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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3523 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CAMPA GABRIELLA ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo giusta delega in atti Email_1
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, coniuge per matrimonio contratto in RO Di Papa in data 26.2.1995.
[...]
La ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi dovuta allontanare dalla ex casa coniugale per gli agiti violenti del coniuge, cercando ospitalità da un'amica e cercando lavori occasionali e saltuari per sopravvivere;
che il marito si trova agli arresti domiciliari per scontare una pena.
L'attrice ha, dunque, chiesto: “
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto 2.la casa coniugale di proprietà del sig. sarà assegnata allo stesso essendosene la CP_1 sig.ra già allontanata 3. ordinare al sig. di consegnare tutti gli effetti personali e beni della CP_1
sig.ra che sono rimasti all'interno della casa coniugale 4.ordinare l'immediata consegna dei Pt_1
due veicoli in premessa meglio indicati di proprietà della sig.ra 5.disporre a carico del sig. Pt_1 [...]
CP_
un assegno di mantenimento in favore della sig.ra da pagarsi entro il 05 di ogni mese sul Pt_1
conto corrente alla stessa intestato, quantificandolo nell'importo di euro 300 o nella somma minore
o maggiore che l'On.le Presidente riterrà di giustizia”.
Il resistente, pur ritualmente evocato, non è comparso né si è costituito in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 10.7.2024, la ricorrente ha dichiarato: “non lavoro, ho sempre fatto tutto ma non ho nulla di concreto, mi arrangio, durante il matrimonio non ho lavorato, ho fatto la casalinga, lavoravo come colf e in un'impresa di pulizia, sempre senza contratto, ricavavo circa 300 euro al mese, attualmente mi arrangio in base a chi mi chiama, sostituisco dove serve, vivo alla giornata, anche come lavapiatti, mi stanno ospitando diverse persone, nessuno accetta in maniera continuativa perché c'è pericolo che lui possa trovarmi, mi sono allontanata da casa perché era diventato violento, si è messo con un'altra, sono stata costretta ad allontanarmi da casa, ho preso anche delle botte, non ho denunciato, mi sono allontanata da casa 3 anni, ora è uscito dai CP_1
domiciliari, si è fatto 7 anni ai domiciliari, li ha fatti anche quando stavamo insieme, lui è rimasto nell'abitazione coniugale, lui è un fabbro e aveva il laboratorio vicino la casa, ha sempre lavorato a nero, guadagna a seconda di quanto lavora, attualmente non so cosa faccia, ha un camion intestato
a me, io mi sono occupata dei bambini e lavorava, così andavamo avanti”. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente, finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che ormai da tempo vivono separati di fatto.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle domande accessorie, il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione al convenuto della ex casa familiare, in quanto in mancanza di figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti da tutelare non è possibile procedere all'assegnazione della casa familiare.
Inammissibili risultano anche le domande dirette ad ottenere la consegna degli effetti personali rimasti all'interno della casa familiare nonché di due veicoli di proprietà, asseritamente rimasti nella disponibilità del coniuge. L'attrice, peraltro, non ha specificato i beni rimasti nella casa familiare e neppure ha offerto alcuna prova che i veicoli si trovino effettivamente nella disponibilità del coniuge, talché – oltre che inammissibili – le domande proposte si appalesano sprovviste di alcun riscontro probatorio.
Resta da affrontare la questione economica.
Con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., in data 25.7.2024, nulla è stato previsto “a titolo di mantenimento della ricorrente, considerando che la stessa non ha allegato la sperequazione economica – all'udienza del 10 luglio 2024 non ha saputo dire se attualmente il lavora ed CP_1
eventualmente quanto guadagna - e tenuto conto che la coabitazione è cessata tre anni fa”.
Il Collegio, in questa sede, osserva che la ricorrente nulla ha dedotto rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del 10.7.2024 pare evincersi che la stessa, in costanza di matrimonio, abbia lavorato soltanto in difetto di regolarizzazione, mentre il marito svolgeva l'attività di fabbro, anche lui in nero. Non è dato sapere quali fossero all'epoca le entrate del convenuto.
La ricorrente ha dedotto che, dopo essersi allontanata dalla casa familiare, ha trovato ospitalità presso amici e conoscenti, senza essere gravata da oneri alloggiativi.
Ha altresì dedotto di svolgere lavori occasionali e saltuari, vivendo alla giornata, per procurarsi di che vivere.
Nulla ha saputo riferire del coniuge con cui ormai non ha contatti da almeno tre anni.
Ha soltanto riferito che, quando si è allontanata dalla casa familiare, il marito si trovava agli arresti domiciliari.
A suo dire, il sarebbe rimasto agli arresti domiciliari per ben 7 anni. CP_1
E' ragionevole supporre che ciò abbia influito negativamente sull'avviamento della sua attività di fabbro, peraltro svolta in nero.
In mancanza di allegazioni in ordine all'attività attualmente svolta dal convenuto ed in mancanza altresì di allegazioni e prove in ordine alle sue entrate, il Collegio ritiene che, anche considerato il prolungato stato di detenzione del , sia ragionevole concludere che, così come la ricorrente, CP_1
anche il resistente svolga lavori occasionali e saltuari per sopravvivere.
Sicché il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di contributo di mantenimento non possa trovare accoglimento.
Alla stregua delle statuizioni che precedono e considerata la contumacia del convenuto, nulla va disposto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda per le ragioni meglio specificate in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3523 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CAMPA GABRIELLA ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo giusta delega in atti Email_1
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, coniuge per matrimonio contratto in RO Di Papa in data 26.2.1995.
[...]
La ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi dovuta allontanare dalla ex casa coniugale per gli agiti violenti del coniuge, cercando ospitalità da un'amica e cercando lavori occasionali e saltuari per sopravvivere;
che il marito si trova agli arresti domiciliari per scontare una pena.
L'attrice ha, dunque, chiesto: “
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto 2.la casa coniugale di proprietà del sig. sarà assegnata allo stesso essendosene la CP_1 sig.ra già allontanata 3. ordinare al sig. di consegnare tutti gli effetti personali e beni della CP_1
sig.ra che sono rimasti all'interno della casa coniugale 4.ordinare l'immediata consegna dei Pt_1
due veicoli in premessa meglio indicati di proprietà della sig.ra 5.disporre a carico del sig. Pt_1 [...]
CP_
un assegno di mantenimento in favore della sig.ra da pagarsi entro il 05 di ogni mese sul Pt_1
conto corrente alla stessa intestato, quantificandolo nell'importo di euro 300 o nella somma minore
o maggiore che l'On.le Presidente riterrà di giustizia”.
Il resistente, pur ritualmente evocato, non è comparso né si è costituito in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 10.7.2024, la ricorrente ha dichiarato: “non lavoro, ho sempre fatto tutto ma non ho nulla di concreto, mi arrangio, durante il matrimonio non ho lavorato, ho fatto la casalinga, lavoravo come colf e in un'impresa di pulizia, sempre senza contratto, ricavavo circa 300 euro al mese, attualmente mi arrangio in base a chi mi chiama, sostituisco dove serve, vivo alla giornata, anche come lavapiatti, mi stanno ospitando diverse persone, nessuno accetta in maniera continuativa perché c'è pericolo che lui possa trovarmi, mi sono allontanata da casa perché era diventato violento, si è messo con un'altra, sono stata costretta ad allontanarmi da casa, ho preso anche delle botte, non ho denunciato, mi sono allontanata da casa 3 anni, ora è uscito dai CP_1
domiciliari, si è fatto 7 anni ai domiciliari, li ha fatti anche quando stavamo insieme, lui è rimasto nell'abitazione coniugale, lui è un fabbro e aveva il laboratorio vicino la casa, ha sempre lavorato a nero, guadagna a seconda di quanto lavora, attualmente non so cosa faccia, ha un camion intestato
a me, io mi sono occupata dei bambini e lavorava, così andavamo avanti”. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente, finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che ormai da tempo vivono separati di fatto.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle domande accessorie, il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione al convenuto della ex casa familiare, in quanto in mancanza di figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti da tutelare non è possibile procedere all'assegnazione della casa familiare.
Inammissibili risultano anche le domande dirette ad ottenere la consegna degli effetti personali rimasti all'interno della casa familiare nonché di due veicoli di proprietà, asseritamente rimasti nella disponibilità del coniuge. L'attrice, peraltro, non ha specificato i beni rimasti nella casa familiare e neppure ha offerto alcuna prova che i veicoli si trovino effettivamente nella disponibilità del coniuge, talché – oltre che inammissibili – le domande proposte si appalesano sprovviste di alcun riscontro probatorio.
Resta da affrontare la questione economica.
Con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., in data 25.7.2024, nulla è stato previsto “a titolo di mantenimento della ricorrente, considerando che la stessa non ha allegato la sperequazione economica – all'udienza del 10 luglio 2024 non ha saputo dire se attualmente il lavora ed CP_1
eventualmente quanto guadagna - e tenuto conto che la coabitazione è cessata tre anni fa”.
Il Collegio, in questa sede, osserva che la ricorrente nulla ha dedotto rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del 10.7.2024 pare evincersi che la stessa, in costanza di matrimonio, abbia lavorato soltanto in difetto di regolarizzazione, mentre il marito svolgeva l'attività di fabbro, anche lui in nero. Non è dato sapere quali fossero all'epoca le entrate del convenuto.
La ricorrente ha dedotto che, dopo essersi allontanata dalla casa familiare, ha trovato ospitalità presso amici e conoscenti, senza essere gravata da oneri alloggiativi.
Ha altresì dedotto di svolgere lavori occasionali e saltuari, vivendo alla giornata, per procurarsi di che vivere.
Nulla ha saputo riferire del coniuge con cui ormai non ha contatti da almeno tre anni.
Ha soltanto riferito che, quando si è allontanata dalla casa familiare, il marito si trovava agli arresti domiciliari.
A suo dire, il sarebbe rimasto agli arresti domiciliari per ben 7 anni. CP_1
E' ragionevole supporre che ciò abbia influito negativamente sull'avviamento della sua attività di fabbro, peraltro svolta in nero.
In mancanza di allegazioni in ordine all'attività attualmente svolta dal convenuto ed in mancanza altresì di allegazioni e prove in ordine alle sue entrate, il Collegio ritiene che, anche considerato il prolungato stato di detenzione del , sia ragionevole concludere che, così come la ricorrente, CP_1
anche il resistente svolga lavori occasionali e saltuari per sopravvivere.
Sicché il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di contributo di mantenimento non possa trovare accoglimento.
Alla stregua delle statuizioni che precedono e considerata la contumacia del convenuto, nulla va disposto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda per le ragioni meglio specificate in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera