Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione artt. 1, commi 641 e 642 della legge n. 147 del 2013 e assenza del presupposto d'imposta TARI

    L'avviso di accertamento era stato annullato in autotutela prima della proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 7 c. 5-bis del D.Lgs n. 546/1992

    L'avviso di accertamento era stato annullato in autotutela prima della proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Illegittimità di interessi e sanzioni

    L'avviso di accertamento era stato annullato in autotutela prima della proposizione del ricorso.

  • Altro
    Richiesta di condanna alle spese

    Le spese vengono compensate tra le parti.

  • Accolto
    Eccezione di inammissibilità/improponibilità

    L'avviso di accertamento era stato annullato in autotutela prima della proposizione del ricorso, rendendo il gravame inammissibile.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    Le spese vengono compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 45
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo