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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 26 febbraio 2025 pronuncia la seguente:
EN
nato a [...] il [...], residente a [...]
e Vanzetti n. 15 (C.F. ), nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 28.07.1944, residente a [...] (C.F. ) e C.F._2 nata a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Erbetta (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Via Sardegna n. 13 di CodiceFiscale_4
Rimini, giusta procura in atti attori contro
, residente in [...] (TA di NA); CP_1
, residente in [...] (TA di NA); Controparte_2
, residente a [...], C.F. .; Controparte_3 C.F._5
residente a [...], C.F. Controparte_4
; C.F._6
, residente a [...], C.F. ; CP_5 C.F._7
Sig.ra residente a [...], C.F. CP_6
; C.F._8
, residente a [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._9
residente a [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._10
, residente a [...], C.F. Controparte_9 C.F._11
, residente a [...], C.F. Controparte_10 C.F._12
pagina 1 di 5 , residente a [...], C.F. ; Controparte_11 C.F._13
, residente a [...], C.F. .; CP_12 C.F._14
, residente a [...], C.F. Controparte_13
; C.F._15 convenuti contumaci
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 26 febbraio 2025 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: Usucapione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri e si sono rivolti al Tribunale di Rimini per Parte_1 Parte_2 Parte_3 ottenere in contraddittorio con tutti i convenuti l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sul seguente bene:
- Catasto Terreni: particella 2348 del Foglio 50 del Comune di TA di NA con qualità
Ente Urbano e superficie di 136mq;
- Catasto Fabbricati: particella 2348 del Foglio 50 sub 1 del Comune di TA di NA con qualità Bene comune non censibile - Corte comune ai sub 2-3; particella 2348 del Foglio 50 sub
2 del Comune di TA di NA categoria C2a classe 2 superficie 20 mq - ripostiglio;
particella 2348 del Foglio 50 sub 3 del Comune di TA di NA con qualità categoria
C6a classe 2 superficie 18mq - Autorimessa.
Gli attori hanno dichiarato che, dapprima i loro genitori, sig.ri e , e in Parte_4 Persona_1 seguito loro stessi, hanno esercitato su detto terreno, per oltre venti anni, in maniera pacifica, esclusiva e ininterrotta il possesso (più nel dettaglio a far data dal 20 novembre 1968).
Successivamente gli attori hanno proceduto a individuare i soggetti titolari del terreno del quale hanno chiesto l'accertamento della intervenuta usucapione che sono stati individuati negli odierni convenuti all'esito di un attento esame della documentazione catastale.
In punto di diritto gli attori hanno evidenziato che ricorrono i presupposti per l'accoglimento della loro domanda e, in particolare, hanno precisato di essere subentrati ex art 1146 c.c. nel possesso del fondo oggetto del presente procedimento per successione ai loro genitori.
A ulteriore conferma della intervenuta usucapione hanno depositato delle fotografie nelle quali loro e i loro genitori sono ritratti sulla particella oggetto di usucapione e hanno altresì evidenziato di aver costruito sul fondo dei garage nell'anno 1972 per i quali hanno anche presentato un condono nell'anno 1986.
Infine, gli attori hanno evidenziato di aver correttamente adempiuto la condizione di procedibilità e di aver adito apposito organo di mediazione con esito negativo. pagina 2 di 5 Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti (19.09.2024) il difensore di parte attrice ha evidenziato che nelle more è deceduto il sig. e ha chiesto Persona_2 termine per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi, richiesta che è stata accolta dallo scrivente. All'udienza del 20 febbraio 2025 il Giudice, accertata la regolarità della notifica nei confronti degli eredi del sig. si è pronunciato sulle richieste di prova di parte attrice, rinviando per Persona_2
l'esame dei testi ammessi all'udienza del 26 febbraio 2025. All'udienza indicata si è svolta la prova per testi e, successivamente, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando al termine per note conclusive.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti (sopra individuati) i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n. pagina 3 di 5 1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dagli attori appare fondata, essendo emerso dagli atti e, in particolare, dalle prove orali assunte la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste sig. il quale ha riferito di essere parente degli attori, dopo aver preso visione dei Testimone_1 documenti ammessi, ha affermato che i suoi nonni prima e, in seguito i loro figli, ossia gli odierni attori, hanno posseduto il fondo oggetto del presente procedimento. Il teste ha precisato di essere lui stesso cresciuto nella casa ove si trova il terreno rappresentato nelle foto e che questo fondo era usato dai suoi genitori per parcheggiarci la macchina e per farci razzolare le galline (“mio nonno ci uccideva le galline e ci faceva razzolare le galline;
mia NA ci stendeva anche i panni;
sono nato nel 1975 e i miei genitori e nonni hanno posseduto questi beni posso dire fin da quando sono nato”).
Le medesime circostanze sono state ribadite dalla sig.ra vicina di casa degli attori, la Testimone_2 quale ha riferito: “si confermo che i ricorrenti e i loro genitori hanno sempre posseduto il fondo che mi si mostra in foto;
lo hanno sempre usato e in particolare ci camminavano e ci facevano giocare anche i loro figli, anche io ci giocavo;
ci allevavano anche i conigli per la famiglia”. Sul piano temporale, la teste ha dichiarato che gli attori hanno sempre posseduto il terreno “da quando ha memoria”. pagina 4 di 5 Ritiene il presente Tribunale che alla luce di quanto precede deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte degli attori sul bene per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei convenuti, intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione. Gli attori e i loro danti causa, secondo quanto emerso dalla prova orale svolta, hanno sempre posseduto il bene di cui è causa e tale circostanza è altresì confermata anche dalle fotografie allegate in atti dalle quali emerge che il terreno è stato da loro personalmente utilizzato.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della presente controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte degli attori del diritto proprietà avente ad oggetto il terreno di seguito indicato:
- Catasto Terreni: particella 2348 del Foglio 50 del Comune di TA di NA con qualità
Ente Urbano e superficie di 136mq;
- Catasto Fabbricati: particella 2348 del Foglio 50 sub 1 del Comune di TA di NA con qualità Bene comune non censibile - Corte comune ai sub 2-3; particella 2348 del Foglio 50 sub
2 del Comune di TA di NA categoria C2a classe 2 superficie 20 mq - ripostiglio;
particella 2348 del Foglio 50 sub 3 del Comune di TA di NA con qualità categoria
C6a classe 2 superficie 18mq – Autorimessa;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 26 febbraio 2025 pronuncia la seguente:
EN
nato a [...] il [...], residente a [...]
e Vanzetti n. 15 (C.F. ), nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 28.07.1944, residente a [...] (C.F. ) e C.F._2 nata a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Erbetta (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Via Sardegna n. 13 di CodiceFiscale_4
Rimini, giusta procura in atti attori contro
, residente in [...] (TA di NA); CP_1
, residente in [...] (TA di NA); Controparte_2
, residente a [...], C.F. .; Controparte_3 C.F._5
residente a [...], C.F. Controparte_4
; C.F._6
, residente a [...], C.F. ; CP_5 C.F._7
Sig.ra residente a [...], C.F. CP_6
; C.F._8
, residente a [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._9
residente a [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._10
, residente a [...], C.F. Controparte_9 C.F._11
, residente a [...], C.F. Controparte_10 C.F._12
pagina 1 di 5 , residente a [...], C.F. ; Controparte_11 C.F._13
, residente a [...], C.F. .; CP_12 C.F._14
, residente a [...], C.F. Controparte_13
; C.F._15 convenuti contumaci
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 26 febbraio 2025 qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: Usucapione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri e si sono rivolti al Tribunale di Rimini per Parte_1 Parte_2 Parte_3 ottenere in contraddittorio con tutti i convenuti l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sul seguente bene:
- Catasto Terreni: particella 2348 del Foglio 50 del Comune di TA di NA con qualità
Ente Urbano e superficie di 136mq;
- Catasto Fabbricati: particella 2348 del Foglio 50 sub 1 del Comune di TA di NA con qualità Bene comune non censibile - Corte comune ai sub 2-3; particella 2348 del Foglio 50 sub
2 del Comune di TA di NA categoria C2a classe 2 superficie 20 mq - ripostiglio;
particella 2348 del Foglio 50 sub 3 del Comune di TA di NA con qualità categoria
C6a classe 2 superficie 18mq - Autorimessa.
Gli attori hanno dichiarato che, dapprima i loro genitori, sig.ri e , e in Parte_4 Persona_1 seguito loro stessi, hanno esercitato su detto terreno, per oltre venti anni, in maniera pacifica, esclusiva e ininterrotta il possesso (più nel dettaglio a far data dal 20 novembre 1968).
Successivamente gli attori hanno proceduto a individuare i soggetti titolari del terreno del quale hanno chiesto l'accertamento della intervenuta usucapione che sono stati individuati negli odierni convenuti all'esito di un attento esame della documentazione catastale.
In punto di diritto gli attori hanno evidenziato che ricorrono i presupposti per l'accoglimento della loro domanda e, in particolare, hanno precisato di essere subentrati ex art 1146 c.c. nel possesso del fondo oggetto del presente procedimento per successione ai loro genitori.
A ulteriore conferma della intervenuta usucapione hanno depositato delle fotografie nelle quali loro e i loro genitori sono ritratti sulla particella oggetto di usucapione e hanno altresì evidenziato di aver costruito sul fondo dei garage nell'anno 1972 per i quali hanno anche presentato un condono nell'anno 1986.
Infine, gli attori hanno evidenziato di aver correttamente adempiuto la condizione di procedibilità e di aver adito apposito organo di mediazione con esito negativo. pagina 2 di 5 Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti (19.09.2024) il difensore di parte attrice ha evidenziato che nelle more è deceduto il sig. e ha chiesto Persona_2 termine per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi, richiesta che è stata accolta dallo scrivente. All'udienza del 20 febbraio 2025 il Giudice, accertata la regolarità della notifica nei confronti degli eredi del sig. si è pronunciato sulle richieste di prova di parte attrice, rinviando per Persona_2
l'esame dei testi ammessi all'udienza del 26 febbraio 2025. All'udienza indicata si è svolta la prova per testi e, successivamente, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando al termine per note conclusive.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti (sopra individuati) i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n. pagina 3 di 5 1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dagli attori appare fondata, essendo emerso dagli atti e, in particolare, dalle prove orali assunte la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste sig. il quale ha riferito di essere parente degli attori, dopo aver preso visione dei Testimone_1 documenti ammessi, ha affermato che i suoi nonni prima e, in seguito i loro figli, ossia gli odierni attori, hanno posseduto il fondo oggetto del presente procedimento. Il teste ha precisato di essere lui stesso cresciuto nella casa ove si trova il terreno rappresentato nelle foto e che questo fondo era usato dai suoi genitori per parcheggiarci la macchina e per farci razzolare le galline (“mio nonno ci uccideva le galline e ci faceva razzolare le galline;
mia NA ci stendeva anche i panni;
sono nato nel 1975 e i miei genitori e nonni hanno posseduto questi beni posso dire fin da quando sono nato”).
Le medesime circostanze sono state ribadite dalla sig.ra vicina di casa degli attori, la Testimone_2 quale ha riferito: “si confermo che i ricorrenti e i loro genitori hanno sempre posseduto il fondo che mi si mostra in foto;
lo hanno sempre usato e in particolare ci camminavano e ci facevano giocare anche i loro figli, anche io ci giocavo;
ci allevavano anche i conigli per la famiglia”. Sul piano temporale, la teste ha dichiarato che gli attori hanno sempre posseduto il terreno “da quando ha memoria”. pagina 4 di 5 Ritiene il presente Tribunale che alla luce di quanto precede deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte degli attori sul bene per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei convenuti, intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione. Gli attori e i loro danti causa, secondo quanto emerso dalla prova orale svolta, hanno sempre posseduto il bene di cui è causa e tale circostanza è altresì confermata anche dalle fotografie allegate in atti dalle quali emerge che il terreno è stato da loro personalmente utilizzato.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della presente controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte degli attori del diritto proprietà avente ad oggetto il terreno di seguito indicato:
- Catasto Terreni: particella 2348 del Foglio 50 del Comune di TA di NA con qualità
Ente Urbano e superficie di 136mq;
- Catasto Fabbricati: particella 2348 del Foglio 50 sub 1 del Comune di TA di NA con qualità Bene comune non censibile - Corte comune ai sub 2-3; particella 2348 del Foglio 50 sub
2 del Comune di TA di NA categoria C2a classe 2 superficie 20 mq - ripostiglio;
particella 2348 del Foglio 50 sub 3 del Comune di TA di NA con qualità categoria
C6a classe 2 superficie 18mq – Autorimessa;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5