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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28810/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.08.2024 da
1) SI.ra Parte_1
Nata a Milano (MI) il 02/07/1965
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20008 Bareggio (MI) con l'Avv. Valeria De Leo (CF ) del Foro di Pavia presso la quale ha eletto C.F._2 domicilio telematico
e
2) SI. Controparte_1
Nato a Como (Co) il 07.01.1967
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], 20008 Bareggio (MI) con gli Avv.ti Guido Baroni (CF ) e Laura Depalma (CF C.F._4
) entrambi del Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico C.F._5
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio (MI) in data 08.09.1996 (anno
1996, atto n. 33, parte 2, serie A) in regime di separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le seguenti figlie:
• nata a [...] il [...] (CF , cittadina italiana Persona_1 C.F._6
• nata a [...] il [...] (CF ), cittadina italiana Persona_2 C.F._7 FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08.08.2024, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 di dichiarare la separazione personale con;
assegnazione della casa coniugale;
di Controparte_1 dichiarare l'obbligo per il SI. di contribuire al mantenimento delle figlie, mediante CP_1 versamento diretto della somma di €300,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 10.01.2025, si è costituito in giudizio parte resistente, il quale si è associato alla domanda di separazione ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 18.02.205 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione avanzata nel ricorso Pt_1 introduttivo;
3. la casa familiare sita in Bareggio, Via San Carlo 19 di proprietà esclusiva della SI.ra Pt_1 rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con i beni ivi presenti;
4. il SI. verserà direttamente alla GL , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Per_2 medesima la somma di € 250,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
per quanto riguarda NA, stante la raggiunta autosufficienza economica, la stessa non percepirà alcun mantenimento né ordinario né straordinario da parte del SI. ; CP_1
5. ciascun genitore terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative a secondo Per_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017;
6. le detrazioni fiscali connesse al mantenimento della GL verranno effettuate e suddivise Per_2 nella misura del 50% tra le Parti. I genitori si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini, ricevute intestate alla GL;
7. la SI.ra si impegna, trascorsi sei mesi dalla sentenza di separazione, a stipulare apposito Pt_1 atto notarile, avvalendosi dei relativi benefici fiscali, per l'acquisto della quota parte del box cointestato sito in Bareggio (MI), Via S. Carlo, 19, corrispondendo al sig. l'importo di € CP_1
8.000,00, spese notarili interamente a carico di parte acquirente.
8. le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con decreto del 19.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla GL non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio (MI) in data
[...]
08.09.1996;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa NA Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.08.2024 da
1) SI.ra Parte_1
Nata a Milano (MI) il 02/07/1965
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20008 Bareggio (MI) con l'Avv. Valeria De Leo (CF ) del Foro di Pavia presso la quale ha eletto C.F._2 domicilio telematico
e
2) SI. Controparte_1
Nato a Como (Co) il 07.01.1967
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], 20008 Bareggio (MI) con gli Avv.ti Guido Baroni (CF ) e Laura Depalma (CF C.F._4
) entrambi del Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico C.F._5
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio (MI) in data 08.09.1996 (anno
1996, atto n. 33, parte 2, serie A) in regime di separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le seguenti figlie:
• nata a [...] il [...] (CF , cittadina italiana Persona_1 C.F._6
• nata a [...] il [...] (CF ), cittadina italiana Persona_2 C.F._7 FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08.08.2024, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 di dichiarare la separazione personale con;
assegnazione della casa coniugale;
di Controparte_1 dichiarare l'obbligo per il SI. di contribuire al mantenimento delle figlie, mediante CP_1 versamento diretto della somma di €300,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 10.01.2025, si è costituito in giudizio parte resistente, il quale si è associato alla domanda di separazione ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 18.02.205 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione avanzata nel ricorso Pt_1 introduttivo;
3. la casa familiare sita in Bareggio, Via San Carlo 19 di proprietà esclusiva della SI.ra Pt_1 rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con i beni ivi presenti;
4. il SI. verserà direttamente alla GL , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Per_2 medesima la somma di € 250,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
per quanto riguarda NA, stante la raggiunta autosufficienza economica, la stessa non percepirà alcun mantenimento né ordinario né straordinario da parte del SI. ; CP_1
5. ciascun genitore terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative a secondo Per_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017;
6. le detrazioni fiscali connesse al mantenimento della GL verranno effettuate e suddivise Per_2 nella misura del 50% tra le Parti. I genitori si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini, ricevute intestate alla GL;
7. la SI.ra si impegna, trascorsi sei mesi dalla sentenza di separazione, a stipulare apposito Pt_1 atto notarile, avvalendosi dei relativi benefici fiscali, per l'acquisto della quota parte del box cointestato sito in Bareggio (MI), Via S. Carlo, 19, corrispondendo al sig. l'importo di € CP_1
8.000,00, spese notarili interamente a carico di parte acquirente.
8. le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con decreto del 19.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla GL non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio (MI) in data
[...]
08.09.1996;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa NA Cattaneo