Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4893/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4893/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCEGLIE SIMONA Parte_1 C.F._1
FABIANA e dell'avv. ( ), VIA NAPOLI 67, FOGGIA;
Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 67, 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. BISCEGLIE
SIMONA FABIANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARSEGLIA MICHELE, , elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 6/D, FOGGIA, presso CP_2 il difensore avv. MARSEGLIA MICHELE, CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali depositate alla udienza cartolare del
19.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia il signor per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare al pagamento della Controparte_1 somma di euro centomila, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, quale risarcimento danni per i reati ex articoli 56 e 640 c.p., così come statuito nella sentenza n. 2059/2021 della Corte di Appello di Bari”, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La domanda risarcitoria proposta ha avuto origine dalla sentenza della Corte di Appello di Bari in premessa indicata che, ai soli fini patrimoniali, accertava ai danni dell'odierno attore il reato di tentata truffa, che sarebbe stata perpetrata attraverso la simulazione, da parte del signor di un CP_1 investimento stradale ad opera dell'attore.
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Foggia si concludeva con sentenza di rigetto n. 1237/2012, pubblicata il 05.07.2012.
In costanza del predetto procedimento, l'attore sporgeva denuncia – querela riferendo che l'esponente, in due anni, era stato coinvolto in 7 incidenti stradali, a seguito dei quali aveva azionato specifiche procedure giudiziali innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia.
Ne derivava il procedimento penale distinto al n. 12713/2011 mod. 21 RGNR Tribunale di Foggia, conclusosi con la pubblicazione della sentenza n. 1783/2018 di assoluzione del sig. “perché il CP_1 fatto non sussiste”, e condanna del alla refusione delle spese legali sostenute dal . Parte_1 CP_1
Avverso la sentenza di assoluzione, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia non proponeva appello, proponeva appello ai soli fini civilistici, l'odierno attore.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2059/2021 del 19.08.2021, riformava la sentenza appellata e riteneva il “responsabile ai fini civili in relazione al reato contestato e lo condanna al CP_1 risarcimento dei danni in favore dell'appellante, da liquidarsi in sede separata, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della parte civile”.
Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte dell'odierno convenuto innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione, con ricorso del 14.10.2021, definito nelle more del presente giudizio con sentenza n. 2238/2023 che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, revocando inoltre le statuizioni civili.
L'attore, all'esito del superiore pronunciamento, con note di udienza del 17.10.2023, ha dichiarato di rinunciare all'azione.
All'udienza cartolare del 19.6.2024, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione distinta al n. 2238/2023, di annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 2059/2021, perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili, parte attrice ha formalizzato la propria rinuncia alla presente azione giudiziale. Com'è noto la rinuncia all'azione incidendo sul diritto sostanziale sottostante, preclude ogni attività giurisdizionale, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, fa venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore sostanziale.
Con riguardo agli effetti della rinuncia, essa comporta la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
pagina 2 di 3 Tuttavia, con una sentenza di cessazione della materia del contendere, il Giudice deve anche decidere sulle spese di Giustizia.
Invero, la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto.
In materia interessante risulta la sentenza della Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234,).
La condanna alle spese nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass.
24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744).
Ebbene, a tal riguardo, è opinione dello scrivente che le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della incertezza dell'esito del giudizio posto a fondamento della odierna pretesa risarcitoria come azionata da parte attrice, atteso che, sono occorsi ben tre gradi di giudizio per giungere ad una definitiva soluzione della vicenda penalistica generata dalla denuncia querela proposta in principio dall'avv. . Parte_1
Allo stesso modo deve essere rigettata la richiesta di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. per le medesime ragioni in premessa esposte.
PTM
Il Tribunale di Foggia riunito in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Antonio
Buccaro, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione ex parte actoris.
2) Rigetta la domanda di parte convenuta alla condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Foggia, il 18.1.2025
Dott. Antonio Buccaro
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