le parti, le parti si regoleranno come da Protocollo del Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle pagina 2 di 3 scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i coniugi si danno atto di avere così regolato qualsiasi altro rapporto patrimoniale precorso e pendente, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo ad eccezione del debito di €.1.700,00 che il sig. riconosce di avere nei confronti della sig. , Parte_1 Controparte_1 quale rimborso del 50% della somma dalla stessa spesa per ristrutturazione dell'immobile di proprietà comune, sito a Granarolo dell'Emilia Via A. Gramsci 16/4. Detta somma verrà corrisposta da Pt_1
a quando le parti, in qualità di comproprietari dell'immobile, venderanno
[...] Controparte_1 l'abitazione.
Le spese del presente procedimento, come da accordo espresso delle parti sul punto, saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13955/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARENTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Mazzini 15 40054 Budrio presso il difensore avv.
MASSARENTI ALESSANDRO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARENTI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Mazzini 15 40054 Budrio presso il difensore avv.
MASSARENTI ALESSANDRO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Monterenzio (BO), il giorno 14.06.1997 – atto regolarmente iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 6, Parte I, anno 1997; rilevato, altresì che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]), Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
visto il decreto del 11.01.2022 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermate all'udienza del 23.11.2021; viste le note scritte ritualmente depositate per l'udienza del 21.02.2025, di cui era stata disposta la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc, con le quali le parti si sono riportate al contenuto del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
che rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive pagina 1 di 3 modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (23.11.2021) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio, maggiorenne ma non indipendente, e alla disciplina introdotta con la legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 c.4 e seguenti cpc
PQM
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Monterenzio (BO), il giorno 14.06.1997 – atto regolarmente iscritto nei
Registri dello Stato Civile al n. 6, Parte I, anno 1997
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto e dispone che la casa coniugale in Granarolo dell'Emilia Via A. Gramsci 16/4, è assegnata alla signora fino alla indipendenza economica del figlio con la stessa Controparte_1 Persona_1 convivente. dà atto e dispone che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento corrisponderà Parte_1 direttamente al figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. dà atto che le spese mediche di verranno assolte grazie ad una polizza sanitaria dal costo Per_1 annuale di euro 500,00 (euro cinquecento/00) che il sig. sottoscrive annualmente per il Parte_1 tramite dell'ex datore di lavoro;
eventuali spese non coperte da assicurazione verranno suddivise fra i genitori in ragione del 50% fra loro, mentre le franchigie previste dal contratto resteranno ad esclusivo carico della signora;
il costo della polizza sanitaria sarà ad esclusivo carico del sig. CP_1 Pt_1
.
[...]
dà atto e dispone che per tutte le altre spese di natura straordinaria, divise al 50% fra le parti, le parti si regoleranno come da Protocollo del Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle pagina 2 di 3 scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i coniugi si danno atto di avere così regolato qualsiasi altro rapporto patrimoniale precorso e pendente, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo ad eccezione del debito di €.1.700,00 che il sig. riconosce di avere nei confronti della sig. , Parte_1 Controparte_1 quale rimborso del 50% della somma dalla stessa spesa per ristrutturazione dell'immobile di proprietà comune, sito a Granarolo dell'Emilia Via A. Gramsci 16/4. Detta somma verrà corrisposta da Pt_1
a quando le parti, in qualità di comproprietari dell'immobile, venderanno
[...] Controparte_1 l'abitazione.
Le spese del presente procedimento, come da accordo espresso delle parti sul punto, saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3