Sentenza breve 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 13/03/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06113/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6113 del 2024, proposto da
Società ZZ MO, AU e LA Mirte S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Giordano Ruffini e Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola F.Lli Londei S.S., Società Agricola LA ZI AL e ZI S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota trasmessa a mezzo PEC di I.S.M.E.A. del 21 marzo 2024 recante “Comunicazione di conferma esito istruttorio”, in riscontro alle osservazioni formulate dalla Società ricorrente in data 18 gennaio 2024, relativamente alla segnalazione di presunta non conformità della firma del richiedente sui preventivi allegati alla domanda di accesso al Fondo per l'innovazione in agricoltura per l'anno 2023, inserita nello sportello telematico di ISMEA il 17 gennaio 2024;
- del provvedimento (eventualmente) adottato da I.S.M.E.A., non meglio cognito, in quanto non posseduto, e di cui non si conoscono gli estremi e mai comunicato e/o notificato alla Società ricorrente, con cui il predetto Istituto ha ritenuto di non collocare la Società ricorrente alle nella graduatoria degli ammessi alle agevolazioni richieste ovvero per altre eventuali e diverse ragioni allo stato non conosciute;
- dell’elenco-graduatoria (non pubblicato e non meglio cognito in quanto non posseduto) contenente le domande telematiche ammesse e registrate in ordine cronologico nell'ambito della procedura di cui all'Avviso-bando per l'anno 2023, relativo all'erogazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura per l'anno 2023 di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 agosto 2023, recante “Criteri e modalità di attuazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura”;
- degli atti e dei provvedimenti di I.S.M.E.A. (non meglio cogniti in quanto non posseduti), con cui è stato recepito l’elenco-graduatoria delle domande ammesse e registrate in ordine cronologico o attraverso i quali si è comunque svolto il procedimento successivamente alla data di apertura e chiusura del portale di accesso per la presentazione telematica delle domande (27.11.2023);
- per quanto occorrer possa, dell’atto di concessione 2023 redatto da I.S.M.E.A. e pubblicato sul proprio sito internet istituzionale nel quale sono indicati i soggetti a cui è stato effettivamente erogato il beneficio di cui al Fondo sopra cit. per l’anno 2023 (elenco Excel da cui sono stati tratti i nominativi degli odierni controinteressati, poiché ivi inseriti tra i beneficiari del fondo di cui al decreto 9 agosto 2023, di cui almeno uno in particolare ha sede in un Comune colpito dall’Alluvione e ricompreso dunque nell’elenco predisposto dall’Amministrazione);
- per quanto occorrer possa della segnalazione di presunta non conformità della firma del richiedente sui preventivi allegati alla domanda riportata nello sportello telematico di I.S.M.E.A. in data 17 gennaio 2024;
- per quanto occorrer possa, dell'Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l'anno 2023 (l’avviso-bando), adottato da I.S.M.E.A. e pubblicato sul proprio sito internet, recante le norme di funzionamento del Fondo per l'Innovazione in agricoltura a valere sulla dotazione finanziaria per l'anno 2023, specificamente della clausola di cui al par. 6.2, par. 4, lett. a) ivi contenuta, se ed in quanto interpretabile nel senso inteso dall’Istituto resistente;
- per quanto occorrer possa, delle regole tecniche e delle modalità di svolgimento della procedura per l'invio delle domande, adottate da I.S.M.E.A., tra cui il Manuale Utente - Utilizzo del Nuovo Portale Strumenti, nella parte in cui attuano operativamente le clausole dell’Avviso sopra citato nel senso inteso dall’Istituto resistente, nonché per quanto occorrer possa, le disposizioni e ogni altro provvedimento di I.S.M.E.A. (non conosciuti) relativi alla progettazione, realizzazione tecnica e utilizzo della piattaforma informatica;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a.,
all'inserimento della Società ricorrente nell'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni pubblicato nella graduatoria non meglio cognita in quanto non posseduta, nella posizione cronologica che era stata assunta all’atto dell’accettazione telematica della domanda dalla stessa presentata (numero domanda: INNAL23_00141), per i conseguenti atti amministrativi necessari e propedeutici alla liquidazione del beneficio economico anelato con inserimento della Società ricorrente anche nell’atto di concessione 2023 pubblicato sul sito istituzionale;
ovvero in subordine
qualora non fosse più possibile inserire la Società ricorrente nell’ambito della graduatoria delle domande ammesse alla agevolazione, per ragioni legate all’avvenuto integrale sfruttamento del Fondo per l'Innovazione in agricoltura a valere sulla dotazione finanziaria per l'anno 2023, ovvero per altre e diverse ragioni impeditive, allo stato neppure ipotizzabili, previa declaratoria ex art. 34, comma 3 c.p.a., di illegittimità dei provvedimenti amministrativi di esclusione della Società ricorrente per presunta non conformità della firma del richiedente sui preventivi allegati alla domanda, unica motivazione allo stato conosciuta poiché riportata nello sportello telematico di I.S.M.E.A. in data 17 gennaio 2024, ai fini della condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, subito dalla Società ricorrente, nella misura pari a quella che sarebbe stata erogata alla stessa senza l’illegittima esclusione dalla surriferita graduatoria ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A.;
Visto l’art. 74 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ZZ MO, AU e LA Mirte S.n.c. - Società di persone con sede legale e operativa in Provincia di Reggio Emilia, nel Comune di Bagnolo in Piano, che svolge attività agricole e di supporto alla produzione vegetale sin dal 1998 - partecipava alla procedura indetta dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (d’ora in poi, I.S.M.E.A.) per la concessione di benefici economici di sostegno alle P.M.I. agricole, erogati attraverso il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'art. 1, commi 428 e seguenti, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, volto a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili.
La procedura de qua era stata disciplinata - sotto il profilo operativo - dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 agosto 2023, recante “Criteri e modalità di attuazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura” mediante il sistema della c.d. procedura “a sportello”, ex D.Lgs. n. 123/1998 3, previa pubblicazione di un Avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.
La Società ricorrente presentava - come impresa collocata in territorio alluvionata, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del 9 agosto 2023 del M.A.S.A.F. - domanda di accesso al beneficio mediante inoltro sul portale di cui al Fondo per l’Innovazione in agricoltura a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2023, a seguito di pubblicazione dell’Avviso - bando da parte di I.S.M.E.A., fissato, dopo una prima proroga, al giorno 27 novembre 2023, ore 12,00 (c.d. click day ), al fine di assicurare a tutte le PMI interessate parità di accesso alla misura.
Nel predetto Decreto era stato espressamente previsto che, ai fini del conseguimento dei contributi di che trattasi era necessario caricare sul portale tutta la documentazione richiesta dall’Avviso e dalle istruzioni operative, inclusi file in formato PDF o P7M con firma digitale, a pena di mancata concessione degli aiuti stessi.
Ciò posto, la Società ricorrente esponeva, in punto di fatto, che, durante il caricamento della documentazione (in particolare, i preventivi di spesa), si sarebbero verificati problemi tecnici che avrebbero impedito di inoltrare sulla piattaforma i preventivi firmati digitalmente, per cui - dopo ripetuti tentativi falliti - essa era stata costretta a caricare i tre preventivi di spesa su carta intestata, firmati dai fornitori, privi della firma digitale; il giorno stesso, subito dopo la convalida da parte del sistema, la Società ricorrente avrebbe comunicato a mezzo p.e.c. ad I.S.M.E.A. la sussistenza del predetto problema tecnico di caricamento, allegando i preventivi (questa volta) firmati digitalmente prima della data di presentazione della domanda.
Ebbene, in data 17 gennaio 2024, nella pagina personale dedicata alle domande presentate sul portale telematico I.S.M.E.A., la Società ricorrente apprendeva l’esistenza di una segnalazione di non conformità della firma del richiedente sui preventivi allegati alla domanda, segnalazione non seguita da alcuna formale comunicazione a mezzo p.e.c. di provvedimenti espliciti di esclusione dalla procedura de qua.
Il successivo 18 gennaio 2024, la Società ricorrente trasmetteva a mezzo p.e.c. ad I.S.M.E.A. una nota recante “osservazioni relative alla comunicazione di esito istruttorio negativo”, mediante la quale ribadiva la sussistenza dei lamentati problemi tecnici in fase di presentazione della domanda.
Il 21 marzo 2024, la Società ricorrente riceveva, infine, da I.S.M.E.A. una p.e.c. recante "Comunicazione di conferma esito istruttorio", in cui si informava che, “a seguito del riesame della domanda, non sono state riscontrate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l'esito già comunicato resta confermato”.
Tanto premesso, con ricorso notificato il 20 maggio 2024, tempestivamente depositato, la Società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione e falsa applicazione dell’art. 6.4. dell’Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2023 - eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, motivazione perplessa e apparente, disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti posti nella medesima situazione, nonché violazione dei principi di efficacia, di imparzialità, di buon andamento, pubblicità e di trasparenza, in quanto la Società ricorrente avrebbe ricevuto da I.S.M.E.A. solo una segnalazione informatica di non conformità dei preventivi il 17 gennaio 2024, senza alcuna successiva p.e.c. contenente un provvedimento formale o una comunicazione esplicita di esclusione dalla procedura.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione e falsa applicazione dell’art. 6.2, par. 4, lett. a) dell’Avviso ovvero illegittimità dell’avviso se ed in quanto tale norma deve essere intesa nel senso fatto proprio dall’istituto resistente - eccesso di potere per omessa applicazione del soccorso istruttorio - eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, motivazione perplessa ed apparente, illogicità manifesta, difetto e/o carenza di istruttoria, poiché la domanda presentata risulterebbe sostanzialmente regolare, considerando che il mancato tempestivo inoltro della documentazione firmata digitalmente sarebbe imputabile ai dedotti malfunzionamenti della piattaforma informatica di I.S.M.E.A..
1.3. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe impugnati, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, e la condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a. all’inserimento del proprio nominativo tra le imprese destinatarie dei benefici de quibus ovvero, in subordine, previa declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti stessi ex art. 34, comma 3 c.p.a., la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente monetario.
2. In data 6 giugno 2024, si è costituito in giudizio con memoria di stile l’I.S.M.E.A..
3. In data 22 luglio 2024, si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
4. La Società Agricola F.Lli Londei S.S. e la Società Agricola LA ZI AL e ZI S.n.c., intimate quali controinteressate, non si sono costituite in giudizio.
5. Con memoria depositata il 29 gennaio 2025, il Ministero resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Con memoria depositata il 31 gennaio 2024, l’I.S.M.E.A. ha controdedotto alle censure sollevate con il ricorso dalla Società ricorrente, evidenziando che l’inoltro della documentazione firmata digitalmente era un onere previsto espressamente dalla lex specialis e che, comunque, non vi sarebbe stata alcuna prova dell’asserito mal funzionamento informatico; peraltro, la p.e.c. con cui sarebbero state rappresentate tali circostanze sarebbe stata inoltrata il giorno successivo a quello dell’inoltro della domanda e non vi sarebbe, peraltro, alcuna prova della sottoscrizione digitale dei preventivi in data anteriore alla presentazione della domanda; ancora, per le c.d. procedure a sportello non sarebbe esperibile il rimedio del soccorso istruttorio, in quanto nelle predette procedure sarebbe assolutamente prioritario l’elemento cronologico ai fini dell’accesso al beneficio su fondi che vanno ad esaurimento. 7. Con memoria di replica depositata il 12 febbraio 2025, la Società ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha chiesto accogliersi il ricorso.
8. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa, all’esito della discussione orale, è stata introitata per la decisione.
9. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere respinto.
9.1. In via preliminare, precisa questo Collegio che la presente decisione viene assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 49, comma 2 c.p.a., in quanto le censure articolate dalla parte ricorrente sono manifestamente infondate alla luce dei consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza in casi analoghi, non essendo, pertanto, necessario disporre la (preventiva) integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le eventuali imprese beneficiarie degli aiuti economici di che trattasi.
9.2. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che sono, in primo luogo, infondate le censure relative alla mancata formale comunicazione di un provvedimento di diniego, dal momento che la Società ricorrente ha comunque avuto piena conoscenza, con la nota a mezzo p.e.c. del 21 marzo 2024 di I.S.M.E.A., avente ad oggetto “Comunicazione di conferma di esito istruttorio”, della mancata ammissione ai benefici economici.
A tal proposito, costante giurisprudenza ha affermato che sia possibile desumere “ il contenuto implicito del provvedimento della pubblica amministrazione qualora quest’ultima, pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 14 gennaio 2025 n. 237).
9.3. Quanto agli ulteriori profili, si evidenzia che è rimasta indimostrata la circostanza relativa alla sussistenza del lamentato problema informatico, che avrebbe impedito il caricamento sulla piattaforma informatica degli allegati sottoscritti digitalmente, come espressamente imposto dalla lex specialis a pena di esclusione (art. 6.2, par. 4, lett. a dell’Avviso), mentre è emerso che la comunicazione a mezzo p.e.c. - con la quale sono stati denunciati i presunti disservizi - è stata inoltrata - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - solo il giorno successivo l’inoltro della domanda, così come non vi è alcuna certezza della circostanza inerente alla preventiva sottoscrizione digitale dei preventivi di spesa,
Peraltro, questo Collegio richiama il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui nelle procedure c.d. a sportello, caratterizzate dalla celerità della procedura stessa secondo il criterio cronologico in vista dell’erogazione di benefici economici limitati, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990, trattandosi, con ogni evidenza, di un aggravio procedimentale incompatibile con le ragioni di speditezze delle procedure in questione.
Ed invero, “ La ratio del soccorso istruttorio, volta a promuovere la massima partecipazione per favorire la concorrenza, non può trovare applicazione in una procedura, quale quella in esame, costruita secondo una modalità c.d. 'a sportello', dove rileva anche l'elemento cronologico della presentazione delle domande, e in relazione alla quale vi è uno stanziamento limitato di risorse non superabile, che costituisce, per così dire, un criterio esterno ai fini dell'ammissione al contributo. Si tratta, in altri termini, di una procedura dove il principio della par condicio risulta predominante e che verrebbe del tutto vanificato se si consentisse ai concorrenti l'integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione, in quanto si finirebbe per svilire proprio il principio di fondo della selezione incentrato sul criterio della procedura a sportello che, appunto, premia, a parità di condizioni, le candidature secondo un criterio cronologico .” (vedi: T.A.R. Lazio, sez. V, sentenza dell’8 agosto 2022, n.11087).
Per tali ragioni, l’esclusione della Società ricorrente dalla procedura di attribuzione dei benefici economici de quibus è immune dai vizi lamentati.
9.4. In conclusione, per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso infondato e deve, pertanto, essere respinto.
10. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO