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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 2339/2024
La giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, pendente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., assistita e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO
VINCENZO, con studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92, dove è stato eletto il domicilio;
appellante
e
(C.F. ) in persona del Sindaco e rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
legale p.t.,
(CF. ) in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_2 P.IVA_3
(CF. ) in persona del rappresentante legale p.t., CP_3 P.IVA_4
appellati contumaci in secondo grado;
in punto: appello avverso la sentenza 52/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano, datata
14.2.2024, depositata in cancelleria in data 19.2.2024 nel giudizio RG 4340/2023 e non notificata;
trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter e art. 352 cpc sino al 5 giugno 2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto: - in via principale e nel merito, accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 52/2024 resa dal
Giudice di Pace Civile di Bolzano, dott.ssa Giatti, nell'ambito del giudizio N.R.G 4340 /2023, depositata in cancelleria il 14.2.2024 e mai notificata, condannare il alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del primo grado secondo il principio di soccombenza virtuale, ed in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 615 I comma c.p.c. d.d. 12.9.2023, avanti al Giudice di Pace di Bolzano proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20230006000110001070858 del 7.8.2023, notificata a mezzo
PEC il 25.8.2023 dall'ente incaricato alla riscossione da parte del , ed CP_1 CP_1
avente ad oggetto sanzioni amministrative al Codice della Strada per un totale di E. 528,95.
Con comparsa di costituzione in primo grado dd.
3.2.2024 il e il Controparte_1
difesi Controparte_4
unitariamente, depositavano il provvedimento di discarico protocollo n. 1520 del 02/02/2024 riferito al ruolo afferente alla pretesa vantata dal Comando di Polizia Municipale del
[...]
al proprio doc. 3 e chiedevano quindi “dichiarare l'estinzione del giudizio per CP_1 cessata materia del contendere. Con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
Con sentenza n. 52/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno
19/2/2024, veniva dunque dichiarata “cessata la materia del contendere a spese compensate”,
“verificata la sussistenza dell'avvenuto sgravio da parte dell'ente creditore”.
Con atto di appello dd. 31.7.2024 insorgeva Parte_1
, dolendosi dell'erronea pronuncia in primo grado in punto spese, facendo quindi valere
[...]
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, e domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del (solo) alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite, anche relative al primo grado.
All'esito dell'udienza del 6.2.2025, la Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia delle parti appellate, non costituitesi, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 5.6.2025, udienza che veniva sostituita con un termine ex art. 127 ter cpc concesso sino a tale data.
2. L'impugnazione è fondata per i seguenti motivi.
Invero, i resistenti in primo grado e odierni appellati, costituendosi nel giudizio di primo grado hanno depositato il provvedimento di discarico, emesso soltanto a seguito dell'opposizione spiegata in primo grado e riferito al ruolo oggetto di impugnazione, non svolgendo nessuna difesa nel merito;
con tale comportamento è quindi stato ammesso, in particolare anche dal , che, se avesse svolto le— sicuramente necessarie- Controparte_1
verifiche per il discarico anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto senz'altro provvedere al discarico. pag. 2/4 Pertanto, deve ritenersi che l'appellato abbia dato causa ai costi Controparte_1
processuali del primo grado per tardivo esercizio dei poteri di autotutela (cfr. sul punto
Comm. trib. reg. sez. XXXVIII - Roma, 28/01/2008, n. 279).
In applicazione del principio di causalità (Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958 – art. 91 c.p.c.), in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite di primo grado sono da porsi quindi a carico del , in accoglimento del relativo motivo di appello. Controparte_1
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 0,01 a
€ 1.100,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate negli importi minimi spettanti per le singole fasi svoltesi.
3. Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché il soccombente va condannato a rifondere all'appellante le spese del Controparte_1 presente giudizio d'appello che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014 (cfr.
Cassazione civile sez. II, 08/07/2024, n.18561, quindi sempre scaglione di valore da € 0,01 a
€ 1.100,00), tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), per cui vengono liquidate nei valori tabellari minimi (tab.
2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 52/2024 del
Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024, fermo il resto, così dispone:
- condanna l'appellato a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado che sono liquidate come segue:
[...]
Euro 173,00 per compenso di avvocato, nonché spese vive per l'iscrizione a ruolo di Euro
70,00, 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- condanna l'appellato a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di appello che sono liquidate come segue: Euro
[...]
332,00 per compenso di avvocato, nonché spese vive per l'iscrizione a ruolo nell'importo di
Euro 64,50, 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge e successive occorrende. pag. 3/4 Così deciso a Bolzano, in data 10/06/2025
La Giudice
Birgit Fischer firma digitale
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 2339/2024
La giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, pendente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., assistita e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO
VINCENZO, con studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92, dove è stato eletto il domicilio;
appellante
e
(C.F. ) in persona del Sindaco e rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
legale p.t.,
(CF. ) in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_2 P.IVA_3
(CF. ) in persona del rappresentante legale p.t., CP_3 P.IVA_4
appellati contumaci in secondo grado;
in punto: appello avverso la sentenza 52/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano, datata
14.2.2024, depositata in cancelleria in data 19.2.2024 nel giudizio RG 4340/2023 e non notificata;
trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter e art. 352 cpc sino al 5 giugno 2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto: - in via principale e nel merito, accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 52/2024 resa dal
Giudice di Pace Civile di Bolzano, dott.ssa Giatti, nell'ambito del giudizio N.R.G 4340 /2023, depositata in cancelleria il 14.2.2024 e mai notificata, condannare il alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del primo grado secondo il principio di soccombenza virtuale, ed in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 615 I comma c.p.c. d.d. 12.9.2023, avanti al Giudice di Pace di Bolzano proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20230006000110001070858 del 7.8.2023, notificata a mezzo
PEC il 25.8.2023 dall'ente incaricato alla riscossione da parte del , ed CP_1 CP_1
avente ad oggetto sanzioni amministrative al Codice della Strada per un totale di E. 528,95.
Con comparsa di costituzione in primo grado dd.
3.2.2024 il e il Controparte_1
difesi Controparte_4
unitariamente, depositavano il provvedimento di discarico protocollo n. 1520 del 02/02/2024 riferito al ruolo afferente alla pretesa vantata dal Comando di Polizia Municipale del
[...]
al proprio doc. 3 e chiedevano quindi “dichiarare l'estinzione del giudizio per CP_1 cessata materia del contendere. Con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
Con sentenza n. 52/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno
19/2/2024, veniva dunque dichiarata “cessata la materia del contendere a spese compensate”,
“verificata la sussistenza dell'avvenuto sgravio da parte dell'ente creditore”.
Con atto di appello dd. 31.7.2024 insorgeva Parte_1
, dolendosi dell'erronea pronuncia in primo grado in punto spese, facendo quindi valere
[...]
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, e domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del (solo) alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite, anche relative al primo grado.
All'esito dell'udienza del 6.2.2025, la Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia delle parti appellate, non costituitesi, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 5.6.2025, udienza che veniva sostituita con un termine ex art. 127 ter cpc concesso sino a tale data.
2. L'impugnazione è fondata per i seguenti motivi.
Invero, i resistenti in primo grado e odierni appellati, costituendosi nel giudizio di primo grado hanno depositato il provvedimento di discarico, emesso soltanto a seguito dell'opposizione spiegata in primo grado e riferito al ruolo oggetto di impugnazione, non svolgendo nessuna difesa nel merito;
con tale comportamento è quindi stato ammesso, in particolare anche dal , che, se avesse svolto le— sicuramente necessarie- Controparte_1
verifiche per il discarico anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto senz'altro provvedere al discarico. pag. 2/4 Pertanto, deve ritenersi che l'appellato abbia dato causa ai costi Controparte_1
processuali del primo grado per tardivo esercizio dei poteri di autotutela (cfr. sul punto
Comm. trib. reg. sez. XXXVIII - Roma, 28/01/2008, n. 279).
In applicazione del principio di causalità (Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958 – art. 91 c.p.c.), in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite di primo grado sono da porsi quindi a carico del , in accoglimento del relativo motivo di appello. Controparte_1
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 0,01 a
€ 1.100,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate negli importi minimi spettanti per le singole fasi svoltesi.
3. Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché il soccombente va condannato a rifondere all'appellante le spese del Controparte_1 presente giudizio d'appello che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014 (cfr.
Cassazione civile sez. II, 08/07/2024, n.18561, quindi sempre scaglione di valore da € 0,01 a
€ 1.100,00), tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), per cui vengono liquidate nei valori tabellari minimi (tab.
2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 52/2024 del
Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024, fermo il resto, così dispone:
- condanna l'appellato a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado che sono liquidate come segue:
[...]
Euro 173,00 per compenso di avvocato, nonché spese vive per l'iscrizione a ruolo di Euro
70,00, 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- condanna l'appellato a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di appello che sono liquidate come segue: Euro
[...]
332,00 per compenso di avvocato, nonché spese vive per l'iscrizione a ruolo nell'importo di
Euro 64,50, 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge e successive occorrende. pag. 3/4 Così deciso a Bolzano, in data 10/06/2025
La Giudice
Birgit Fischer firma digitale
pag. 4/4