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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 515/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIREUS Parte_1 C.F._1
VALENTINE ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari e Controparte_2 CP_3 resistente
C.F. ) CP_4 P.IVA_2
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, premesso che:
- con ricorso depositato il 6.6.2023 la ricorrente, ha convenuto in Parte_1 giudizio e proponendo CP_4 Controparte_5
opposizione alla cartella di pagamento n. 010 2023 00013798 00 000 notificata in data
27/04/2023 con cui le è stato pagina 1 di 4 richiesto il pagamento di € 881.38 € relativo ai contributi anno 2017;
- a sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- di aver chiesto e ottenuto da l'esonero contributivo per l'anno 2018, CP_4 per svolgimento di lavoro dipendente a tempo pieno;
- di aver ricevuto diffida da tramite cassetto previdenziale elettronico CP_4
per la contribuzione relativa al 2017;
- di aver successivamente pagato, per errore, nell'anno 2019 contributi per l'anno 2018 non dovuti per un totale di € 829,80;
- di avere, in seguito ad un colloquio con un operatore di call center e CP_4
su indicazione di quest'ultimo, provveduto al versamento di euro 350 a titolo di
“auto conguaglio” dei contributi dovuti e non versati relativi all'anno 2017;
- di aver richiesto all' la compensazione dei crediti con invio del CP_4
“modulo di richiesta compensazione” nella sezione dedicata del sito Internet;
- di aver inoltrato tramite legale analoga richiesta di compensazione dei crediti;
- di non aver ricevuto da lcuna risposta;
CP_4
- di aver proposto invano ad istanza di sgravio della cartella medio CP_6 tempore ricevuta;
- tanto premesso in fatto, la ricorrente ha chiesto annullarsi la cartella di pagamento opposta, non essendo dovuti i contributi per l'anno 2017, in ragione della compensazione con la contribuzione non dovuta e tuttavia pagata per l'anno 2018 nonché del pagamento a conguaglio pari a € 350;
- rimasta contumace;
CP_4
- si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
CP_6
- con memoria del 16.10.2024 ha dato atto dell'avvenuto sgravio parziale della CP_6 cartella, residuando un debito complessivo di € 51,66 di cui € 14,89 per contributo e la rimanente parte per interessi di mora e spese di notifica, come da estratto di ruolo aggiornato depositato;
- all'odierna udienza, alla presenza della sola parte ricorrente, la causa è stata discussa oralmente;
pagina 2 di 4 * * * * * ritenuto che:
1. - l'eccezione svolta da è fondata: come ribadito recentemente dalla Suprema CP_6
Corte, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla
l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass., Sez. L -
, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024); avendo anche in questo caso la ricorrente svolto solo eccezioni di merito, sostenendo la non debenza della contribuzione richiesta, CP_6
non può essere considerato legittimato passivo;
2. – nel merito l'opposizione può essere accolta, all'esito dell'avvenuto sgravio parziale, per le ragioni che seguono;
2.1. – parte ricorrente sostiene la non debenza della contribuzione oggetto della cartella di pagamento sulla base della compensazione tra quanto dovuto per l'anno 2017 e quanto indebitamente versato per l'anno 2018, maggiorato del versamento di € 350 a conguaglio;
2.2. – trattandosi di fatto estintivo della pretesa contributiva, il relativo onere della prova grava sulla ricorrente e nel caso di specie è stato assolto solo parzialmente;
2.3. – è documentale, infatti, che la contribuzione non sia dovuta per la ricorrente per l'anno 2018 (cfr. lettera di esonero sub doc. 2, che espressamente limita l'esonero contributivo all'anno 2018) ma non vi è prova che il pagamento di € 829,80 effettuato nell'anno 2019 sia riferito alla contribuzione 2018, risultando anzi dalla documentazione in atti che esso sia riferito all'anno 2019, per il quale non è stato allegato e documentato alcun esonero contributivo;
invero, il solo documento rilevante in proposito è il doc. 4 prodotto dalla ricorrente, costituito dalla stampa della “situazione versamenti” della ricorrente presso in cui si legge che nel 2019 sono stati effettuati versamenti (5 CP_4
rate da € 165,96 ciascuna mediante F24) riferiti tuttavia all'anno 2019 e non 2018 (come pagina 3 di 4 risulta dalla colonna “causale”); del resto che la colonna “causale” indichi l'imputazione del pagamento e non la data del pagamento di evince – oltre che dall'esame complessivo dello schema, che reca una apposita colonna “data versamento” – anche dal confronto con quanto indicato in corrispondenza del versamento di €350 (che indica come anno di versamento il 2022 ma con riferimento al 2017); ciò nondimeno, le somme versate dalla ricorrente nell'anno 2018 sono state effettivamente compensate da ome risulta CP_4
dall'avvenuto sgravio parziale, dovendosi al riguardo rilevare che, pur in mancanza di esplicita spiegazione sulle ragioni dello sgravio, è oltremodo ragionevole ritenere che esso sia avvenuto proprio per via di detta compensazione, alla luce della esatta coincidenza tra gli importi sgravati e i versamenti effettuati;
2.4. – quanto al debito residuo (all'esito dello sgravio parziale) va invece considerato che parte ricorrente ha provato di aver versato la somma di € 350 imputati all'anno 2017
(doc. 6 fascicolo ricorrente), somma di gran lunga superiore all'importo residuo di cui alla cartella impugnata;
ne discende che, in mancanza di allegazione e prova – che incombeva ad – circa la sussistenza di ulteriori debiti per l'anno 2017, tale CP_4
pagamento deve ritenersi estintivo del debito residuo portato dalla cartella di pagamento, con conseguente annullamento della cartella di pagamento;
3. – alla luce della posizione delle parti e della particolarità della vicenda, le spese vanno compensate tra la ricorrente e e dichiarate irripetibili nei confronti di CP_6 CP_4 contumace;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- annulla la cartella n. 010 2023 00013798 00 000;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di e compensate le spese tra CP_4
ricorrente e CP_6
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 515/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIREUS Parte_1 C.F._1
VALENTINE ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari e Controparte_2 CP_3 resistente
C.F. ) CP_4 P.IVA_2
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, premesso che:
- con ricorso depositato il 6.6.2023 la ricorrente, ha convenuto in Parte_1 giudizio e proponendo CP_4 Controparte_5
opposizione alla cartella di pagamento n. 010 2023 00013798 00 000 notificata in data
27/04/2023 con cui le è stato pagina 1 di 4 richiesto il pagamento di € 881.38 € relativo ai contributi anno 2017;
- a sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- di aver chiesto e ottenuto da l'esonero contributivo per l'anno 2018, CP_4 per svolgimento di lavoro dipendente a tempo pieno;
- di aver ricevuto diffida da tramite cassetto previdenziale elettronico CP_4
per la contribuzione relativa al 2017;
- di aver successivamente pagato, per errore, nell'anno 2019 contributi per l'anno 2018 non dovuti per un totale di € 829,80;
- di avere, in seguito ad un colloquio con un operatore di call center e CP_4
su indicazione di quest'ultimo, provveduto al versamento di euro 350 a titolo di
“auto conguaglio” dei contributi dovuti e non versati relativi all'anno 2017;
- di aver richiesto all' la compensazione dei crediti con invio del CP_4
“modulo di richiesta compensazione” nella sezione dedicata del sito Internet;
- di aver inoltrato tramite legale analoga richiesta di compensazione dei crediti;
- di non aver ricevuto da lcuna risposta;
CP_4
- di aver proposto invano ad istanza di sgravio della cartella medio CP_6 tempore ricevuta;
- tanto premesso in fatto, la ricorrente ha chiesto annullarsi la cartella di pagamento opposta, non essendo dovuti i contributi per l'anno 2017, in ragione della compensazione con la contribuzione non dovuta e tuttavia pagata per l'anno 2018 nonché del pagamento a conguaglio pari a € 350;
- rimasta contumace;
CP_4
- si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
CP_6
- con memoria del 16.10.2024 ha dato atto dell'avvenuto sgravio parziale della CP_6 cartella, residuando un debito complessivo di € 51,66 di cui € 14,89 per contributo e la rimanente parte per interessi di mora e spese di notifica, come da estratto di ruolo aggiornato depositato;
- all'odierna udienza, alla presenza della sola parte ricorrente, la causa è stata discussa oralmente;
pagina 2 di 4 * * * * * ritenuto che:
1. - l'eccezione svolta da è fondata: come ribadito recentemente dalla Suprema CP_6
Corte, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla
l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass., Sez. L -
, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024); avendo anche in questo caso la ricorrente svolto solo eccezioni di merito, sostenendo la non debenza della contribuzione richiesta, CP_6
non può essere considerato legittimato passivo;
2. – nel merito l'opposizione può essere accolta, all'esito dell'avvenuto sgravio parziale, per le ragioni che seguono;
2.1. – parte ricorrente sostiene la non debenza della contribuzione oggetto della cartella di pagamento sulla base della compensazione tra quanto dovuto per l'anno 2017 e quanto indebitamente versato per l'anno 2018, maggiorato del versamento di € 350 a conguaglio;
2.2. – trattandosi di fatto estintivo della pretesa contributiva, il relativo onere della prova grava sulla ricorrente e nel caso di specie è stato assolto solo parzialmente;
2.3. – è documentale, infatti, che la contribuzione non sia dovuta per la ricorrente per l'anno 2018 (cfr. lettera di esonero sub doc. 2, che espressamente limita l'esonero contributivo all'anno 2018) ma non vi è prova che il pagamento di € 829,80 effettuato nell'anno 2019 sia riferito alla contribuzione 2018, risultando anzi dalla documentazione in atti che esso sia riferito all'anno 2019, per il quale non è stato allegato e documentato alcun esonero contributivo;
invero, il solo documento rilevante in proposito è il doc. 4 prodotto dalla ricorrente, costituito dalla stampa della “situazione versamenti” della ricorrente presso in cui si legge che nel 2019 sono stati effettuati versamenti (5 CP_4
rate da € 165,96 ciascuna mediante F24) riferiti tuttavia all'anno 2019 e non 2018 (come pagina 3 di 4 risulta dalla colonna “causale”); del resto che la colonna “causale” indichi l'imputazione del pagamento e non la data del pagamento di evince – oltre che dall'esame complessivo dello schema, che reca una apposita colonna “data versamento” – anche dal confronto con quanto indicato in corrispondenza del versamento di €350 (che indica come anno di versamento il 2022 ma con riferimento al 2017); ciò nondimeno, le somme versate dalla ricorrente nell'anno 2018 sono state effettivamente compensate da ome risulta CP_4
dall'avvenuto sgravio parziale, dovendosi al riguardo rilevare che, pur in mancanza di esplicita spiegazione sulle ragioni dello sgravio, è oltremodo ragionevole ritenere che esso sia avvenuto proprio per via di detta compensazione, alla luce della esatta coincidenza tra gli importi sgravati e i versamenti effettuati;
2.4. – quanto al debito residuo (all'esito dello sgravio parziale) va invece considerato che parte ricorrente ha provato di aver versato la somma di € 350 imputati all'anno 2017
(doc. 6 fascicolo ricorrente), somma di gran lunga superiore all'importo residuo di cui alla cartella impugnata;
ne discende che, in mancanza di allegazione e prova – che incombeva ad – circa la sussistenza di ulteriori debiti per l'anno 2017, tale CP_4
pagamento deve ritenersi estintivo del debito residuo portato dalla cartella di pagamento, con conseguente annullamento della cartella di pagamento;
3. – alla luce della posizione delle parti e della particolarità della vicenda, le spese vanno compensate tra la ricorrente e e dichiarate irripetibili nei confronti di CP_6 CP_4 contumace;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- annulla la cartella n. 010 2023 00013798 00 000;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di e compensate le spese tra CP_4
ricorrente e CP_6
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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