Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 493/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 493/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies,
comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Pascoli 84091 Battipaglia ITALIA, presso lo studio dell'Avv. SOMMA ALFONSO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
C/O CANC. VOLONT. GIURISD. TRIB. SEDE - * SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
RANUCCI GRAZIA (c.f.: ) e dell'Avv. ROMANO GIUSEPPINA C.F._4
( ) VIA A.BARBARULO 62 NOCERA INFERIORE;
, dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Pagina 1 di 5
P.ZZA IO GIOIA C/O AVV. MARIO SCUCCIMARRA SALERNO, presso lo studio dell'Avv. PAPPACENA SABATO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._7
difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._8
C/O CANC. VOLONT. GIURISD. TRIB. SEDE - * SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
RANUCCI GRAZIA (c.f.: ) e dell'Avv. ROMANO GIUSEPPINA C.F._4
( ) VIA AMENDOLA 36 C\O AVV. E. RICCIARDI SALERNO;
, C.F._5
dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._9
C/O AVV. ACCETTA ANITA C/SO V.EMANUELE, 104 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. BASELICE ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._10
difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione è infondata e va rigettata, per quanto di ragione.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, pacifica e costante, “Il coerede può,
prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria
Pagina 2 di 5 l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi” (Cass. n.
7075/1999; n. 16841/2005; n. 7221/2009).
L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente
(Cass. n. 13921/2002).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Invero, la tesi attorea secondo cui avrebbe acquistato per usucapione la Parte_1
piena proprietà della consistenza immobiliare sita in Nocera inferiore (SA) alla via Prov.le
Nocera-Sarno n. 29 registrato al catasto di Nocera Inferiore al Foglio 4 part. 1266 Sub 20; 22;
24 e 26 nonché al Foglio 4 part. 147, in virtù del possesso pacifico continuativo e ininterrotto dal 12.12.1981 o in via subordinata dal 26.1.1993, risulta sconfessata alla luce della documentazione prodotta dai convenuti.
Si intende fare riferimento al decreto di esproprio per causa di pubblica utilità delle part.lle 147 e 656 (sul quale insiste il fabbricato) del foglio 4, al verbale di accordo amichevole sull'ammontare delle indennità di occupazione ed espropriazione datato
24.6.1987 ed alla scrittura privata di transazione tra l'ATI e l'odierna parte attrice e parte convenuta datata 23.12.1998, dall'esame delle quale si evince chiaramente che i proprietari delle part.lle 147 e 656 (sul quale è stato costruito il fabbricato identificato catastalmente con
Pagina 3 di 5 la particella 1266 sub. 18, sub. 19, sub. 20, sub. 21, sub. 22, sub. 24, sub. 26, sub. 27) hanno perduto il possesso di tali consistenze immobiliari per effetto del decreto di esproprio.
Soltanto, con la sottoscrizione della sopra menzionata scrittura privata di transazione del
23.12.1998 l'ATI riconsegnava le unità immobiliari a tutti i proprietari firmatari dell'atto.
Inoltre, con lettera raccomandata inviata il 30.6.2017 a tutti i coeredi convenuti,
manifestava la volontà di addivenire allo scioglimento della comunione Parte_1
ereditaria del de cuius , auspicando una soluzione bonaria in accordo con Persona_1
tutti gli eredi.
Orbene, risulta evidente che nel caso di specie, non sussiste il requisito temporale e quello soggettivo, atteso che nel 1986, per effetto del decreto di esproprio, i proprietari erano stati spossessati delle part.lle 147 e 656; che il possesso di tutti i proprietari è ripreso con la riconsegna effettuata in data 23.12.1998; che nel 2017 l'attore, riconoscendo la qualità di eredi (e dunque di comproprietari) di tutti gli odierni convenuti, manifestava la volontà di sciogliere la comunione ereditaria.
Quanto alla prova testimoniale articolata dall'attore, essa è stata rigettata dal precedente giudice istruttore che ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'attore non le ha riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo la S.C. ha affermato che (cfr. Cassazione civile, sez. VI , 04/04/2022 , n.
10767) che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate”.
Peraltro, le circostanze articolate dalla parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183
VI co cpc risultano, in ogni caso, irrilevanti e superflue, alla luce della documentazione allegata dai convenuti.
Pertanto, tutte le domande formulate dall'attore vanno rigettate.
Pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate dall'attore;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Parte_1
Ranucci Grazia e Romano Giuseppina, difensori di e Controparte_1 CP_3
dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 3.900,00 per compenso, oltre
[...]
iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Sabato Parte_1
Pappacena, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Controparte_2
euro 3.900,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Aniello Parte_1
Baselice, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Controparte_4
euro 3.900,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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