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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18254/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18254/2021 promossa da:
con sede in Pully (Svizzera) avenue di Villardin 1 c/o Parte_1
P.IVA , in persona del legale Parte_2 PartitaIVA_1 rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe RINALDI(CF ) e dall'Avv. Davide RINALDI(CF C.F._1
) entrambi del foro del Taranto, ed elettivamente domiciliata C.F._2
in Milano Via Dei Biancospini n. 14 presso lo studio e nella persona dell'Avv.
Alessandro Aquaro
attrice contro
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Cosimo Greco (C.F. ) presso e nel cui studio in Milano, Via C.F._4
G. Compagnoni n°8, elegge domicilio
convenuta Oggetto: Spedizione - trasporto
Conclusioni
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare il diritto della società attrice a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto,
2) Condannare il sig. CF in qualità di titolare Controparte_2 C.F._5 dell'omonima impresa individuale corrente in Rodano Via Vento 13 P.IVA
a restituire alla società attrice la somma stessa di 38.900,00 P.IVA_2 indebitamente trattenuta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano anticipatari.
Per la convenuta:
come rappresentato e difeso, chiede Controparte_2
- il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- accertarsi e dichiararsi che il Sig. risulta essere creditore della CP_2 [...]
della somma di euro 12.900,00 e per l'effetto condannare Parte_1 Parte_1
[...
al pagamento di suddetta somma in favore del Sig. Controparte_2
- con condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite a favore del sottoscritto, procuratore antistatario.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13/04/2021, (di seguito Parte_1 anche solo ) ha agito in giudizio nei confronti della Impresa Parte_1
Individuale del sig. ( di seguito anche solo ), al fine di Controparte_2 CP_2 ottenere la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'importo di € 38.900,00, asseritamente versato da a titolo di cauzione per diritti doganali Parte_1 nell'ambito di un contratto di trasporto internazionale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 12 2. Tenutasi la prima udienza il 17/11/2021, la giudice allora procedente - accolta l'eccezione preliminare attorea in ordine all'inammissibilità della riconvenzionale formulata dalla controparte per decadenza ex art. 167 cpc - ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e ha fissato l'udienza del
10/03/2022, poi rinviata al 17.3.2022, per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
A tale udienza, la causa è stata rinviata all'udienza del 12/01/2023 (poi differita al
28.6.2023 – a trattazione scritta - per ragioni di riorganizzazione del ruolo), per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3/07/2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 15/01/2024, la giudice - ritenuta la causa non sufficientemente istruita - ha rimesso la causa in istruttoria nominando CTU il dott. E.
conferendo incarico in ordine al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i Per_1
documenti di causa, sente le parti e i ctp, se nominati, riconcili il ctu le richieste e le allegazioni delle parti con la documentazione prodotta indicando tutti gli elementi contabili utili alla determinazione del quantum della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'attrice”.
Depositato l'elaborato peritale, è stata fissata la successiva udienza del 27/11/2024 nelle forme a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente giudice – divenuta assegnataria della causa in data 26/3/2024 – con ordinanza del 29/11/2024 ha fissato l'udienza per la discussione orale e la decisione della causa al 5/02/2025, udienza successivamente rinviata al 26.3.2025 nelle forme a trattazione scritta a seguito di accoglimento dell'istanza formulata in tal senso congiuntamente dalle parti.
Con ordinanza del 27/03/2025 la scrivente giudice, ha assegnato la causa in decisione immediata, avendo le parti già depositato gli scritti difensivi finali.
pagina 3 di 12 3. Nel proprio atto di citazione, ha esposto di essersi avvalsa nell'anno Parte_1
2019 dei servizi di trasporto e di gestione delle pratiche doganali resi dall'impresa individuale al fine di effettuare due importazioni dall'Italia verso la Controparte_2
Svizzera di inflorescenze di canapa e biomassa, relative a prodotti acquistati dalle società Happy Canapa Società Agricola srl e LARIO MP Farm di Cortinovis
Cristian.
L'attrice ha dedotto che in tali circostanze, come emerso dalle fatture prodotte all'allegato n. 5 dell'atto di citazione, lo spedizioniere aveva chiesto il pagamento di un importo complessivo di € 60.800,00, di cui € 38.900,00 a titolo di deposito di garanzia indispensabile per l'emissione di documenti di transito T2, suddivisibile in euro 14.700,00 per la “spedizione Lario MP Farm” giusta fattura n. 67 del 26.7.19, ed euro 24.400,00 per la “spedizione Happy Canapa” giusta fattura n. 68 del 5.8.19.
L'attrice ha dedotto che la somma depositata a titolo di garanzia avrebbe dovuto essere restituita in seguito all'arrivo a destinazione della merce, e che invece il sig. ha rifiutato di effettuare tale rimborso sulla base dell'asserito mancato CP_2
svincolo delle somme ad opera della dogana di partenza.
A tal riguardo ha prodotto una mail pec con la quale l' Parte_1 [...]
su domanda dell'odierna attrice, ha comunicato che per Parte_3
l'effettuazione dei due transiti è stata utilizzata una garanzia costituita dalla società
MAST srl per gli importi di € 4.800,00 e di € 7.200,00, e che tali somme sono state riaccreditate per “conclusione transito” in data 4.10.2019.
L'attrice ha pertanto chiesto a questo Tribunale di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 38.900,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge ai sensi dell'art. 2033 c.c., adducendo, a fondamento della propria domanda, che la garanzia non era stata costituita dal sig. ma dalla diversa società MAST CP_2
srl, per la minor somma di € 12.000,00 e che l'importo di € 38.900,00 versato a titolo pagina 4 di 12 di deposito non è stato restituito dallo spedizioniere nonostante l'arrivo a destinazione della merce e l'avvenuto svincolo delle somme ad opera della dogana.
4. Parte convenuta si è costituita in giudizio facendo rilevare che l'ammontare della garanzia richiesta si giustifica sulla base dell'esigenza del sig. di ottenere CP_2
l'anticipo di importo idoneo a coprire il costo dell'IVA sul valore complessivo dei
DAT, che ha precisato essere quattro e non due, come invece riferito dall'attrice, maggiorata dei costi di nolo.
Quanto alla circostanza per cui la garanzia è stata costituita materialmente da MAST srl, ha affermato di aver delegato l'attività a tale società in quanto egli non CP_2
deteneva la licenza “CAD” necessaria per l'emissione dei documenti di tipo T2.
La convenuta ha inoltre dedotto che, a fronte della somma di € 60.800,00 esposta in fattura, ha versato al unicamente il parziale importo di € Parte_1 CP_2
9.000,00 e non avrebbe pertanto diritto ad alcuna restituzione.
A tal riguardo ha contestato la valenza probatoria dei documenti con i quali l'attrice ha dato evidenza dei pagamenti asseritamente effettuati, affermando che tali documenti risultano carenti di indicazioni in ordine al soggetto che ha eseguito il pagamento, al destinatario, alla prova che i presunti pagamenti siano andati a buon fine, alla causale, al numero cronologico e al nome dell'istituto emittente.
Sulla base di tali deduzioni la convenuta si è opposta alla domanda di restituzione dell'importo di € 38.900,00, affermando che non è stato versato da Parte_1
alcun importo ai fini della costituzione della garanzia, formulando, domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di €
12.900,00 in favore di a titolo di compensi pattuiti e non corrisposti;
la CP_2
quantificazione di € 12.900,00 scaturisce dalla sottrazione dall'importo di €
21.900,00 - richiesto a titolo di compensi come da fatture allegate - della somma di €
9.000,00 già versata dall'attrice. Con riguardo alla domanda riconvenzionale, la convenuta ha precisato di aver tentato più volte di richiedere in via stragiudiziale il pagina 5 di 12 pagamento dei compensi ancora dovuti, e di non aver tuttavia intentato un'azione legale in considerazione degli ingenti costi che avrebbe dovuto sostenere per la coltivazione della stessa.
5. Quanto al merito della domanda principale, è stata disposta CTU volta a riconciliare le richieste e allegazioni delle parti con la documentazione prodotta.
Ritiene la giudicante di aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico – in particolare alle conclusioni esposte nella proposta sub 2), le quali non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti delle parti.
Come è noto, qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio “non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. 15147/18).
Ciò nonostante, si ritiene utile riportare di seguito i passaggi cruciali dell'accertamento tecnico svolto.
Con riguardo alle fatture, il CTU ha confermato che l'importo fatturato da per CP_2 la costituzione dei depositi cauzionali è pari ad € 38.900,00 e che il restante importo fatturato di € 21.900,00 è relativo alle prestazioni di servizi rese da per i CP_2
trasporti internazionali eseguiti per conto di Parte_1
Venendo all'esame dei pagamenti allegati da ammontanti a Parte_1 complessivi € 58.900,50, ha rilevato il CTU che soltanto due di essi sono stati effettuati da parte attrice a parte convenuta e che tutti i pagamenti sono privi di causale giustificativa.
Dopo aver operato un abbinamento tra i pagamenti documentati e le fatture emesse, il
CTU ha ritenuto che risultino saldate per intero unicamente le fatture 67EX e CP_2
69EX, per complessivi € 26.500, non essendo possibile riconciliare gli ulteriori pagamenti allegati da con le fatture di cui al rapporto contrattuale di Parte_1
cui è causa.
pagina 6 di 12 All'esito della propria indagine tecnica il CTU ha formulato tre possibili soluzioni.
Come anticipato, ritiene il Tribunale di poter aderire alla seconda di esse, in quanto ricostruisce con precisione l'abbinamento tra i pagamenti eseguiti e le relative fatture.
Secondo tale ricostruzione, che considera unicamente i pagamenti per i quali è stato possibile la riconciliazione con le relative fatture – risultano pagate da Parte_1
soltanto le fatture 67EX e la 69EX, per un importo complessivo pari ad € 26.500,00
(superiore di € 1.000 rispetto all'importo delle due fatture).
Secondo tale ricostruzione contabile, parte attrice ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale addebitato e pagato con la fattura 67EX, pari ad € 14.700,00 oltre alla restituzione del maggior importo corrisposto, pari ad € 1.000,00 e quindi a complessivi 15.700,00. Tuttavia parte convenuta ha diritto al pagamento delle competenze per le prestazioni di servizi di cui alle fatture 68EX e 71EX, per complessivi € 11.100,00, che non risultano essere stati pagati da con Parte_1 conseguente debenza del residuo importo di € 4.600,00 a saldo da parte di CP_2
6. Tale ricostruzione interpretativa non contrasta con i principi concernenti la decadenza dalla proponibilità della domanda riconvenzionale, dichiarata dalla giudice allora procedente nel verbale dell'udienza del 17/11/2021, a causa della tardiva costituzione della parte convenuta.
Ritiene il Tribunale che la domanda di volta a ottenere la corresponsione della CP_2 somma di € 12.900,00 – credito poi quantificato dal CTU nella misura di € 11.100,00
- a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto resi in favore di parte attrice può essere valutata a titolo di eccezione riconvenzionale, idonea a paralizzare in parte la pretesa restitutoria avversa.
Tale affermazione trova conforto nei principi affermati dalla Corte di legittimità
(21472/2016) secondo cui “l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici)
pagina 7 di 12 dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria”.
Quanto all'eccezione riconvenzionale la giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la stessa si colloca tra una domanda e una eccezione, in quanto non mira a conseguire un'utilità bensì solamente a paralizzare la domanda attorea mediante un controcredito vantato dalla convenuta. La differenza tra i due istituti, come insegna la
Suprema Corte (14418/2013), non è dunque da rinvenirsi nella natura del diritto fatto valere, ma nello scopo perseguito ovvero nell'uso che viene fatto del proprio diritto, dovendosi ritenere che “l'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale e
l'eccezione riconvenzionale consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, posto che al diritto fatto valere dall'attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo” (64/2012).
Tale concetto è stato ribadito di recente dal Supremo Collegio (ord,31010/2023) secondo cui: “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”).
pagina 8 di 12 Declinando tali principi nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che la domanda della convenuta volta al conseguimento dei compensi per l'attività di trasporto deve essere valutata quale eccezione di compensazione parziale del credito restitutorio azionato dall'attrice, con la conseguenza che, a fronte dell'importo versato da
[...]
a titolo di garanzia (€ 15.700,00), il credito restitutorio dell'attrice ammonta Pt_1
ad € 4.600,00 a seguito di compensazione con il credito di parte convenuta di €
11.100,00 a titolo di compensi, di cui alle fatture 68EX e 71EX.
Su detto limitato importo devono essere computati interessi e rivalutazione in quanto
“la compensazione estingue ope legis i debiti contrapposti per effetto del fatto oggettivo della loro coesistenza, sicché la dichiarazione giudiziale della parte che oppone la compensazione legale equivale ad una manifestazione di volontà diretta a giovarsi di un effetto già verificatosi e la pronuncia del giudice non fa che accertare
l'avvenuta estinzione per compensazione legale dei contrapposti debiti e crediti con effetto ex tunc” (Cass. civ. n. 2037/1976, la quale ha precisato che “tale operatività, in un momento anteriore a quello in cui la dichiarazione medesima viene emessa, fa risalire l'effetto estintivo non già alla data in cui coesistevano i fatti giuridici da cui sorgono i crediti e i debiti contrapposti, bensì a quella in cui coesistono crediti liquidi ed esigibili, dato che la compensazione legale ha per presupposti la liquidità e
l'esigibilità dei crediti, a differenza della compensazione giudiziale, per la quale è sufficiente che il debito opposto sia di facile e pronta liquidazione”).
7. Per completezza di motivazione precisa il Tribunale di non ritenere condivisibili le alternative soluzioni prospettate dal CTU sub 1) e 3) non potendosi attribuire rilievo a pagamenti non immediatamente riferibili al rapporto di trasporto di cui è causa.
Entrambe le ulteriori ipotesi sviluppate dal CTU, infatti, prendono in considerazione, al fine della determinazione del rapporto di dare e avere tra le parti, anche i pagamenti per i quali manca una riferibilità alle fatture emesse da e Controparte_2 per i quali non può quindi accertarsi l'attinenza al rapporto di cui è causa.
pagina 9 di 12 8. E' noto che in materia di imputazione del pagamento deve in primo luogo darsi prevalenza alla scelta del debitore che, nel caso dovesse avere una pluralità di debiti verso lo stesso creditore, può dichiarare al momento del pagamento a quale debito esso si riferisca (art. 1193, comma 1, c.c.). In simili ipotesi sarà, quindi, la volontà del solvens a orientare il fisiologico effetto estintivo dell'adempimento verso una delle obbligazioni.
Nel caso di specie manca tale indicazione all'atto dei pagamenti da parte del debitore e deve quindi, in assenza di ulteriori elementi, attribuirsi rilievo all'abbinamento svolto dal CTU tra i bonifici effettuati e le fatture emesse.
9. Occorre altresì sottolineare che il CTU, nell'articolazione della soluzione qui accolta, ha precisato che tra i pagamenti riconciliati con le fatture non ve ne è nessuno eseguito direttamente da Parte_1
Ciò, tuttavia, non incide sull'estinzione dell'obbligazione.
Come è noto, infatti, l'adempimento proveniente da un soggetto terzo consapevole dell'altruità dell' obbligazione è idoneo a estinguere l'obbligazione debitoria ove assuma il carattere dell'esattezza, vale a dire ove sia pienamente congruente e conforme, sul piano qualitativo e quantitativo, all'originaria deliberazione negoziale- obbligatoria.
D'altra parte, non assume rilievo neppure la circostanza, dedotta da parte convenuta, che il deposito cauzionale fosse stato materialmente costituito dalla società MAST srl e non direttamente dal sig. Il debitore, infatti, può legittimamente Controparte_2
eseguire la prestazione per mezzo di un altro soggetto, potendo il creditore rifiutare la prestazione resa dal terzo solo ove abbia un apprezzabile interesse alla esecuzione personale da parte del debitore ovvero sia lo stesso debitore ad opporsi all'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.). Tali circostanze non si sono verificate nel caso di specie, considerato che la garanzia è stata utilmente costituita da un soggetto a ciò pienamente idoneo (Cass. 35786/2021: “l'adempimento del terzo, ai sensi dell'art.
pagina 10 di 12 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore;
tale accertamento di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del
2012”).
10. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso Controparte_2
delle medesime in favore del procuratore della controparte dichiaratosi antistatario, liquidate, visto il D.M. 55/14 – parametri medi – e avuto riguardo al valore finale della controversia (decisum) in luogo del valore della domanda (disputatum) come affermato dalla Corte di legittimità (da ultimo, Cass. 35073/23), in € 2.100,00 per compensi (di cui € 550,00 per la fase di studio della controversia, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 550,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Le spese della CTU, stante l'utilità dell'accertamento in favore di entrambe le parti, vengono poste a carico delle parti in via solidale, con ripartizione del 50% dell'importo in capo ad ognuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l'impresa individuale LI alla restituzione in favore di CP_2
di € 4.600,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi Parte_1
dalla data della domanda al saldo;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_2
procuratore di dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.100,00 Parte_1
pagina 11 di 12 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50% in capo ad ognuna nella ripartizione interna, le spese della CTU.
Così deciso in Milano, il 31 maggio 2025
La Giudice
Licinia Petrella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18254/2021 promossa da:
con sede in Pully (Svizzera) avenue di Villardin 1 c/o Parte_1
P.IVA , in persona del legale Parte_2 PartitaIVA_1 rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe RINALDI(CF ) e dall'Avv. Davide RINALDI(CF C.F._1
) entrambi del foro del Taranto, ed elettivamente domiciliata C.F._2
in Milano Via Dei Biancospini n. 14 presso lo studio e nella persona dell'Avv.
Alessandro Aquaro
attrice contro
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Cosimo Greco (C.F. ) presso e nel cui studio in Milano, Via C.F._4
G. Compagnoni n°8, elegge domicilio
convenuta Oggetto: Spedizione - trasporto
Conclusioni
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare il diritto della società attrice a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto,
2) Condannare il sig. CF in qualità di titolare Controparte_2 C.F._5 dell'omonima impresa individuale corrente in Rodano Via Vento 13 P.IVA
a restituire alla società attrice la somma stessa di 38.900,00 P.IVA_2 indebitamente trattenuta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano anticipatari.
Per la convenuta:
come rappresentato e difeso, chiede Controparte_2
- il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- accertarsi e dichiararsi che il Sig. risulta essere creditore della CP_2 [...]
della somma di euro 12.900,00 e per l'effetto condannare Parte_1 Parte_1
[...
al pagamento di suddetta somma in favore del Sig. Controparte_2
- con condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite a favore del sottoscritto, procuratore antistatario.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13/04/2021, (di seguito Parte_1 anche solo ) ha agito in giudizio nei confronti della Impresa Parte_1
Individuale del sig. ( di seguito anche solo ), al fine di Controparte_2 CP_2 ottenere la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'importo di € 38.900,00, asseritamente versato da a titolo di cauzione per diritti doganali Parte_1 nell'ambito di un contratto di trasporto internazionale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 12 2. Tenutasi la prima udienza il 17/11/2021, la giudice allora procedente - accolta l'eccezione preliminare attorea in ordine all'inammissibilità della riconvenzionale formulata dalla controparte per decadenza ex art. 167 cpc - ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e ha fissato l'udienza del
10/03/2022, poi rinviata al 17.3.2022, per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
A tale udienza, la causa è stata rinviata all'udienza del 12/01/2023 (poi differita al
28.6.2023 – a trattazione scritta - per ragioni di riorganizzazione del ruolo), per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3/07/2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 15/01/2024, la giudice - ritenuta la causa non sufficientemente istruita - ha rimesso la causa in istruttoria nominando CTU il dott. E.
conferendo incarico in ordine al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i Per_1
documenti di causa, sente le parti e i ctp, se nominati, riconcili il ctu le richieste e le allegazioni delle parti con la documentazione prodotta indicando tutti gli elementi contabili utili alla determinazione del quantum della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'attrice”.
Depositato l'elaborato peritale, è stata fissata la successiva udienza del 27/11/2024 nelle forme a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente giudice – divenuta assegnataria della causa in data 26/3/2024 – con ordinanza del 29/11/2024 ha fissato l'udienza per la discussione orale e la decisione della causa al 5/02/2025, udienza successivamente rinviata al 26.3.2025 nelle forme a trattazione scritta a seguito di accoglimento dell'istanza formulata in tal senso congiuntamente dalle parti.
Con ordinanza del 27/03/2025 la scrivente giudice, ha assegnato la causa in decisione immediata, avendo le parti già depositato gli scritti difensivi finali.
pagina 3 di 12 3. Nel proprio atto di citazione, ha esposto di essersi avvalsa nell'anno Parte_1
2019 dei servizi di trasporto e di gestione delle pratiche doganali resi dall'impresa individuale al fine di effettuare due importazioni dall'Italia verso la Controparte_2
Svizzera di inflorescenze di canapa e biomassa, relative a prodotti acquistati dalle società Happy Canapa Società Agricola srl e LARIO MP Farm di Cortinovis
Cristian.
L'attrice ha dedotto che in tali circostanze, come emerso dalle fatture prodotte all'allegato n. 5 dell'atto di citazione, lo spedizioniere aveva chiesto il pagamento di un importo complessivo di € 60.800,00, di cui € 38.900,00 a titolo di deposito di garanzia indispensabile per l'emissione di documenti di transito T2, suddivisibile in euro 14.700,00 per la “spedizione Lario MP Farm” giusta fattura n. 67 del 26.7.19, ed euro 24.400,00 per la “spedizione Happy Canapa” giusta fattura n. 68 del 5.8.19.
L'attrice ha dedotto che la somma depositata a titolo di garanzia avrebbe dovuto essere restituita in seguito all'arrivo a destinazione della merce, e che invece il sig. ha rifiutato di effettuare tale rimborso sulla base dell'asserito mancato CP_2
svincolo delle somme ad opera della dogana di partenza.
A tal riguardo ha prodotto una mail pec con la quale l' Parte_1 [...]
su domanda dell'odierna attrice, ha comunicato che per Parte_3
l'effettuazione dei due transiti è stata utilizzata una garanzia costituita dalla società
MAST srl per gli importi di € 4.800,00 e di € 7.200,00, e che tali somme sono state riaccreditate per “conclusione transito” in data 4.10.2019.
L'attrice ha pertanto chiesto a questo Tribunale di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 38.900,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge ai sensi dell'art. 2033 c.c., adducendo, a fondamento della propria domanda, che la garanzia non era stata costituita dal sig. ma dalla diversa società MAST CP_2
srl, per la minor somma di € 12.000,00 e che l'importo di € 38.900,00 versato a titolo pagina 4 di 12 di deposito non è stato restituito dallo spedizioniere nonostante l'arrivo a destinazione della merce e l'avvenuto svincolo delle somme ad opera della dogana.
4. Parte convenuta si è costituita in giudizio facendo rilevare che l'ammontare della garanzia richiesta si giustifica sulla base dell'esigenza del sig. di ottenere CP_2
l'anticipo di importo idoneo a coprire il costo dell'IVA sul valore complessivo dei
DAT, che ha precisato essere quattro e non due, come invece riferito dall'attrice, maggiorata dei costi di nolo.
Quanto alla circostanza per cui la garanzia è stata costituita materialmente da MAST srl, ha affermato di aver delegato l'attività a tale società in quanto egli non CP_2
deteneva la licenza “CAD” necessaria per l'emissione dei documenti di tipo T2.
La convenuta ha inoltre dedotto che, a fronte della somma di € 60.800,00 esposta in fattura, ha versato al unicamente il parziale importo di € Parte_1 CP_2
9.000,00 e non avrebbe pertanto diritto ad alcuna restituzione.
A tal riguardo ha contestato la valenza probatoria dei documenti con i quali l'attrice ha dato evidenza dei pagamenti asseritamente effettuati, affermando che tali documenti risultano carenti di indicazioni in ordine al soggetto che ha eseguito il pagamento, al destinatario, alla prova che i presunti pagamenti siano andati a buon fine, alla causale, al numero cronologico e al nome dell'istituto emittente.
Sulla base di tali deduzioni la convenuta si è opposta alla domanda di restituzione dell'importo di € 38.900,00, affermando che non è stato versato da Parte_1
alcun importo ai fini della costituzione della garanzia, formulando, domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di €
12.900,00 in favore di a titolo di compensi pattuiti e non corrisposti;
la CP_2
quantificazione di € 12.900,00 scaturisce dalla sottrazione dall'importo di €
21.900,00 - richiesto a titolo di compensi come da fatture allegate - della somma di €
9.000,00 già versata dall'attrice. Con riguardo alla domanda riconvenzionale, la convenuta ha precisato di aver tentato più volte di richiedere in via stragiudiziale il pagina 5 di 12 pagamento dei compensi ancora dovuti, e di non aver tuttavia intentato un'azione legale in considerazione degli ingenti costi che avrebbe dovuto sostenere per la coltivazione della stessa.
5. Quanto al merito della domanda principale, è stata disposta CTU volta a riconciliare le richieste e allegazioni delle parti con la documentazione prodotta.
Ritiene la giudicante di aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico – in particolare alle conclusioni esposte nella proposta sub 2), le quali non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti delle parti.
Come è noto, qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio “non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. 15147/18).
Ciò nonostante, si ritiene utile riportare di seguito i passaggi cruciali dell'accertamento tecnico svolto.
Con riguardo alle fatture, il CTU ha confermato che l'importo fatturato da per CP_2 la costituzione dei depositi cauzionali è pari ad € 38.900,00 e che il restante importo fatturato di € 21.900,00 è relativo alle prestazioni di servizi rese da per i CP_2
trasporti internazionali eseguiti per conto di Parte_1
Venendo all'esame dei pagamenti allegati da ammontanti a Parte_1 complessivi € 58.900,50, ha rilevato il CTU che soltanto due di essi sono stati effettuati da parte attrice a parte convenuta e che tutti i pagamenti sono privi di causale giustificativa.
Dopo aver operato un abbinamento tra i pagamenti documentati e le fatture emesse, il
CTU ha ritenuto che risultino saldate per intero unicamente le fatture 67EX e CP_2
69EX, per complessivi € 26.500, non essendo possibile riconciliare gli ulteriori pagamenti allegati da con le fatture di cui al rapporto contrattuale di Parte_1
cui è causa.
pagina 6 di 12 All'esito della propria indagine tecnica il CTU ha formulato tre possibili soluzioni.
Come anticipato, ritiene il Tribunale di poter aderire alla seconda di esse, in quanto ricostruisce con precisione l'abbinamento tra i pagamenti eseguiti e le relative fatture.
Secondo tale ricostruzione, che considera unicamente i pagamenti per i quali è stato possibile la riconciliazione con le relative fatture – risultano pagate da Parte_1
soltanto le fatture 67EX e la 69EX, per un importo complessivo pari ad € 26.500,00
(superiore di € 1.000 rispetto all'importo delle due fatture).
Secondo tale ricostruzione contabile, parte attrice ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale addebitato e pagato con la fattura 67EX, pari ad € 14.700,00 oltre alla restituzione del maggior importo corrisposto, pari ad € 1.000,00 e quindi a complessivi 15.700,00. Tuttavia parte convenuta ha diritto al pagamento delle competenze per le prestazioni di servizi di cui alle fatture 68EX e 71EX, per complessivi € 11.100,00, che non risultano essere stati pagati da con Parte_1 conseguente debenza del residuo importo di € 4.600,00 a saldo da parte di CP_2
6. Tale ricostruzione interpretativa non contrasta con i principi concernenti la decadenza dalla proponibilità della domanda riconvenzionale, dichiarata dalla giudice allora procedente nel verbale dell'udienza del 17/11/2021, a causa della tardiva costituzione della parte convenuta.
Ritiene il Tribunale che la domanda di volta a ottenere la corresponsione della CP_2 somma di € 12.900,00 – credito poi quantificato dal CTU nella misura di € 11.100,00
- a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto resi in favore di parte attrice può essere valutata a titolo di eccezione riconvenzionale, idonea a paralizzare in parte la pretesa restitutoria avversa.
Tale affermazione trova conforto nei principi affermati dalla Corte di legittimità
(21472/2016) secondo cui “l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici)
pagina 7 di 12 dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria”.
Quanto all'eccezione riconvenzionale la giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la stessa si colloca tra una domanda e una eccezione, in quanto non mira a conseguire un'utilità bensì solamente a paralizzare la domanda attorea mediante un controcredito vantato dalla convenuta. La differenza tra i due istituti, come insegna la
Suprema Corte (14418/2013), non è dunque da rinvenirsi nella natura del diritto fatto valere, ma nello scopo perseguito ovvero nell'uso che viene fatto del proprio diritto, dovendosi ritenere che “l'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale e
l'eccezione riconvenzionale consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, posto che al diritto fatto valere dall'attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo” (64/2012).
Tale concetto è stato ribadito di recente dal Supremo Collegio (ord,31010/2023) secondo cui: “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”).
pagina 8 di 12 Declinando tali principi nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che la domanda della convenuta volta al conseguimento dei compensi per l'attività di trasporto deve essere valutata quale eccezione di compensazione parziale del credito restitutorio azionato dall'attrice, con la conseguenza che, a fronte dell'importo versato da
[...]
a titolo di garanzia (€ 15.700,00), il credito restitutorio dell'attrice ammonta Pt_1
ad € 4.600,00 a seguito di compensazione con il credito di parte convenuta di €
11.100,00 a titolo di compensi, di cui alle fatture 68EX e 71EX.
Su detto limitato importo devono essere computati interessi e rivalutazione in quanto
“la compensazione estingue ope legis i debiti contrapposti per effetto del fatto oggettivo della loro coesistenza, sicché la dichiarazione giudiziale della parte che oppone la compensazione legale equivale ad una manifestazione di volontà diretta a giovarsi di un effetto già verificatosi e la pronuncia del giudice non fa che accertare
l'avvenuta estinzione per compensazione legale dei contrapposti debiti e crediti con effetto ex tunc” (Cass. civ. n. 2037/1976, la quale ha precisato che “tale operatività, in un momento anteriore a quello in cui la dichiarazione medesima viene emessa, fa risalire l'effetto estintivo non già alla data in cui coesistevano i fatti giuridici da cui sorgono i crediti e i debiti contrapposti, bensì a quella in cui coesistono crediti liquidi ed esigibili, dato che la compensazione legale ha per presupposti la liquidità e
l'esigibilità dei crediti, a differenza della compensazione giudiziale, per la quale è sufficiente che il debito opposto sia di facile e pronta liquidazione”).
7. Per completezza di motivazione precisa il Tribunale di non ritenere condivisibili le alternative soluzioni prospettate dal CTU sub 1) e 3) non potendosi attribuire rilievo a pagamenti non immediatamente riferibili al rapporto di trasporto di cui è causa.
Entrambe le ulteriori ipotesi sviluppate dal CTU, infatti, prendono in considerazione, al fine della determinazione del rapporto di dare e avere tra le parti, anche i pagamenti per i quali manca una riferibilità alle fatture emesse da e Controparte_2 per i quali non può quindi accertarsi l'attinenza al rapporto di cui è causa.
pagina 9 di 12 8. E' noto che in materia di imputazione del pagamento deve in primo luogo darsi prevalenza alla scelta del debitore che, nel caso dovesse avere una pluralità di debiti verso lo stesso creditore, può dichiarare al momento del pagamento a quale debito esso si riferisca (art. 1193, comma 1, c.c.). In simili ipotesi sarà, quindi, la volontà del solvens a orientare il fisiologico effetto estintivo dell'adempimento verso una delle obbligazioni.
Nel caso di specie manca tale indicazione all'atto dei pagamenti da parte del debitore e deve quindi, in assenza di ulteriori elementi, attribuirsi rilievo all'abbinamento svolto dal CTU tra i bonifici effettuati e le fatture emesse.
9. Occorre altresì sottolineare che il CTU, nell'articolazione della soluzione qui accolta, ha precisato che tra i pagamenti riconciliati con le fatture non ve ne è nessuno eseguito direttamente da Parte_1
Ciò, tuttavia, non incide sull'estinzione dell'obbligazione.
Come è noto, infatti, l'adempimento proveniente da un soggetto terzo consapevole dell'altruità dell' obbligazione è idoneo a estinguere l'obbligazione debitoria ove assuma il carattere dell'esattezza, vale a dire ove sia pienamente congruente e conforme, sul piano qualitativo e quantitativo, all'originaria deliberazione negoziale- obbligatoria.
D'altra parte, non assume rilievo neppure la circostanza, dedotta da parte convenuta, che il deposito cauzionale fosse stato materialmente costituito dalla società MAST srl e non direttamente dal sig. Il debitore, infatti, può legittimamente Controparte_2
eseguire la prestazione per mezzo di un altro soggetto, potendo il creditore rifiutare la prestazione resa dal terzo solo ove abbia un apprezzabile interesse alla esecuzione personale da parte del debitore ovvero sia lo stesso debitore ad opporsi all'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.). Tali circostanze non si sono verificate nel caso di specie, considerato che la garanzia è stata utilmente costituita da un soggetto a ciò pienamente idoneo (Cass. 35786/2021: “l'adempimento del terzo, ai sensi dell'art.
pagina 10 di 12 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore;
tale accertamento di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del
2012”).
10. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso Controparte_2
delle medesime in favore del procuratore della controparte dichiaratosi antistatario, liquidate, visto il D.M. 55/14 – parametri medi – e avuto riguardo al valore finale della controversia (decisum) in luogo del valore della domanda (disputatum) come affermato dalla Corte di legittimità (da ultimo, Cass. 35073/23), in € 2.100,00 per compensi (di cui € 550,00 per la fase di studio della controversia, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 550,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Le spese della CTU, stante l'utilità dell'accertamento in favore di entrambe le parti, vengono poste a carico delle parti in via solidale, con ripartizione del 50% dell'importo in capo ad ognuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l'impresa individuale LI alla restituzione in favore di CP_2
di € 4.600,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi Parte_1
dalla data della domanda al saldo;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_2
procuratore di dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.100,00 Parte_1
pagina 11 di 12 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50% in capo ad ognuna nella ripartizione interna, le spese della CTU.
Così deciso in Milano, il 31 maggio 2025
La Giudice
Licinia Petrella
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