Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n.1432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1432 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 9 giugno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in San Sebastiano Parte_1 C.F._1
al Vesuvio alla via Achille Grandi, 16 presso lo studio dell'Avv. Francesco Parisi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in San Sebastiano al Parte_2 C.F._2
Vesuvio alla via Achille Grandi, 16 presso lo studio dell'Avv. Francesco Parisi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l' 8.4.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli il 21.9.1998, dal quale nascevano due figli- Per_1
(nata in [...] il [...]) e (nato in [...] il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_2
economicamente autosufficienti - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 9 giugno 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente e ciascuno nei confronti dell'altro riconosce di non essere bisognevole di mantenimento.
c) I figli entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti pur continuando a coltivare rapporti con entrambi i genitori resteranno a vivere con la madre presso la casa coniugale assegnata a quest'ultima con gli arredi ed i mobili ivi contenuti.
d) Il sig. vista la non indipendenza economica dei figli verserà per ciascuno di essi Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 mensile oltre indici Istat avendo gli stessi a ciò manifestato il loro consenso con apposite dichiarazioni (all.6).
Eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti i figli saranno concordate preventivamente tra i coniugi e normalmente saranno ripartite tra loro in proporzione ai rispettivi redditi.
e) I coniugi si danno atto di aver concordemente regolato prima di questo atto ogni altro loro rapporto di natura economica anche relativo alla casa coniugale.
f) I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei propri passaporti personali.
2 V.G. n.1432/2025
g) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il termine di 30 giorni
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
10.3.1964) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n.165, parte II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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