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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lioni - Piazza Vittorio Emanuele Iii, N. 2 83047 Lioni AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78/2025 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “pronunciare … - la nullità dell'avviso di pagamento per violazione dell'artt. 1, commi 641
e 642 della legge n. 147 del 2013 e per assenza del presupposto d'imposta TARI;
- la nullità dell'avviso di pagamento per violazione dell'art. 7 c.
5-bis del D.Lgs n. 546/1992; - di annullare gli interessi e le sanzioni irrogate in quanto illegittimi … condannare il Comune di Lioni e la società Gamma Tributi Srl, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546, nella misura di € 500, che riterrà di giustizia, con attribuzione ai difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”; per la resistente: “- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso;
- in via subordinata dichiarare la cessata materia del contendere a spese compensate, con riserva di diversa istanza in merito ovvero in considerazione della condotta processuale di controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 78/2025, notificatogli il 31 luglio 2025, col quale Gamma Tributi S.r.l. aveva reclamato per conto del Comune di Lioni somme asseritamente dovute per TARI per l'ano d'imposta 2024.
Il ricorrente ha dedotto di nulla dovere, per essere cessato il possesso del locale ubicato alla piazza della
Vittoria del comune irpino in data 31 dicembre 2020, come da denuncia regolarmente trasmessa il 5 gennaio
2021; ha lamentato, altresì, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria.
Costituendosi con controdeduzioni del 14 novembre 2025, Gamma Tributi S.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso un avviso di accertamento annullato in autotutela il 18 settembre 2025, prima della proposizione del gravame,
Il Comune di Lioni non s'è costituito.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'accertamento oggetto di gravame in data precedente la notifica del ricorso giustifica la pronuncia dell'inammissibilità del gravame.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, attesa la natura e la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lioni - Piazza Vittorio Emanuele Iii, N. 2 83047 Lioni AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78/2025 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “pronunciare … - la nullità dell'avviso di pagamento per violazione dell'artt. 1, commi 641
e 642 della legge n. 147 del 2013 e per assenza del presupposto d'imposta TARI;
- la nullità dell'avviso di pagamento per violazione dell'art. 7 c.
5-bis del D.Lgs n. 546/1992; - di annullare gli interessi e le sanzioni irrogate in quanto illegittimi … condannare il Comune di Lioni e la società Gamma Tributi Srl, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546, nella misura di € 500, che riterrà di giustizia, con attribuzione ai difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”; per la resistente: “- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso;
- in via subordinata dichiarare la cessata materia del contendere a spese compensate, con riserva di diversa istanza in merito ovvero in considerazione della condotta processuale di controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 78/2025, notificatogli il 31 luglio 2025, col quale Gamma Tributi S.r.l. aveva reclamato per conto del Comune di Lioni somme asseritamente dovute per TARI per l'ano d'imposta 2024.
Il ricorrente ha dedotto di nulla dovere, per essere cessato il possesso del locale ubicato alla piazza della
Vittoria del comune irpino in data 31 dicembre 2020, come da denuncia regolarmente trasmessa il 5 gennaio
2021; ha lamentato, altresì, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria.
Costituendosi con controdeduzioni del 14 novembre 2025, Gamma Tributi S.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso un avviso di accertamento annullato in autotutela il 18 settembre 2025, prima della proposizione del gravame,
Il Comune di Lioni non s'è costituito.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'accertamento oggetto di gravame in data precedente la notifica del ricorso giustifica la pronuncia dell'inammissibilità del gravame.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, attesa la natura e la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.