Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01663/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2024, proposto da V.L.D.I. SALUS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Comune di San Valentino OR, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall’amministrazione in relazione all’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto la realizzazione di una nuova struttura sanitaria, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta ed alla definizione del procedimento avviato con istanza di parte ricorrente del 13.09.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Azienda Sanitaria Locale di LE;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale:
- di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata in data 13.09.2022 ed avente ad oggetto la realizzazione di una nuova struttura sanitaria, per la erogazione di prestazioni di “ Centro Diurno per Adulti e Centro Demenze ”, in regime semiresidenziale, in via Provinciale Sarno - Nocera n. 36 del Comune di San Valentino OR;
- di accertare la sussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza predetta;
- di accertare la fondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 31 co. 3 c.p.a., per la piena conformità della istanza della Società ricorrente con il fabbisogno sanitario ricognito nel DCA n. 83/2019;
- di nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine stabilito.
A sostegno del ricorso proposto, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver presentato in data 13.09.2022 istanza per la realizzazione della struttura sanitaria predetta al Comune di San Valentino OR;
- che in data 14.09.2022 tale istanza è stata trasmessa dal Comune all’A.S.L. per l’espressione del parere di sua spettanza;
- che, dopo una iniziale fase istruttoria, l’A.S.L. è rimasta silente sull’istanza e, per questa ragione, la V.L.D.I. Salus ha proposto ricorso davanti a questo Tar contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione;
- che questo Tar, con sentenza n. 1574/2024, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha affermato l’obbligo per l’A.S.L. di concludere il segmento procedimentale di sua competenza e di provvedere entro il termine di 30 giorni a trasmettere alla Regione le risultanze delle verifiche effettuate e il relativo parere sulla compatibilità del progetto;
- che con la stessa sentenza è stato altresì disposto che, una volta pervenutole il parere trasmesso da parte dell’A.S.L., la Regione avrebbe dovuto provvedere agli ulteriori adempimenti, per come previsti nell’ambito del procedimento amministrativo in questione e che, successivamente, sarebbe spettato al Comune provvedere a quanto di sua competenza;
- che l’A.S.L. ha rilasciato il parere di sua competenza in data 16.09.2024 trasmettendolo alla Regione;
- che, tuttavia, la Regione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere entro il termine di 20 giorni prescritto non solo dalla DGRC 7301/2001, ma anche dalla sentenza del Tar LE n. 1574/2024.
2. Si sono costituite la Regione e l’A.S.L., mentre non si è costituito il Comune.
2.1. La Regione ha concluso per il rigetto del ricorso nei suoi confronti, sostenendo:
- per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno adulti non autosufficienti per 20 p.l., di avere espresso parere favorevole;
- per quanto riguarda la realizzazione del centro demenze in regime semiresidenziale per 20 p.l., di avere richiesto alla A.S.L. chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo del fabbisogno, tenuto conto della presenza di due richieste in itinere per complessivi 40 p.l. di centro demenze che “ se venissero vagliate favorevolmente saturerebbero il fabbisogno programmato ” e di avere pertanto rinviato all’esito l’esame della pratica (cfr. stralcio verbale n. 105 relativo alla seduta dell’8.10.2024 Commissione Regionale ex D.G.R.C. n. 7301/2001 del 24.10.2024).
2.2. Con memoria del 04.11.2024, l’A.S.L. di LE, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per avere già reso il parere di competenza per la realizzazione della struttura sanitaria prot. n. 194748/2024 del 16.09.2024 con esito favorevole alla società ricorrente, concludendo per la inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 10.06.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Ciò posto, prima di procedere oltre, va dato atto degli atti intervenuti con riferimento alla vicenda oggetto di causa.
4.1. In particolare, nella seduta del 23.02.2024 l’A.S.L. ha espresso parere favorevole sulla richiesta della ricorrente di realizzazione della struttura suddetta “ rappresentando che nell’ambito del Distretto Sanitario n. 62 insistono n. 1 struttura sanitaria già autorizzata e n. 1 interessata dal processo di riconversione del DCA 89/2019 … per la stessa tipologia di prestazioni rimandando, pertanto, alla Regione Campania – Commissione Regionale ex DGRC 7301/2001 – le ulteriori valutazioni del fabbisogno ” (v. nota prot. n. 46735 del 29.02.2024 depositata dall’A.S.L. in data 1.03.2024).
4.2. Con nota prot. PG/2024/0198584 del 18.04.2024 il Presidente della Commissione regionale ex DGRC 7301/2001:
- ha rinviato la pratica all’A.S.L. per l’integrazione del parere, rilevando che “ nel parere di primo grado è stata omessa la valutazione dei requisiti della localizzazione e della compatibilità del progetto con il fabbisogno ” e che “ ai sensi della DGRC 7301/2001, la Commissione regionale non può rendere il parere di secondo grado in mancanza della valutazione, da parte della Commissione 7301 aziendale, di tutti gli elementi richiesti dalla DGRC 7301/2001 ”;
- ha poi evidenziato che “ ad una prima valutazione del fabbisogno relativo ai setting richiesti, c’è capienza per i 20 p.l. di centro diurno adulti, ma non per i 20 p.l. per centro demenze in regime semiresidenziale attesa la presenza di n. 2 precedenti pratiche ancora in itinere per complessivi 40 p.l. che andrebbero definite prioritariamente rispetto alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione in esame ”.
4.3. Dopo la restituzione della pratica dalla Commissione Regionale all’A.S.L., nessun parere è stato reso da quest’ultima, per cui la V.L.D.I. SALUS S.r.l. ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Azienda Sanitaria presso questo T.A.R. che con sentenza n. 1574/2024 del 24.07.2024 ha condannato l’amministrazione a provvedere.
4.4. Con parere reso nella seduta del 13.09.2024, la Commissione Aziendale ex D.G.R.C. 3958/2001 ha espresso “ parere favorevole alla realizzazione, relativamente al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale limitatamente al Comune di San Valentino OR (SA)- Distretto n. 62 della ASL LE, di nuova struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni di “Centro diurno per adulti non autosufficienti con 20 posti letto e Centro demenze con 20 posti letto in regime semiresidenziale”, della Società denominata “V.L.D.I. Salus Srl” […] ” (cfr. nota prot. ASLSA-0194748-2024 del 16.09.2024 trasmessa al Direttore Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del SSR con nota prot. ASLSA-0197264-2024 del 18.09.2024).
4.5. La Regione Campania con verbale n. 105 dell’8.10.2024 ha esaminato il parere di primo grado espresso dall’A.S.L. LE (nota prot. ASLSA-0197264-2024 del 18.09.2024) con nota acquisita al protocollo regionale n. 441663 del 23.09.2024, esprimendo parere favorevole sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di centro diurno adulti non autosufficienti per 20 p.l.
In relazione alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un centro demenze, la Commissione Regionale ex D.G.R.C. n. 7301/2001 ha invece disposto che “ considerato che la nota integrativa trasmessa dall’ASL non chiarisce le modalità di calcolo del fabbisogno in relazione alle due richieste in itinere per complessivi 40 posti letto di centro demenze, che, se venissero vagliate favorevolmente saturerebbero il fabbisogno programmato, reitera la richiesta di definizione delle pratiche pendenti per il setting centro demenze in regime semiresidenziale rinviando all’esito l’esame della presente pratica ” (cfr. nota Regione Campania prot. PG/2024/0503609 del 24.10.2024).
4.6. All’esito della restituzione della pratica dalla Commissione regionale a quella presso l’A.S.L. non è stato nuovamente espresso parere da parte di quest’ultima.
5. Tanto precisato, va preliminarmente respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’ASL LE nella memoria di costituzione del 04.11.2024, tenuto conto del persistente coinvolgimento dell’Azienda Sanitaria nella vicenda procedimentale in esame, per come delineata dall’art. 8-ter d.lgs. 502/1992 e dalla parte seconda del documento tecnico allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Campania del 31 dicembre 2001, n. 7301.
6. Ciò posto, il ricorso proposto è fondato e va accolto nei limiti nel prosieguo illustrati e sulla scorta delle seguenti considerazioni.
7. In via di necessaria premessa, come già fatto da questa Sezione, va evidenziato che “ nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie vi è il coinvolgimento di tre diverse amministrazioni nell’esplicazione delle rispettive competenze in materia. In particolare, l’art. 8-ter, comma 3, del D. Lgs. 502/1992 stabilisce che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ”.
Il relativo procedimento è ulteriormente articolato nella Regione Campania e viene efficacemente descritto nella parte seconda del documento tecnico allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Campania del 31 dicembre 2001, n. 7301.
In particolare, al punto 1.2. della parte seconda del documento tecnico predetto è riportato quanto segue per quanto di rilievo nell’economia della presente decisione: “i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare ovvero ampliare, trasformare o trasferire in altra sede strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, devono presentare al Comune in cui si intende realizzare la struttura stessa, domanda di concessione o autorizzazione edilizia e autorizzazione alla realizzazione. … Al fine di acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale, ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il Comune, entro tre giorni, invia copia della documentazione all'A.S.L. nel cui territorio sarà ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda. L'A.S.L., per il tramite di una apposita Commissione, verifica la compatibilità del progetto rispetto: - al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi in base agli elementi di valutazione precisati in precedenza; - al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici. La Commissione, nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., deve prevedere la presenza di esperti, anche esterni, in possesso di diversificate professionalità idonee per le verifiche richieste. L'A.S.L. trasmette alla Regione, Assessorato regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere di compatibilità entro 20 giorni dalla data di ricevimento, se trattasi di istanze inviate da Comuni con meno di 100.000 abitanti ovvero, entro 60 giorni, se trattasi di Comuni con più di 100.000 abitanti. La Giunta regionale per il tramite di una apposita commissione, all'uopo nominata, presieduta dal Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria, e costituita con le medesime caratteristiche previste per quella aziendale, valuta il parere di compatibilità espresso dall'A.S.L. e trasmette al Comune richiedente e all'A.S.L. il parere definitivo entro i successivi 20 giorni, se trattasi di istanze pervenute da un Comune con meno di 100.000 abitanti ovvero, entro i successivi 30 giorni, se trattasi di Comune con più di 100.000 abitanti. In caso di parere positivo il Comune rilascia, nei termini previsti dall'art. 4 del D.L. n. 398/1993 convertito nella legge n. 493/1993, la concessione o l'autorizzazione edilizia e la autorizzazione alla realizzazione della struttura, dandone notizia all'interessato. … Copia del provvedimento autorizzativo deve essere trasmesso, a cura del Comune, alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria ed alla Direzione Generale della A.S.L. competente.
La concessione o l'autorizzazione edilizia e l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sono rilasciate dal Comune contestualmente; le stesse non possono essere rilasciate nel caso in cui le verifiche di compatibilità non abbiano dato luogo a parere positivo. Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla realizzazione o nel caso in cui la stessa contenga prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto del fabbisogno complessivo e/o dei requisiti minimi, l'interessato può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. Il Comune decide sull'istanza, sentita la Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Per ottemperare alle prescrizioni, che - come innanzi riportato - possono riguardare l'effettivo rispetto del fabbisogno complessivo e/o dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il soggetto interessato deve provvedere, nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento dell'atto, a presentare gli adeguamenti progettuali necessari. Il Comune decide sull'autorizzazione alla realizzazione entro 60 giorni dal ricevimento del progetto adeguato. Il mancato adeguamento del progetto nel termine previsto comporta il diniego della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione alla realizzazione della struttura. Copia del provvedimento autorizzativo deve essere trasmesso, a cura del Comune, alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria ed alla Direzione Generale della A.S.L. competente ” (v. sentenza n. 2611/2023 di questa Sezione).
7.1. Come già evidenziato da questa Sezione in precedenti contenziosi, nella materia che ci occupa è necessario “ guardare all’amministrazione sanitaria in modo complessivo ed in senso ampio, tenendo in debito conto il carattere propedeutico del parere espresso dall’A.S.L. rispetto all’ulteriore proseguimento del procedimento da parte della Regione e del Comune ” (TAR Campania, LE, III, sent. 1815/2024). In altri termini, il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie vede coinvolte più amministrazioni la cui attività non va considerata alla stregua di “compartimento stagno” del tutto autonomo e distaccato rispetto agli altri, ma è parte integrante di una complessa vicenda procedimentale in cui l’operato di ciascuna amministrazione è profondamente interconnesso con quello delle altre e finalizzato all’adozione di un unico provvedimento conclusivo.
7.2. Emerge, allora, con prepotenza, la necessità che tutti gli attori coinvolti, nell’esercizio dei poteri rientranti nella rispettiva competenza si ispirino ai generali principi della collaborazione interistituzionale nonché della efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa che, nella materia della sanità, è esigenza ancor più avvertita se solo si considera che il rispetto delle tempistiche da osservare per la conclusione di un procedimento autorizzatorio - ovvero, di un subprocedimento interno ad esso - si pongono, prima di tutto, lo scopo primario di soddisfare in tempi ragionevoli il bisogno di prestazioni sanitarie rivolte alla collettività di un certo ambito territoriale.
8. Ciò posto e prima di procedere oltre, va intesa come richiamata in questa sede, in punto di giudizio avverso il silenzio, la consolidata giurisprudenza amministrativa che si è formata quanto ai presupposti per l’attivazione del relativo giudizio (v. tra le tante Consiglio di Stato, III Sez., 1° luglio 2020, n. 4204 e Consiglio di Stato, IV Sez., 22 aprile 2021, n. 3253).
In sintesi, per l’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio, è necessario che il giudice amministrativo accerti la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) la presentazione dell’istanza a provvedere;
b) l’obbligo giuridico di provvedere;
c) la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione, in quanto l’inerzia dell’amministrazione deve integrare gli estremi del mancato esercizio del potere amministrativo.
9. Nel caso di specie è pacifico e non contestato che con istanza del 13.09.2022, presentata presso il Comune intimato, parte ricorrente ha provveduto a richiedere il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria suddetta.
10. Sussiste, altresì, l’obbligo giuridico di provvedere in capo alla Regione che affonda le sue radici direttamente nel quadro normativo nazionale e regionale sopra riportato, oltre che nella sentenza di questo TAR LE n. 1574/2024, la quale ha acquisito l’autorità della cosa passata in giudicato.
11. L’attività oggetto della sollecitazione ha poi indubbiamente natura provvedimentale alla luce della circostanza che il complesso procedimento amministrativo sopra descritto si conclude con un provvedimento di autorizzazione oppure di diniego.
12. Sulla scorta di quanto si è osservato sopra, nella presente vicenda la Regione ha espresso parere favorevole soltanto in ordine alla realizzazione del centro per adulti non autosufficienti con 20 p.l.
In ordine all’ampliamento di ulteriori 20 p.l., invece, ha chiesto chiarimenti all’ASL considerato che la nota integrativa trasmessa dall’Azienda Sanitaria non chiarirebbe le modalità di calcolo del fabbisogno in relazione alle due richieste in itinere per complessivi 40 p.l. di centro demenze le quali, se venissero vagliate favorevolmente, saturerebbero il fabbisogno programmato.
12.1. Orbene, come già evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 2611/2023 in base alla “ D.G.R.C. 7301/2001 all’interno del procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie risulta espressamente stabilito l’obbligo per l’A.S.L., per il tramite di una apposita Commissione, di verificare la compatibilità del progetto anche rispetto “al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi in base agli elementi di valutazione precisati in precedenza”. … ai fini dell’espletamento dell’istruttoria predetta la D.G.R.C. 7301/2001 richiede espressamente l’espressione di parere da parte di Commissione, nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., con la presenza di esperti, anche esterni, in possesso di diversificate professionalità idonee per le verifiche richieste ”.
12.2. In effetti, nel caso di specie l’A.S.L., con nota prot. ASLSA.0194748 del 16.09.2024, ha espresso “ parere favorevole alla realizzazione, relativamente al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale limitamene al Comune di San Valentino OR (SA)- Distretto n. 62 della ASL LE, di nuova struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni di “Centro diurno per adulti non autosufficienti con 20 posti letto e Centro demenze con 20 posti letto in regime semiresidenziale”, della Società denominata “V.L.D.I. Salus Srl […] ”, pronunciandosi dunque su requisiti strutturali e impiantistici, fabbisogno complessivo e localizzazione territoriale ed esaurendo quindi l’attività amministrativa di propria competenza.
Nondimeno, la vicenda procedimentale in esame ha subito un arresto a causa della richiesta di chiarimenti formulata dalla Regione all’ASL con nota prot. PG/2024/0503609 del 24.10.2024 in ordine alla verifica di compatibilità con il fabbisogno complessivo in relazione alle due richieste in itinere per centro demenze.
12.3. Con riguardo a tale richiesta di chiarimenti, il Collegio osserva che la Regione in quell’ottica di collaborazione interistituzionale sopra richiamata, avrebbe potuto perlomeno indicare a quali specifiche pratiche pendenti si riferiva, per consentire all’ASL un’eventuale sollecita rivalutazione della compatibilità del progetto da assentire rispetto al fabbisogno, come rimodulato, il tutto al fine di consentire al procedimento di avanzare e di rispettare i tempi stabiliti per la sua conclusione.
12.4. E invece, mancando persino questo profilo, il provvedimento della Regione con tutta evidenza non assume carattere definitivo e, come tale, non è satisfattivo della pretesa del centro ricorrente consistente nel ricevere dall’amministrazione un provvedimento espresso e definitivo in ordine alla domanda di realizzazione di struttura sanitaria, trattandosi di un atto meramente soprassessorio con il quale la P.A. si è limitata a rinviare sine die la soddisfazione dell’interesse alla conclusione del procedimento amministrativo.
Un provvedimento di questo tipo risulta – ad avviso del Collegio – senz’altro elusivo dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso ex art. 2 L. n. 241/1990. Del resto, lo stesso solo apparentemente configura una spendita di potere, risolvendosi in buona sostanza in un aggiramento dell’obbligo di provvedere mediante una irrituale sospensione del procedimento a data da destinarsi, in attesa di una risposta dell’Azienda Sanitaria su un aspetto ( i.e. fabbisogno complessivo) sul quale la stessa si è già pronunciata favorevolmente nel senso sopra chiarito.
12.5. D’altra parte, il documento tecnico allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Campania del 31 dicembre 2001, n. 7301 prima richiamato dispone che: “ La Giunta regionale per il tramite di una apposita commissione, all'uopo nominata, presieduta dal Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria, e costituita con le medesime caratteristiche previste per quella aziendale, valuta il parere di compatibilità espresso dall'A.S.L. e trasmette al Comune richiedente e all'A.S.L. il parere definitivo […] ”, delineando chiaramente l’iter procedimentale e rimettendo alla Giunta Regionale un autonomo potere di valutazione sul parere aziendale. Ne consegue, pertanto, la possibilità per la Regione anche di discostarsi dalle determinazioni dell’Azienda Sanitaria purché tuttavia ciò confluisca in un provvedimento che abbia natura di “ parere definitivo ” e non di atto interlocutorio che, come tale, è di ostacolo alla conclusione del procedimento.
In effetti, “ Deve qualificarsi come atto meramente soprassessorio quello con il quale la P.A. non fa che rinviare sine die la soddisfazione dell'interesse alla conclusione del procedimento amministrativo, bene della vita in vista del quale può essere azionato lo strumento del rito del silenzio. Un contegno di questo tipo è senz'altro elusivo dell'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo, sancito in termini chiari ed inequivoci dall'art. 2 della legge 241/1990, perché comporta un illegittimo arresto procedimentale capace di compromettere in radice il principio di certezza dei tempi dell'azione amministrativa. È chiaro, infatti, che l'atto soprassessorio lede radicalmente le legittime aspettative del cittadino, il quale finisce con il dover registrare un contegno che non è solo ostruzionistico da parte della P. A., ma rasenta talora il limite di un atteggiamento beffardo ” (T.A.R. Puglia, Bari, III Sez., 17 febbraio 2022, n. 263).
Basta considerare che nella presente vicenda un parere incompleto, del tipo di quello reso dalla Regione, non consente al procedimento amministrativo di proseguire e di arrivare al suo esito finale, con chiara elusione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo.
13. È poi pacifico che il termine di legge per la conclusione del segmento procedimentale di competenza della Regione (da individuarsi in venti giorni dalla ricezione del parere dell’ASL ai sensi della parte seconda del documento tecnico allegato alla delibera della Giunta Regionale della Regione Campania del 31 dicembre 2001, n. 7301) sia inutilmente spirato, sicché si è formato il silenzio inadempimento.
14. Alla luce di tutto quanto precede, questo Collegio non può che constatare una sostanziale stasi del procedimento amministrativo suddetto. Tale condotta non è conforme al disposto dell’art. 2 della L. 241/1990 ed all’iter procedimentale delineato dalla summenzionata normativa regionale.
15. Di conseguenza, accertata l’inerzia della Regione e in accoglimento del ricorso proposto, questo Tribunale deve affermare l’obbligo per la Regione di concludere il segmento procedimentale di competenza di quest’ultima e di provvedere entro il termine di 30 giorni (dalla pubblicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica, se anteriore) a trasmettere al Comune il parere definitivo tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate e della valutazione del parere dell’ASL sull’istanza presentata da parte ricorrente.
15.01. Ai fini conformativi, resta inteso che ASL e Regione, nell’ottica più volte richiamata della leale collaborazione tra istituzioni, potranno effettuare le previe verifiche del caso, accertando con impegno sinergico e proficuo, la reale consistenza del fabbisogno, all’esito della tempestiva definizione di eventuali procedimenti autorizzatori avviati in precedenza, purché nel rispetto delle tempistiche sopra ricordate per concludere in via definitiva il procedimento avviato in seguito alla presentazione da parte della ricorrente dell’istanza del 13.09.2022.
16. In caso di perdurante inadempienza o di ulteriore ritardo, su istanza di parte si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta .
17. Una volta che la Regione avrà espresso il parere definitivo spetterà, poi, al Comune provvedere a quanto di sua competenza.
18. In conclusione, il ricorso proposto va accolto e, per l’effetto, va affermato l’obbligo per la Regione di concludere il segmento procedimentale di competenza di quest’ultima nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
19. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel senso sopra esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO