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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 452/22 RG
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e in sost. di Pt_1 Per_1 CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Dazzi conclude come da atto di appello.
L'avv. conclude come da foglio di conclusioni già a suo tempo depositato. Per_1
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 452/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
HDI Ass.ni spa
- parte appellata (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 5.3.14, alle CP_2
19:30 circa, in Massa, era alla guida della Fiat Punto tg BN972YY; che, mentre stava percorrendo il v.le Chiesa, veniva urtato dalla Fiat tg DC608GL di proprietà della ed assicurata Controparte_3 con la HDI, che era ripartita da una sosta lungo tale viale.
Il ha quindi chiesto il risarcimento del danno. CP_2
La HDI ha contestato che fra le auto fosse avvenuto alcun urto ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza 2/16 il Giudice di Pace ha respinto la domanda.
Avendo il proposto appello ed essendosi HDI costituita, entrambi insistendo nelle CP_2 rispettive tesi, questo Tribunale, con sentenza n. 551/19 ha annullato la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, non essendo stato citato il contraddittore necessario Controparte_3 ed ha rimesso la causa al Giudice di Pace.
Riassunto il giudizio davanti a quest'ultimo da parte del con reiterazione della propria CP_2 domanda e con citazione anche di , quest'ultima è rimasta contumace, mentre HDI Controparte_3 si è costituita a propria volta reiterando le proprie difese.
Nuovamente respinta la domanda da parte del Giudice di Pace, con sentenza n. 206/21, il CP_2 ha nuovamente proposto appello e HDI si è costituita, entrambe insistendo nelle rispettive tesi.
[...]
non si è costituita. CP_3
Motivi della decisione
Anche senza bisogno di entrare nel merito dell'effettiva verificazione del sinistro (il Giudice di Pace ha respinto la domanda per mancata prova di quest'ultima), la domanda risulta infondata e pertanto l'appello da respingere in considerazione del fatto che l'attore non ha provato il danno patito.
Né tale prova può essere raggiunta a mezzo della ctu richiesta.
A fronte del fatto, documentato da parte convenuta, che fra l'8.8.13 ed il 10.3.14 l'auto dell'attore è rimasta coinvolta in 6 sinistri, dei quali uno il giorno precedente a quello per il quale è causa ed un altro cinque giorni dopo, è infatti evidente che una ctu disposta oggi, a distanza di 11 anni dai fatti (ma in realtà anche una disposta tempestivamente) non potrebbe in alcun modo appurare con certezza quali siano i danni provocati dal sinistro per il quale è causa.
Anche ammesso dunque che quest'ultimo sia effettivamente accaduto, la domanda non può comunque essere accolta per mancanza di prova e per impossibilità di acquisirne una in merito ai danni.
Le spese del presente appello (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore;
oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
LE Fornaciari
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e in sost. di Pt_1 Per_1 CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Dazzi conclude come da atto di appello.
L'avv. conclude come da foglio di conclusioni già a suo tempo depositato. Per_1
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 452/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
HDI Ass.ni spa
- parte appellata (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 5.3.14, alle CP_2
19:30 circa, in Massa, era alla guida della Fiat Punto tg BN972YY; che, mentre stava percorrendo il v.le Chiesa, veniva urtato dalla Fiat tg DC608GL di proprietà della ed assicurata Controparte_3 con la HDI, che era ripartita da una sosta lungo tale viale.
Il ha quindi chiesto il risarcimento del danno. CP_2
La HDI ha contestato che fra le auto fosse avvenuto alcun urto ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza 2/16 il Giudice di Pace ha respinto la domanda.
Avendo il proposto appello ed essendosi HDI costituita, entrambi insistendo nelle CP_2 rispettive tesi, questo Tribunale, con sentenza n. 551/19 ha annullato la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, non essendo stato citato il contraddittore necessario Controparte_3 ed ha rimesso la causa al Giudice di Pace.
Riassunto il giudizio davanti a quest'ultimo da parte del con reiterazione della propria CP_2 domanda e con citazione anche di , quest'ultima è rimasta contumace, mentre HDI Controparte_3 si è costituita a propria volta reiterando le proprie difese.
Nuovamente respinta la domanda da parte del Giudice di Pace, con sentenza n. 206/21, il CP_2 ha nuovamente proposto appello e HDI si è costituita, entrambe insistendo nelle rispettive tesi.
[...]
non si è costituita. CP_3
Motivi della decisione
Anche senza bisogno di entrare nel merito dell'effettiva verificazione del sinistro (il Giudice di Pace ha respinto la domanda per mancata prova di quest'ultima), la domanda risulta infondata e pertanto l'appello da respingere in considerazione del fatto che l'attore non ha provato il danno patito.
Né tale prova può essere raggiunta a mezzo della ctu richiesta.
A fronte del fatto, documentato da parte convenuta, che fra l'8.8.13 ed il 10.3.14 l'auto dell'attore è rimasta coinvolta in 6 sinistri, dei quali uno il giorno precedente a quello per il quale è causa ed un altro cinque giorni dopo, è infatti evidente che una ctu disposta oggi, a distanza di 11 anni dai fatti (ma in realtà anche una disposta tempestivamente) non potrebbe in alcun modo appurare con certezza quali siano i danni provocati dal sinistro per il quale è causa.
Anche ammesso dunque che quest'ultimo sia effettivamente accaduto, la domanda non può comunque essere accolta per mancanza di prova e per impossibilità di acquisirne una in merito ai danni.
Le spese del presente appello (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore;
oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
LE Fornaciari