Art. 19.
Al «Monte vedovile dei ricevitori del lotto», di cui al R. decreto 8 marzo 1894, n. 110 , e al «Consorzio toscano», di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, e' sostituito un «Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto», al quale vengono trasferite, con le modalita' da fissarsi nel regolamento, tutte le attivita' e passivita' dei due enti soppressi.
Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.
Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712 , sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4 , 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623 , rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513 , del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512 , modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638 ".
Al «Monte vedovile dei ricevitori del lotto», di cui al R. decreto 8 marzo 1894, n. 110 , e al «Consorzio toscano», di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, e' sostituito un «Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto», al quale vengono trasferite, con le modalita' da fissarsi nel regolamento, tutte le attivita' e passivita' dei due enti soppressi.
Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.
Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712 , sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4 , 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623 , rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513 , del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512 , modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638 ".