TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1185 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmelo Gullo e
, CF/p.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Diastrettuale dello Stato e C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Di Maria
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato come medico assegnato al pronto soccorso da alcuni decenni e che, “dal mese di giugno del 1995, ha accusato sintomatologia caratterizzata da febbricola, alito fetido, astenia, dimagrimento e pallore”, patologia poi diagnosticata come “polmonite ascessualizzata del lobo sup. dx in reliquati di fibrosi distrofici post tubercolare” per la quale, nel 1996, è stata riconosciuta la causa di servizio. Chiede il riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere ai sensi della L. 266/2005, art. 1, comma 563, lett. d) o e), o, in subordine, lo Status di Equiparato alle Vittime del Dovere, ai sensi della L. 266/2005, art. 1, col riconoscimento di “tutti i diritti, patrimoniali e non, previsti dalle normative vigenti”, meglio precisate nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituito il eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva.
1 Cont Si è costituita in giudio l' eccependo il difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata reputata di matrice documentale, quindi è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva avanzata dal resistente, dal momento che lo stesso CP_1 non ha mai ricoperto la posizione di datore di lavoro del ricorrente, né incarna la posizione di “Amministrazione competente” di cui al DPR n. 510/1999. Viceversa, va rigettata l'analoga eccezione sollevata dall' la quale CP_2 invece va individuata come “amministrazione competente” menzionata nell'art. 2 co. 5 del citato DPR.
Nel merito, il ricorso va rigettato.
Il comma 563 della L. 266/05 afferma che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 stabilisce che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Parte ricorrente invoca la detta disciplina sul presupposto di essere un dipendente pubblico che abbia subito una lesione permanente “in operazioni di soccorso”, ovvero in “attività di tutela della pubblica incolumità” (stante l'espletamento ultratrentennale di mansioni di medico addetto al P.S. presso l'Ospedale S. Antonio Abate). In subordine, chiede che venga riconosciuta l'equiparazione di cui al comma 564, dal momento che, nel concetto di missione, rientra pure l'attività che non presenti caratteri di straordinarietà o di specialità, ma sia da qualificare come «del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una
2 "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata» (Cass. SU. 759 del 2017).
Cont La difesa dell' , invece, è imperniata sui seguenti elementi: 1) la circostanza che il ha già percepito il c.d. “equo indennizzo”; viene Pt_1 quindi eccepita la violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 4 del DPR 510/99 fra le provvidenze per le vittime del dovere e qualsiasi altro emolumento;
2) l'assenza dei presupposti normativi per il riconoscimento dei benefici;
3) la prescrizione del diritto a percepire le provvigioni economiche.
Per quanto attiene al primo dei profili da ultimo elencati, la difesa dell' va CP_2 rigettata, considerato che il ricorrente, con le note del 11.2.2025, a pag. 8 ha sostanzialmente contestato il fatto di aver percepito l'equo indennizzo;
attese le contestazioni sollevate dal ricorrente in corso di causa, va infatti evidenziata la Cont carenza di prova (a carico dell' ) del fatto che il abbia quantomeno chiesto Pt_1 la corresponsione di tale emolumento, sostanzialmente optando per il medesimo e rinunciando implicitamente a ogni altra provvidenza non cumulabile.
Venendo al merito, va preliminarmente ricordato che il sistema delineato dalle disposizioni sopra riportate è calibrato in modo tale che, per conseguire lo status di vita del dovere ai sensi del comma 563, non sarà sufficiente la sussistenza del riconoscimento della “causa di servizio”, ma si dovrà pure dimostrare il verificarsi di un evento eccezionale che incarni la specifica pericolosità delle mansioni svolte. A conferma, la Corte ha chiarito (con sent. n. 28696/20) che, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 563, va esclusa “l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario … tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere … con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L. n. 266 del 2005”. Parallelamente, la Corte, con sent. 34299/24 ha spiegato che: “Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”. In sostanza, avuto riguardo alla domanda avanzata in via principale, il ricorso è infondato, dal momento che la parte ricorrente si è limitata ad allegare il riconoscimento della causa di servizio fra la patologia e lo svolgimento dell'ordinaria
3 attività di medico di pronto soccorso, senza allegare né provare l'evento che espressivo della intrinseca pericolosità dell'attività espletata.
Il successivo comma 564, poi, estende i benefici in questione ai casi in cui l'infermità permanente si sia verificata “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”. Se è vero che il conetto di “missione” è stato inteso in senso estensivo (come sostenuto dal ricorrente), ossia, in modo tale da includere non solo le attività connotate da specialità e straordinarietà, ma pure quelle del tutto ordinarie (Cass. SU 759/17), è anche vero che la Corte di Cassazione ha specificato che tali attività devono essere comunque caratterizzate da rischi eccedenti l'ordinario (Cass. 1092/2021 del 19 giugno 2024). In alteri termini, la tesi proposta in ricorso non può trovare accoglimento, in quanto la parte ricorrente confonde l'ordinarietà delle mansioni con l'ordinarietà dell'evento che ha determinato l'infermità. Invece, i due concetti vano tenuti ben distinti fra loro: il fatto che, per il riconoscimento dello status non sia necessario che il dipendente pubblico sia stato impegnato in attività eccezionali, ben potendo queste ultime consistere nelle normali e quotidiane mansioni, non interferisce con la necessità che la causa dell'infermità debba essere necessariamente rinvenuta in un particolare evento eccezionale che abbia innalzato la rischiosità dell'attività in questione. Fintanto che tale evento manchi, e l'infermità sia riconducibile al mero espletamento dell'attività quotidiana si deve ritenere che il lavoratore venga adeguatamente remunerato, in primo luogo, attraverso la retribuzione, e, in secondo luogo, laddove ne ricorrano i presupposti, mediante l'istituto dell'equo indennizzo. In senso conforme a quanto appena spiegato, si veda Cass. 287/24: “affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”. A mero titolo di esempio: il medico di pronto soccorso che, nello svolgimento della propria ordinaria attività, abbia contratto il COVID19 nel corso della pandemia, riportando un'infermità permanente, avrà diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in quanto, la situazione venuta in essere a marzo 2020, ha rappresentato un evento eccezionale che ha innalzato il rischio tipicamente connesso all'espletamento dell'attività lavorativa. Quindi, nell'esempio appena tracciato, nonostante l'ordinarietà delle mansioni, l'eccezionalità dell'evento pandemia giustificherebbe il riconoscimento dello status.
4 Posta la questione in questi termini, anche la domanda avanzata in via subordinata va respinta, non avendo il ricorrente allegato né provato alcun fattore di incremento del rischio derivante dalle mansioni svolte prima del 1995.
In sostanza, il ricorso va rigettato per le ragioni anzidette, da considerare come assorbenti di ogni altra questione secondo la logica della ragione più liquida.
Cont Le spese di lite sostenute dall' seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 260.000 ed € 520.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Le spese di lite sostenute dal Ministro resistente, attesa la definizione in rito della vicenda, vanno decurtate del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 del DM 55/14.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del resistente;
CP_1
- Rigetta il ricorso nel merito;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute Cont dall' di che liquida in complessivi € 9.500,00 oltre iva, CPA e CP_2 spese generali;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal
resistente, che liquida in complessivi € 4.750,00 oltre iva, CPA e CP_1 spese generali.
Trapani, 20.5.2025 Il giudice
UR RU
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmelo Gullo e
, CF/p.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Diastrettuale dello Stato e C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Di Maria
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato come medico assegnato al pronto soccorso da alcuni decenni e che, “dal mese di giugno del 1995, ha accusato sintomatologia caratterizzata da febbricola, alito fetido, astenia, dimagrimento e pallore”, patologia poi diagnosticata come “polmonite ascessualizzata del lobo sup. dx in reliquati di fibrosi distrofici post tubercolare” per la quale, nel 1996, è stata riconosciuta la causa di servizio. Chiede il riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere ai sensi della L. 266/2005, art. 1, comma 563, lett. d) o e), o, in subordine, lo Status di Equiparato alle Vittime del Dovere, ai sensi della L. 266/2005, art. 1, col riconoscimento di “tutti i diritti, patrimoniali e non, previsti dalle normative vigenti”, meglio precisate nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituito il eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva.
1 Cont Si è costituita in giudio l' eccependo il difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata reputata di matrice documentale, quindi è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva avanzata dal resistente, dal momento che lo stesso CP_1 non ha mai ricoperto la posizione di datore di lavoro del ricorrente, né incarna la posizione di “Amministrazione competente” di cui al DPR n. 510/1999. Viceversa, va rigettata l'analoga eccezione sollevata dall' la quale CP_2 invece va individuata come “amministrazione competente” menzionata nell'art. 2 co. 5 del citato DPR.
Nel merito, il ricorso va rigettato.
Il comma 563 della L. 266/05 afferma che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 stabilisce che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Parte ricorrente invoca la detta disciplina sul presupposto di essere un dipendente pubblico che abbia subito una lesione permanente “in operazioni di soccorso”, ovvero in “attività di tutela della pubblica incolumità” (stante l'espletamento ultratrentennale di mansioni di medico addetto al P.S. presso l'Ospedale S. Antonio Abate). In subordine, chiede che venga riconosciuta l'equiparazione di cui al comma 564, dal momento che, nel concetto di missione, rientra pure l'attività che non presenti caratteri di straordinarietà o di specialità, ma sia da qualificare come «del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una
2 "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata» (Cass. SU. 759 del 2017).
Cont La difesa dell' , invece, è imperniata sui seguenti elementi: 1) la circostanza che il ha già percepito il c.d. “equo indennizzo”; viene Pt_1 quindi eccepita la violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 4 del DPR 510/99 fra le provvidenze per le vittime del dovere e qualsiasi altro emolumento;
2) l'assenza dei presupposti normativi per il riconoscimento dei benefici;
3) la prescrizione del diritto a percepire le provvigioni economiche.
Per quanto attiene al primo dei profili da ultimo elencati, la difesa dell' va CP_2 rigettata, considerato che il ricorrente, con le note del 11.2.2025, a pag. 8 ha sostanzialmente contestato il fatto di aver percepito l'equo indennizzo;
attese le contestazioni sollevate dal ricorrente in corso di causa, va infatti evidenziata la Cont carenza di prova (a carico dell' ) del fatto che il abbia quantomeno chiesto Pt_1 la corresponsione di tale emolumento, sostanzialmente optando per il medesimo e rinunciando implicitamente a ogni altra provvidenza non cumulabile.
Venendo al merito, va preliminarmente ricordato che il sistema delineato dalle disposizioni sopra riportate è calibrato in modo tale che, per conseguire lo status di vita del dovere ai sensi del comma 563, non sarà sufficiente la sussistenza del riconoscimento della “causa di servizio”, ma si dovrà pure dimostrare il verificarsi di un evento eccezionale che incarni la specifica pericolosità delle mansioni svolte. A conferma, la Corte ha chiarito (con sent. n. 28696/20) che, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 563, va esclusa “l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario … tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere … con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L. n. 266 del 2005”. Parallelamente, la Corte, con sent. 34299/24 ha spiegato che: “Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”. In sostanza, avuto riguardo alla domanda avanzata in via principale, il ricorso è infondato, dal momento che la parte ricorrente si è limitata ad allegare il riconoscimento della causa di servizio fra la patologia e lo svolgimento dell'ordinaria
3 attività di medico di pronto soccorso, senza allegare né provare l'evento che espressivo della intrinseca pericolosità dell'attività espletata.
Il successivo comma 564, poi, estende i benefici in questione ai casi in cui l'infermità permanente si sia verificata “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”. Se è vero che il conetto di “missione” è stato inteso in senso estensivo (come sostenuto dal ricorrente), ossia, in modo tale da includere non solo le attività connotate da specialità e straordinarietà, ma pure quelle del tutto ordinarie (Cass. SU 759/17), è anche vero che la Corte di Cassazione ha specificato che tali attività devono essere comunque caratterizzate da rischi eccedenti l'ordinario (Cass. 1092/2021 del 19 giugno 2024). In alteri termini, la tesi proposta in ricorso non può trovare accoglimento, in quanto la parte ricorrente confonde l'ordinarietà delle mansioni con l'ordinarietà dell'evento che ha determinato l'infermità. Invece, i due concetti vano tenuti ben distinti fra loro: il fatto che, per il riconoscimento dello status non sia necessario che il dipendente pubblico sia stato impegnato in attività eccezionali, ben potendo queste ultime consistere nelle normali e quotidiane mansioni, non interferisce con la necessità che la causa dell'infermità debba essere necessariamente rinvenuta in un particolare evento eccezionale che abbia innalzato la rischiosità dell'attività in questione. Fintanto che tale evento manchi, e l'infermità sia riconducibile al mero espletamento dell'attività quotidiana si deve ritenere che il lavoratore venga adeguatamente remunerato, in primo luogo, attraverso la retribuzione, e, in secondo luogo, laddove ne ricorrano i presupposti, mediante l'istituto dell'equo indennizzo. In senso conforme a quanto appena spiegato, si veda Cass. 287/24: “affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”. A mero titolo di esempio: il medico di pronto soccorso che, nello svolgimento della propria ordinaria attività, abbia contratto il COVID19 nel corso della pandemia, riportando un'infermità permanente, avrà diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in quanto, la situazione venuta in essere a marzo 2020, ha rappresentato un evento eccezionale che ha innalzato il rischio tipicamente connesso all'espletamento dell'attività lavorativa. Quindi, nell'esempio appena tracciato, nonostante l'ordinarietà delle mansioni, l'eccezionalità dell'evento pandemia giustificherebbe il riconoscimento dello status.
4 Posta la questione in questi termini, anche la domanda avanzata in via subordinata va respinta, non avendo il ricorrente allegato né provato alcun fattore di incremento del rischio derivante dalle mansioni svolte prima del 1995.
In sostanza, il ricorso va rigettato per le ragioni anzidette, da considerare come assorbenti di ogni altra questione secondo la logica della ragione più liquida.
Cont Le spese di lite sostenute dall' seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 260.000 ed € 520.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Le spese di lite sostenute dal Ministro resistente, attesa la definizione in rito della vicenda, vanno decurtate del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 del DM 55/14.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del resistente;
CP_1
- Rigetta il ricorso nel merito;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute Cont dall' di che liquida in complessivi € 9.500,00 oltre iva, CPA e CP_2 spese generali;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal
resistente, che liquida in complessivi € 4.750,00 oltre iva, CPA e CP_1 spese generali.
Trapani, 20.5.2025 Il giudice
UR RU
5